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Ricorso proposto il 23 novembre 2010 - Kessel / UAMI - Janssen-Cilag (Premeno)

(Causa T-536/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (Mörfelden-Walldorf, Germania) (rappresentante: avv. S. Bund)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Janssen-Cilag GmbH (Neuss-Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 settembre 2010, procedimento R 708/2010-4;

condannare alle spese il convenuto e l'interveniente ai sensi dell'art. 87, nn. 2 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "Premeno" per prodotti della classe 5

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Janssen-Cilag GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco "Pramino" per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 1, poiché la prova dell'uso del marchio su cui si fonda l'opposizione è stata fornita in modo inesatto; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

La ricorrente contesta, inoltre, il rifiuto della ricevibilità della limitazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).