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Ricorso proposto il 26 febbraio 2009 - Kadi / Commissione

(Causa T-85/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yassin Abdullah Kadi (rappresentanti: D.Anderson, QC, M. Lester, Barrister, G. Martin, Solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare il regolamento n. 1190/2008, nei limiti in cui riguarda il ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa il ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani1 nei limiti in cui il ricorrente è incluso nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità i cui capitali e risorse finanziarie sono congelate ai sensi di tale normativa. Il regolamento n. 881/2002 è stato annullato dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/05 e C-415/05, Kadi e Al Barakaat/Consiglio e Commissione2.

Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del proprio ricorso.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento controverso è privo di fondamento giuridico sufficiente dal momento che sembra modificare il regolamento n. 881/2002 senza conforme decisione delle Nazioni Unite, la quale, a dire del ricorrente, rappresenta la condizione preliminare per la modifica di tale regolamento.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento controverso viola i suoi diritti di difesa, vale a dire sia il diritto ad un effettivo contraddittorio sia il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, senza rimediare a tali violazioni, constatate dalla Corte nelle cause riunite C-402/05 e C-415/05. Sostiene inoltre che il regolamento controverso non prevede alcuna procedura di comunicazione al ricorrente della prova su cui si è basata la decisione di congelare i suoi capitali, né gli consente di argomentare significativamente in ordine a tale prova.

In terzo luogo, il ricorrente rileva che la Commissione non ha fornito motivazioni convincenti per il mantenimento del congelamento dei capitali nei confronti del ricorrente, in violazione dell'obbligo che le deriva dall'art. 253 CE.

In quarto luogo, sostiene che la Commissione ha omesso di svolgere una valutazione di tutti i fatti e tutte le circostanze rilevanti nel decidere se emanare il regolamento controverso ed è pertanto incorsa in un manifesto errore di valutazione.

In quinto luogo, il ricorrente afferma che il regolamento controverso rappresenta un'ingiustificata e sproporzionata restrizione al suo diritto di proprietà, la quale non è giustificata da prove convincenti.

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1 - GU L322, pag. 25.

2 - Non ancora pubblicata nella Raccolta.