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Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2016 – EMA / Hristov.

(Causa T-27/15 P.)1

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Nomina –Procedimento di selezione e di nomina del direttore esecutivo di un’agenzia di regolazione – EMA – Preselezione ad opera di un comitato di preselezione – Nomina da parte del consiglio di amministrazione dell’EMA – Composizione del comitato di preselezione – Cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione e di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA – Imparzialità »)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti : inizialmente J. Currall, N. Nikolova e S. Petrova, successivamente N. Nikolova e S. Petrova, agenti)

Altre parti nel procedimento: Emil Hristov (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: M. Ekimdzhiev, K. Boncheva e G. Chernicherska, avvocati) (ricorrente in primo grado) , e Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall, N. Nikolova e S. Petrova, successivamente N. Nikolova e S. Petrova, agenti) (convenuta in primo grado)

Oggetto

Impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F-2/12, EU:F:2014:245).

Dispositivo

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F-2/12), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), del 6 ottobre 2011, recante nomina del direttore esecutivo dell’EMA.

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F-2/12), nella parte in cui ha annullato la decisione della Commissione europea del 20 aprile 2011, ai sensi della quale quest’ultima proponeva al Consiglio di amministrazione EMA un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine.

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca sulla domanda di annullamento della decisione del consiglio di amministrazione dell’EMA del 6 ottobre 2011, recante nomina del direttore esecutivo dell’EMA, rispetto alle censure e ai motivi fatti valere dal sig. Emil Hristov e sui quali il Tribunale della funzione pubblica non ha statuito.

Le spese sono riservate.

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1 GU C 118 del 13.4.2015.