Language of document : ECLI:EU:T:2013:110





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 7 marzo 2013 – Acino/Commissione

(causa T‑539/10)

«Medicinali per uso umano – Sospensione dell’immissione in commercio e ritiro di alcuni lotti di medicinali contenenti il principio attivo Clopidogrel – Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio – Divieto di immissione in commercio dei medicinali – Regolamento (CE) n. 726/2004 e direttiva 2001/83/CE – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Ente incorporato da un’altra persona giuridica – Scomparsa di tale ente – Sostituzione dell’avente causa a titolo universale nelle azioni legali del suo predecessore (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punto 21)

2.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso –Base di un’eventuale azione di responsabilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 29‑31, 40, 41)

3.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio – Modifica dell’autorizzazione – Revoca e divieto di immissione in commercio – Presupposti – Requisiti di prova – Necessità di dati scientifici o di nuove informazioni (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83, artt. 116 e 117) (v. punti 51, 52, 56, 57, 60, 61, 63, 69, 70, 73-75, 79, 87)

4.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio – Modifica dell’autorizzazione – Revoca e divieto di immissione in commercio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83, artt. 116 e 117) (v. punti 66, 82, 85, 88, 89, 92, 93, 113, 114)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione che concede, nega, modifica, sospende o revoca un’autorizzazione di immissione in commercio – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, art. 81, § 1) (v. punti 124, 125, 130)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 29 marzo 2010 e del 16 settembre 2010, relative alla sospensione dell’immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti il principio attivo Clopidogrel prodotto in un determinato stabilimento, al ritiro dei lotti di detti medicinali dal mercato, alla modifica delle autorizzazioni all’immissione in commercio e al divieto di immissione in commercio di detti medicinali

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso nella parte in cui esso è diretto avverso le decisioni della Commissione C (2010) 2204 e C (2010) 2208, del 29 marzo 2010, e C (2010) 6429 e C (2010) 6436, del 16 settembre 2010.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Acino AG è condannata alle spese.