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Ricorso proposto l’8 maggio 2013 – Repubblica di Polonia / Commissione

(Causa T-257/13)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2013/123/UE, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata col n. C(2013) 981] (GU L 67, pag. 20), nella parte in cui esclude dal finanziamento l’importo di EUR 28 763 238,60 nonché EUR 5 688 440,96 spesi dall’organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente solleva quattro addebiti.

Primo addebito concernente la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 1 e dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 2 , per aver effettuato una rettifica finanziaria sul fondamento di un’errata constatazione dei fatti e di un’errata interpretazione del diritto

La Commissione ha proceduto ad una rettifica finanziaria sul fondamento di un’errata constatazione dei fatti e di un’errata interpretazione del diritto, malgrado il fatto che le spese fossero state effettuate dalle autorità polacche conformemente alle disposizioni comunitarie. La Repubblica di Polonia contesta l’interpretazione giuridica e la constatazione fattuale della Commissione in rapporto alle presunte lacune nel sistema di gestione dell’azione “Pensioni anticipate” concernenti, in primo luogo, l’obbligo di esercizio di un’attività commerciale nel periodo che precede la cessione di un’azienda ai fini della pensione anticipata; in secondo luogo, l’insufficienza della prova del possesso delle capacità professionali, accettata dalle autorità polacche sotto forma di dichiarazione e, in terzo luogo, la carenza di sanzioni, per l’inosservanza dell’obbligo di esercitare un’attività agricola per un periodo di cinque anni, nei confronti dei soggetti che riprendono un’azienda.

Secondo addebito riguardante la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché la violazione del principio di proporzionalità per aver effettuato una rettifica forfettaria di entità estremamente eccessiva in rapporto al rischio di un’eventuale perdita finanziaria per il bilancio comunitario

Nessuna delle lacune addebitate ha causato o potuto causare perdite finanziarie alla Comunità, e comunque il rischio di siffatte perdite era del tutto marginale.

Terzo addebito concernente la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, a causa dell’insufficiente motivazione della decisione impugnata

La Commissione non ha presentato prove né constatazioni fattuali e giuridiche a sostegno delle sue conclusioni in occasione della visita di tre aziende agricole.

4.    Quarto addebito relativo alla violazione del principio di sussidiarietà

La Commissione ha gravemente violato il principio di sussidiarietà sancito nell’ambito della politica di sostegno allo sviluppo rurale. La Commissione ha proceduto ad un’interpretazione dei documenti programmatici relativi al sostegno dello sviluppo rurale formulando in sostanza obblighi in rapporto alle modalità di attuazione del programma, così ingerendosi nell’ambito della libertà decisionale degli Stati membri relativamente ai mezzi per realizzare gli obiettivi contemplati nella documentazione programmatica.

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1 Regolamento (CE) del Consiglio n. 1250/1999, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

2 Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).