Language of document : ECLI:EU:T:2011:641

Causa T‑88/09

Idromacchine Srl e altri

contro

Commissione europea

«Responsabilità extracontrattuale — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale — Menzioni lesive di una società terza — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Obbligo di rispetto del segreto professionale — Danni morali — Danni materiali — Nesso causale — Interessi moratori e compensativi»

Massime della sentenza

1.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Divulgazione di informazioni riservate in una decisione in materia di aiuti di Stato — Violazione dell’obbligo di rispetto del segreto professionale — Inclusione

(Artt. 287 CE e 288, secondo comma, CE)

2.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Danno certo ed effettivo — Danno causato dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di informazioni che svalutano l’immagine e la reputazione di un’impresa — Inclusione

(Art. 288, secondo comma, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Procedimento amministrativo — Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni — Diritto del beneficiario dell’aiuto ad essere sentito — Limiti

(Art. 88, nn. 2 e 3, CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Procedimento amministrativo — Obbligo della Commissione di rispettare il segreto professionale

(Artt. 88 CE e 287 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, 21° ‘considerando’ e art. 24)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Procedimento amministrativo — Obbligo della Commissione di rispettare il segreto professionale — Portata

(Artt. 88 CE e 287 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 24 e 25; comunicazione della Commissione 2003/C 297/03, punti 25 e segg.)

6.      Responsabilità extracontrattuale — Danno — Risarcimento — Presa in considerazione della svalutazione monetaria — Interessi moratori — Modalità di calcolo

(Art. 288 CE)

7.      Ricorso per risarcimento danni — Competenza del giudice dell’Unione — Condanna della Comunità al risarcimento del danno conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale — Risarcimento in natura sotto forma di ingiunzione di fare o di non fare

(Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE)

8.      Responsabilità extracontrattuale — Danno — Danno risarcibile — Spese sostenute ai fini del procedimento giurisdizionale

(Art. 288, secondo comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90 e 91, n. 2)

1.      Ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato.

Per quanto attiene anzitutto alla condizione relativa all’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione o all’organo in questione, la giurisprudenza esige che si dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che ha l’obiettivo di conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento. Per quanto riguarda la condizione per cui la violazione deve essere sufficientemente qualificata, il criterio decisivo che consente di ritenere che essa sia soddisfatta è quello della violazione grave e manifesta, commessa dall’istituzione o dall’organo comunitario in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione o tale organo dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

A tale riguardo, qualora la Commissione, in una decisione in materia di aiuti di Stato, divulghi, senza che ciò sia reso necessario da tale decisione, un’informazione a carattere riservato che lede la reputazione di un’impresa e violi, pertanto, l’obbligo di segreto professionale previsto dall’art. 287 CE, dal momento che tale obbligo è diretto a tutelare diritti conferiti ai soggetti dell’ordinamento e la Commissione non dispone di un ampio margine discrezionale circa la questione se sia opportuno discostarsi, in un caso concreto, dalla regola di riservatezza, essa commette un’infrazione al diritto comunitario sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

(v. punti 23-24, 56)

2.      La responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, per comportamento illecito dei suoi organi può sussistere solo se il ricorrente ha effettivamente subito un danno certo e valutabile. Spetta a quest’ultimo fornire elementi di prova al giudice dell’Unione al fine di provare la realtà e l’entità di detto danno.

La mera pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di riferimenti specifici ad un’impresa in una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, riferimenti che la mettano in una luce sfavorevole e siano tali da svalutare la sua immagine e la sua reputazione, è sufficiente a dimostrare il carattere certo e valutabile del danno che essa ha subito.

(v. punti 25, 60-61)

3.      Il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto della sua economia generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi comunitari, della concessione dell’aiuto. Inoltre, nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato, gli interessati diversi dallo Stato membro non possono pretendere di aver essi stessi diritto a un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore di detto Stato membro. Infine, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato di cui all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti, disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista al n. 2 dello stesso articolo. Solo nel contesto di quest’ultima, la quale è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione, il Trattato CE prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni. Ne risulta che la Commissione non è affatto tenuta, in sede di esame preliminare degli aiuti di Stato, a sentire un’impresa non destinataria degli aiuti di cui trattasi, dato che essa non costituisce, peraltro, un terzo interessato al procedimento, non essendo né il beneficiario né un concorrente del beneficiario di detti aiuti.

(v. punti 33-36)

4.      Ai sensi dell’art. 287 CE, i membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi. Il regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, conferma l’obbligo del rispetto del segreto professionale della Commissione nell’ambito del suo esame degli aiuti di Stato.

Le informazioni coperte da segreto professionale possono essere tanto informazioni riservate quanto segreti commerciali. Per quanto riguarda, in linea generale, la natura dei segreti commerciali o delle altre informazioni protette dal segreto professionale, è necessario, innanzi tutto, che tali segreti commerciali o informazioni riservate siano conosciuti soltanto da un numero ristretto di persone. Deve poi trattarsi di informazioni la cui divulgazione può causare un danno grave alla persona che le ha fornite o a terzi. Infine, è necessario che gli interessi che possono essere lesi dalla divulgazione dell’informazione siano oggettivamente degni di protezione. La valutazione del carattere riservato di una informazione necessita quindi di una ponderazione tra gli interessi individuali legittimi che ostano alla sua divulgazione e l’interesse generale, che vuole che le attività delle istituzioni comunitarie si svolgano nel modo più trasparente possibile.

Per quanto riguarda la divulgazione di informazioni in una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, deve considerarsi di ordine riservato l’informazione secondo cui un’impresa, non avendo beneficiato dell’aiuto in questione, non è stata in grado di consegnare alla propria controparte contrattuale prodotti conformi alle norme in vigore e alle condizioni contrattuali, dato che tale informazione è stata comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione esclusivamente ai fini del procedimento amministrativo di esame degli aiuti di cui trattasi e che, inoltre, tale informazione riguarda lo svolgimento dei rapporti commerciali tra le imprese in questione. Siffatte informazioni, poi, possono causare un danno ingente all’impresa interessata, dato che la presentano nominativamente in una luce sfavorevole. Peraltro, poiché la divulgazione dell’informazione può danneggiare l’immagine e la reputazione dell’impresa, l’interesse di quest’ultima a che tale informazione non sia divulgata è obiettivamente meritevole di tutela. Infine, siffatta divulgazione è sproporzionata rispetto all’oggetto della decisione della Commissione, dal momento che basta che quest’ultima esponga gli inadempimenti contrattuali in termini assai generici o, eventualmente, in termini più specifici, senza che sia necessario nell’una o nell’altra ipotesi menzionare il nome dell’impresa, in modo da tutelare i suoi interessi legittimi.

(v. punti 42-43, 45, 47-51)

5.      Anche se gli artt. 24 e 25 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, ed i punti 25 e segg. della comunicazione della Commissione relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato prevedono in sostanza che la Commissione notifichi la sua decisione allo Stato membro interessato, che dispone allora in linea di principio di quindici giorni per far valere la riservatezza delle informazioni che considera coperte dal segreto professionale, tali disposizioni non dispensano la Commissione dall’obbligo, derivante dall’art. 287 CE, di non divulgare segreti professionali e non ostano a che la Commissione decida di propria iniziativa di non divulgare informazioni che considera coperte dal segreto professionale, pur non avendo ricevuto una richiesta in tal senso dallo Stato membro interessato.

(v. punto 55)

6.      Allorché ricorrono gli estremi della responsabilità extracontrattuale della Comunità, le conseguenze sfavorevoli risultanti dal lasso di tempo intercorso tra il sopravvenire dell’evento dannoso e la data del pagamento dell’indennizzo non possono essere ignorate, in quanto occorre tenere conto della svalutazione monetaria. Tale svalutazione monetaria trova espressione nel tasso di inflazione annuo rilevato, per il periodo considerato, da Eurostat nello Stato membro in cui sono stabilite tali società. L’importo dell’indennità dovuta può essere accompagnato da interessi moratori a partire dalla data di pronuncia della sentenza che dichiara l’obbligo di risarcire il danno. Il tasso di interesse da applicarsi è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo considerato, maggiorato di due punti.

(v. punti 77, 79)

7.      Dall’art. 288, secondo comma, CE e dall’art. 235 CE, i quali non escludono la concessione di un risarcimento in natura, deriva che il giudice dell’Unione è competente a imporre alla Comunità qualsiasi forma di risarcimento conforme ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale, incluso, se appare conforme a tali principi, il risarcimento in natura, eventualmente anche sotto forma di ingiunzione di fare o di non fare.

(v. punto 81)

8.      In forza dell’art. 91, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, costituiscono spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento.

A tale riguardo, le spese collegate ad una perizia che il ricorrente ha sostenuto, nell’ambito di un ricorso volto all’accertamento della responsabilità extracontrattuale della Commissione, per stabilire l’importo dei danni asseritamente subiti costituiscono spese sostenute ai fini del procedimento giudiziario che non possono essere considerate come un danno distinto rispetto all’onere delle spese di giudizio. Pertanto, il ricorrente non può ottenere, in forza dell’art. 288, n. 2, CE, un risarcimento per le spese collegate alla perizia che ha richiesto ai fini di un procedimento siffatto.

Inoltre, per quanto riguarda le spese legali e di viaggio che il ricorrente ha affrontato nella fase che precede il procedimento giurisdizionale, anche se nel corso di detta fase viene generalmente svolto un lavoro giuridico sostanziale, riconoscere a tali spese la qualità di danno indennizzabile nell’ambito di un ricorso per risarcimento sarebbe contraddittorio rispetto alla non ripetibilità delle spese affrontate nella fase che precede il procedimento giurisdizionale. Infatti, l’art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che precede quest’ultimo. Questo risulta in particolare dall’art. 90 del regolamento, il quale fa menzione del «procedimento dinanzi al Tribunale».

(v. punti 97-100)