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Sentenza del Tribunale del 1° ottobre 2014 – Italia / Commissione

(Causa T-256/13)1

(«Politica sociale – Programmi di azione comunitaria nel settore della gioventù – Rimborso parziale del finanziamento versato – Non finanziabilità di alcune spese – Superamento del massimale previsto per una categoria di azioni – Attuazione, da parte delle agenzie nazionali, delle procedure di recupero delle somme indebitamente utilizzate nei confronti dei beneficiari finali»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da W. Ferrante, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: C. Cattabriga, agente)

Oggetto

Domanda intesa ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento della lettera della Commissione Ares (2013) 237719, del 22 febbraio 2013, indirizzata all’Agenzia nazionale per i giovani (Italia), che annuncia l’emissione di una nota di addebito per un ammontare complessivo di EUR 1 486 485,90, nella parte in cui tale ammontare comprende EUR 52 036,24 per spese sostenute a titolo di attività di formazione concernenti il Servizio volontario europeo ed EUR 183 729,72 per somme non recuperate dalla suddetta agenzia presso i beneficiari finali per quanto riguarda il periodo 2000-2004, e, in secondo luogo, l’annullamento della lettera della Commissione Ares (2013) 267064, del 28 febbraio 2013, indirizzata al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (Italia), che comunica le conclusioni in merito alla valutazione finale della dichiarazione di affidabilità e alla relazione annuale della suddetta agenzia per l’anno 2011.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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1 GU C 178 del 22.6.2013.