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Ricorso proposto il 25 febbraio 2009 - Gråhundbus v/Jørgen Andersen / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-87/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gråhundbus v/Jørgen Andersen (Ballerup, Danimarca) (rappresentanti: M. Nissen, J. Rivas de Andrés, J. Gutiérrez Gisbert, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la posizione definitiva della Commissione riguardante la tratta Copenhagen-Ystad, contenuta nei punti 75, 76 e 145 della decisione della Commissione 10 settembre 2008 relativa al procedimento in materia di aiuti di Stato C 41/08 (NN 35/08) - Danske Statsbaner;

in subordine, annullare la decisione della Commissione 10 settembre 2008 relativa al procedimento in materia di aiuti di Stato C 41/08 (NN 35/08) - Danske Statsbaner;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 10 settembre 2008 di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE con riferimento all'aiuto di Stato asseritamente concesso dalla Danimarca a Danske Statsbaner ("DSB") per il trasporto ferroviario di passeggeri tra Copenhagen e Ystad, attraverso contratti di servizio pubblico conclusi tra il Ministero danese dei Trasporti e l'impresa pubblica DSB [procedimento C 41/08 (NN 35/08) - Danske Statsbaner]. Le parti interessate erano state invitate a presentare le proprie osservazioni 1.

La ricorrente effettua trasporto di passeggeri tramite autobus sulla tratta Copenhagen-Ystad.

La ricorrente invoca tre motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo, afferma che la Commissione ha commesso un errore di diritto ritenendo che il governo danese non sarebbe incorso in un errore di valutazione manifesto nel considerare che la tratta Copenhagen-Ystad costituisca un servizio pubblico o un servizio di interesse economico generale.

Con il secondo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore di diritto, non avendo sollevato dubbi, tenuto conto delle informazioni in suo possesso, riguardo alla qualificazione della tratta Copenhagen-Ystad come obbligo di servizio pubblico o servizio di interesse economico generale o servizio pubblico, e sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto accogliere le argomentazioni avanzate dal governo danese senza discussione o esame ulteriori.

Con il terzo, la ricorrente asserisce che la Commissione non ha fornito adeguata motivazione della propria decisione, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 253 CE, poiché la sola motivazione fornita nella decisione consiste nella ripetizione delle argomentazioni del governo danese.

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1 - GU 2008 C 309, pag. 14