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Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012 - Adamowski / UAMI - Fagumit (FAGUMIT)

(Cause T-537/10 e T-538/10)

("Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo Fagumit e marchio comunitario figurativo FAGUMIT - Marchio nazionale figurativo anteriore FAGUMIT - Motivo di nullità relativa - Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 165, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ursula Adamowski (Amburgo, Germania) (rappresentante: D. von Schultz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wolbrom, Polonia) (rappresentanti: M. Krekora, T. Targosz e P. Podrecki, avvocati)

Oggetto

Due ricorsi proposti, rispettivamente, contro due decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 3 settembre 2010 (casi R 1002/2009-1 e R 1003/2009-1) relative a due procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. e la sig.ra Ursula Adamowski

Dispositivo

Le cause T-537/10 e T-538/10 sono riunite ai fini della sentenza.

I ricorsi sono respinti.

La sig.ra Ursula Adamowski sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. nel procedimento dinanzi al Tribunale.

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1 - GU C 30 del 29.1.2011.