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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Aunacable SA, Unipersonal, Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León SA, Euskaltel, SA, Telecable de Avilés, SA Unipersonal, Telecable de Oviedo, SA Unipersonal, Telecable de Gijón, SA Unipersonal, R Cable e Telecomunicaciones Galicia, SA e Tenaria SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 novembre 2002.

    (Causa T-347/02)

    (lingua processuale: lo spagnolo)

Il 22 novembre 2002, le società Aunacable SA, Unipersonal (con sede in Madrid), Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León SA (con sede in Boecilli, Valladolid, Spagna), Euskaltel, SA (con sede in Zamudio-Bizkaia), Telecable de Avilés, SA Unipersonal (con sede in Avilés), Telecable de Oviedo, SA Unipersonal (con sede in Oviedo), Telecable de Gijón, SA Unipersonal (con sede in Gijon), R Cable e Telecomunicaciones Galicia, SA (con sede in A Coruña, Spagna) e Tenaria SA (con sede in Cordovilla, Navarra, Spagna), rappresentate dagli avv.ti Antonio Creus Carreras, Natalia Lacalle Mangas e D. José Jiménez Laiglesia, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della Commissione 14 agosto 2002 con la quale il caso COM/m.2845 ( Sogecable/Canalsátelite Digital/Via Digital, è stato rinviato alle competenti autorità del Regno di Spagna, ai sensi dell'art. 9 del regolamento del Consiglio n. 4064/89; e

(condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono fondamentalmente quelli dedotti nel ricorso relativo alla causa T-346/02 Cableuropa e altri/Commissione.

Viene dedotta, in particolare, la violazione del principio di sana amministrazione con riguardo al fatto che la Commissione non solo avrebbe abbandonato una prassi e una politica già consolidate in una serie di decisioni attinenti al mercato interessato dall'operazione di cui trattasi, bensì non avrebbe tenuto conto di un caso strettamente connesso con l'operazione di concentrazione de qua ed in cui interverrebbero le stesse parti. In ogni caso, la Commissione si troverebbe in una posizione più favorevole rispetto alle autorità nazionali al fine di esaminare l'operazione di cui trattasi, in considerazione, inter alia, delle importanti questioni di diritto comunitario ivi contenute.

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