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Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2013 – Kessel / UAMI – Janssen-Cilag (Premeno)

(Causa T-536/10) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Premeno – Marchio nazionale denominativo anteriore Pramino – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio – Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (Mörfelden-Walldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Bund, poi A. Jacob, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, successivamente D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Germania) (rappresentante: M. Wenz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 settembre 2010 (procedimento R 708/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Janssen-Cilag GmbH e la Kessel Marketing & Vertriebs GmbH.

Dispositivo

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 21 settembre 2010 (procedimento R 708/2010-4), è annullata.

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Kessel Marketing & Vertriebs GmbH.

La Janssen-Cilag GmbH sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 30 del 29.1.2011.