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Ricorso proposto il 22 novembre 2010 - Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias / UAMI - Garmo (HELLIM)

(Causa T-534/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (Lefkosia, Cipro) (rappresentanti: avv.ti C. Milbradt e H. Van Volxem)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Garmo AG (Stoccarda, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 settembre 2010, procedimento R 794/2010-4;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Garmo AG

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "HELLIM", per prodotti della classe 29

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo collettivo "HALLOUMI", per prodotti della classe 29

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, poiché i marchi ed i prodotti contrapposti sarebbero simili e sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi, nonché violazione dell'art. 63, n. 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto la ricorrente avrebbe potuto attendersi che le sarebbe stata data l'occasione per poter replicare alle deduzioni della convenuta.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).