Language of document : ECLI:EU:T:2015:250





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 30 aprile 2015 –
Francia / Commissione

(causa T‑259/13)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Zone che presentano svantaggi naturali – Rettifica finanziaria forfettaria – Spese sostenute dalla Francia – Criterio di carico – Controlli in loco – Garanzie procedurali»

1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, artt. 7, § 4, 8 e 9) (v. punti 50‑53)

2.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Carattere autonomo dei due tipi di controlli [Regolamenti della Commissione n. 1082/2003, art. 2, § 2, n. 796/2004, artt. 26, § 2, b), e 35 e n. 1975/2006, artt. 10, 12 e 14] (v. punti 64, 65, 69‑71, 74, 81, 87, 88)

3.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Procedura – Procedura di conciliazione – Parere dell’organo di conciliazione – Assenza di effetto cogente [Decisione della Commissione 94/442, art. 1, § 2, a)] (v. punto 80)

4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Elaborazione delle decisioni – Comunicazione scritta della Commissione agli Stati membri dei risultati delle sue verifiche – Contenuto – Presupposti – Inosservanza – Effetto (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, comma 5, e n. 1290/2005, art. 31; regolamenti della Commissione n. 1663/95, art. 8, § 1, e n. 885/2006, art. 11) (v. punti 98‑100, 103‑106, 109)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20).

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui applica una rettifica finanziaria alla Repubblica francese nell’ambito delle misure di sostegno allo sviluppo rurale per gli ovini che non sono stati oggetto di domanda di premi per gli ovini per gli esercizi finanziari 2008 e 2009.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica francese è condannata a sopportare tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute dalla Repubblica francese.

5)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.