Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2013 – Kessel / UAMI – Janssen-Cilag (Premeno)
(Causa T-536/10) 1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Premeno – Marchio nazionale denominativo anteriore Pramino – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio – Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (Mörfelden-Walldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Bund, poi A. Jacob, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, successivamente D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Germania) (rappresentante: M. Wenz, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 settembre 2010 (procedimento R 708/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Janssen-Cilag GmbH e la Kessel Marketing & Vertriebs GmbH.
Dispositivo
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 21 settembre 2010 (procedimento R 708/2010-4), è annullata.
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Kessel Marketing & Vertriebs GmbH.
La Janssen-Cilag GmbH sopporterà le proprie spese.
________________________1 GU C 30 del 29.1.2011.