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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) - Salzburger Flughafen GmbH / Umweltsenat

(Causa C-244/12) 

(Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 85/337/CEE - Articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2 - Progetti rientranti nell'allegato II - Lavori di ampliamento dell'infrastruttura di un aeroporto - Esame sulla base di soglie o criteri - Articolo 4, paragrafo 3 - Criteri di selezione - Allegato III, punto 2, lettera g) - Zone a forte densità demografica)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Salzburger Flughafen GmbH

Convenuto: Umweltsenat

Con l'intervento di: Landesumweltanwaltschaft Salzburg, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Verwaltungsgerichtshof - Interpretazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5) - Progetti atti ad essere valutati - Ampliamento di un aeroporto - Normativa di uno Stato membro che prevede la valutazione dell'impatto ambientale di un siffatto progetto solo in caso di aumento del numero dei voli annui di almeno 20 000 voli supplementari

Dispositivo

Gli articoli 2, paragrafo 1, nonché 4, paragrafi 2, lettera b), e 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, ostano a una normativa nazionale che sottopone i progetti riguardanti la modifica dell'infrastruttura di un aeroporto e rientranti nell'allegato II di tale direttiva a una valutazione del loro impatto ambientale soltanto qualora tali progetti siano atti a incrementare il numero di movimenti aerei di almeno 20 000 all'anno.

Qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, concernente progetti rientranti nell'allegato II della stessa, introduca una soglia del tipo di quella di cui trattasi nel procedimento principale, incompatibile con gli obblighi stabiliti dagli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 3, di tale direttiva, le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1, nonché 4, paragrafi 2, lettera a), e 3, della richiamata direttiva sortiscono un effetto diretto che implica che le autorità nazionali competenti debbano garantire che si esamini anzitutto se i progetti di cui trattasi possano avere un notevole impatto ambientale e, in caso affermativo, che venga in seguito realizzata una valutazione di tale impatto.

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1 - GU C 235 del 4.8.2012.