Language of document : ECLI:EU:T:2010:528

Causa T‑286/08

Fidelio KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Hallux — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Domanda di registrazione di un segno per l’insieme dei prodotti rientranti in una stessa categoria — Valutazione del carattere descrittivo del segno con riferimento al complesso dei prodotti

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

1.      Quando la registrazione di un segno come marchio comunitario è chiesta senza distinzione per una categoria di prodotti complessivamente intesa e tale segno è descrittivo soltanto per una parte dei prodotti ricompresi nella categoria medesima, l’impedimento alla registrazione, previsto all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario si applica nondimeno a tale segno per tutta la categoria interessata.

(v. punto 37)

2.      È descrittivo dei prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, dal punto di vista del pubblico di riferimento il segno denominativo Hallux, di cui è chiesta la registrazione per «Articoli ortopedici» e «Scarpe» rientranti rispettivamente nelle classi 10 e 25, ai sensi dell’Accordo di Nizza.

Per quanto riguarda gli articoli ortopedici, il pubblico di riferimento è costituito da professionisti del settore e da pazienti affetti da malformazioni o disfunzioni da correggere mediante l’uso di tali articoli. Ne consegue che le conoscenze tecniche del pubblico di riferimento devono essere considerate di livello elevato. Il termine «hallux» significa «alluce» in latino ed esso è utilizzato nel linguaggio scientifico per designare diverse patologie e malformazioni del piede. È possibile, in via generale, che le persone che intendono acquistare articoli ortopedici adatti alla loro patologia si siano informate autonomamente oppure siano state informate della denominazione scientifica delle patologie da cui sono affette, o che eventualmente lo siano state in occasione dell’acquisto degli articoli ortopedici adatti alla loro patologia. È quindi probabile che le persone che soffrono di una malformazione dell’alluce sappiano di essere affette da una patologia il cui nome include il termine «hallux» ed è ragionevole presumere che la parte del pubblico interessato agli articoli ortopedici adatti alle malformazioni dell’alluce, che non abbia ancora familiarizzato con il termine «hallux», possa essere informata del significato di tale termine al momento dell’acquisto di detti articoli. Pertanto, nella mente del pubblico interessato agli articoli ortopedici destinati alla cura delle patologie dell’alluce, il termine «hallux» richiamerà la patologia stessa. Di conseguenza, il pubblico di riferimento interessato a tali articoli è in grado, senza particolari sforzi di riflessione, di stabilire un rapporto concreto tra il termine «hallux» e la destinazione di questi prodotti.

Per quanto riguarda le scarpe, occorre esaminare la percezione del termine «hallux» da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, nell’ambito della categoria generale delle scarpe si distingue la sotto-categoria delle scarpe comode. Tale particolare sotto-categoria di scarpe, sebbene non sia specificamente destinata a pazienti affetti da alluce valgo, sarebbe nondimeno adatta alle loro esigenze e limiterebbe l’evolversi della loro patologia. Orbene, il pubblico interessato a tale particolare sotto-categoria di scarpe coincide, in parte, con il pubblico interessato agli articoli ortopedici adatti alle patologie dell’alluce, riguardo al quale è stato dimostrato che conosceva il significato del termine «hallux» o che poteva esserne informato. Inoltre, il pubblico interessato alle scarpe comode include anche le persone che, sebbene non abbiano bisogno di usare articoli ortopedici, sono nondimeno direttamente affette da patologie del piede oppure sensibili a tali questioni, e pongono particolare attenzione in merito. Orbene, se è vero che le scarpe comode si acquistano senza prescrizione medica, tuttavia, i venditori di tali scarpe possono fornire spiegazioni e consigli alle persone affette da patologie dell’alluce e, in particolare, informarle riguardo alla denominazione delle patologie per le quali le scarpe comode sono indicate. Così stando le cose, i consumatori di scarpe comode che sarebbero commercializzate con il marchio Hallux percepirebbero questo segno come atto a indicare che i prodotti di cui trattasi sono particolarmente adatti alle persone affette da patologie dell’alluce. Quanto meno per la sotto-categoria delle scarpe comode, dunque, il segno «hallux» descrive la destinazione dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Pertanto, il segno in questione non può essere registrato per l’intera categoria.

(v. punti 42, 48‑49, 53, 55‑57)