Language of document : ECLI:EU:F:2007:75

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

2 maggio 2007 (*)

«Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Riassegnazione – Regolamento (CE) n. 1073/1999 – Decisione 1999/396/CE, CECA, Euratom – Illecito – Danno – Malattia professionale – Presa in considerazione delle prestazioni di cui all’art. 73 dello Statuto»

Nella causa F‑23/05,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Jean-Louis Giraudy, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente a Parigi (Francia), rappresentato dall’avv. D. Voillemot,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e G. Berscheid, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. P. Mahoney (relatore), presidente, dai sigg. H. Kanninen e S. Gervasoni, giudici,

cancelliere: sig. S. Boni, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’11 luglio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 20 aprile 2005, il sig. Giraudy chiede:

–        l’annullamento della decisione 21 febbraio 2005, che ha respinto il suo reclamo del 22 settembre 2004;

–        la condanna della Commissione delle Comunità europee al risarcimento dei danni che egli afferma di avere subito, calcolati in EUR 264 000 per il danno materiale e in EUR 500 000 per il danno morale.

 Contesto normativo

A –  Disposizioni relative alle indagini in materia di lotta contro le frodi

2        Il decimo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1), enuncia quanto segue:

«considerando che tali indagini devono essere condotte in base al trattato, e in particolare al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, nel rispetto dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti [denominato “statuto” dal presente regolamento] nonché nel pieno rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del principio dell’equità, del diritto della persona coinvolta a esprimersi sui fatti che la riguardano e del diritto a che la conclusione dell’indagine si fondi unicamente su elementi aventi valore probatorio; (…)».

3        Il n. 1 dell’art. 4, intitolato «Indagini interne», di tale regolamento è formulato come segue:

«Nei settori di cui all’articolo 1, l’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] svolge le indagini amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi [denominate “indagini interne” dal presente regolamento].

Tali indagini interne sono condotte nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dello statuto, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nonché dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo. Le istituzioni si concertano sulla disciplina da istituire con tali decisioni».

4        A norma del secondo comma dell’art. 5, intitolato «Avvio delle indagini», di tale regolamento:

«Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore dell’Ufficio [europeo per la lotta antifrode], di propria iniziativa o su richiesta dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo in cui dovranno svolgersi».

5        I nn. 1 e 2 dell’art. 8, intitolato «Riservatezza e tutela dei dati», del medesimo regolamento sono così formulati:

«1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell’ambito di indagini esterne sono protette dalle disposizioni relative a tali inchieste.

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell’ambito di indagini interne sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa vigente per le istituzioni delle Comunità europee.

In particolare, tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita».

6        L’art. 2, intitolato «Obbligo d’informazione», della decisione della Commissione 2 giugno 1999, 1999/396/CE, CECA, Euratom, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità (GU L 149, pag. 57), dispone al primo e al secondo comma:

«I funzionari e gli agenti della Commissione i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l’esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi analoghi dei membri della Commissione o del suo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti, ne informa immediatamente il proprio capo di servizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritenga utile, il proprio segretario generale della Commissione o direttamente l’Ufficio [europeo per la lotta antifrode].

Il segretario generale, i direttori generali e i capi di servizio della Commissione trasmettono senza indugio all’Ufficio [europeo per la lotta antifrode] ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere l’esistenza di irregolarità di cui al primo comma».

7        L’art. 4, intitolato «Informazione dell’interessato», della decisione 1999/396 prevede al primo comma:

«Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un membro, di un funzionario o di un agente della Commissione, l’interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l’indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell’indagine, riguardante personalmente un membro, un funzionario o un agente della Commissione senza aver dato modo all’interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono».

B –  Disposizioni relative alla copertura dei rischi di malattia professionale

8        L’art. 73, n. 1, primo comma, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») prevede che «[a]lle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. (…)».

9        L’art 73, n. 2, lett. b), dello Statuto dispone che, in caso di invalidità permanente totale, l’interessato riceve un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l’infortunio.

10      La regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione di copertura») stabilisce, in applicazione dell’art. 73 dello Statuto, le condizioni alle quali il funzionario è coperto contro i rischi di infortunio e di malattia professionale.

11      L’art. 12, n. 1, della regolamentazione di copertura prevede che, in caso di invalidità permanente totale del funzionario risultante da un infortunio o da una malattia professionale, gli venga corrisposto il capitale contemplato dall’art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto.

12      L’art. 17, n. 2, primo e terzo comma, della regolamentazione di copertura dispone che l’amministrazione procede a un’indagine al fine di raccogliere tutti gli elementi che consentano di determinare la natura della malattia, la sua origine professionale e le circostanze in cui essa si è manifestata. Vista la relazione sull’indagine, il medico o i medici designati dalle istituzioni formulano le conclusioni previste dall’art. 19 di detta regolamentazione.

13      Ai sensi dell’art. 19 della regolamentazione di copertura, le decisioni relative al riconoscimento dell’origine professionale della malattia sono adottate dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») secondo la procedura prevista all’art. 21 della medesima regolamentazione, in base alle conclusioni formulate dal medico o dai medici designati dalle istituzioni e, se il funzionario lo richiede, previa consultazione della commissione medica di cui all’art. 23 di detta regolamentazione.

C –  Disposizioni relative alle pensioni di invalidità

14      L’art. 78, primo comma, dello Statuto enuncia che il funzionario ha diritto a un’indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni. Il quarto e il quinto comma del medesimo articolo prevedono, in particolare, che quando l’invalidità è determinata da una malattia professionale, l’istituzione prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni cui è sottoposta l’indennità di invalidità.

D –  Disposizioni statutarie di ordine generale

15      L’art. 7, n. 1, primo comma, dello Statuto, nella versione applicabile ai fatti di causa, prevede:

«L’[APN] assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro».

16      L’art. 25, secondo comma, dello Statuto enuncia:

«Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate».

17      A norma dell’art. 62, primo e secondo comma, dello Statuto:

«La nomina dà diritto al funzionario di percepire, alle condizioni fissate dall’allegato VII, e salvo espressa disposizione contraria, la retribuzione relativa al suo grado e scatto.

Egli non può rinunciare a questo diritto».

 Fatti all’origine della controversia

18      Nel 2002 il ricorrente era funzionario di grado A 3, assegnato alla direzione generale (DG) «Stampa e comunicazione», in qualità di capo della rappresentanza della Commissione in Francia, a Parigi.

19      Nel secondo semestre del 2000 i servizi della direzione generale (DG) «Istruzione e cultura» avevano effettuato una verifica contabile presso l’Info‑Point Europa di Avignone, gestito dalla Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse. La relazione che ne era scaturita, recante la data del 27 novembre 2000, aveva messo in luce carenze nella contabilità di tale Info‑Point Europa. Detta relazione era stata inviata il 12 dicembre 2000 al direttore della DG «Istruzione e cultura», il quale l’aveva trasmessa, l’8 febbraio 2001, al capo del servizio «Stampa e comunicazione» (divenuto in seguito DG «Stampa e comunicazione»), nell’ambito del trasferimento di talune attività di detta direzione generale al servizio «Stampa e comunicazione». Tale relazione veniva inoltre trasmessa alla rappresentanza della Commissione a Parigi.

20      In seguito a una denuncia vertente sul funzionamento della Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse, nell’ambito dei suddetti controlli era stata effettuata una verifica complementare. Tale verifica aveva dato luogo a una nota del 6 dicembre 2000, che concludeva nel senso dell’esistenza di un rischio di progetti fittizi. L’esistenza di progetti fittizi era stata successivamente confermata dall’indagine esterna dell’OLAF IO/2001/4086 relativa alla Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse. La menzionata nota di verifica complementare non era stata trasmessa alla rappresentanza della Commissione a Parigi dal servizio «Stampa e comunicazione» con sede a Bruxelles. Interrogato in udienza dal Tribunale sui motivi della mancata trasmissione di tale nota, il rappresentante della Commissione ha risposto di non essere «in grado di (…) fornire una risposta precisa su questo punto [e che si doveva] ritenere che [si trattasse] tutt’al più di un’omissione amministrativa».

21      Con nota congiunta del 21 marzo 2001, il direttore generale della DG «Istruzione e cultura», sig. V., e il capo del servizio «Stampa e comunicazione», sig. F., avevano trasmesso all’OLAF la relazione di verifica contabile del 27 novembre 2000 e la nota di verifica complementare del 6 dicembre 2000, in applicazione dell’art. 2, secondo comma, della decisione 1999/396. In tale nota, i firmatari affermavano in particolare che, parallelamente alle informazioni trasmesse al direttore generale dell’OLAF, il capo della rappresentanza della Commissione in Francia e il capo del servizio responsabile delle Case d’Europa e degli Info‑Point Europa erano stati invitati a «riferire» in merito agli elementi di cui fossero a conoscenza e che avrebbero potuto fornire chiarimenti sui fatti. Il ricorrente afferma di non avere mai ricevuto tale invito.

22      All’inizio di novembre del 2002 il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione», sig. F., riceveva, da parte di taluni funzionari della sua direzione generale che volevano mantenere l’anonimato ma che egli ha dichiarato di conoscere, denunce precise e circostanziate di irregolarità relative in particolare ai rapporti tra il ricorrente e il presidente della Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse, lo stanziamento di sovvenzioni per progetti fittizi nell’ambito di tale Casa d’Europa, la gestione del gruppo d’interesse economico Sources d’Europe ed episodi di favoritismo nell’ambito di gare d’appalto. In applicazione dell’art. 2, secondo comma, della decisione 1999/396, il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» informava quindi l’OLAF dei fatti di cui era a conoscenza, con una nota del 6 novembre 2002 corredata di allegati contenenti gli elementi di fatto che gli erano stati comunicati.

23      Il 15 novembre 2002 l’OLAF avviava un’inchiesta interna su possibili irregolarità nell’ambito della DG «Stampa e comunicazione», più precisamente presso la rappresentanza della Commissione a Parigi (indagine OF/2002/0513). L’avvio di tale indagine era oggetto di un comunicato stampa pubblicato dall’OLAF.

24      Con nota recante la data di venerdì 15 novembre 2002, che il ricorrente afferma di avere ricevuto tramite posta elettronica nella mattinata del seguente lunedì 18 novembre, il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» informava il ricorrente che l’OLAF aveva avviato un’indagine su presunte irregolarità fondate su fatti di cui la rappresentanza della Commissione a Parigi era a conoscenza e gli chiedeva di recarsi immediatamente a Bruxelles per incontrarlo.

25      Tale incontro aveva luogo il 18 novembre 2002 a Bruxelles.

26      Lo stesso 18 novembre 2002 l’OLAF iniziava le sue indagini presso gli uffici della rappresentanza della Commissione a Parigi.

27      In seguito a un’informazione telefonica secondo cui il ricorrente, tornato alla rappresentanza della Commissione a Parigi il 18 novembre 2002, successivamente all’incontro con il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione», avrebbe interrogato il personale di detta rappresentanza in merito agli atti compiuti dall’OLAF nel corso della giornata, il direttore generale dell’OLAF raccomandava alla DG «Stampa e comunicazione» di vietare al ricorrente e al suo vice l’accesso agli uffici della rappresentanza per tutta la durata dell’indagine, al fine di garantirne il corretto svolgimento. Il ricorrente nega tuttavia di essere tornato alla rappresentanza il 18 novembre 2002 e di avere tentato di interrogare il personale, e afferma di esservi tornato solo la mattina del giorno seguente.

28      Il 19 novembre 2002 il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione», agente in qualità di APN, decideva, con effetto dal giorno stesso, di modificare l’assegnazione del ricorrente nell’interesse del servizio e di assegnarlo alla funzione di «[c]onsulente del [d]irettore [g]enerale della DG [“Stampa e comunicazione”] a Bruxelles».

29      Tale decisione veniva comunicata al ricorrente con nota dello stesso 19 novembre 2002, emanata dal direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» e contenente l’informazione secondo cui «[al] fine di agevolare il corretto svolgimento dell’indagine avviata dall’OLAF sul funzionamento della rappresentanza della Commissione a Parigi, [egli aveva] deciso, nell’interesse del servizio, di trasferir[lo], a decorrere da tale data, alla DG [“Stampa e comunicazione”] – Bruxelles [e che la sua] assegnazione precisa [gli sarebbe stata] comunicata nei [giorni successivi]».

30      Anche il vice del ricorrente era fatto oggetto di un provvedimento di riassegnazione immediata da Parigi a Bruxelles.

31      Con nota 20 novembre 2002 il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» informava il personale della rappresentanza della Commissione a Parigi che detta rappresentanza era entrata in una fase di indagine la cui durata prevista era di circa un mese.

32      Il ricorrente esprimeva obiezioni contro il provvedimento di riassegnazione di cui era stato oggetto, con varie note all’attenzione del direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» del 21, 22 e 27 novembre 2002. Nelle note del 21 e 22 novembre 2002 egli proponeva in particolare di collocarsi in congedo per tutta la durata dell’indagine dell’OLAF presso la rappresentanza della Commissione a Parigi. Il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» rispondeva al ricorrente con una breve nota del 27 novembre 2002, nella quale ribadiva di avere deciso di riassegnarlo ad altri compiti nell’ambito della direzione generale, «al fine di garantire il corretto svolgimento dell’indagine ed evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi».

33      Il 21 novembre 2002 aveva luogo un nuovo incontro tra il ricorrente e il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione», nel corso del quale quest’ultimo informava l’interessato che il provvedimento di riassegnazione di cui era oggetto costituiva una misura puramente cautelare.

34      Lo stesso 21 novembre 2002 la Commissione pubblicava un comunicato stampa secondo cui «[l]a [DG “Stampa e comunicazione”] a[veva] chiesto all’[OLAF] di esaminare la possibilità di avviare un’indagine su alcune presunte irregolarità nella gestione di finanziamenti destinati alla Francia a titolo della politica di informazione e comunicazione[;] [p]er garantire il corretto svolgimento di tale indagine ed evitare qualsiasi percezione di conflitto di interessi, si [era] deciso, nell’interesse del servizio, di riassegnare a Bruxelles due funzionari della rappresentanza della Commissione a Parigi[,] decisioni amministrative [che] non pregiudica[vano] assolutamente le conclusioni dell’indagine». Alla vigilia della pubblicazione di tale comunicato stampa, il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» aveva telefonato al ricorrente per informarlo a tale riguardo.

35      Sempre il 21 novembre 2002 il sig. F., che agiva questa volta in qualità di portavoce della Commissione, anch’essa funzione di sua competenza, teneva la sua conferenza stampa periodica, durante la quale veniva interrogato dai giornalisti in merito all’indagine dell’OLAF e alla riassegnazione a Bruxelles di due funzionari della rappresentanza della Commissione a Parigi. Nelle sue risposte alle domande dei giornalisti, egli non nominava i due funzionari in questione. Sottolineava che nessuno era stato fatto oggetto di accuse e che le decisioni di riassegnazione a un diverso servizio nell’ambito della stessa direzione generale erano state prese per evitare qualsiasi conflitto di interessi e garantire il corretto svolgimento dell’indagine. Durante tale conferenza stampa, un giornalista gli chiedeva in particolare se potesse «dire se il responsabile dell’ufficio di Parigi [fosse] responsabile di tutte le spese sostenute in Francia e nella fattispecie per la Casa d’Europa [di] Avignone [e Vaucluse], in quanto sembra[va] che [fosse questo ciò] di cui si parlava[,] [e gli chiedeva inoltre se detta persona fosse o meno] responsabile della gestione di tale Casa d’Europa (…)», al che il portavoce della Commissione rispondeva in particolare che «la situazione [era] più complessa di così[,] [che la] gestione di tali finanziamenti spetta[va] a più soggetti; [che] esiste[va] una Federazione internazionale delle Case d’Europa a Bruxelles; [che] vi [erano] naturalmente [gli] uffici [della Commissione] nei vari paesi interessati (…)».

36      Il 23 novembre 2002 il giornale Le Monde dedicava un articolo all’inchiesta dell’OLAF e alla riassegnazione dei due funzionari, in cui venivano citati il nome del ricorrente e del suo vice.

37      Con nota 28 novembre 2002 il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» precisava al ricorrente in cosa consistessero i suoi compiti in quanto «[c]onsulente assegnato al direttore generale della DG [“Stampa e comunicazione”] a Bruxelles». Gli confermava inoltre che la sua riassegnazione a Bruxelles aveva carattere cautelare ed era destinata a garantire il corretto svolgimento dell’indagine e ad evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi.

38      Il 20 dicembre 2002, il portavoce della Commissione e direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» indiva una conferenza stampa, durante la quale annunciava che nulla ostava più alla revoca della misura cautelare di cui erano oggetto i due funzionari e che a breve avrebbe discusso con questi ultimi gli sviluppi successivi alla revoca di tale misura.

39      La stampa francese riportava la notizia della revoca delle misure cautelari relative ai due funzionari, in articoli pubblicati sui quotidiani Le Monde (22 e 23 dicembre 2002), Le Figaro (21 e 22 dicembre 2002) e Libération (21 e 22 dicembre 2002).

40      Il 6 gennaio 2003 aveva luogo un nuovo incontro tra il ricorrente e il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione», durante il quale veniva discussa la reintegrazione dell’interessato nelle sue funzioni di capo della rappresentanza della Commissione a Parigi.

41      Il 16 gennaio 2003, il ricorrente veniva sentito dagli inquirenti dell’OLAF, conformemente all’art. 4, primo comma, della decisione 1999/396.

42      Mediante decisione 21 gennaio 2003, con effetto retroattivo al 19 dicembre 2002, l’APN reintegrava il ricorrente nelle sue precedenti funzioni di capo della rappresentanza della Commissione a Parigi. Il ricorrente afferma di avere ricevuto tale decisione solo il 12 febbraio 2003. Egli tuttavia non ha mai ripreso effettivamente il suo lavoro abituale presso detta rappresentanza della Commissione a Parigi, a causa di malattia.

43      La reintegrazione dei due funzionari nelle loro funzioni a Parigi era stata oggetto, il 21 gennaio 2003, di un’interrogazione parlamentare dell’onorevole Flesch alla Commissione (interrogazione scritta E‑0036/03). Il 5 marzo seguente, il sig. Prodi, Presidente della Commissione, rispondeva a nome di quest’ultima a detta interrogazione, rammaricandosi in particolare che i media avessero rivelato i nomi degli interessati.

44      Lo stesso 5 marzo 2003 il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» informava il ricorrente che taluni posti di capo della rappresentanza della Commissione, tra i quali quello della rappresentanza in Francia, sarebbero stati oggetto di avvisi di vacanza nell’immediato futuro.

45      Il 6 maggio 2003 l’OLAF pubblicava la propria relazione finale d’indagine. Le sue conclusioni scagionano il ricorrente in relazione alle denunce che avevano portato all’avvio delle indagini e precisano che un’importante nota di verifica complementare, recante la data del 6 dicembre 2000, il cui contenuto avrebbe permesso al ricorrente e al suo vice di formulare un giudizio più critico sul funzionamento della Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse, non era mai stato trasmesso alla rappresentanza della Commissione a Parigi dai servizi della DG «Stampa e comunicazione». Secondo la relazione dell’OLAF, «[i]l fatto che la [s]ede non avesse trasmesso alla [r]appresentanza la nota di verifica complementare del 6 dicembre 2000 ha quindi indirettamente contribuito ad aumentare i sospetti dell’OLAF nei confronti [del ricorrente e del suo vice]».

46      Durante una conferenza stampa del 17 giugno 2003, su domanda di un giornalista, il nuovo portavoce della Commissione, sig. K., esprimeva al ricorrente tutta la propria solidarietà, nonché quella dell’istituzione.

47      In un articolo del 23 ottobre 2003, il giornale La Tribune faceva riferimento al «triste “caso” dell’ufficio di Parigi della Commissione, la cui direzione è stata gettata in pasto ai media prima che (…) l’OLAF concludesse, discretamente, che le accuse erano infondate».

48      Il 22 marzo 2004 la commissione per le invalidità constatava che il ricorrente era affetto da un’invalidità permanente giudicata totale, che lo metteva nell’impossibilità di esercitare le sue funzioni. La commissione per le invalidità non si pronunciava sull’eventuale origine professionale di tale invalidità, ritenendo che fosse preferibile attendere la conclusione del procedimento avviato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto. Il ricorrente veniva ammesso al beneficio di una pensione di invalidità in forza dell’art. 53 dello Statuto a decorrere dal 1° maggio 2004.

49      Con lettera 10 dicembre 2004 il ricorrente presentava una domanda diretta a ottenere il riconoscimento del carattere professionale della sua malattia, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.

50      In precedenza, con lettera 2 marzo 2004, integrata da una lettera del 17 giugno seguente, il ricorrente aveva presentato all’APN una richiesta di risarcimento del presunto danno subito in occasione e nel corso delle indagini dell’OLAF, sul fondamento dell’art. 90, n. 1, dello Statuto.

51      Tale richiesta veniva respinta con decisione dell’APN 8 luglio 2004.

52      Il 22 settembre 2004 il ricorrente aveva presentato un reclamo contro tale decisione ai sensi dell’art. 90, n. 2, primo comma, dello Statuto. Il reclamo perveniva alla Commissione il 19 ottobre seguente.

53      L’APN respingeva il reclamo del ricorrente con decisione 21 febbraio 2005.

 Procedimento e conclusioni delle parti

54      Il presente ricorso è stato inizialmente registrato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado con il numero T‑169/05.

55      Con ordinanza 15 dicembre 2005 il Tribunale di primo grado, in applicazione dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale. Il ricorso è stato registrato presso la cancelleria con il numero F‑23/05.

56      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la Commissione, con lettere 22 marzo e 7 giugno 2006, a produrre taluni documenti, in particolare la relazione dell’OLAF del 6 maggio 2003. La Commissione ha ottemperato alle richieste del Tribunale entro i termini impartiti. Con lettera 22 marzo 2006 il Tribunale ha invitato il ricorrente a informarlo dell’eventuale conclusione del procedimento avviato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.

57      Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2006 mediante fax, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale una lettera da egli inviata alla Commissione il 18 agosto 2006, nella quale dichiarava di rinunciare alla domanda diretta a ottenere il riconoscimento del carattere professionale della sua malattia.

58      Il Tribunale ha deciso che occorreva autorizzare, in via eccezionale, l’acquisizione agli atti di tale documento pervenuto dopo la chiusura della fase orale, in quanto detto documento, da un lato, riguardava una circostanza sopravvenuta dopo l’udienza e, dall’altro, poteva influire sulla soluzione della controversia.

59      Considerando che, conformemente al principio del contraddittorio, si dovesse consentire alla Commissione di presentare le sue osservazioni su detto documento, il Tribunale ha disposto la riapertura della fase orale, con ordinanza 17 ottobre 2006, in applicazione dell’art. 62 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile, mutatis mutandis, al Tribunale, in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione 2004/752, fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo.

60      La Commissione ha trasmesso le sue osservazioni su detto documento alla cancelleria del Tribunale il 10 novembre 2006 mediante fax (il deposito dell’originale è avvenuto il 13 novembre seguente).

61      Con lettera 16 novembre 2006, il Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare eventuali osservazioni su quest’ultima lettera della Commissione.

62      Il ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni alla cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2006 mediante fax (il deposito dell’originale è avvenuto il 4 dicembre seguente).

63      Con lettera del Tribunale 11 dicembre 2006, le parti sono state informate della chiusura della fase orale.

64      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione 21 febbraio 2005, con cui è stato respinto il suo reclamo del 22 settembre 2004;

–        dichiarare che gli illeciti della Commissione hanno causato un danno certo e determinabile e che sussiste un nesso di causalità fra tali illeciti e il danno;

–        dichiarare legittimo un risarcimento economico per il danno subito dal ricorrente;

–        fissare in EUR 264 000 il risarcimento per il danno materiale e in EUR 500 000 il risarcimento per il danno morale;

–        condannare la Commissione alle spese.

65      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        statuire sulle spese secondo giustizia.

 In diritto

A –  Sulla ricevibilità

66      La Commissione fa valere tre eccezioni di irricevibilità, fondate rispettivamente sulla mancanza di un procedimento precontenzioso regolare, sulla mancanza di interesse ad agire e sul carattere prematuro del ricorso.

1.     Sulla mancanza di un procedimento precontenzioso regolare

a)     Argomenti delle parti

67      La Commissione solleva dubbi in ordine alla ricevibilità del ricorso, in quanto il ricorrente farebbe valere un danno derivante dalla decisione di riassegnazione del 19 novembre 2002, la quale non sarebbe stata contestata secondo la procedura prevista dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.

68      Il ricorrente replica che la sua richiesta di risarcimento non si fonda solo sulla contestazione di tale decisione, ma solleva diversi motivi concernenti illeciti effettuati dalla Commissione, in particolare in relazione alla diffusione del suo comunicato stampa 21 novembre 2002, alle dichiarazioni rilasciate dal suo portavoce durante la conferenza stampa dello stesso giorno e alla trasmissione di documenti all’OLAF. Il presente ricorso per responsabilità, che dovrebbe essere considerato nel suo complesso, sarebbe quindi ricevibile.

b)     Giudizio del Tribunale

69      Secondo una giurisprudenza costante, nel sistema di ricorsi istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento, che costituisce un rimedio di diritto autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo qualora sia stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Tale procedimento cambia a seconda che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato cagionato da un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all’interessato proporre nei termini stabiliti un reclamo all’APN avverso l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un indennizzo. Solo il rigetto esplicito o implicito di tale domanda costituisce una decisione arrecante pregiudizio contro la quale può essere diretto un reclamo e solo dopo il rigetto esplicito o implicito di tale reclamo può essere proposto un ricorso per risarcimento dinanzi al Tribunale (sentenze del Tribunale di primo grado 25 settembre 1991, causa T‑5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II‑731, punti 49 e 50, e 28 giugno 1996, causa T‑500/93, Y/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑335 e II‑977, punti 64 e 66).

70      Nel caso di specie, prima di adire il Tribunale con il presente ricorso, il ricorrente ha presentato una richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, il 2 marzo 2004, e successivamente un reclamo in forza dell’art. 90, n. 2, primo comma, dello Statuto, proposto il 22 settembre 2004 e diretto contro la decisione 8 luglio 2004, con cui è stata respinta la sua richiesta di indennizzo. Il ricorrente ha quindi fatto precedere il suo ricorso dinanzi al Tribunale dal procedimento precontenzioso applicabile a una domanda di risarcimento del danno cagionato da atti dell’amministrazione privi di carattere decisionale.

71      Per stabilire se il procedimento precontenzioso sia stato regolare, occorre quindi esaminare se il danno di cui viene chiesto il risarcimento derivi in particolare da comportamenti dell’amministrazione privi di carattere decisionale.

72      Nel ricorso in esame, il ricorrente critica diversi atti dell’amministrazione che sarebbero all’origine del danno subito, ossia, da un lato, la decisione di riassegnazione adottata dall’APN il 19 novembre 2002, e, dall’altro, il comunicato stampa della Commissione del 21 novembre 2002 e le dichiarazioni rilasciate dal suo portavoce durante la conferenza stampa dello stesso giorno, nonché, infine, la comunicazione all’OLAF, da parte del direttore generale della DG «Stampa e comunicazione», di elementi di fatto che lasciavano presumere l’esistenza di irregolarità commesse all’interno della rappresentanza della Commissione a Parigi. Con le sue critiche relative al comunicato stampa della Commissione del 21 novembre 2002 e alle dichiarazioni rilasciate dal portavoce di questa stessa istituzione durante la conferenza stampa dello stesso giorno, nonché con quelle dirette contro la summenzionata comunicazione di elementi di fatto all’OLAF, il ricorrente contesta in particolare, a sostegno del suo ricorso, comportamenti dell’amministrazione privi di carattere decisionale.

73      Risulta da quanto precede che l’eccezione di irricevibilità fondata sulla mancanza di un procedimento precontenzioso regolare non può essere accolta.

2.     Sulla mancanza di interesse ad agire

a)     Argomenti delle parti

74      La Commissione solleva dubbi in merito all’esistenza di un interesse ad agire del ricorrente e fa valere che, al momento della presentazione del ricorso, la decisione di riassegnazione del 19 novembre 2002 era stata revocata da oltre un anno.

75      Il ricorrente non prende posizione su tale eccezione di irricevibilità, ma chiede in generale al Tribunale di non accogliere le obiezioni di ordine procedurale della Commissione.

b)     Giudizio del Tribunale

76      Si deve constatare che l’affermazione sulla quale si basa l’argomento della Commissione, secondo cui la decisione di riassegnazione del 19 novembre 2002 sarebbe stata «revocata» oltre un anno prima della presentazione del presente ricorso, è inesatta. Infatti, la decisione del 21 gennaio 2003 con cui il ricorrente è stato riassegnato alle precedenti funzioni di capo della rappresentanza della Commissione a Parigi, con effetto retroattivo al 19 dicembre 2002, non si è sostituita alla decisione di riassegnazione del 19 novembre 2002, che ha prodotto i suoi effetti dal 19 novembre al 19 dicembre 2002.

77      Del resto, l’interesse ad agire del ricorrente non può essere esaminato in base al solo motivo concernente la decisione di riassegnazione del 19 novembre 2002, bensì in base alle conclusioni miranti all’accertamento della responsabilità formulate dal ricorrente.

78      Occorre quindi respingere l’eccezione di irricevibilità fondata sulla mancanza di interesse ad agire del ricorrente.

3.     Sul carattere prematuro del ricorso

a)     Argomenti delle parti

79      Nel controricorso, la Commissione ha sostenuto che il danno del ricorrente andrebbe valutato tenendo conto delle prestazioni ricevute ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, conformemente al ragionamento svolto nella sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T‑165/95, Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑627). Essa ne ha dedotto che, poiché il procedimento avviato dal ricorrente in forza di detta disposizione era ancora in corso, il Tribunale non avrebbe potuto valutare il danno subito dal ricorrente e, pertanto, il ricorso sarebbe stato prematuro. In udienza, la Commissione è tornata su tale argomento, considerando che, tenuto conto del fatto che un procedimento avviato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto potrebbe durare vari anni, dichiarare il ricorso prematuro potrebbe, in alcuni casi, rendere difficile per l’interessato rispettare il termine di cinque anni entro il quale dev’essere proposto un ricorso per responsabilità.

80      Nella sua replica, il ricorrente ha osservato che una domanda di riconoscimento del carattere professionale della sua malattia, proposta ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, non gli vieta di far valere un diritto al risarcimento del danno morale subito. In udienza, egli ha modificato la propria posizione su questo punto e ha chiesto che si prendesse atto del fatto che era pronto a rinunciare alla domanda presentata ai sensi del citato art. 73 dello Statuto. Egli ha infatti insistito sul fatto che voleva che il Tribunale si pronunciasse il più rapidamente possibile sull’intera controversia e, in particolare, accertasse gli illeciti della Commissione all’origine del danno da egli subito, essendo questo l’unico accertamento idoneo a ristabilire la sua onorabilità e la sua reputazione e a porre fine all’incertezza in cui si troverebbe da molto tempo in seguito ai fatti controversi. Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2006 a mezzo fax, il ricorrente ha informato il Tribunale che rinunciava alla domanda proposta ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.

b)     Giudizio del Tribunale

81      Poiché la Commissione ha ritirato in udienza l’eccezione di irricevibilità relativa al carattere prematuro del ricorso, il Tribunale constata che non è più necessario statuire sulla stessa.

82      Ne consegue che il ricorso dev’essere dichiarato ricevibile.

B –  Sulla domanda di sospensione del procedimento

1.     Argomenti delle parti

83      Nel controricorso, la Commissione ha considerato che il danno asseritamente subito dal ricorrente dev’essere valutato tenendo conto delle prestazioni ricevute a titolo dell’art. 73 dello Statuto. Orbene, poiché il procedimento avviato in forza di tale disposizione era in corso nel momento in cui la Commissione ha presentato il controricorso, quest’ultima ha sostenuto che il Tribunale non sarebbe stato in grado di valutare tale danno. Essa ha quindi concluso che il procedimento dinanzi al Tribunale avrebbe dovuto quanto meno essere sospeso in attesa dell’esito del procedimento ex art. 73 dello Statuto e che, al termine dello stesso, il ricorrente avrebbe dovuto essere invitato a presentare le proprie osservazioni sulle conseguenze da trarre in merito alla decisione dell’APN relativa al carattere professionale della sua malattia.

84      Nella sua replica, il ricorrente ha affermato che una richiesta di riconoscimento del carattere professionale della sua malattia, presentata ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, non gli vieta di far valere un diritto al risarcimento del danno morale subito e si è opposto alla sospensione del procedimento, che egli ha definito come una manovra dilatoria da parte della Commissione. In udienza, egli ha chiesto che si prendesse atto del fatto che era pronto a rinunciare a tale richiesta. Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2006 a mezzo fax, egli ha informato il Tribunale che rinunciava a detta richiesta.

2.     Giudizio del Tribunale

85      Poiché il ricorrente ha rinunciato alla sua richiesta ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, la domanda della Commissione diretta a ottenere la sospensione del procedimento è divenuta priva di oggetto.

86      Pertanto, non occorre statuire su detta domanda di sospensione del procedimento.

87      In ogni caso si deve constatare che se, in mancanza di rinuncia del ricorrente alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, il Tribunale avesse dovuto statuire sulla domanda di sospensione del procedimento presentata dalla Commissione, non avrebbe potuto accogliere tale domanda. Infatti, il ricorrente si è opposto alla citata domanda di sospensione. Orbene, l’art. 77, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado prevede esclusivamente l’ipotesi della sospensione del procedimento su domanda congiunta delle parti.

C –  Nel merito

88      Secondo una giurisprudenza costante, perché sorga la responsabilità della Comunità, è necessario che sussista un complesso di condizioni relative alla illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, alla realtà del danno e all’esistenza di un nesso causale tra il comportamento ed il danno lamentato (sentenze del Tribunale di primo grado 9 febbraio 1994, causa T‑82/91, Latham/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑61, punto 72, e 21 febbraio 1995, causa T‑506/93, Moat/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑147, punto 46).

89      Occorre stabilire anzitutto se la Commissione abbia commesso un atto illecito tale da farne sorgere la responsabilità, esaminando i vari motivi sollevati dal ricorrente secondo l’ordine cronologico dei fatti cui essi fanno riferimento.

1.     Sugli illeciti contestati alla Commissione

 a) Sul terzo motivo, concernente l’inconsistenza delle censure mosse al ricorrente e gli illeciti commessi dai suoi superiori

 Argomenti delle parti

90      Nell’ambito del suo terzo motivo, il ricorrente sostiene che il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» avrebbe commesso un illecito estremamente grave allorché ha trasmesso all’OLAF un «fascicolo a carico» contro la rappresentanza della Commissione a Parigi, anche se non sussistevano le condizioni di applicazione dell’art. 2, secondo comma, della decisione 1999/396.

91      Secondo il ricorrente, il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» non avrebbe avuto elementi di fatto sufficienti per informare l’OLAF in applicazione della disposizione citata. Egli fa valere che tale disposizione introdurrebbe un requisito di materialità, onde evitare che vengano formulate a torto accuse infondate nei confronti dei funzionari che non siano direttamente implicati o siano implicati solo indirettamente in un caso di frode.

92      Il ricorrente sostiene inoltre che la DG «Stampa e comunicazione», da un lato, avrebbe trasmesso all’OLAF informazioni errate sulla responsabilità della rappresentanza della Commissione a Parigi nell’ambito dell’accertamento delle presunte irregolarità dell’Info‑Point Europa di Avignone, e, dall’altro, avrebbe dissimulato, volontariamente o per negligenza, documenti che sarebbero stati utilizzati contro di lui. Per le modalità in cui sarebbero state comunicate all’OLAF, le affermazioni della DG «Stampa e comunicazione» avrebbero presentato un aspetto calunnioso e diffamatorio.

93      La Commissione considera legittima e necessaria la sua decisione di informare l’OLAF delle presunte irregolarità all’interno dell’Info‑Point Europa di Avignone. Essa sottolinea che tale decisione dev’essere valutata riferendosi al momento in cui è stata adottata e non può essere criticata alla luce dell’esito delle indagini.

94      La Commissione sostiene che l’art. 2, secondo comma, della decisione 1999/396 non imporrebbe al segretario generale, ai direttori generali e ai capi di servizio della Commissione di valutare la pertinenza o il valore probante degli elementi di fatto di cui sono a conoscenza prima di trasmetterli all’OLAF, ma che tale disposizione li assoggetterebbe, al contrario, a un obbligo assoluto. Nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione, l’unica ipotesi in cui si potrebbe configurare un illecito amministrativo tale da dare luogo a risarcimento sarebbe quella in cui un’istituzione avesse voluto nuocere intenzionalmente a un funzionario o a un agente. Orbene, la Commissione considera che il ricorrente non ha mai dimostrato tale intenzione di nuocere e contesta formalmente l’esistenza di tale intenzione.

 Giudizio del Tribunale

95      La valutazione del terzo motivo, che verte sul comportamento della Commissione all’origine dell’intervento dell’OLAF, rinvia a una duplice questione. Da un lato, occorre stabilire se il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» abbia commesso un illecito amministrativo nel comunicare all’OLAF, con nota 6 novembre 2002, gli elementi di fatto di cui era a conoscenza. Dall’altro, si deve esaminare se talune asserite disfunzioni del sistema di comunicazione interno della Commissione, che potrebbero aver contribuito a determinare l’intervento dell’OLAF e l’avvio dell’indagine, siano atte a costituire un illecito amministrativo tale da far sorgere la responsabilità dell’istituzione. Infatti, la responsabilità extracontrattuale della Comunità può sorgere non solo in ragione degli atti dei suoi dipendenti, quale un direttore generale, ma anche per la carente organizzazione dei suoi servizi (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 dicembre 1959, causa 23/59, F.E.R.A.M./Alta Autorità, Racc. pag. 487, in particolare pagg. 502 e 503).

–       Sull’informazione dell’OLAF

96      Le tesi del ricorrente e della Commissione divergono sulla portata del potere di valutazione di cui dispongono il segretario generale, i direttori generali e i capi di servizio della Commissione, cui fa riferimento l’art. 2, primo comma, della decisione 1999/396. Infatti, secondo il ricorrente, tali autorità devono disporre di elementi materiali sufficienti per informare l’OLAF. In mancanza, essi possono far sorgere la responsabilità dell’istituzione per illecito amministrativo. La Commissione sostiene invece che l’obbligo di informare l’OLAF è un obbligo assoluto e che l’unica ipotesi in cui si possa configurare un illecito amministrativo tale da dare luogo a un risarcimento è quella in cui l’istituzione volesse intenzionalmente nuocere a un funzionario.

97      Occorre pertanto, in via preliminare, definire la portata del potere discrezionale di cui dispongono il segretario generale, i direttori generali e i capi di servizio della Commissione, cui fa riferimento l’art. 2, secondo comma, della decisione 1999/396.

98      Dalla formulazione imperativa dell’art. 2, secondo comma, della decisione 1999/396, che rinvia su questo punto al primo comma dello stesso articolo, emerge che il segretario generale, i direttori generali e i capi di servizio della Commissione hanno l’obbligo di informare senza indugio l’OLAF allorché vengano a conoscenza di «elementi di fatto che facciano presumere l’esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale (…)». Tuttavia, l’impiego del termine «presumere» da parte del legislatore implica necessariamente che le autorità menzionate da detta disposizione compiano una minima valutazione della pertinenza degli elementi di fatto di cui sono a conoscenza in relazione a una possibile irregolarità e quindi conferisce loro un certo potere discrezionale.

99      Per statuire sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità occorre stabilire se, comunicando all’OLAF, con nota 6 novembre 2002, gli elementi di fatto di cui era a conoscenza e che lasciavano presumere l’esistenza di irregolarità come quelle cui fa riferimento l’art. 2, primo comma, della decisione 1999/396, il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» non abbia travisato in maniera grave e manifesta i limiti cui era soggetto tale potere discrezionale (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile 2006, causa T‑309/03, Camós Grau/Commissione, Racc. pag. II‑1173, punto 104).

100    Nel caso di specie, si deve constatare che all’epoca esisteva una serie di elementi tali da giustificare il fatto che il direttore della DG «Stampa e comunicazione» trasmettesse all’OLAF le informazioni di cui era a conoscenza.

101    Da un lato, la relazione di verifica contabile del 27 novembre 2000 e la nota di verifica complementare del 6 dicembre seguente mettevano in luce l’esistenza di un rischio di progetti fittizi nell’ambito della Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse.

102    Dall’altro, occorreva indagare sui rapporti professionali tra il ricorrente e il presidente della Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse, sig. P., sospettato d’essere all’origine delle frodi osservate nell’ambito della gestione di tale Casa d’Europa; in proposito, si deve rilevare la reazione equivoca del ricorrente di fronte agli avvertimenti provenienti dalla rappresentanza della Commissione a Marsiglia e in particolare le affermazioni da lui formulate, secondo cui la Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse sarebbe stata «nota per la sua professionalità», avrebbe avuto «una reputazione incontestabile nella sua regione, [sarebbe] riuscita a condurre a termine importanti progetti e [avrebbe accolto] in passato, in talune occasioni, vari membri della Commissione» (v. la nota all’attenzione del sig. C. del 4 marzo 2002, firmata dal ricorrente, e la nota all’attenzione del sig. C. del 19 aprile 2002, non firmata, su carta intestata della rappresentanza della Commissione in Francia, entrambe prodotte dalla Commissione su richiesta del Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento).

103    Infine, il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» aveva ricevuto da funzionari di tali servizi che volevano mantenere l’anonimato, ma che egli ha dichiarato di conoscere bene, denunce precise e circostanziate di irregolarità relative in particolare ai rapporti tra il ricorrente e il presidente della Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse, l’assegnazione di finanziamenti per progetti fittizi nell’ambito di detta Casa d’Europa, la gestione del gruppo d’interesse economico Sources d’Europe ed episodi di favoritismo nell’ambito di gare d’appalto.

104    Tenuto conto di tutte queste circostanze, il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» poteva ragionevolmente considerarsi obbligato a informare senza indugio l’OLAF degli elementi di fatto di cui era a conoscenza, affinché quest’ultimo avviasse un’indagine per verificare la fondatezza delle ipotesi di frode.

105    Pertanto, il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» non ha travisato i limiti imposti al suo potere discrezionale comunicando all’OLAF, con nota 6 novembre 2002, gli elementi di fatto di cui era a conoscenza, che lasciavano presumere l’esistenza di irregolarità come quelle cui fa riferimento l’art. 2, primo comma, della decisione 1999/396.

–       Sulle disfunzioni osservate nel sistema di comunicazione interno della Commissione

106    La relazione dell’OLAF ha messo in luce talune disfunzioni nel sistema di comunicazione interno della Commissione che possono aver generato conseguenze sfavorevoli per il ricorrente.

107    Infatti, una nota del 6 dicembre 2000, relativa a controlli effettuati per integrare la relazione di verifica contabile del 27 novembre 2000 e in cui si menzionava l’esistenza di un rischio di progetti fittizi nell’ambito della Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse, non è stata trasmessa alla rappresentanza della Commissione a Parigi dai servizi della DG «Stampa e comunicazione» di Bruxelles. Secondo la relazione dell’OLAF, «[i]l fatto che la [s]ede non abbia trasmesso alla [r]appresentanza la nota di verifica complementare del 6 dicembre 2000 ha quindi indirettamente contribuito ad aumentare i sospetti dell’OLAF nei confronti [del ricorrente e del suo vice]».

108    Inoltre, il direttore generale della DG «Istruzione e cultura» e il capo del servizio «Stampa e comunicazione», nella loro nota congiunta del 21 marzo 2001, avevano affermato che, parallelamente all’informazione del direttore generale dell’OLAF mediante detta nota, il capo della rappresentanza della Commissione in Francia, nonché il capo del servizio incaricato delle Case d’Europa e degli Info‑Point Europa erano stati invitati a «riferire» in merito agli elementi di cui potevano essere a conoscenza e che avrebbero potuto fornire chiarimenti sulla vicenda. Per motivi che non sono stati spiegati dalla Commissione, tale invito non è mai pervenuto al ricorrente. La relazione finale d’indagine dell’OLAF sottolinea che «al posto di tale relazione comune, che era attesa dall’OLAF in quanto importante elemento complementare per il proseguimento della sua indagine esterna, la DG “Stampa e comunicazione” [gli] ha trasmesso (…) nel novembre 2001 due note riservate, redatte e firmate dalla rappresentanza [della Commissione] a Parigi ma che esprimevano anche il punto di vista del servizio “Stampa” [di detta DG]».

109    Tuttavia, se è pur vero che tali disfunzioni nel sistema interno di comunicazione della Commissione possono avere aggravato ingiustificatamente, in origine, i sospetti dell’OLAF nei confronti del ricorrente, all’epoca esisteva una serie di altri elementi gravi e concordanti che giustificavano, di per sé, l’avvio di un’indagine.

110    Da un lato, le denunce esplicite ricevute dal direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» e provenienti da alcuni funzionari contenevano riferimenti precisi e circostanziati a possibili frodi. Dall’altro, la relazione di verifica contabile del 27 novembre 2000 e la nota di verifica complementare del 6 dicembre seguente mettevano in luce l’esistenza di carenze contabili e di un rischio di progetti fittizi nell’ambito della Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse.

111    Le disfunzioni osservate nel sistema interno di comunicazione della Commissione non hanno quindi avuto un rapporto di causa‑effetto determinante sull’avvio dell’indagine dell’OLAF. Pertanto, non sembra che esse possano far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione per illecito amministrativo.

112    Ne consegue che il terzo motivo dev’essere dichiarato infondato.

b)     Sul primo motivo, relativo al carattere abusivo e ingiustificato della decisione di riassegnazione a Bruxelles

 Argomenti delle parti

113    Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente critica l’adozione e le modalità di esecuzione della decisione 19 novembre 2002, che lo riassegnava a Bruxelles con effetto immediato. A suo parere, la Commissione avrebbe commesso un grave illecito nell’adottare tale decisione, che sarebbe viziata da irregolarità per molteplici ragioni: non sarebbe sufficientemente motivata, non sarebbe stata adottata nell’interesse del servizio, sarebbe sproporzionata rispetto ai fatti asseriti e costituirebbe una sanzione tale da violare la presunzione d’innocenza. Il ricorrente rileva peraltro la mancanza di sollecitudine della Commissione nei suoi confronti in occasione della decisione 21 gennaio 2003, che lo riassegnava alla rappresentanza di Parigi. Nella replica, il ricorrente ha inoltre rilevato che gli elementi del fascicolo erano univoci e dimostravano la volontà della Commissione di nuocergli, ciò in risposta all’argomento di quest’ultima secondo cui l’unica ipotesi in cui si potrebbe ravvisare un illecito amministrativo tale da dar luogo a un risarcimento sarebbe quella di una volontà di nuocergli, la cui esistenza sarebbe contestata nel caso di specie. In udienza, il ricorrente ha precisato tuttavia che ritirava le sue affermazioni relative a tale volontà, ma riteneva che fosse stato commesso un grave illecito in occasione dell’adozione di tale provvedimento di riassegnazione.

114    In primo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione di riassegnazione a Bruxelles costituirebbe un atto che gli arreca pregiudizio e che, pertanto, tale decisione avrebbe dovuto essere motivata, conformemente all’art. 25, secondo comma, dello Statuto. Orbene, la semplice indicazione contenuta nella nota 19 novembre 2002, che accompagnava la decisione di riassegnazione, secondo cui tale riassegnazione era stata decisa allo scopo di «agevolare il corretto svolgimento dell’indagine», non costituirebbe una motivazione sufficiente. L’argomento della Commissione secondo cui tale decisione sarebbe stata adottata in un contesto noto al ricorrente non sarebbe pertinente nella fattispecie, dato che la relazione finale d’indagine dell’OLAF attesterebbe che i servizi della DG «Stampa e comunicazione» di Bruxelles avevano tenuto l’interessato all’oscuro di alcuni fatti osservati presso l’Info‑Point Europa di Avignone.

115    In secondo luogo, il ricorrente sottolinea che il provvedimento di riassegnazione di cui è stato oggetto avrebbe derogato totalmente alle regole abituali di rotazione e non poteva quindi essere equiparato a una semplice riassegnazione nell’interesse del servizio.

116    In terzo luogo, egli considera tale provvedimento di riassegnazione sproporzionato rispetto ai fatti asseriti. Egli sottolinea in particolare che la proposta da lui formulata alla Commissione di collocarsi in congedo per la durata dell’indagine dell’OLAF sarebbe stata altrettanto conforme all’interesse del servizio e nel contempo maggiormente rispettosa dei suoi interessi.

117    In quarto luogo, egli fa notare che un provvedimento di riassegnazione fondato esclusivamente su una presunta implicazione in un caso di frode non sarebbe compatibile né con il principio della presunzione d’innocenza, né con il regolamento n. 1073/1999, il cui decimo ‘considerando’ enuncia che le indagini devono essere condotte «nel rispetto dello statuto (…) nonché nel pieno rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del principio dell’equità, del diritto della persona coinvolta a esprimersi sui fatti che la riguardano». Egli sostiene che tale riassegnazione drastica appariva come una sanzione sproporzionata rispetto ai fatti asseriti, dato che solo tardivamente essa sarebbe stata presentata come una misura di natura cautelare.

118    Infine, il ricorrente critica la mancanza di sollecitudine da parte della Commissione nei suoi confronti in occasione della reintegrazione nelle sue funzioni a Parigi e della presentazione della relazione finale d’indagine dell’OLAF. Egli fa valere che la decisione con cui è stato riassegnato al posto di capo della rappresentanza della Commissione a Parigi, annunciata pubblicamente il 20 dicembre 2002 durante una conferenza stampa indetta dal portavoce della Commissione, è stata firmata dal direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» solo il 20 gennaio 2003. Inoltre, tale riassegnazione non sarebbe stata adeguatamente pubblicizzata, dato che, durante detta conferenza stampa, il portavoce della Commissione si sarebbe preoccupato di sottolineare che l’indagine non era terminata, pur invitando i giornalisti ad essere prudenti. Infine, il ricorrente sostiene che la breve dichiarazione di solidarietà del portavoce della Commissione, formulata in relazione a una domanda di un giornalista, il 17 giugno 2003, non potrebbe compensare la mancata diffusione di un comunicato stampa a seguito della presentazione della relazione finale d’indagine dell’OLAF, che avrebbe dovuto rappresentare la giusta contropartita del comunicato 21 novembre 2002.

119    La Commissione nega qualsiasi addebito e afferma che la decisione di riassegnazione del ricorrente a Bruxelles era sufficientemente motivata, che è stata adottata nell’interesse del servizio, che era proporzionata rispetto ai fatti asseriti, che costituiva una misura cautelare diretta a garantire il corretto svolgimento dell’indagine e che non era atta a violare il principio della presunzione d’innocenza.

120    La Commissione rileva che tale decisione è stata adottata sulla base dell’art. 7, n. 1, primo comma, dello Statuto, nella versione applicabile ai fatti di causa, il quale prevede che l’APN possa assegnare ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio, a un impiego corrispondente alla sua categoria o al suo grado. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la riassegnazione del ricorrente avrebbe derogato totalmente alle abituali regole di rotazione, essa replica che la situazione non si prestava a una rotazione abituale. Infatti, poiché la situazione in esame aveva carattere eccezionale, essa poteva richiedere una soluzione altrettanto eccezionale.

121    Per quanto riguarda la censura secondo cui il provvedimento di riassegnazione del ricorrente a Bruxelles avrebbe violato il principio di proporzionalità, in udienza la Commissione ha fatto valere che nel caso di specie non era prospettabile alcun altro provvedimento. Per quanto riguarda più precisamente l’argomento secondo cui accettare la proposta del ricorrente di «collocarsi in congedo senza stipendio» per la durata dell’indagine sarebbe stata una misura altrettanto conforme all’interesse del servizio e nel contempo maggiormente rispettosa degli interessi dello stesso ricorrente, la Commissione ha osservato in udienza che l’art. 62 dello Statuto vieta a un funzionario di rinunciare al suo diritto di percepire la retribuzione relativa al suo grado e scatto. Essa ha inoltre osservato che neppure l’ipotesi di affidare al ricorrente una missione a Bruxelles sarebbe stata una soluzione praticabile nel caso di specie. Infatti, la caratteristica di una missione consisterebbe nell’essere di breve durata. Orbene, al momento dell’adozione del provvedimento di riassegnazione del ricorrente a Bruxelles, non sarebbe stato possibile prevedere la durata dell’indagine dell’OLAF. Inoltre, una missione avrebbe presentato l’inconveniente di generare spese supplementari a carico dell’istituzione.

122    Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio della presunzione d’innocenza, la Commissione sostiene che l’argomento del ricorrente non è fondato in fatto, dato che il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» e portavoce della Commissione avrebbe ricordato a più riprese che l’interessato continuava a beneficiare di detto principio. Essa sostiene inoltre che tale argomento è infondato in diritto e si richiama all’art. 23 dell’allegato IX dello Statuto, il quale prevede la possibilità di sospendere un funzionario dalle sue funzioni fino al termine di un procedimento disciplinare. Questa sospensione non costituirebbe una sanzione, bensì una misura puramente cautelare, inidonea a violare la presunzione d’innocenza. Ciò che vale per un provvedimento di sospensione s’imporrebbe a fortiori nel caso di una semplice riassegnazione, senza sospensione, per il tempo necessario a condurre una breve fase di un’indagine. Secondo la Commissione, la presunzione d’innocenza non potrebbe impedire l’adozione di misure cautelari destinate a garantire la serenità, l’obiettività e l’efficacia di un’indagine.

123    Più in generale, la Commissione osserva altresì che una decisione amministrativa dev’essere valutata esclusivamente in base alle circostanze note all’epoca dei fatti. Orbene, al momento dei fatti controversi non vi sarebbe stato alcun motivo per cui il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» non avrebbe dovuto seguire le raccomandazioni dell’OLAF di allontanare il ricorrente dalla rappresentanza della Commissione a Parigi durante la fase dell’indagine svolta in quella sede.

 Giudizio del Tribunale

124    Nell’ambito dell’argomento sviluppato in relazione al primo motivo, il ricorrente fa valere sostanzialmente tre censure. Le prime due censure sono dirette contro la decisione di riassegnazione del 19 novembre 2002 e si fondano, da un lato, sull’insufficienza della motivazione di tale atto e, dall’altro, su violazioni dell’interesse del servizio, del principio di proporzionalità e del principio del rispetto della presunzione d’innocenza, che vizierebbero detta decisione. Nel contesto della terza censura, il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato il proprio dovere di sollecitudine, da un lato, quando l’ha reintegrato nelle sue precedenti funzioni a Parigi e, dall’altro, in occasione della presentazione della relazione finale d’indagine dell’OLAF. La censura relativa alla violazione del dovere di sollecitudine in occasione della presentazione della relazione finale d’indagine dell’OLAF sarà esaminata nell’ambito del secondo motivo.

–       Sulla censura relativa alla carenza di motivazione della decisione di riassegnazione a Bruxelles

125    I dubbi sollevati dalla Commissione sulla ricevibilità del ricorso per responsabilità nel suo complesso, in quanto il ricorrente non avrebbe contestato la decisione di riassegnazione che gli arrecava pregiudizio secondo la procedura di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, devono essere interpretati come una contestazione della ricevibilità delle censure dirette contro detta decisione di riassegnazione.

126    Tuttavia, nel caso di specie non occorre statuire sulla ricevibilità della censura relativa alla carenza di motivazione di detta decisione, dato che tale censura è comunque infondata.

127    Infatti, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 25, secondo comma, dello Statuto, che riproduce solo l’obbligo generale sancito dall’art. 253 CE, è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza dell’atto recante pregiudizio e l’opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità dell’atto. Ne consegue che l’obbligo di motivazione così sancito costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, al quale si può derogare solo in forza di ragioni imperative (sentenze del Tribunale di primo grado 20 marzo 1991, causa T‑1/90, Pérez‑Mínguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II‑143, punto 73, e 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑903, punto 105).

128    La portata dell’obbligo di motivazione deve essere di volta in volta valutata in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura della motivazione invocata e dell’interesse che il destinatario può avere a ricevere spiegazioni (sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2002, causa T‑135/00, Morello/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑265 e II‑1313, punto 28). In particolare, una decisione è sufficientemente motivata quando essa intervenga in un contesto noto al funzionario interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenze del Tribunale di primo grado 6 luglio 1995, causa T‑36/93, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑497, punto 60, e 1° aprile 2004, causa T‑198/02, N/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑507, punto 70).

129    La giurisprudenza precisa inoltre che una decisione di trasferimento di un funzionario contro la sua volontà costituisce un atto che gli arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto e deve quindi essere motivata (sentenze Ojha/Commissione, cit., punto 42, e del Tribunale di primo grado 23 novembre 1999, causa T‑129/98, Sabbioni/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑223 e II‑1139, punto 28).

130    Nel caso di specie, la nota 19 novembre 2002, con cui è stata comunicata al ricorrente la decisione di riassegnazione a Bruxelles, indicava che tale decisione era stata adottata nell’interesse del servizio e allo scopo di agevolare il corretto svolgimento dell’indagine che l’OLAF aveva avviato in merito al funzionamento della rappresentanza della Commissione a Parigi. Detta nota informava inoltre il ricorrente che la sua assegnazione precisa gli sarebbe stata comunicata nei giorni successivi.

131    Prima della trasmissione della decisione 19 novembre 2002, il direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» aveva informato il ricorrente dell’avvio dell’indagine dell’OLAF, con una nota del 15 novembre 2002, ed essi si erano incontrati il 18 novembre seguente a Bruxelles.

132    Ne consegue che, precisando nella nota 19 novembre 2002 che la decisione di riassegnazione era stata adottata allo scopo di agevolare il corretto svolgimento dell’indagine, in un contesto di cui il ricorrente era stato informato e che era stato discusso con lo stesso durante un incontro, l’APN ha fornito al ricorrente indicazioni sufficienti per consentire, da un lato, all’interessato di valutare la fondatezza di tale decisione e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo di legittimità.

133    La censura fondata sulla carenza di motivazione della decisione di riassegnazione del 19 novembre 2002 è quindi infondata.

–       Sulle censure relative alla violazione dell’interesse del servizio, del principio di proporzionalità e del principio della presunzione d’innocenza

134    Così come per la censura fondata su una carenza di motivazione della decisione 19 novembre 2002, non vi è luogo a statuire sulla contestazione implicita, da parte della Commissione, della ricevibilità di queste censure, dato che esse sono comunque infondate.

135    In via preliminare si deve ricordare che, se pure l’amministrazione ha tutto l’interesse ad assegnare i funzionari in base alle loro attitudini e preferenze personali, tuttavia non si può riconoscere agli stessi il diritto di esercitare o di conservare funzioni specifiche (sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2001, causa T‑100/00, Campoli/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑71 e II‑347, punto 71). Pertanto, anche se lo Statuto, e in particolare il suo art. 7, non prevede espressamente la possibilità di «riassegnare» un funzionario, risulta da una giurisprudenza costante che le istituzioni della Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell’assegnazione, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza degli impieghi (sentenze della Corte 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione, Racc. pag. 1681, e 12 novembre 1996, causa C‑294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I‑5863).

136    Data l’ampiezza del potere discrezionale delle istituzioni per quanto riguarda la valutazione dell’interesse del servizio, il Tribunale deve limitarsi ad accertare che l’APN non abbia travalicato limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato (sentenze del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2000, causa T‑223/99, Dejaiffe/UAMI, Racc. PI pagg. I‑A‑277 e II‑1267, punto 53, e 21 settembre 2004, causa T‑325/02, Soubies/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1067, punto 50).

137    Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi funzionari rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha instaurato nei rapporti fra la pubblica autorità e i pubblici dipendenti, e le esigenze derivanti da tale dovere non possono impedire all’APN di adottare le misure che essa ritiene necessarie nell’interesse del servizio, poiché l’occupazione di qualsiasi posto deve decidersi in primo luogo in base all’interesse del servizio (sentenze del Tribunale di primo grado 16 dicembre 1993, causa T‑80/92, Turner/Commissione, Racc. pag. II‑1465, punto 77, e 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑365 e II‑1621, punto 129).

138    È alla luce di tali principi e nell’ambito del controllo limitato da essi attribuito al Tribunale che occorre esaminare le censure del ricorrente relative alle violazioni dell’interesse del servizio, del principio di proporzionalità e del principio della presunzione d’innocenza.

139    Per quanto riguarda la censura secondo cui la decisione di riassegnazione del 19 novembre 2002 sarebbe in contrasto con l’interesse del servizio, si deve ricordare che, per quanto riguarda il contesto fattuale del caso di specie, l’indagine interna avviata dall’OLAF riguardava possibili irregolarità all’interno della DG «Stampa e comunicazione», più precisamente della rappresentanza della Commissione a Parigi, e che il ricorrente occupava un posto di dirigente nell’ambito di detta rappresentanza. Inoltre, la sua riassegnazione per la durata dell’indagine conseguiva a una raccomandazione del direttore generale dell’OLAF intesa a vietare all’interessato e al suo vice qualsiasi accesso agli uffici della rappresentanza per il periodo considerato, allo scopo di garantire il corretto svolgimento di tale indagine.

140    È stato dichiarato che la serenità e il corretto svolgimento di indagini di questo tipo potevano giustificare, in attesa del loro risultato, una decisione di riassegnazione (sentenze del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2007, causa T‑339/03, Clotuche/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 69, e cause riunite T‑118/04 e T‑134/04, Caló/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 113).

141    Lo scopo perseguito dal provvedimento contestato dal ricorrente risponde quindi a un interesse del servizio. Rimane tuttavia da stabilire se i mezzi utilizzati per conseguire tale scopo legittimo abbiano rispettato le esigenze del principio di proporzionalità.

142    In proposito, e tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’istituzione per valutare l’interesse del servizio, si deve constatare che la riassegnazione del ricorrente a Bruxelles per la durata dell’indagine dell’OLAF presso la rappresentanza della Commissione a Parigi non è manifestamente sproporzionata in rapporto allo scopo perseguito dal provvedimento, cioè evitare qualsiasi rischio di conflitto di interessi e garantire il corretto svolgimento dell’indagine. Il fatto che altre opzioni, ossia accettare la proposta del ricorrente di collocarsi in congedo o affidargli una missione, potessero essere altrettanto conformi all’interesse del servizio e nel contempo maggiormente rispettose degli interessi del soggetto coinvolto, non è sufficiente, di per sé, a rendere sproporzionato il provvedimento di riassegnazione.

143    Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio della presunzione d’innocenza, si deve constatare che il provvedimento di riassegnazione del ricorrente a Bruxelles non mirava a sanzionarlo, bensì costituiva una misura cautelare, la cui durata era commisurata a quella dell’indagine svolta dall’OLAF nei locali della rappresentanza della Commissione a Parigi.

144    Inoltre, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, le difficoltà nelle relazioni interne o esterne, quando siano causa di tensioni nocive al buon funzionamento del servizio, possono giustificare la riassegnazione di un funzionario nell’interesse del servizio. Un provvedimento del genere può persino essere adottato a prescindere dalla questione della responsabilità degli incidenti intervenuti (v., per analogia, sentenze della Corte 12 luglio 1979, causa 124/78, List/Commissione, Racc. pag. 2499, punto 13, e Ojha/Commissione, cit., punto 41). Orbene, si deve considerare che, se l’interesse del servizio giustifica il trasferimento di un funzionario allo scopo di mettere fine a un conflitto puramente interno che pregiudica il buon funzionamento del servizio, senza che venga dimostrata alcuna responsabilità del funzionario riassegnato, questo stesso interesse giustifica del pari l’adozione di un provvedimento diretto a consentire che un’indagine si svolga con serenità, sempre senza che venga attribuita alcuna responsabilità al funzionario riassegnato, relativamente alle questioni oggetto dell’indagine (sentenze Clotuche/Commissione, cit., punto 71, e Caló/Commissione, cit., punto 109).

145    Infine, si deve altresì sottolineare che la legittimità di un atto individuale deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato (sentenza del Tribunale di primo grado 4 giugno 2003, cause riunite T‑124/01 e T‑320/01, Del Vaglio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑767, punto 77). Pertanto, gli elementi emersi dall’indagine successivamente all’adozione della decisione di riassegnazione e che hanno scagionato il ricorrente non possono pregiudicare la legittimità di detta decisione, dato che lo scopo stesso dell’indagine e dei provvedimenti adottati per garantirne la serenità e il corretto svolgimento era accertare se i sospetti iniziali fossero fondati.

146    Pertanto, si deve constatare che la Commissione non ha oltrepassato i limiti dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia nel considerare che la serenità e il corretto svolgimento dell’indagine dell’OLAF e, in particolare, delle audizioni dei membri del personale della rappresentanza della Commissione a Parigi sarebbero stati meglio garantiti se il ricorrente non avesse conservato le sue funzioni per la durata dell’indagine presso detta rappresentanza. Infatti, poiché la Commissione aveva constatato che la situazione preesistente avrebbe potuto compromettere il corretto svolgimento delle indagini disposte dall’OLAF, essa poteva legittimamente ritenere, in base al suo ampio potere discrezionale, che l’interesse del servizio giustificasse un provvedimento di riassegnazione del ricorrente (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 16 aprile 2002, causa T‑51/01, Fronia/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑187, punto 55, Clotuche/Commissione, cit., punto 76, e Caló/Commissione, cit., punto 114).

147    Le censure secondo cui la decisione di riassegnazione controversa violerebbe l’interesse del servizio, il principio di proporzionalità e quello della presunzione d’innocenza sono quindi infondate.

–       Sulla censura relativa alla violazione del dovere di sollecitudine in occasione della reintegrazione del ricorrente nelle sue funzioni a Parigi

148    Per quanto riguarda gli atti non decisionali della Commissione relativi alle modalità di reintegrazione del ricorrente nelle sue funzioni presso la rappresentanza di Parigi, si deve constatare che egli ha appreso in primis attraverso la stampa della revoca della misura cautelare di riassegnazione di cui era stato oggetto. Infatti, la circostanza che più nulla ostava alla revoca di tale misura è stata annunciata pubblicamente durante una conferenza stampa indetta dal sig. F., in qualità di portavoce della Commissione, il 20 dicembre 2002, prima di essere comunicata individualmente al ricorrente il 6 gennaio 2003, nel corso di un incontro accordatogli dal sig. F., questa volta in veste di direttore generale della DG «Stampa e comunicazione». Nel frattempo, la stampa francese aveva dato notizia della revoca di tale misura cautelare. La decisione con cui il funzionario è stato reintegrato nelle sue funzioni presso la rappresentanza della Commissione a Parigi è stata firmata dal direttore generale della DG «Stampa e comunicazione» solo il 20 gennaio 2003, con effetto retroattivo al 19 dicembre 2002. La giustificazione fornita dalla Commissione consiste nell’affermare che al ricorrente sarebbe bastato leggere i quotidiani per apprendere che più nulla ostava alla revoca, da parte dell’APN, della misura cautelare di cui egli era stato oggetto.

149    Agendo in tal modo, la Commissione ha leso l’interesse legittimo del ricorrente ad essere informato direttamente dall’APN, e non attraverso la stampa, di un’evoluzione decisiva della sua situazione professionale. Pertanto, tale comportamento non ha rispettato l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci instaurato dallo Statuto tra la pubblica autorità e i pubblici dipendenti e, di conseguenza, costituisce una violazione del dovere di sollecitudine della Commissione nei confronti del ricorrente.

150    Ne consegue che il primo motivo dev’essere accolto nella parte relativa alla censura vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine in occasione della reintegrazione del ricorrente nelle sue funzioni a Parigi, e dev’essere dichiarato infondato per il resto.

c)     Sul secondo motivo, concernente il mancato rispetto della riservatezza dell’indagine

 Argomenti delle parti

151    Il ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il principio della riservatezza delle indagini dell’OLAF e abbia pubblicizzato in maniera inappropriata la riassegnazione di cui egli è stato oggetto, con il suo comunicato stampa 21 novembre 2002 e con le dichiarazioni del suo portavoce in occasione della conferenza stampa dello stesso giorno. Egli sostiene, inoltre, che detto portavoce abbia rilasciato, durante la medesima conferenza stampa, dichiarazioni pubbliche atte a nuocere alla sua reputazione.

152    Secondo il ricorrente, il comunicato stampa 21 novembre 2002, divulgato a varie centinaia di giornalisti, sarebbe stato senza precedenti e avrebbe consentito ai destinatari di individuare molto rapidamente i funzionari interessati, data la visibilità del posto da questi occupato. Tale insolita mediatizzazione avrebbe violato il principio di riservatezza delle indagini dell’OLAF sancito dall’art. 8, n. 2, del regolamento n. 1073/1999.

153    Il ricorrente fa inoltre valere che il portavoce della Commissione, affermando a torto, durante la conferenza stampa del 21 novembre 2002, che la gestione dei finanziamenti controversi delle Case d’Europa dipendeva dalle rappresentanze, avrebbe diffuso un’affermazione calunniosa e diffamatoria, tale da far pensare ad una sua responsabilità, in qualità di capo della rappresentanza della Commissione a Parigi, o addirittura ad una sua complicità nelle asserite frodi.

154    Secondo il ricorrente, tali diverse informazioni avrebbero portato alla pubblicazione di un articolo per lui devastante, sul quotidiano Le Monde del 23 novembre 2002.

155    La Commissione nega di avere violato il principio di riservatezza delle indagini dell’OLAF e fa valere che i suoi rappresentanti non hanno mai divulgato il nome del ricorrente, ma che sono stati i giornalisti ad assumere l’iniziativa. Essa precisa che il comunicato stampa 21 novembre 2002 è stato pubblicato in particolare nell’interesse del ricorrente, al fine di evitare possibili speculazioni e voci derivanti dall’interesse mostrato dai giornalisti per i fatti controversi.

156    La Commissione nega inoltre l’esistenza di qualsiasi dichiarazione tale da nuocere alla reputazione del ricorrente e precisa che il suo portavoce non ha mai affermato abusivamente, durante la conferenza stampa del 21 novembre 2002, che il ricorrente fosse responsabile di tutte le spese sostenute in Francia e, in particolare, di quelle relative alla Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse.

157    Più in generale, la Commissione sottolinea che i suoi rappresentanti non possono impegnare la responsabilità dell’istituzione esprimendosi su fatti pubblici oggetto di domande, purché lo facciano con tutte le riserve del caso, il che si sarebbe verificato durante le conferenze stampa dei mesi di novembre e dicembre 2002.

158    Infine, la Commissione sottolinea che il ricorrente ha beneficiato di una pubblicità adeguata, sia in occasione della sua riassegnazione a Parigi, sia in seguito alla pubblicazione della relazione finale d’indagine dell’OLAF, attraverso le conferenze stampa del 20 dicembre 2002 e del 17 giugno 2003.

 Giudizio del Tribunale

159    Nell’ambito dell’argomento svolto in relazione al secondo motivo, il ricorrente fa valere sostanzialmente tre censure, vertenti rispettivamente sulla violazione dell’obbligo di riservatezza delle indagini dell’OLAF, sul carattere inappropriato della pubblicità data alla riassegnazione di cui egli è stato oggetto e sull’esistenza di dichiarazioni calunniose e diffamatorie nei suoi confronti rilasciate dal portavoce della Commissione durante la conferenza stampa del 21 novembre 2002. Nel contesto del primo motivo, il ricorrente sostiene inoltre che la Commissione avrebbe violato il proprio dovere di sollecitudine in occasione della presentazione della relazione finale d’indagine dell’OLAF.

160    Data la loro stretta correlazione, occorre esaminare congiuntamente le censure vertenti sulla violazione dell’obbligo di riservatezza delle indagini dell’OLAF, sul carattere inappropriato della pubblicità data alla riassegnazione di cui il ricorrente è stato oggetto e sulla violazione del dovere di sollecitudine in occasione della presentazione della relazione finale d’indagine dell’OLAF.

–       Sulle censure relative alla violazione dell’obbligo di riservatezza delle indagini dell’OLAF, all’inadeguatezza della pubblicità data alla riassegnazione del ricorrente e alla violazione del dovere di sollecitudine in occasione della presentazione della relazione finale dell’OLAF

161    L’art. 8, n. 2, del regolamento n. 1073/1999 fornisce una definizione ampia della regola di riservatezza delle indagini dell’OLAF. Tale regola dev’essere interpretata nel suo contesto e in particolare alla luce del decimo ‘considerando’ del medesimo regolamento, secondo cui le indagini devono essere condotte nel pieno rispetto delle libertà fondamentali. Pertanto, la regola in questione non dev’essere interpretata nel senso che mira unicamente a proteggere la riservatezza delle informazioni in vista dell’accertamento della verità, ma va anche considerata diretta a salvaguardare la presunzione d’innocenza, e quindi la reputazione, dei funzionari o agenti interessati dalle indagini.

162    Inoltre, si deve sottolineare che il corretto svolgimento di un’indagine può implicare che le sue modalità rimangano riservate e che la sua stessa esistenza resti ignota alle persone oggetto delle indagini. L’art. 4, primo comma, della decisione 1999/396 prevede inoltre che un funzionario possa non essere informato della sua eventuale implicazione nei fatti sui quali verte l’indagine, qualora ciò rischiasse di pregiudicare l’indagine stessa. Oltre alla protezione specifica garantita dall’art. 8, n. 2, del regolamento n. 1073/1999, sia il principio di buona amministrazione che il dovere di sollecitudine, nonché il rispetto delle prerogative d’indagine devolute a un organo indipendente quale l’OLAF, giustificano il fatto che l’istituzione cui appartiene il funzionario interessato dia prova della massima prudenza e riservatezza nel pubblicizzare presunti o sospetti casi di frode. Tali considerazioni valgono a maggior ragione, segnatamente in relazione al diritto di qualsiasi persona alla presunzione d’innocenza, quando non siano ancora state tratte conclusioni da un’indagine dell’OLAF.

163    Il dovere di sollecitudine implica che, nel pronunciarsi sulla situazione di un funzionario, l’autorità prenda in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la sua decisione e che, così facendo, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato (sentenze del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2003, causa T‑133/02, Chawdhry/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1617, punto 107, e 3 marzo 2004, causa T‑48/01, Vainker/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑197, punto 125).

164    La giurisprudenza precisa che, in presenza di gravi addebiti che ledano l’onorabilità di un funzionario, incombe all’amministrazione evitare una pubblicazione delle accuse che non sia strettamente necessaria (sentenza della Corte 11 luglio 1974, causa 53/72, Guillot/Commissione, Racc. pag. 791, punti 3‑5). È stato parimenti dichiarato che l’istituzione interessata, in forza del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, è tenuta ad impedire che un funzionario sia vittima di dichiarazioni atte a lederne l’onorabilità professionale. Da ciò discende che l’amministrazione deve, in linea di principio, evitare di fornire alla stampa informazioni atte a recare pregiudizio al funzionario soggetto al procedimento e disporre tutte le misure necessarie per impedire all’interno dell’istituzione qualsiasi forma di diffusione di informazioni che potrebbero avere carattere diffamatorio nei suoi confronti (v. ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 12 dicembre 1995, causa T‑203/95 R, Connolly/Commissione, Racc. pag. II‑2919, punto 35).

165    Ciò premesso, si deve constatare che in seno alle istituzioni comunitarie si è affermata una cultura della responsabilità, che risponde in particolare all’interesse del pubblico di essere informato e di avere la certezza che le disfunzioni e le frodi vengano individuate e, se del caso, debitamente eliminate e sanzionate. Tale esigenza implica che i funzionari e gli agenti titolari di posti di responsabilità all’interno di un’amministrazione quale la Commissione debbano tenere conto della possibile esistenza di un’esigenza giustificata di comunicare talune informazioni al pubblico.

166    Si deve inoltre sottolineare che dall’avvio di un’indagine fondata su sospetti di frode può derivare un certo danno alla reputazione, soprattutto se tale indagine viene pubblicizzata all’esterno dell’istituzione. Raramente lo scagionamento dell’interessato a seguito di un’indagine che sia stata oggetto di tale pubblicità è sufficiente ad eliminare del tutto il danno alla reputazione da egli subito. Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale della Comunità, il danno cagionato dall’avvio e dallo svolgimento di un’indagine può essere risarcito solo qualora l’istituzione di cui trattasi abbia commesso un illecito che ne faccia sorgere la responsabilità, a prescindere da quanto incresciosa possa essere la situazione per il soggetto eventualmente scagionato a seguito di tale indagine. Del resto, qualora da un’indagine derivi, oltre al danno morale, una malattia professionale ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, quest’ultima disposizione permette al funzionario di ottenere un risarcimento sotto forma di un importo forfettario, senza che egli debba provare una qualsiasi responsabilità dell’istituzione.

167    Tenuto conto della possibile esistenza di un’esigenza giustificata di comunicare talune informazioni al pubblico, deve aumentare l’intensità del dovere di sollecitudine incombente all’amministrazione nei confronti dei suoi funzionari. Tale rafforzamento del dovere di sollecitudine nell’ambito particolare di un’indagine risulta necessario a maggior ragione in un contesto nel quale i media possono mettere pubblicamente in discussione la reputazione o l’onorabilità professionale delle persone, aggravando in tal modo i danni da queste già subiti, fino al punto di renderli irreparabili.

168    È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare le misure di pubblicità adottate dalla Commissione relativamente all’avvio dell’indagine dell’OLAF e alla riassegnazione del ricorrente.

169    Nel caso di specie, dal momento che l’APN aveva scelto, nell’esercizio legittimo del suo potere discrezionale, di riassegnare il ricorrente a Bruxelles per la durata dell’indagine, l’istituzione poteva legittimamente ritenere che l’interesse del servizio giustificasse l’adozione di misure di informazione del pubblico relativamente a tale riassegnazione. Infatti, tenuto conto, da un lato, del fatto che il ricorrente era regolarmente in contatto con la stampa in ragione delle sue funzioni di capo della rappresentanza della Commissione a Parigi e, dall’altro, dell’interesse che taluni giornalisti avevano già manifestato nei confronti delle sospette irregolarità all’interno della Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse, alcuni di quest’ultimi avrebbero inevitabilmente constatato la sua assenza da detta rappresentanza, se l’istituzione non avesse fornito alcuna informazione. La constatazione di tale assenza avrebbe necessariamente alimentato varie speculazioni della stampa, atte a ledere sia gli interessi del ricorrente che quelli della Commissione.

170    Tale inevitabile rimozione della riservatezza non solo sull’adozione del provvedimento di riassegnazione, ma anche sull’identità del ricorrente, che era evidentemente uno dei due funzionari cui detta misura faceva riferimento, era dovuta alla natura del posto occupato da quest’ultimo e non dalla volontà della Commissione, e comportava un palese interesse del servizio a ricorrere a un’adeguata pubblicità per evitare voci pregiudizievoli per i due funzionari e per l’istituzione. Pertanto, nelle circostanze particolari del caso di specie, né la rivelazione alla stampa dell’esistenza di un’indagine dell’OLAF, né quella della riassegnazione dei due funzionari interessati possono essere considerate, di per sé stesse, in contrasto con le esigenze di riservatezza proprie delle indagini dell’OLAF.

171    Rimane tuttavia da stabilire se la pubblicità accordata in materia dalla Commissione sia rimasta nei limiti di quanto era giustificato dall’interesse del servizio.

172    Orbene, si deve necessariamente constatare che le informazioni fornite alla stampa dalla Commissione durante l’indagine dell’OLAF non hanno rispettato il giusto equilibrio tra gli interessi del ricorrente e quelli dell’istituzione. Se pure era legittimo l’obiettivo iniziale della Commissione di evitare voci e speculazioni che sarebbero inevitabilmente sorte in mancanza di qualsiasi informazione sulla riassegnazione del ricorrente, la pubblicità data dalla stessa Commissione all’avvio dell’indagine dell’OLAF fino alla presentazione della relazione finale d’indagine di quest’ultimo appare criticabile sotto vari aspetti.

173    Da un lato, il fatto che la Commissione abbia preso l’iniziativa di pubblicare il proprio comunicato stampa, oltre al comunicato pubblicato dall’OLAF che annunciava l’avvio dell’indagine, costituisce una pratica relativamente eccezionale, come ha precisato in udienza la Commissione in risposta a un quesito posto dal Tribunale. Tale scelta piuttosto insolita, che poteva solamente attirare l’attenzione sui fatti controversi, imponeva quindi alla Commissione di prestare particolare attenzione agli interessi del ricorrente e di attuare garanzie speciali per tutelarli.

174    Dall’altro, la formulazione del comunicato stampa pubblicato dalla Commissione lasciava intendere che i due interessati riassegnati a Bruxelles fossero personalmente coinvolti nelle possibili irregolarità oggetto dell’indagine dell’OLAF. Anche se i funzionari in questione non erano stati nominati in detto comunicato stampa, il contesto consentiva a qualsiasi giornalista ragionevolmente informato di individuarli facilmente. A tale proposito, è irrilevante la circostanza, fatta valere dalla Commissione, che essa non abbia citato in particolare i funzionari interessati.

175    Infine, tale comunicato stampa contiene un’inesattezza. Vi si afferma infatti che la Commissione ha chiesto all’OLAF di esaminare la possibilità di aprire un’indagine, mentre alla data della pubblicazione del comunicato, il 21 novembre 2002, la Commissione sapeva con certezza che era già in corso un’indagine, dato che quest’ultima era stata avviata il 15 novembre 2002.

176    È vero che, durante la conferenza stampa del 21 novembre 2002, il portavoce della Commissione si è espresso con alcune riserve. Infatti, egli ha in particolare adottato la precauzione di sottolineare che nessuno era oggetto di accuse e che le decisioni di riassegnazione a un diverso servizio nell’ambito della medesima direzione generale erano state prese per evitare qualsiasi conflitto d’interessi e garantire il corretto svolgimento dell’indagine. Tuttavia, la relativa prudenza con cui detto portavoce si è espresso durante tale conferenza stampa non è stata sufficiente per porre rimedio al danno cagionato al ricorrente dalla pubblicazione del comunicato stampa 21 novembre 2002, che ha chiamato in causa i due funzionari e ha provocato le successive domande dei giornalisti.

177    Si deve inoltre constatare che la Commissione non ha dato alcuna pubblicità, di propria iniziativa, alla relazione finale d’indagine dell’OLAF del 6 maggio 2003, le cui conclusioni scagionano il ricorrente in relazione ai presunti fatti che avevano dato origine all’avvio dell’indagine. La Commissione ha preso posizione pubblicamente, in seguito alla pubblicazione di detta relazione, solo in risposta a una domanda posta da un giornalista, il 17 giugno 2003, durante la conferenza stampa periodica indetta dal portavoce della Commissione, il quale, in occasione di tale domanda, ha espresso tutta la propria solidarietà, nonché quella dell’istituzione, nei confronti del ricorrente.

178    Tale presa di posizione, intervenuta in modo relativamente tardivo, non è equiparabile, per modalità e intensità, alla pubblicità che era stata data alla riassegnazione del ricorrente in occasione dell’avvio dell’indagine. Esiste quindi un netto squilibrio tra la pubblicità data alla riassegnazione del ricorrente nell’ambito dell’avvio dell’indagine e quella data in seguito alla presentazione della relazione finale dell’OLAF. La notevole pubblicità data dalla Commissione in occasione della riassegnazione del ricorrente, che ha avuto un evidente effetto negativo sulla reputazione di quest’ultimo, non è stata controbilanciata da alcuna sua azione correttiva allorché l’OLAF ha pubblicato la sua relazione finale d’indagine.

179    L’argomento sollevato dalla Commissione, secondo cui il ricorrente sarebbe stato riabilitato dalla conferenza stampa del 20 dicembre 2002, durante la quale il portavoce della Commissione ha annunciato pubblicamente la revoca delle misure cautelari di riassegnazione di cui l’interessato era oggetto, non basta a inficiare tale conclusione. Infatti, in quel momento l’indagine era ancora in corso e sussistevano ancora i sospetti di frode di cui la stampa era stata informata dal comunicato stampa del 21 novembre 2002. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’annuncio della revoca della misura cautelare di cui il ricorrente era stato oggetto non può quindi essere considerato una riabilitazione di quest’ultimo.

180    Infatti, prendendo l’iniziativa di pubblicare un comunicato stampa il cui contenuto lasciava intendere che il funzionario riassegnato a Bruxelles era personalmente implicato nelle possibili irregolarità oggetto dell’indagine dell’OLAF e omettendo di adottare misure correttive atte a controbilanciare l’anomala pubblicità negativa data con la diffusione di tale comunicato, la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto degli interessi del ricorrente in rapporto ai propri interessi e non ha ridotto al minimo necessario il danno inflitto a quest’ultimo dall’avvio dell’indagine. Pertanto, la Commissione ha violato il dovere di sollecitudine che le incombe nei confronti dei suoi funzionari.

–       Sulla censura relativa alla diffusione di dichiarazioni calunniose e diffamatorie

181    Per quanto riguarda la censura secondo cui, affermando, durante la conferenza stampa del 21 novembre 2002, che la gestione dei finanziamenti accordati dalla Commissione alle Case d’Europa dipendeva dalle rappresentanze, il portavoce della Commissione avrebbe diffuso un’affermazione calunniosa e diffamatoria, si deve rilevare che, anche se tale affermazione era imprecisa sotto taluni aspetti, detto portavoce si è espresso con relativa prudenza, precisando in particolare che la gestione dei finanziamenti spettava a vari soggetti. Inoltre, si deve tenere conto del fatto che tali dichiarazioni erano orali, il che non autorizza ad esigere lo stesso grado di precisione delle affermazioni scritte. Pertanto, tali dichiarazioni non hanno la portata asserita dal ricorrente.

182    Di conseguenza, la censura secondo cui il portavoce della Commissione avrebbe rilasciato dichiarazioni calunniose e diffamatorie è infondata.

d)     Conclusione del Tribunale sull’esistenza di un illecito della Commissione

183    Il Tribunale conclude quindi che la Commissione, da un lato, ledendo l’interesse legittimo del ricorrente a essere informato direttamente dall’APN, e non attraverso la stampa, della reintegrazione nelle proprie funzioni a Parigi e, dall’altro, dando un grado di pubblicità elevato alla riassegnazione del ricorrente nell’ambito dell’indagine dell’OLAF, senza porre adeguatamente rimedio al danno derivante per l’interessato da tale pubblicità anomala, ha violato il dovere di sollecitudine che le incombe nei confronti dei suoi funzionari e ha commesso illeciti amministrativi tali da far sorgere la sua responsabilità.

184    Pertanto, occorre esaminare la realtà dei danni asseriti e l’esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni constatate dal Tribunale e i danni subiti.

2.     Sui danni

a)     Argomenti delle parti

185    Secondo il ricorrente, gli illeciti commessi dalla Commissione sarebbero stati all’origine di un grave trauma da lui subito, implicante uno stato depressivo profondo e duraturo, che avrebbe condotto alla sua collocazione in invalidità alla data del 1° maggio 2004. In ragione di tale collocazione in invalidità, egli avrebbe subito un danno materiale, costituito dalla differenza tra l’importo del suo stipendio base e quello della sua pensione di invalidità, per il periodo compreso tra la data della sua collocazione in invalidità e quella in cui avrebbe potuto chiedere una pensione di anzianità, ossia un periodo di 55 mesi. Il danno materiale da egli subito ammonterebbe quindi a EUR 264 000.

186    Inoltre, gli atti illeciti della Commissione avrebbero leso in modo grave la sua onorabilità e la sua reputazione, e troncato la sua carriera. Egli avrebbe pertanto subito un danno morale, che sarebbe stato fortemente aggravato dal rifiuto dell’APN di ammettere le proprie responsabilità e andrebbe quantificato in EUR 500 000.

187    Nella fase scritta, la Commissione ha fatto notare che il danno del ricorrente e il nesso di causalità tra il danno e gli asseriti atti illeciti non avrebbero potuto essere esaminati prima della conclusione del procedimento avviato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto. Essa ha sottolineato in particolare che il danno del ricorrente avrebbe dovuto essere valutato tenendo conto delle prestazioni ricevute in base a tale disposizione, conformemente alla citata sentenza Lucaccioni/Commissione.

188    Nelle sue osservazioni pervenute alla cancelleria del Tribunale il 10 novembre 2006 a mezzo fax (il deposito dell’originale è avvenuto il 13 novembre seguente), presentate a seguito della rinuncia del ricorrente al procedimento da questi avviato in forza dell’art. 73 dello Statuto, la Commissione sostiene che tale circostanza non è atta a modificare la portata della controversia. Essa fa valere che un danno dev’essere valutato obiettivamente ed è sottratto alla discrezionalità delle parti. Pertanto il ricorrente non potrebbe, con detta rinuncia, aumentare l’entità dell’importo chiesto a risarcimento del danno subito. Essa rileva inoltre che il ricorrente avrebbe tutto l’interesse a tornare sulla rinuncia e a chiedere la riapertura del procedimento che aveva avviato in forza dell’art. 73 dello Statuto.

189    Nel controricorso, la Commissione sottolinea, in subordine, il carattere eccessivo delle somme pretese dal ricorrente per il danno morale.

b)     Giudizio del Tribunale

190    In via preliminare, si deve precisare che non si possono prendere in considerazione né il danno materiale né quello morale derivanti dagli illeciti fatti valere dal ricorrente, ma di cui il Tribunale non ha accertato l’esistenza, in particolare quelli relativi all’informazione dell’OLAF da parte della Commissione in merito alle presunte irregolarità all’interno dell’Info-Point Europa di Avignone e alla decisione di riassegnazione a Bruxelles.

191    Per il resto, occorre distinguere tra il danno materiale e il danno morale lamentati dal ricorrente.

 Sul danno materiale

192    Il ricorrente lamenta un danno materiale consistente nella perdita di retribuzione, in ragione del suo collocamento in invalidità a causa di una patologia da cui è affetto e di cui ha affermato la natura professionale nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.

193    Orbene, si deve ricordare che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sul nesso di causalità esistente tra le condizioni di servizio di un funzionario e la malattia che egli fa valere. Infatti, l’art. 19 della regolamentazione di copertura prevede che la decisione relativa al riconoscimento dell’origine professionale di una malattia venga adottata dall’APN, sulla base delle conclusioni del medico o dei medici designati dalle istituzioni e, se il funzionario ne fa richiesta, previa consultazione della commissione medica di cui all’art. 23 di detta regolamentazione. L’art. 12, n. 1, della regolamentazione di copertura prevede che, in caso di invalidità permanente totale del funzionario risultante da un infortunio o da una malattia professionale, gli venga corrisposto il capitale previsto dall’art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto, ossia un capitale pari a otto volte lo stipendio base annuo del funzionario, calcolato in base allo stipendio mensile corrisposto nei dodici mesi precedenti l’infortunio.

194    Il regime istituito in applicazione dell’art. 73 dello Statuto prevede quindi un indennizzo forfettario in caso di infortunio o di malattia professionale, senza che l’interessato debba provare una qualsivoglia responsabilità dell’istituzione. La giurisprudenza precisa che il funzionario ha diritto di chiedere un risarcimento supplementare soltanto quando il regime statutario non consente un risarcimento adeguato (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink e a./Commissione, Racc. pag. 2801, punto 13, e 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I‑5251, punto 22; sentenze del Tribunale di primo grado Lucaccioni/Commissione, cit., punto 74, e 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, Latino/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑259 e II‑1263, punto 95).

195    Ne consegue che vanno respinte le conclusioni del ricorrente dirette a ottenere il risarcimento del presunto danno materiale subito a causa della patologia da cui egli è affetto e dalla collocazione in invalidità che ne è conseguita.

196    Tale conclusione non può essere inficiata dalla circostanza che il ricorrente ha rinunciato al procedimento avviato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto. Infatti, detta rinuncia non ha alcuna incidenza sull’applicazione della regola di diritto secondo cui il riconoscimento dell’origine professionale di una malattia è di competenza dell’APN.

 Sul danno morale

197    Il ricorrente sostiene che gli illeciti della Commissione gli hanno cagionato un danno morale, consistente in particolare in una lesione della sua onorabilità e della sua reputazione professionale, nonché in un’alterazione permanente del suo stato di salute.

198    In via preliminare, si deve ricordare che il procedimento previsto in applicazione dell’art. 73 dello Statuto ha lo scopo di risarcire forfettariamente sia il danno materiale che il danno morale risultanti da una malattia professionale.

199    Ne consegue che vanno del pari respinte le conclusioni del ricorrente dirette a ottenere il risarcimento del danno morale da questi subito in relazione alla patologia da cui è affetto e alla collocazione in invalidità che ne è conseguita.

200    In particolare, il danno cagionato dalla violazione del principio di sollecitudine commessa dalla Commissione in occasione della reintegrazione del ricorrente nelle sue funzioni a Parigi, constatata al punto 163 della presente sentenza, non può dare luogo a un risarcimento nell’ambito del presente ricorso per responsabilità. Infatti, si deve considerare che siffatta violazione del principio di sollecitudine, per sua natura, può avere cagionato al ricorrente solo una situazione di stress e di ansia e quindi può avere causato o aggravato un danno connesso alla patologia da cui egli è affetto. Orbene, in linea di principio, il risarcimento di un danno del genere può essere ottenuto con il procedimento istituito in applicazione dell’art. 73 dello Statuto.

201    Per contro, l’aspetto del danno morale fatto valere dal ricorrente, consistente in una lesione della sua onorabilità e della sua reputazione, non è connesso alla patologia da cui egli è affetto e non può pertanto essere risarcito forfettariamente ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.

202    Di conseguenza, si deve esaminare la realtà di tale aspetto del danno morale lamentato dal ricorrente.

203    In proposito, si deve ricordare che la pubblicità seguita all’avvio dell’indagine dell’OLAF lasciava intendere che il ricorrente fosse sospettato di essere coinvolto nelle irregolarità e frodi oggetto di tale indagine. Poiché vari articoli apparsi sulla stampa francese, che menzionavano in particolare il ricorrente, hanno riportato la notizia della sua riassegnazione nell’ambito di detta indagine e del contesto più generale delle presunte frodi nell’ambito della Casa d’Europa di Avignone e Vaucluse, il ricorrente ha subito una lesione della sua onorabilità e della sua reputazione professionale non solo all’interno dell’istituzione, ma in misura ancora maggiore nella mente del pubblico. A tale pregiudizio non hanno posto rimedio né l’annuncio, da parte della Commissione, della revoca della misura cautelare di cui egli era oggetto, né la testimonianza di solidarietà del portavoce della Commissione durante la conferenza stampa del 17 giugno 2003.

204    Di conseguenza, il Tribunale deve esaminare se esista un nesso di causalità tra gli illeciti amministrativi da esso accertati e tale aspetto del danno morale subito dal ricorrente.

3.     Sul nesso di causalità

205    Perché venga riconosciuto un nesso di causalità, occorre che il ricorrente fornisca la prova di un rapporto diretto e certo di causa‑effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione interessata e il danno lamentato (sentenza del Tribunale di primo grado 28 settembre 1999, causa T‑140/97, Hautem/BEI, Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑897, punto 85).

206    Nel caso di specie, la pubblicità che la Commissione ha scelto di dare alla riassegnazione del ricorrente a Bruxelles, in particolare con il comunicato stampa del 21 novembre 2002, non solo ha facilitato l’identificazione dell’interessato da parte di qualsiasi giornalista ragionevolmente informato, ma ha anche lasciato intendere che egli fosse coinvolto nelle irregolarità oggetto dell’indagine. Tale iniziativa ha avuto come conseguenza diretta e prevedibile la pubblicazione sulla stampa francese, in particolare con l’articolo del quotidiano Le Monde, di sospetti di malversazione a carico del ricorrente, da cui è derivata una lesione della sua onorabilità e della sua reputazione che è andata al di là del danno inevitabilmente subito da un funzionario oggetto di un’indagine dell’OLAF. La Commissione non ha posto rimedio in un secondo tempo a tale lesione dell’onorabilità e della reputazione del ricorrente. Essa si è astenuta in particolare dal dare alla relazione finale d’indagine dell’OLAF, che scagionava il ricorrente dai sospetti che avevano portato all’avvio dell’indagine, una pubblicità analoga a quella che la Commissione aveva scelto di dare in occasione della riassegnazione dell’interessato nell’ambito dell’avvio di tale indagine. Sussiste quindi una relazione diretta e certa di causa‑effetto tra gli illeciti amministrativi commessi dall’istituzione, constatati al punto 183 della presente sentenza, e l’aspetto del danno morale subito dal ricorrente, consistente in una lesione della sua onorabilità e della sua reputazione.

207    Di conseguenza, si deve condannare la Commissione a versare al ricorrente un risarcimento di tale aspetto del danno morale da egli subito in ragione delle violazioni dei doveri di servizio constatate dal Tribunale. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il Tribunale fissa ex aequo et bono l’importo di tale risarcimento in EUR 15 000.

 Sulle spese

208    Come statuito dal Tribunale nella sua sentenza 26 aprile 2006, causa F‑16/05, Falcione/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 77‑86), finché il regolamento di procedura del Tribunale e, in particolare, le disposizioni speciali relative alle spese non sono entrate in vigore, si deve applicare esclusivamente il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

209    Ai sensi dell’art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura di quest’ultimo Tribunale, il Tribunale può ripartire le spese se le parti sono rimaste soccombenti su uno o più capi, restando inteso che, ai sensi dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

210    Poiché, nel caso di specie, il ricorso è stato parzialmente accolto, si farà una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La Commissione delle Comunità europee è condannata a versare al sig. Giraudy la somma di EUR 15 000 a titolo di risarcimento per il danno morale da questi subito e costituito da una lesione della sua reputazione e della sua onorabilità.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese e i due terzi di quelle sostenute dal sig. Giraudy.

4)      Il sig. Giraudy sopporterà un terzo delle proprie spese.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 maggio 2007.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Indice

Contesto normativo

A –  Disposizioni relative alle indagini in materia di lotta contro le frodi

B –  Disposizioni relative alla copertura dei rischi di malattia professionale

C –  Disposizioni relative alle pensioni di invalidità

D –  Disposizioni statutarie di ordine generale

Fatti all’origine della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A –  Sulla ricevibilità

1.  Sulla mancanza di un procedimento precontenzioso regolare

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

2.  Sulla mancanza di interesse ad agire

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

3.  Sul carattere prematuro del ricorso

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

B –  Sulla domanda di sospensione del procedimento

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

C –  Nel merito

1.  Sugli illeciti contestati alla Commissione

a) Sul terzo motivo, concernente l’inconsistenza delle censure mosse al ricorrente e gli illeciti commessi dai suoi superiori

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  Sull’informazione dell’OLAF

–  Sulle disfunzioni osservate nel sistema di comunicazione interno della Commissione

b)  Sul primo motivo, relativo al carattere abusivo e ingiustificato della decisione di riassegnazione a Bruxelles

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  Sulla censura relativa alla carenza di motivazione della decisione di riassegnazione a Bruxelles

–  Sulle censure relative alla violazione dell’interesse del servizio, del principio di proporzionalità e del principio della presunzione d’innocenza

–  Sulla censura relativa alla violazione del dovere di sollecitudine in occasione della reintegrazione del ricorrente nelle sue funzioni a Parigi

c)  Sul secondo motivo, concernente il mancato rispetto della riservatezza dell’indagine

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  Sulle censure relative alla violazione dell’obbligo di riservatezza delle indagini dell’OLAF, all’inadeguatezza della pubblicità data alla riassegnazione del ricorrente e alla violazione del dovere di sollecitudine in occasione della presentazione della relazione finale dell’OLAF

–  Sulla censura relativa alla diffusione di dichiarazioni calunniose e diffamatorie

d)  Conclusione del Tribunale sull’esistenza di un illecito della Commissione

2.  Sui danni

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

Sul danno materiale

Sul danno morale

3.  Sul nesso di causalità

Sulle spese


I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citati e non ancora pubblicati nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: il francese.