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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Cableuropa SA, Región de Murcia de Cable, SA, Valencia de Cable, SA, Mediterránea Sur Sistemas de Cable, SA e Mediterránea Norte Sistemas de Cable, SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 novembre 2002.

    (Causa T-346/02)

    (lingua processuale: lo spagnolo)

Il 22 novembre 2002, le società Cableuropa SA (con sede in Aravaca, Madrid), Región de Murcia de Cable, SA (con sede in Murcia, Spagna), Valencia de Cable, SA (con sede in Madrid), Mediterránea Sur Sistemas de Cable, SA (con sede in Alicante, Spagna) e Mediterránea Norte Sistemas de Cable, SA (con sede in Castellón, Spagna), rappresentate dagli avv.ti D. Luis Felipe Castresana Sánchez e D. Gonzalo Samaniego Bordiu, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della Commissione 14 agosto 2002 con cui il caso COMP/m.2845 ( Sogecable/Canalsátelite Digital/Via Digital, viene rinviato alle competenti autorità del Regno di Spagna, ai sensi dell'art. 9 del regolamento del Consiglio n. 4064/89, decisione che con il presente ricorso viene formalmente impugnata;

(dichiarare compensate le spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata con il presente ricorso attiene alla notificazione di un progetto di concentrazione, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese 1, progetto in base al quale l'impresa Sogecable SA, controllata dalla Promotora de Informaciones SA (Prisa) e Groupe Canal+ SA, quest'ultima appartenente al gruppo Vivendi Universal, ha concluso con il Grupo Admira Media SA, appartenente al gruppo Telefónica SA, un accordo diretto a realizzare una fusione con la Sogecable e DTS Distribuidora de Televisión Digital SA (Via Digital), controllata dalla Admira, mediante lo scambio reciproco di azioni. Secondo quanto indicato nella detta notificazione, per effetto della realizzazione di tale operazione l'impresa risultante sarebbe soggetta al controllo congiunto della Prisa e della Groupe Canal+.

A sostegno della domanda le ricorrenti deducono quanto segue:

(    Incompentenza della Commissione, in quanto essa non sarebbe autorizzata a rinviare un caso alle autorità di uno Stato membro quando i mercati di riferimento interessino il commercio intracomunitario rispetto a più di uno Stato membro.

(    Violazione dell'art. 9 del menzionato regolamento in materia di concentrazioni, atteso che la decisione impugnata opererebbe un rinvio "in bianco" alle autorità nazionali.

(    Violazione dell'obbligo di motivazione, con riguardo, in concreto, all'eccezionalità del rinvio nei casi in cui i mercati di riferimento interessino una parte sostanziale del mercato comune.

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1 - (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1.