Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 aprile 2013 – Stim / Commissione
(causa T‑451/08)
«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Articolo 151, paragrafo 4, CE – Diversità culturale»
1. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente e che presenta uno stretto nesso con quest’ultimo – Distinzione tra la contestazione, da una parte, della prova dell’esistenza di una pratica concordata e, dall’altra, del suo carattere restrittivo – Irricevibilità (Art. 81, § 1, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, primo comma) (v. punti 66‑72)
2. Concorrenza – Regole dell’Unione – Applicazione da parte della Commissione – Obbligo di prendere in considerazione l’obiettivo del rispetto e della promozione della diversità culturale (Artt. 81 CE e 151, § 4, CE) (v. punti 73, 87)
3. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Parziale restrizione della concorrenza a causa della restrizione di almeno una forma di concorrenza – Constatazione sufficiente (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 94)
4. Intese – Divieto – Esenzione – Presupposti – Carattere cumulativo – Onere della prova – Portata – Esigenze collegate al rispetto e alla promozione della diversità culturale – Irrilevanza (Artt. 81, § 3, CE e 151, § 4, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 99‑108)
Oggetto
| Domanda di annullamento parziale della decisione C (2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC). |
Dispositivo
2) | | Il Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) è condannato alle spese. |