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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

6 luglio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Disposizioni tariffarie – Articolo 22, paragrafo 1 – Articolo 23, paragrafo 1 – Informazioni richieste nella presentazione delle tariffe offerte al pubblico – Obbligo di indicare l’importo reale di tasse, diritti o supplementi – Libertà in materia di tariffe – Fatturazione di spese amministrative in caso di annullamento della prenotazione di un volo da parte del passeggero o di mancata presentazione all’imbarco – Tutela dei consumatori»

Nella causa C‑290/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia, Germania), con decisione del 21 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 2016, nel procedimento

Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

contro

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände Verbraucherzentrale Bundesverband eV,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 marzo 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG, da M. Knospe, Rechtsanwalt;

–        per il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, da P. Wassermann, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, da K. Stranz e T. Henze, in qualità di agenti,;

–        per la Commissione europea, da W. Mölls, K.-P. Wojcik e F. Wilman, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Air Berlin plc & Co.Luftverkehrs KG (in prosieguo: la «Air Berlin») e il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Unione federale delle centrali e associazioni di consumatori; in prosieguo: il «Bundesverband»), con riguardo a un’azione inibitoria introdotta dal Bundesverband contro talune pratiche della Air Berlin relative all’esposizione dei prezzi e alle condizioni generali di contratto che figurano sul suo sito Internet.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 93/13/CEE

3        L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), così dispone:

«1.      Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.      Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

(…)».

4        Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, «[g]li Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

 Il regolamento n. 1008/2008

5        A termini del considerando 16 del regolamento n. 1008/2008:

«I clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi. (…)».

6        L’articolo 2 del regolamento medesimo così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

18)      “tariffe aeree passeggeri”, il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari;

(…)».

7        L’articolo 22 di detto regolamento, rubricato «Libertà in materia di tariffe», al paragrafo 1 così dispone:

«I vettori aerei comunitari e, per reciprocità, i vettori aerei dei paesi terzi fissano liberamente le tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei intracomunitari, fatto salvo quanto disposto all’articolo 16, paragrafo 1».

8        L’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Informazione e non discriminazione», prevede, al suo paragrafo 1:

«Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:

a)      tariffa aerea passeggeri o merci;

b)      tasse;

c)      diritti aeroportuali; e

d)      altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti,

dove le voci di cui [all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere b), c) e d)] sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt-in”)».

 Diritto tedesco

9        L’articolo 307, paragrafi 1 e 2, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «BGB»), prevede quanto segue:

«(1) Le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto sono invalide se, in violazione del principio della buona fede, provocano indebitamente uno svantaggio alla controparte contrattuale di chi le utilizza.(…)

(2) In caso di dubbio, si deve ammettere un indebito svantaggio qualora una disposizione:

1.      non è compatibile con i principi fondamentali della regolamentazione aerea dalla quale si discosta, o

2.      limita diritti o obblighi essenziali risultanti dalla natura del contratto in modo tale da mettere a rischio la realizzazione dell’obiettivo contrattuale».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il 26 aprile 2010, il Bundesverband ha effettuato una prenotazione di prova sul sito Internet della Air Berlin per un volo di andata da Berlin-Tegel (Germania) verso Colonia (Germania). Nella prima fase della prenotazione è apparsa una lista che presentava, in forma di tabella, i possibili collegamenti aerei a prezzi diversi. Dopo aver selezionato uno dei collegamenti aerei, una tabella contenente diversi elementi e i loro prezzi presentava, segnatamente, un importo di EUR 3 alla voce «Tasse e diritti». In un’altra prenotazione di prova effettuata dal Bundesverband sullo stesso sito Internet, il 20 giugno 2010, per un volo andata e ritorno da Berlin-Tegel verso Frankfurt am Main (Germania), compariva, in corrispondenza della voce «Tasse e diritti», un importo di EUR 1.

11      Secondo il Bundesverband, gli importi di tasse e diritti quali indicati sul sito Internet della Air Berlin erano molto inferiori a quelli effettivamente dovuti dalla compagnia aerea, in base ai tariffari dei diritti aeroportuali degli aeroporti interessati, ed erano, di conseguenza, tali da indurre in errore il consumatore. Il Bundesverband, ritenendo che tale indicazione fosse contraria all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008, ha adito il Landgericht Berlin (Tribunale del Land Berlino, Germania) con un’azione inibitoria di tale pratica.

12      Nel contesto di questa stessa azione, il Bundesverband ha parimenti contestato la legittimità della clausola di cui al punto 5.2 delle condizioni generali di contratto della Air Berlin, che si possono consultare sul relativo sito Internet (in prosieguo: le «condizioni generali di contratto»), che prevede che la Air Berlin prelevi, a titolo di spese di dossier, un importo di EUR 25 per prenotazione e per passeggero dalla somma che deve essere rimborsata a quest’ultimo ove lo stesso non si sia presentato a un volo o abbia annullato la sua prenotazione. Il Bundesverband ha chiarito che tale clausola violava l’articolo 307 del BGB, in quanto provocava uno svantaggio indebito alle controparti della compagnia aerea ed ha aggiunto che la Air Berlin non può esigere il pagamento di spese separate per l’esecuzione di un obbligo ex lege.

13      Il Landgericht Berlin (Tribunale del Land Berlino) ha accolto il ricorso del Bundesverband e ha intimato alla Air Berlin, a pena di sanzioni, da una parte, di cessare di far comparire, alla voce «Tasse e diritti», nell’indicazione dei prezzi per i voli sul suo sito Internet, importi che non corrispondono a quelli che la compagnia aerea deve effettivamente versare e, dall’altra, di eliminare il punto 5.2 dalle condizioni generali di contratto.

14      Essendo stato respinto l’appello interposto dalla Air Berlin dinanzi al Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land Berlino, Germania), detta compagnia aerea ha proposto impugnazione in Revision dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia).

15      Il Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia) si interroga, in primo luogo, quanto all’interpretazione da dare all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008. Infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte, detto giudice nutre dubbi quanto alla conformità dell’indicazione dei prezzi sul sito Internet della Air Berlin con le esigenze imposte da tale disposizione.

16      In secondo luogo, detto giudice intende ottenere dei chiarimenti quanto all’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, per determinare se la regola prevista da detta disposizione, secondo la quale i vettori aerei fissano liberamente le tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei all’interno dell’Unione, possa giustificare l’imposizione, mediante le condizioni generali di contratto della Air Berlin, di spese separate ai passeggeri che non si sono presentati a un volo o che hanno annullato la loro prenotazione.

17      È in tale contesto che il Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che, al momento della pubblicazione della loro tariffa passeggeri, i vettori aerei devono specificare l’importo effettivo delle tasse, dei diritti aeroportuali e degli altri diritti, tasse o supplementi menzionati alle lettere da b) a d), e non possono pertanto includerli parzialmente nelle loro tariffe passeggeri di cui alla lettera a) di detta disposizione.

2)      Se l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una normativa nazionale sul diritto delle condizioni generali di contratto avente il suo fondamento nel diritto dell’Unione, a termini della quale non possa essere chiesto il pagamento di specifiche spese [amministrative] a clienti che non si siano presentati o abbiano annullato la loro prenotazione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

18      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 vada interpretato nel senso che, nel pubblicare le loro tariffe passeggeri, i vettori aerei devono precisare l’importo effettivo delle tasse, dei diritti aeroportuali nonché degli altri diritti, tasse e supplementi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere da b) a d), di detto regolamento, e non possono, pertanto, includere parzialmente tali elementi nella tariffa passeggeri, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettera a), del regolamento stesso.

19      L’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 prevede che nella pubblicazione, anche su Internet, delle tariffe aeree passeggeri e merci offerte al pubblico, «[i]l prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione». L’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, di detto regolamento prevede che, oltre all’indicazione del prezzo finale, siano specificati la tariffa aerea passeggeri o merci e, se aggiunte alle tariffe passeggeri o merci, le tasse, i diritti aeroportuali e altri diritti, tasse o supplementi come quelli connessi alla sicurezza o ai carburanti.

20      Secondo la Air Berlin, i vettori aerei non sono tenuti a indicare separatamente l’importo delle tasse, dei diritti aeroportuali nonché di altri diritti, tasse o supplementi, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere da b) a d), del regolamento n. 1008/2008, nel caso in cui tali elementi siano inclusi nella tariffa passeggeri, menzionata all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettera a) di detto regolamento. La Air Berlin ritiene, infatti, che solo il prezzo finale sia determinante per consentire al cliente di comparare i diversi prezzi proposti dai vettori aerei.

21      Il Bundesverband, il governo tedesco e la Commissione europea sostengono, da parte loro, che l’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 obblighi i vettori aerei a precisare l’importo delle diverse componenti del prezzo finale.

22      Occorre ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 19 luglio 2012, ebookers.com Deutschland, C‑112/11, EU:C:2012:487, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

23      Dal tenore dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008, emerge che l’obbligo di precisare quantomeno la tariffa passeggeri nonché le tasse, i diritti aeroportuali e gli altri diritti, tasse o supplementi qualora tali elementi siano aggiunti alla tariffa passeggeri, si aggiunge all’obbligo, risultante dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, di detto regolamento, di indicare il prezzo finale (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2015, Air Berlin, C‑573/13, EU:C:2015:11, punto 44).

24      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Air Berlin, segnatamente invocando il considerando 16 del regolamento n. 1008/2008, un vettore aereo che si limitasse a menzionare il prezzo finale non soddisferebbe le prescrizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, di detto regolamento, dato che esse impongono di indicare gli importi dei diversi elementi costitutivi di tale prezzo.

25      Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento dedotto dalla Air Berlin, secondo il quale il tenore stesso dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 obbligherebbe i vettori aerei a precisare gli elementi elencati all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, ai punti da b) a d), di detto regolamento, solo «dove [tali] voci (…) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri» e non allorché esse sono state incluse in dette tariffe.

26      Infatti, l’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 1008/2008, che definisce la nozione di «tariffe aeree passeggeri», non menziona le tasse, i diritti aeroportuali, gli altri diritti, tasse o supplementi come elementi inclusi in dette tariffe. Ne consegue che i vettori aerei non sono autorizzati a includere tali elementi nella tariffa passeggeri, che essi hanno l’obbligo di precisare ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettera a), di detto regolamento.

27      Contrariamente a quanto sostiene altresì la Air Berlin, una siffatta interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 non può produrre la conseguenza di privare di senso tale disposizione. Infatti, la parte del periodo «dove le voci di cui [all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere b), c) e d)] sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri» è manifestamente intesa a distinguere il caso in cui i vettori aerei scelgono di mettere tali voci a carico dei loro clienti da quello in cui scelgono di sopportarli essi stessi, in quanto l’obbligo di precisare tali voci sussiste solo nel primo caso.

28      Discende dalle suesposte considerazioni che le diverse voci costitutive del prezzo finale da pagare, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008, devono sempre essere rese note al cliente nella misura degli importi che esse rappresentano in tale prezzo finale.

29      Tale interpretazione è corroborata dall’esame degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui la disposizione in parola fa parte e del suo contesto.

30      L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 è inteso a garantire, segnatamente, l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei in partenza da un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro e contribuisce, pertanto, a garantire la tutela del cliente che fa ricorso a tali servizi. A tale proposito, esso prevede obblighi di informazione e di trasparenza per quanto riguarda, in particolare, le condizioni applicabili alle tariffe dei passeggeri, il prezzo finale da pagare, le tariffe aeree passeggeri e gli elementi di prezzo inevitabili e prevedibili che si aggiungono ad esso, nonché i supplementi opzionali di prezzo relativi a servizi che completano lo stesso servizio aereo (sentenza del 18 settembre 2014, Vueling Airlines, C‑487/12, EU:C:2014:2232, punto 32).

31      Orbene, l’obiettivo di informazione e di trasparenza dei prezzi non sarebbe conseguito se l’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 dovesse essere interpretato nel senso che esso offre ai vettori aerei la scelta tra includere le tasse, i diritti aeroportuali, gli altri diritti, tasse o supplementi nella tariffa aerea passeggeri oppure indicare separatamente tali voci.

32      Per di più, una diversa interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 sarebbe tale da privare detta disposizione di qualsivoglia effetto utile. Infatti, da una parte, un’inclusione parziale, nella tariffa passeggeri, delle voci di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere da b) a d), del regolamento n. 1008/2008 si risolverebbe nel precisare solo importi privi di legame con la realtà. D’altra parte, un’inclusione completa di tali elementi nella tariffa passeggeri produrrebbe quale conseguenza che l’importo indicato quale tariffa passeggeri potrebbe essere pari al prezzo finale da pagare. Orbene, l’obbligo di precisare il prezzo finale da pagare è già previsto dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, di detto regolamento.

33      Infine, occorre esaminare l’argomento della Air Berlin secondo il quale l’indicazione degli importi reali delle voci di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere c) e d), del regolamento n. 1008/2008 sarebbe impossibile, in quanto tali importi non sarebbero noti al momento della prenotazione del volo.

34      A tal riguardo occorre rilevare che, all’acquisto di un biglietto, il cliente deve pagare un prezzo definitivo e non provvisorio. Di conseguenza, pur se, come sostiene la Air Berlin, l’importo di taluni diritti, o di talune tasse o supplementi, come quelli connessi al carburante, può essere noto con esattezza solo dopo che il volo è stato effettuato, e talvolta anche diversi mesi dopo il volo, gli importi delle tasse, dei diritti aeroportuali e degli altri diritti, tasse o supplementi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere da b) a d), del regolamento n. 1008/2008, che devono essere versati dal cliente, corrispondono alla stima effettuata dal vettore aereo al momento della prenotazione del volo.

35      In tal senso, peraltro, l’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008 prevede che le voci del prezzo finale da pagare da parte del cliente siano, oltre alle tariffe aeree passeggeri o merci, tutte le tasse, gli oneri, i diritti ed i supplementi applicabili «prevedibili al momento della pubblicazione».

36      Alla luce di quanto sopra, occorre rispondere alla prima questione affermando che l’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 va interpretato nel senso che, nel pubblicare le loro tariffe passeggeri, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere da b) a d), di detto regolamento, e non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettera a), del regolamento stesso.

 Sulla seconda questione

37      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 vada interpretato nel senso che osta a che l’applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva 93/13 possa risolversi nella dichiarazione di nullità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative forfettarie separate a clienti che non si siano presentati a un volo o abbiano annullato la loro prenotazione.

38      Secondo il giudice del rinvio, il punto 5.2 delle condizioni generali di contratto, che prevede il prelievo di EUR 25 per passeggero e per prenotazione a titolo di spese amministrative in caso di annullamento di una prenotazione di un volo a tariffa economica o di non presentazione all’imbarco di un volo siffatto, sfavorisce indebitamente i clienti della Air Berlin e, conformemente all’articolo 307, paragrafo 1, del BGB, è invalido.

39      Il giudice del rinvio precisa anche che l’articolo 307, paragrafo 1, primo periodo, e l’articolo 307, paragrafo 2, punto 1, del BGB traspongono nel diritto tedesco l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, prima parte del primo periodo, della direttiva 93/13.

40      A tal riguardo, la Air Berlin fa valere nelle sue osservazioni scritte che, per considerare abusiva la clausola di cui al punto 5.2 delle condizioni generali di contratto, i giudici tedeschi di primo grado e di appello si sono fondati esclusivamente sul diritto nazionale, e non sul diritto dell’Unione.

41      Occorre ricordare che, nel contesto di un rinvio pregiudiziale, la Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio, al fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, punto 35).

42      In tale contesto, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale prendendo le mosse dalla premessa, che è quella del giudice del rinvio, secondo cui la normativa nazionale intesa a tutelare il consumatore contro le pratiche abusive, vale a dire l’articolo 307 del BGB, in base alla quale la clausola contenuta nel punto 5.2 delle condizioni generali di contratto è considerata abusiva dal giudice del rinvio, si fonda sul diritto dell’Unione in quanto tale normativa traspone la direttiva 93/13.

43      Il giudice del rinvio si chiede se, alla luce della sentenza del 18 settembre 2014, Vueling Airlines (C‑487/12, EU:C:2014:2232), si debba ritenere che la libertà riconosciuta ai vettori aerei di fissare le tariffe passeggeri ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 osti a che una normativa nazionale, che traspone il diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, trovi applicazione con riguardo a una siffatta clausola.

44      Senza che occorra pronunciarsi sulla questione se le spese amministrative forfettarie previste dalla clausola contenuta nel punto 5.2 delle condizioni generali di contratto ricadano nella nozione di «tariffa passeggeri», ai sensi del regolamento n. 1008/2008 e, di conseguenza, se tale clausola possa beneficiare della libertà in materia di tariffe prevista dall’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, occorre rilevare che la direttiva 93/13, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, è volta a ravvicinare le disposizioni degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. Si tratta, pertanto, di una direttiva generale di tutela dei consumatori, intesa a trovare applicazione in tutti i settori di attività economica. Tale direttiva è intesa non a limitare la libertà in materia di tariffe dei vettori aerei, ma ad obbligare gli Stati membri a prevedere un meccanismo il quale garantisca che il carattere eventualmente abusivo di qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllato ai fini della tutela che deve essere garantita al consumatore per il fatto che si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127 punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

45      In tale contesto, la non applicabilità di detta direttiva nel settore dei servizi aerei disciplinato dal regolamento n. 1008/2008 potrebbe essere ammessa solo a condizione di essere chiaramente prevista dalle disposizioni di detto regolamento. Orbene, né il tenore dell’articolo 22 di detto regolamento n. 1008/2008, relativo alla libertà in materia di tariffe, né quello delle altre disposizioni dello stesso regolamento consentono di trarre una siffatta conclusione, anche se la direttiva 93/13 era già in vigore alla data di adozione del regolamento medesimo.

46      Né si può dedurre dall’obiettivo perseguito dall’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 che i contratti di trasporto aereo non siano assoggettati al rispetto delle regole generali che tutelano il consumatore contro le clausole abusive.

47      A tal riguardo, correttamente la Commissione rileva che la libertà in materia di tariffe prevista dall’articolo 22 del regolamento n. 1008/2008 costituisce la conclusione di una progressiva eliminazione del controllo dei prezzi esercitato dagli Stati membri per aprire il settore alla concorrenza. Come rilevato dall’avvocato generale Bot al paragrafo 27 delle conclusioni nella causa Vueling Airlines (C‑487/12, EU:C:2014:27), la liberalizzazione del mercato aereo aveva l’obiettivo di pervenire ad una maggiore diversificazione dell’offerta nonché ad una tariffazione più bassa a beneficio dei consumatori. In tal senso, il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU 1992, L 240, pag. 15), abrogato dal regolamento n. 1008/2008, indicava al suo quinto considerando che occorreva «completare la liberalizzazione delle tariffe con adeguate garanzie atte a tutelare gli interessi degli utenti e dell’industria».

48      La sentenza del 18 settembre 2014, Vueling Airlines (C‑487/12, EU:C:2014:2232), non può portare a una diversa conclusione. In tale sentenza, la Corte ha statuito che l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 osta a una normativa, come quella oggetto di tale procedimento, che obblighi i vettori aerei a trasportare, in tutte le circostanze, i bagagli registrati dal passeggero senza che possa essere richiesto alcun supplemento di prezzo per detto trasporto. Di contro, la Corte non ha affatto affermato che la libertà relativa alle tariffe osti, in termini generali, all’applicazione di qualsiasi regola di tutela dei consumatori. Al contrario, la Corte ha statuito che, fatta salva l’applicazione, segnatamente, delle norme in materia di tutela dei consumatori, il diritto dell’Unione non osta a che gli Stati membri disciplinino aspetti relativi al contratto di trasporto aereo, in particolare, al fine di tutelare i consumatori contro pratiche abusive, purché non siano rimesse in discussione le disposizioni tariffarie del regolamento n. 1008/2008 (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2014, Vueling Airlines, C‑487/12, EU:C:2014:2232, punto 44).

49      Pertanto, non è possibile dedurre da tale sentenza che l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 osti all’applicazione di una normativa nazionale che traspone le disposizioni di diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, come quelle di cui alla direttiva 93/13.

50      Risulta dalle suesposte considerazioni che la libertà in materia di tariffe dei servizi aerei all’interno dell’Unione, sancita dall’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, non può impedire l’applicazione di una siffatta normativa nazionale alle clausole dei contratti di trasporto aereo.

51      Una risposta in senso contrario si risolverebbe nel privare i consumatori dei diritti che ad essi spettano in forza della direttiva 93/13 nel settore della fissazione delle tariffe dei servizi aerei e nel consentire che i vettori aerei possano, in assenza di qualsivoglia controllo, includere nei contratti conclusi con i passeggeri clausole abusive relative alla fissazione delle tariffe.

52      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione affermando che l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 va interpretato nel senso che non osta a che l’applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva 93/13 possa risolversi nella dichiarazione di nullità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative forfettarie separate a clienti che non si siano presentati a un volo o abbiano annullato la loro prenotazione.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità va interpretato nel senso che, nel pubblicare le loro tariffe passeggeri, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere da b) a d), di detto regolamento, e non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettera a), del regolamento stesso.

2)      L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 va interpretato nel senso che non osta a che l’applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, possa risolversi nella dichiarazione di nullità di una clausola contenuta, nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative forfettarie separate a clienti che non si siano presentati a un volo o abbiano annullato la loro prenotazione.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.