Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013 – Orange / Commissione
(causa T‑258/10)
«Aiuti di Stato – Compensazione di oneri di servizio pubblico nell’ambito di un progetto di rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga nel Département des Hauts‑de‑Seine – Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto – Mancato avvio del procedimento di indagine formale – Serie difficoltà – Sentenza Altmark – Servizio di interesse economico generale – Fallimento del mercato – Eccesso di compensazione»
1. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva – Onere della prova – Circostanze che consentono di comprovare l’esistenza di difficoltà siffatte (Artt. 87, § 1, CE e 88, §§ 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, § 4) (v. punti 30‑38, 63‑67, 85, 88)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare – Durata – Termine massimo di due mesi – Calcolo della durata dell’esame preliminare a decorrere dalla ricezione di una notifica completa – Nozione di notifica completa (Artt. 88, §§ 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 2, § 2, e 4, §§ 1 e 5) (v. punti 42‑53, 60)
3. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Estensione di un motivo dedotto nell’atto introduttivo del giudizio e che presenta una stretta connessione col motivo stesso – Ricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 55‑57)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio in presenza di serie difficoltà – Richiesta di informazioni supplementari non rivelatrice di per sé dell’esistenza di serie difficoltà (Art. 88, §§ 2 e 3, CE) (v. punti 70‑79)
5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE – Identificazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso inteso a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati – Motivi di ricorso riguardanti la valutazione delle informazioni e degli elementi a disposizione della Commissione – Ammissibilità [Artt. 88, § 2, CE e 263, comma 4, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c); regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, h), 4, § 3, e 6, § 1] (v. punto 87)
6. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Creazione di un quadro generale degli aiuti in un determinato settore – Norme applicabili al settore delle comunicazioni elettroniche a banda larga enunciate dalla Commissione in propri orientamenti – Applicabilità di tali orientamenti a partire dal primo giorno successivo a quello della loro pubblicazione – Pubblicazione lo stesso giorno dell’adozione della decisione impugnata – Inapplicabilità degli orientamenti a tale decisione (Art. 88, § 1, CE; comunicazione della Commissione 2009/C 235/07, punti 3, 7, 59 e 80) (v. punti 96, 108)
7. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Esclusione – Condizioni enunciate nella sentenza Altmark (Artt. 86, § 2, CE e 87, § 1, CE) (v. punti 105‑107, 194, 202, 203)
8. Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione e sindacato giurisdizionale limitati al caso di errore manifesto (Artt. 86, § 2, CE e 87, § 1, CE; comunicazioni della Commissione 2001/C 17/04, punto 22, e 2009/C 235/07, punti 24‑26 e 59) (v. punti 116‑120, 195)
9. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Criterio di valutazione – Fallimento del mercato – Incidenza sulla qualificazione di un servizio come servizio di interesse economico generale – Momento della valutazione (Artt. 86, § 2, CE e 87, § 1, CE; comunicazioni della Commissione 2001/C 17/04, punto 14, e 2009/C 235/07, punti 24, 77 e 78) (v. punti 149‑153, 163)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione C (2009) 7426 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa alla compensazione di oneri di servizio pubblico per la creazione e la gestione di una rete di comunicazioni elettroniche a banda ultralarga nel Département des Hauts‑de‑Seine (aiuto di Stato N 331/2008 – Francia). |
Dispositivo
2) | | Orange sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) | | Il Département des Hauts‑de‑Seine, la Sequalum SAS e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese. |