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Ricorso proposto il 7 settembre 2010 - Brighton Collectibles / UAMI - Felmar (BRIGHTON)

(Causa T-403/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Brighton Collectibles, Inc. (City of Industry, Stati Uniti) (rappresentante:.R. Delorey, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Felmar (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2010, procedimento R 408/2009-4;

annullare tutti gli ordini di condanna alle spese nei confronti della ricorrente da parte dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "BRIGHTON", per prodotti della classe 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchi denominativi e figurativi non registrati "BRIGHTON" e "Brighton", usati nella prassi commerciale nel Regno Unito, in Irlanda, Germania, Italia per prodotti in pelle, cappelli, gioielli e orologi.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto dichiarando che i diritti anteriori su cui si fondava l'opposizione non erano stati dimostrati; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente escluso il rischio di confusione.

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