Language of document : ECLI:EU:T:2013:586





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 novembre 2013 –
Kessel / UAMI – Janssen-Cilag (Premeno)

(causa T‑536/10)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Premeno – Marchio nazionale denominativo anteriore Pramino – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio – Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza – Nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» interessati dalla registrazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2 e 3) (v. punti 21-23)

2.                     Marchio comunitario – Procedimento di registrazione – Ritiro, limitazione e modifica della domanda di marchio – Domanda di limitazione dell’elenco dei prodotti o servizi – Modalità – Domanda che deve essere effettuata in forma espressa e non condizionale (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 43; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 13) (v. punto 39)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 settembre 2010 (procedimento R 708/2010‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Janssen-Cilag GmbH e la Kessel Marketing & Vertriebs GmbH.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 21 settembre 2010 (procedimento R 708/2010‑4), è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Kessel Marketing & Vertriebs GmbH.

3)

La Janssen-Cilag GmbH sopporterà le proprie spese.