Language of document : ECLI:EU:T:2015:1003

Causa T‑242/12

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Aiuti erogati dalla Francia a favore della Sernam SCS – Aiuti alla ristrutturazione e alla ricapitalizzazione, garanzie e rinuncia ai crediti da parte della SNCF nei confronti della Sernam – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Applicazione abusiva dell’aiuto – Recupero – Continuità economica – Criterio dell’investitore privato»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 dicembre 2015

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti autorizzati dalla Commissione – Utilizzo abusivo da parte del beneficiario – Onere della prova a carico della Commissione

[Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, g), e 16]

2.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Atti delle istituzioni – Motivazione – Presa in considerazione nell’interpretazione del dispositivo

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità – Prassi decisionale della Commissione – Irrilevanza

(Art. 108, § 2, TFUE)

4.      Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione che si basa su vari punti della motivazione, ciascuno sufficiente a giustificare il suo dispositivo – Decisione in materia di aiuti di Stato – Illegittimità che inficia un solo pilastro del ragionamento – Annullamento della decisione nel solo caso di incidenza di tale illegittimità sul dispositivo

(Art. 263 TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Impresa beneficiaria di aiuti fallita – Costituzione di una nuova impresa per proseguirne le attività – Rimborso gravante sulla nuova impresa – Presupposti – Criterio cosiddetto «della continuità economica» dell’impresa – Elementi da prendere in considerazione

(Art. 108, § 2, TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Determinazione del debitore in caso di cessione di cespiti – Criterio cosiddetto «della continuità economica» dell’impresa – Elementi da prendere in considerazione

(Art. 108, § 2, TFUE)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Determinazione del debitore in caso di vendita di azioni – Beneficiario del vantaggio concorrenziale – Responsabilità dell’impresa che ha venduto le proprie azioni in caso di conservazione della personalità giuridica e di continuità delle attività sovvenzionate

(Art. 108, § 2, TFUE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Stato azionista di un’impresa – Stato operante quale potere pubblico – Distinzione sotto il profilo dell’applicazione del criterio dell’investitore privato

(Art. 107, § 1, TFUE)

9.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuto concesso sotto forma di garanzia – Inclusione

(Art. 107, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2000/C 71/07, punto 2.1.2)

10.    Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Esigua entità dell’aiuto e modeste dimensioni dell’impresa che non escludono a priori l’incidenza sugli scambi

(Art. 107, § 1, TFUE)

11.    Procedimento giurisdizionale – Intervento – Ricevibilità contestata di un motivo dedotto da un interveniente in considerazione del suo discutibile collegamento con l’oggetto della controversia – Motivo che deve comunque essere respinto per altre motivazioni o per infondatezza – Possibilità per il giudice di respingerlo senza pronunciarsi sulla sua ricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 142 e 144)

12.    Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale – Oggetto e portata del procedimento – Obbligo di motivazione – Portata

(Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6)

13.    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Evoluzione della posizione della Commissione in esito al procedimento

(Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 7)

14.    Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni – Esclusione degli interessati dai diritti della difesa – Diritto del soggetto erogatore dell’aiuto di essere associato al procedimento in misura adeguata

(Art. 108, § 2, TFUE)

15.    Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti

16.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione – Conseguenze

(Art. 108, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)

17.    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Principio di buona amministrazione – Principio della certezza del diritto – Insussistenza della violazione

(Art. 108, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 1, e 52, § 3; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 7, § 6)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 83)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 87, 114)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 121, 124)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 230)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 234, 273, 277)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 235)

7.      In materia di aiuti di Stato, la vendita di azioni di una società beneficiaria di un aiuto illegittimo da un azionista a un terzo non influisce sull’obbligo di recupero. Laddove l’impresa beneficiaria degli aiuti di Stato illegittimi conservi la sua personalità giuridica e continui ad effettuare, per proprio conto, le attività sovvenzionate dagli aiuti di Stato, tale impresa conserva di regola il vantaggio concorrenziale connesso agli aiuti stessi ed è quindi essa che dev’essere obbligata a rimborsare un importo pari a quello degli aiuti. Il rimborso di tali aiuti non può dunque essere chiesto all’acquirente.

(v. punto 267)

8.      Discende dal principio della parità di trattamento tra le imprese pubbliche e quelle private che i capitali messi a disposizione di un’impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato. Tale valutazione dev’essere effettuata, per le imprese pubbliche, applicando, in linea di principio, il criterio dell’investitore privato.

Infatti, l’applicabilità del criterio dell’investitore privato dipende, in definitiva, dal fatto che lo Stato membro interessato concede, nella sua qualità di azionista e non nella sua qualità di potere pubblico, un vantaggio economico a un’impresa ad esso appartenente. In effetti, gli interventi dello Stato diretti ad onorare gli obblighi che ad esso incombono come autorità pubblica non si possono paragonare a quelli di un investitore privato operante in economia di mercato. In particolare, possono risultare pertinenti a tal riguardo la natura e l’oggetto di tale misura, il contesto in cui essa si colloca, nonché l’obiettivo perseguito e le regole cui la misura stessa sia soggetta.

(v. punti 291, 292)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 325, 332)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punto 331)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punto 343)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 348, 349, 353, 357)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punto 350)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 361, 362)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punto 370)

16.    V. il testo della decisione.

(v. punti 392, 393)

17.    V. il testo della decisione.

(v. punti 395‑397, 411, 415, 416)