Sentenza del Tribunale 11 febbraio 2010 - Deutsche BKK / UAMI (Deutsche BKK)
["Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Deutsche BKK - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo e mancanza di carattere distintivo - Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Artt. 73 e 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 75 e 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009)"]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche BKK (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-P. Schrammek, C. Drzymalla e S. Risthaus)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 29 maggio 2008 (procedimento R 318/2008-4), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo Deutsche BKK
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Deutsche Betriebskrankenkasse (Deutsche BKK) è condannata alle spese.
____________1 - GU C 247 del 27.9.2008.