Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 11 febbraio 2010 – Deutsche BKK / UAMI (Deutsche BKK)
(causa T‑289/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Deutsche BKK – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Artt. 73 e 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 75 e 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009)»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. b), c), e 3] (v. punti 40, 47-49, 95)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 29 maggio 2008 (procedimento R 318/2008 4), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo Deutsche BKK. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Deutsche BKK |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo Deutsche BKK per servizi delle classi 36, 41 e 44 - domanda n. 4 724 894 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Deutsche Betriebskrankenkasse (Deutsche BKK) è condannata alle spese. |