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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della European Dynamics contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 novembre 2002

    (Causa T-345/02)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 21 novembre 2002 la European Dynamics, con sede in Atene, rappresentata dai sigg. W. Knapp, Rechtsanwalt, e S. Spanou, Avvocati, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione (EUROSTAT) di escludere la European Dynamics dalla procedura relativa all'aggiudicazione della gara di appalto 2002/S 106-083279 - Lotto n. 1 "sviluppo ulteriore del software collaborativo CIRCA";

-ordinare alla Commissione (EUROSTAT) di valutare l'offerta presentata dalla European Dynamics nel menzionato procedimento di aggiudicazione della gara di appalto e consentire alla European Dynamics di parteciparvi a pieno titolo a sulla stessa base di tutti gli altri offerenti;

-condannare la Commissione al pagamento alla European Dynamics di tutte le spese e gli oneri processuali sostenuti in relazione con il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è una società che opera nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Ha partecipato alla gara d'appalto 2002/S 106-083279 relativa a "Sistemi informativi Eurostat: Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per il sistema statistico europeo" e, più precisamente, Lotto 1) della gara d'appalto, "sviluppo ulteriore del software collaborativo CIRCA". L'offerta della ricorrente veniva respinta dalla convenuta a causa della mancanza nel curriculum di dettagli relativi ai titoli di studio e professionali, di almeno uno degli esperti di un gruppo di 27 persone.

A sostegno della sua domanda la ricorrente afferma che la decisione di respingere la sua offerta viola il principio di proporzionalità. L'offerta è stata respinta in ragione dell'assenza di dettagli in un curriculum vitae, mentre le qualifiche richieste per l'offerente facevano riferimento in termini lati e generali all'esperienza del gruppo, senza ulteriori precisazioni.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è viziata per un manifesto errore di valutazione. Conformemente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il convenuto non ha esercitato il potere di ricercare chiarimenti nella materia in esame ed è pertanto venuto meno al suo dovere di assistenza e al principio della buona amministrazione.

La ricorrente deduce ancora che non avendo ricercato i chiarimenti e avendo così escluso l'offerta della ricorrente, il convenuto non ha osservato il principio della parità di trattamento tra gli offerenti. Secondo quanto sostiene la ricorrente, una commissione aggiudicatrice non deve premiare l'esercizio illimitato del potere discrezionale di ricercare o non ricercare chiarimenti relativi a un singolo offerente senza tener conto di considerazioni obiettive e sottratto al sindacato giurisdizionale.

La ricorrente sostiene infine che il convenuto è ricorso in gravi irregolarità di procedura. Più precisamente, il convenuto non ha rispettato il principio della buona amministrazione, i diritti delle parti di essere ascoltate e il dovere di motivare le sue decisioni.

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