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Sentenza del Tribunale 8 novembre 2011 - Idromacchine e a. / Commissione

(Causa T-88/09) 

("Responsabilità extracontrattuale - Aiuti di Stato - Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale - Menzioni lesive di una società terza - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Obbligo di rispetto del segreto professionale - Danni morali - Danni materiali - Nesso causale - Interessi moratori e compensativi")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Idromacchine Srl (Porto Marghera); Alessandro Capuzzo (Mirano); e Roberto Capuzzo (Mogliano Veneto) (rappresentanti: avv.ti W. Viscardini e G. Donà)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan e E. Righini, agenti, assistiti dall'avv. F. Ruggeri Laderchi)

Oggetto

Ricorso per risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di informazioni menzognere lesive dell'immagine e della reputazione della Idromacchine nella decisione della Commissione 30 dicembre 2004, C (2002) 5426 def., "Aiuti di Stato - Italia - Aiuto di Stato N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 e C 48/2004 (ex N 595/2003) - Proroga del termine di tre anni stabilito per la consegna di una nave petrolchimica - Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, [CE]

Dispositivo

La Commissione europea è condannata a versare alla Idromacchine Srl la somma di EUR 20 000 a titolo di risarcimento del danno morale da quest'ultima subito.

La somma da versare alla Idromacchine dev'essere maggiorata di interessi compensativi, a partire dal 18 febbraio 2005 fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti.

La somma da versare alla Idromacchine dev'essere maggiorata di interessi moratori, a partire dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento completo di detta somma, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti.

Per il resto, il ricorso è respinto.

La Commissione sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della Idromacchine, del sig. Alessandro Capuzzo e del sig. Roberto Capuzzo, che sopporteranno un terzo delle proprie spese.

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1 - GU C 102 dell'1.5.2009.