Language of document : ECLI:EU:T:2007:203

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

9 luglio 2007 (*)

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato europeo delle resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune – Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali – Quote di mercato e grado di concentrazione – Effetti non coordinati – Effetti coordinati – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑282/06,

Sun Chemical Group BV, con sede in Weesp (Paesi Bassi),

Siegwerk Druckfarben AG, con sede in Siegburg (Germania),

Flint Group Germany GmbH, con sede in Stoccarda (Germania),

rappresentate dagli avv.ti N. Dodoo e K.H. Eichhorn,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Whelan, S. Noë e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

The Apollo Group, con sede in New York, New York (Stati Uniti),

Hexion Specialty Chemicals, Inc., con sede in Columbus, Ohio (Stati Uniti),

rappresentate dai sigg. I.M. Sinan, barrister, e J. Uphoff, solicitor,

intervenienti

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 maggio 2006, che ha dichiarato compatibile con il mercato interno e l’accordo SEE l’operazione di concentrazione diretta all’acquisizione da parte della Hexion Specialty Chemicals (The Apollo Group) del controllo totale della divisione «Inchiostri e resine adesive» della Akzo Nobel (Caso COMP/M.4071 – Apollo/Akzo Nobel, IAR),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 febbraio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni») in particolare dispone:

«2.      Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune.

3.      Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune».

2        L’art. 6, n. 1, del regolamento sulle concentrazioni prevede che la Commissione proceda all’esame della notifica dell’operazione di concentrazione non appena questa le sia pervenuta e alla sua lett. b) dispone:

«se essa constata che la concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.

(...)».

3        La Commissione ha descritto l’approccio analitico da essa seguito per valutare le concentrazioni orizzontali nei suoi orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento sulle concentrazioni (GU 2004, C 31, pag. 5; in prosieguo: gli «orientamenti»).

 Fatti

A –  Parti del procedimento e dell’operazione di concentrazione

4        La Sun Chemical Group BV (in prosieguo: la «Sun») produce inchiostri tipografici destinati ad essere utilizzati nei settori degli imballaggi, della carta stampata, del commercio e dell’industria, dei pigmenti, delle dispersioni così come della sicurezza e della protezione dei marchi. Essa è indirettamente controllata al 100% dalla Dainippon Ink and Chemicals Inc. La Sun ha più di 12 000 dipendenti e il suo fatturato nell’ultimo esercizio finanziario ha superato i tre miliardi di euro. Nel 2005, Sun ha acquistato circa [riservato] (1) t di resine di colofonia in Europa.

5        La Siegwerk Druckfarben AG (in prosieguo: la «Siegwerk») è produttrice a livello mondiale di inchiostri tipografici, specializzata nei settori dell’inchiostro per l’imballaggio, l’incisione e le rotative offset. Essa è la società madre del gruppo delle società Siegwerk ed occupa circa 4 000 persone; il suo fatturato nell’ultimo esercizio finanziario è arrivato a circa 830 milioni di euro. In Europa, la Siegwerk acquista annualmente circa [riservato] t di resine di colofonia da fornitori terzi indipendenti.

6        La Flint Group Germany GmbH (in prosieguo: la «Flint») è una fornitrice dell’industria tipografica, della trasformazione e dei coloranti. La società è nata dalla fusione nel 2005 tra la XSYS Print Solutions e la Flint Ink Corp. La Flint ha quasi 7 500 dipendenti e il suo fatturato nell’ultimo esercizio finanziario ha raggiunto circa 2,2 miliardi di euro. In Europa, la Flint acquista ogni anno circa [riservato] t di resine di colofonia da fornitori terzi indipendenti.

7        La Hexion Specialty Chemicals, Inc. (in prosieguo: la «Hexion») produce e commercializza una gamma di resine termoindurenti e di resine speciali, in particolare resine di colofonia, resine idrocarburiche, resine ibride di colofonia-idrocarburi, resine alchidiche, dispersioni acriliche, resine acriliche ed altre resine come le resine di amminoplasto, le resine epossidiche, le resine fenoliche e le resine di poliestere. Essa possiede più di 90 impianti di produzione e di distribuzione installati in 18 paesi dell’America del Nord e del Sud, d’Europa e dell’area Asia-Pacifico e occupa circa 7 000 persone.

8        The Apollo Group (in prosieguo: la «Apollo») gestisce diversi fondi di investimento che hanno interessi in una vasta gamma di attività su scala mondiale. La Apollo controlla la Hexion.

9        La divisione «Inchiostri e resine adesive» della Akzo Nobel (in prosieguo: la «Akzo») fabbrica principalmente prodotti a base di colofonia, in particolare resine di colofonia, resine ibride ed altri derivati di colofonia, destinati essenzialmente agli inchiostri tipografici e agli adesivi. I suoi impianti di produzione si trovano nei Paesi Bassi, in Portogallo, in Cina, in Nuova Zelanda, in Argentina, in Canada e negli Stati Uniti.

B –  Mercato dei prodotti

10      La resina di colofonia è una resina naturale derivata dai pini. Ne esistono tre tipi: la colofonia da estrazione, la gemma di colofonia e la resina di tall oil. La materia prima è valorizzata tramite processi chimici comprendenti l’idrogenazione, l’esterificazione, la polimerizzazione e la purificazione. Da un punto di vista chimico o tecnico, queste resine di colofonia possono essere classificate nelle categorie dei saponi di colofonia, dei resinati, degli esteri di colofonia, delle resine maleiche e fumariche modificate. La resina di colofonia è un componente essenziale per la fabbricazione degli inchiostri tipografici. Le imprese che producono inchiostri tipografici dipendono molto dall’approvvigionamento di resine di colofonia e, secondo le ricorrenti, compiono ogni anno notevoli sforzi per garantire i rifornimenti necessari alla loro produzione di inchiostri tipografici. Secondo i dati forniti dalle ricorrenti, esse acquistano il 90% delle resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri disponibili in Europa. La resina di colofonia è anche utilizzata per fabbricare altri prodotti come vernici, adesivi (colle), medicinali, gomma da masticare e sapone.

C –  Procedimento amministrativo

11      Il progetto di concentrazione con cui la Hexion, appartenente alla Apollo, intendeva acquisire, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento sulle concentrazioni, direttamente ovvero attraverso filiali detenute al 100%, il controllo dell’insieme delle attività della Akzo tramite l’acquisto di azioni e di elementi dell’attivo non era di dimensione comunitaria ai sensi dell’art. 1, n. 2 oppure dell’art. 1, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni. Sapendo che tale progetto poteva essere esaminato in base alle legislazioni nazionali relative al controllo delle concentrazioni in quattro Stati membri, i soggetti partecipanti alla concentrazione hanno presentato alla Commissione in data 3 febbraio 2006 una domanda di rinvio in conformità all’art. 4, n. 5, del regolamento sulle concentrazioni. Poiché nessuno degli Stati membri ha espresso il proprio dissenso nel termine applicabile, l’operazione di concentrazione è stata considerata di dimensione comunitaria e la Commissione ha ricevuto la notifica del progetto di concentrazione il 18 aprile 2006.

12      Il 25 aprile 2006 la Commissione ha inviato dettagliati questionari a ventuno concorrenti (in prosieguo: il «questionario concorrenti») e a tredici clienti (in prosieguo: il «questionario clienti») delle parti della concentrazione sui mercati delle resine di colofonia, idrocarburiche e ibride. Era necessario rispondere a tali questionari entro il 2 maggio 2006. La Commissione ha ricevuto risposte da parte di tredici concorrenti e di dieci clienti.

13      Il 28 aprile 2006 la Flint ha risposto al questionario clienti. Lo stesso giorno, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 102, pag. 9) invitando i terzi interessati a trasmetterle, non oltre l’8 maggio 2006, le loro eventuali osservazioni sul progetto di concentrazione.

14      Il 4 maggio 2006, avendo ottenuto una proroga del termine di due giorni, la Sun ha presentato la sua risposta al questionario clienti. Il 10 maggio 2006, la Sun ha preso contatto con il gruppo di lavoro della Commissione incaricato del caso ed ha lasciato un messaggio vocale al fine di concordare un appuntamento per discutere della concentrazione e della risposta della Sun al questionario. L’11 maggio 2006 la Sun ha inviato un messaggio di posta elettronica a uno dei membri del gruppo di lavoro incaricato della pratica, comunicandogli di essere disponibile a incontrare la Commissione al più presto per discutere il caso.

15      Il 12 maggio 2006 la Siegwerk ha fornito la sua risposta al questionario clienti. Lo stesso giorno, la Sun ha fornito ulteriori informazioni e spiegazioni sui motivi per cui l’operazione di concentrazione la preoccupava. La Commissione ha richiesto alla parte notificante di trasmettere i propri commenti alle questioni sollevate dalla Sun nelle sue osservazioni.

16      Il 16 maggio 2006 la parte notificante ha inviato per posta i suoi commenti. Il 17 maggio 2006 la Sun ha depositato due documenti con le proprie osservazioni, esponendo i motivi per cui la Commissione avrebbe dovuto dichiarare l’operazione incompatibile con il mercato comune. Le informazioni fornite riguardavano recenti aumenti dei prezzi, limiti di capacità esistenti sul mercato e talune difficoltà per i clienti delle parti della concentrazione a cambiare fornitore. La Commissione ha invitato la parte notificante a inviarle i propri commenti sulle ultime osservazioni della Sun.

17      Il 18 e 19 maggio 2006 la parte notificante ha inviato le proprie osservazioni con tre messaggi di posta elettronica.

D –  Decisione impugnata

18      Il 29 maggio 2006, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha adottato la sua decisione nel caso COMP/M.4071 – Apollo/Akzo Nobel IAR, che ha dichiarato l’operazione di concentrazione notificata compatibile con il mercato comune (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

19      Nella decisione impugnata, la Commissione ha innanzitutto esaminato, ai ‘considerando’ 10‑45, i mercati dei prodotti e il mercato geografico interessati, poi, ai ‘considerando’ 51‑80, ha analizzato gli effetti della concentrazione sulla concorrenza in questi mercati.

20      Per quanto riguarda i mercati dei prodotti interessati, la Commissione ha constatato, ai ‘considerando’ 8‑24 della decisione impugnata, una sovrapposizione delle attività di produzione di resine di colofonia, di resine idrocarburiche, di resine alchidiche e di dispersioni acriliche da parte dei soggetti partecipanti alla concentrazione. La Commissione ha rilevato che questa sovrapposizione riguardava soltanto le resine utilizzate per produrre inchiostri. Lasciando aperta la questione circa la precisa delimitazione del mercato dei prodotti interessato, poiché riteneva che l’operazione non sollevasse problemi di concorrenza a prescindere dalla definizione adottata, la Commissione ha esaminato ciascuna delle resine destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici e ha ritenuto che le resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici appartenessero tutte allo stesso mercato di prodotti.

21      Per quanto riguarda il mercato geografico interessato, la Commissione ha ritenuto, ai ‘considerando’ 35‑38 della decisione impugnata, che si trattasse quanto meno dello Spazio economico europeo (SEE), ma che tale mercato potesse essere mondiale. Essa ha lasciato aperta la questione della definizione precisa, osservando che la valutazione finale rimaneva immutata a prescindere dalla definizione del mercato come relativo quantomeno al SEE o come mondiale.

22      Per quanto riguarda la valutazione degli effetti dell’operazione di concentrazione sul mercato del SEE delle resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici, la Commissione ha stimato, ai ‘considerando’ 51 e 53 della decisione impugnata, le quote di mercato delle parti della concentrazione e dei loro concorrenti nel 2005 come segue: Hexion [10‑20]%, Akzo Nobel IAR [20‑30]% – cioè una quota combinata di mercato pari al [30‑50]% –, Arizona [10‑20]%, Cray Valley [10‑20]%, Respol [0‑10]%, DRT [0‑10]%, Euro-Yser [0‑10]%, Kraemer [<5]%, Westvaco [<5]%, altri [0‑10]%. A livello del mercato mondiale delle resine di colofonia, la Commissione ha valutato la quota combinata di mercato in capo alle parti della concentrazione come pari al [20‑30]% in considerazione della presenza di un numero significativo di nuovi operatori.

23      Per quanto riguarda gli effetti anticoncorrenziali su tale mercato, la Commissione ha iniziato esponendo, al ‘considerando’ 59 della decisione impugnata, che undici dei tredici concorrenti delle parti della concentrazione ritenevano che l’operazione non avesse tali effetti, ma che circa la metà dei clienti che avevano partecipato all’indagine di mercato aveva dichiarato che la riduzione del numero di operatori, nonché la quota di mercato relativamente importante del soggetto risultante dalla concentrazione avrebbero potuto causare aumenti di prezzo ed un limite allo sviluppo dei prodotti.

24      Al ‘considerando’ 60 della decisione impugnata viene sottolineato che l’indagine di mercato ha confermato che la maggior parte dei clienti necessitavano di specifiche categorie di resine di colofonia ai fini delle loro applicazioni e che talvolta la resina veniva prodotta per il cliente su ordinazione, processo che poteva richiedere parecchi mesi. Ciò dimostrava, secondo la Commissione, che i prodotti venduti sul mercato in questione non erano omogenei e che esistevano numerosi produttori sul mercato, il quale si caratterizzava per la mancanza di simmetria in termini di quote di mercato. Al ‘considerando’ 60, si riferiscono inoltre le preoccupazioni espresse da circa il 30% dei produttori relativamente all’incidenza crescente di altri produttori localizzati al di fuori del SEE, quali la Arez (Cina). La Commissione ha quindi ritenuto che, in linea di principio, fosse poco probabile che l’operazione in oggetto avesse provocato un comportamento coordinato anticoncorrenziale. Tuttavia, tenuto conto del fatto che due operatori importanti dovevano fondersi, secondo la Commissione l’operazione poteva dar luogo su tale mercato ad effetti anticoncorrenziali dovuti a un comportamento unilaterale delle imprese partecipanti alla concentrazione.

25      Ai ‘considerando’ 62-65 della decisione impugnata, la Commissione ha innanzi tutto preso in esame le capacità produttive e ha osservato che, secondo i risultati dell’indagine di mercato, non emergevano limiti di capacità del mercato stesso. Al ‘considerando’ 64 si osserva che, poiché la produzione sul mercato del SEE delle resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri ammontava a circa 144 000 t, i produttori che avevano partecipato all’indagine di mercato (Arizona, Cray Valley, Respol, Kraemer, Megara, Union Resinera e Eastman) rappresentavano 28 200 t delle capacità produttive disponibili, cioè il 19,5% della produzione totale sul mercato. Secondo la decisione impugnata, se le valutazioni delle parti concernenti gli altri produttori (tra cui la DRT e la Euro-Yser) erano esatte, le capacità disponibili corrisponderebbero al 41% della produzione totale sul mercato. Al ‘considerando’ 65 si afferma che l’indagine di mercato ha confermato l’esistenza sul mercato di capacità in eccesso, come ammesso dalla maggior parte dei clienti.

26      I ‘considerando’ 66 e 67 trattano poi delle preoccupazioni espresse da uno dei clienti riguardanti, da un lato, l’aumento dei prezzi delle resine di colofonia da parte della Akzo e della Hexion e, dall’altro, i problemi di rifornimento tra settembre e dicembre che hanno provocato restrizioni che hanno inciso sull’offerta nel corso dei mesi in questione, quando la domanda stagionale di resine di colofonia è la più elevata. A tale proposito, il ‘considerando’ 67 sottolinea che gli elementi di prova prodotti dai partecipanti alla concentrazione dimostrano che i problemi di rifornimento addotti non sono stati causati da una situazione anticoncorrenziale sul mercato rilevante. Infatti, in primo luogo, questi erano dovuti piuttosto a un aumento dei prezzi delle materie prime che costituiscono elementi essenziali della produzione di resine di colofonia, quali il petrolio greggio, la gemma di colofonia e la resina di tall oil, interessati da rilevanti aumenti di prezzo nel corso degli ultimi anni, in quanto il prezzo della gemma di colofonia è passato da 500 dollari USA (USD) alla tonnellata nel gennaio 2004 a circa USD 1 200 alla tonnellata alla data della decisione impugnata. In secondo luogo, si rileva che le informazioni disponibili riguardanti i problemi di rifornimento sopra citati sembrano indicare che questi fossero dovuti a problemi tecnici incontrati da uno specifico fornitore oppure a interruzioni di produzione a causa di lavori di manutenzione programmati e non a una mancanza generalizzata di capacità produttive sull’insieme del mercato per il periodo in discussione. Inoltre, è accertato che il cliente in questione ha potuto trovare fonti alternative di approvvigionamento che hanno attenuato l’effetto di tale inattesa scarsità.

27      Al ‘considerando’ 68 della decisione impugnata si afferma che, alla luce di quanto precede, sembra probabile che qualsiasi tentativo da parte del soggetto nato dalla concentrazione di aumentare unilateralmente i prezzi possa essere bloccato da importanti concorrenti attualmente presenti sul mercato, quali la Arizona, la Cray Valley, la Respol e altri produttori di più ridotte dimensioni che hanno nel contempo le capacità disponibili e le conoscenze tecniche necessarie per contrastare qualsiasi comportamento anticoncorrenziale.

28      Ai ‘considerando’ 69‑71 della decisione impugnata, la Commissione prende in esame l’esercizio di un eventuale potere d’acquisto di contrasto sui produttori di resine da parte dei produttori d’inchiostri. Al ‘considerando’ 69, essa rileva che le parti della concentrazione hanno affermato che i loro clienti sono in grado di esercitare un’influenza sui prezzi e che alcuni di loro, che producono resina di colofonia all’interno dei loro stabilimenti, controllano con successo i loro fornitori. Per quanto riguarda gli effetti della produzione interna di resine di colofonia ad opera di alcuni produttori d’inchiostri, allo stesso ‘considerando’ si osserva che, secondo le valutazioni delle parti, tre importanti clienti hanno una produzione interna significativa: la Flint e la Siegwerk, che hanno una capacità produttiva stimata, rispettivamente, in circa 25 000 t e 12 000 t e la società Huber, che ha recentemente acquisito la Micro Inks e ha informato i propri fornitori che si apprestava a trasferire gli acquisti alla sua filiale. Inoltre, secondo quanto affermato al ‘considerando’ 70, l’indagine ha stabilito che, in linea generale, le vendite dei produttori di resine di colofonia si concentravano su due o tre grandi clienti, dal momento che i primi cinque produttori di inchiostri rappresentavano circa l’[80-90]% delle vendite della Hexion di resine di colofonia, ibride e idrocarburiche destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri e il [90-100]% di quelle della Akzo. Inoltre, i primi due clienti rappresentavano, rispettivamente, il [50-60]% e il [70-80]% delle vendite da parte di queste due società di resine di colofonia, ibride e idrocarburiche destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri. Conseguentemente, la Commissione afferma al ‘considerando’ 71 che la forte dipendenza delle parti di fronte ad un numero ristretto di grossi clienti e la capacità degli altri produttori di approvvigionare questi clienti costituiscono un importante freno ad un eventuale comportamento anticoncorrenziale unilaterale.

29      Al ‘considerando’ 72 della decisione impugnata si concludeva nel senso che, alla luce di quanto sopra, la progettata operazione non creava problemi di concorrenza per quanto riguarda le resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici.

 Procedimento

30      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2006, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

31      Con atto separato depositato il medesimo giorno, le ricorrenti hanno altresì formulato una domanda di procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.

32      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2006, la Apollo e la Hexion hanno chiesto di essere autorizzate a intervenire nel procedimento a sostegno della Commissione.

33      Lo stesso giorno, la Commissione ha depositato le proprie osservazioni sulla domanda di procedimento accelerato segnalando che, al fine di poter esercitare i propri diritti di difesa, essa avrebbe dovuto basarsi sulle informazioni e sui documenti riservati prodotti dalle parti della concentrazione e da terzi.

34      Con atto separato depositato il medesimo giorno presso la cancelleria del Tribunale, la Commissione ha presentato una domanda di misure di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’art. 64, n. 4, del regolamento di procedura.

35      Nel quadro delle misure di organizzazione del procedimento, le ricorrenti, la Commissione e gli intervenienti hanno partecipato in data 8 novembre 2006 ad una riunione informale con tre giudici della Seconda Sezione del Tribunale, alla quale la causa è stata assegnata, al fine di esaminare la possibilità di accogliere la domanda di procedimento accelerato. In occasione di tale riunione, le ricorrenti hanno dichiarato che, tenuto conto delle limitazioni tipiche del procedimento accelerato, non intendevano contestare la definizione di mercato fornita nella decisione impugnata.

36      Il 14 novembre 2006 la Seconda Sezione del Tribunale ha deciso di accogliere la domanda di procedimento accelerato.

37      Il 16 novembre 2006, la Seconda Sezione del Tribunale ha assunto misure di organizzazione del procedimento intese a disciplinare, nella presente causa, la produzione d’informazioni o di documenti riservati a fini probatori.

38      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 17 novembre 2006, sentite le parti principali, la Apollo e la Hexion sono state autorizzate ad intervenire a sostegno della Commissione e a presentare una memoria d’intervento, il che è avvenuto in data 8 dicembre 2006.

39      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto quesiti scritti alle ricorrenti, invitandole a rispondervi in sede di udienza.

40      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti scritti e orali del Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 27 febbraio 2007.

41      All’udienza, la Commissione ha distribuito ai membri del Tribunale e alle parti la versione non riservata di un nuovo documento. Sentite le parti, il Tribunale si è riservato di decidere sulla ricevibilità di tale documento come prova. Il Tribunale ha deciso di non inserirlo nel fascicolo.

 Conclusioni delle parti

42      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

43      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile il ricorso per la parte concernente la Siegwerk e la Flint;

–        respingere il ricorso per il resto;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

44      Le intervenenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle intervenienti.

 In diritto

A –  Sulla ricevibilità del ricorso

1.     Argomenti delle parti

45      La Commissione sostiene che la Siegwerk e la Flint non sono individualmente interessate dalla decisione impugnata. La questione se una parte terza sia individualmente interessata da una decisione che accerti la compatibilità di una operazione di concentrazione con il mercato comune dipenderebbe, da un lato, dalla sua partecipazione attiva al procedimento amministrativo e, dall’altro, dall’effetto prodotto dalla decisione sulla sua posizione nel mercato. Una semplice partecipazione al procedimento amministrativo non sarebbe di per sé sufficiente, poiché il controllo delle concentrazioni richiede un contatto regolare con numerose imprese. Solo una partecipazione attiva al procedimento amministrativo costituirebbe un elemento preso regolarmente in considerazione per stabilire, unitamente ad altre specifiche circostanze, la ricevibilità di un ricorso, e ciò varrebbe in particolare quando tale partecipazione attiva abbia inciso sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto dell’atto impugnato.

46      Orbene, nella fattispecie, la partecipazione della Flint e della Siegwerk al procedimento amministrativo si sarebbe limitata alla risposta al questionario clienti della Commissione e le loro risposte sarebbero laconiche e generiche. La loro limitata partecipazione non avrebbe avuto alcun effetto particolare sul corso del procedimento o sul contenuto della decisione impugnata. Conseguentemente, la loro partecipazione al procedimento amministrativo non potrebbe essere qualificata come partecipazione attiva. Il ricorso non preciserebbe alcuna ulteriore circostanza atta a differenziare queste due imprese da altri clienti delle parti della concentrazione. La concentrazione lederebbe la posizione sul mercato della Siegwerk e della Flint nello stesso modo in cui lede la posizione di tutti gli altri acquirenti di resine di colofonia.

47      Secondo la Commissione, sarebbe ingiustificato, nella fattispecie, autorizzare la Siegwerk e la Flint ad agire nell’ambito di un ricorso che non avrebbero mai potuto presentare autonomamente. Il ricorso si fonda in larga misura sulle dichiarazioni della Siegwerk nella sua risposta al questionario clienti della Commissione riguardo alla disponibilità di materie prime, mentre né la Sun né la Flint avrebbero sollevato questo problema di disponibilità nel corso del procedimento amministrativo. Tale mancanza di coerenza nelle rispettive risposte delle ricorrenti costituirebbe un ulteriore motivo per esaminare separatamente la capacità di agire di ciascuna parte.

48      Le ricorrenti si considerano direttamente e individualmente interessate dalla decisione impugnata poiché questa incide sulle loro attività e, in particolare, sul loro rifornimento, dato che le resine di colofonia costituiscono un elemento essenziale della loro produzione e concorrono in larga misura alla formazione del prezzo del prodotto finito. Inoltre, le ricorrenti sarebbero state, prima della concentrazione, le principali clienti della Hexion nonché della Akzo, e sarebbero le principali acquirenti di resine di colofonia dell’industria degli inchiostri, rappresentando congiuntamente circa il 90% delle resine di colofonia acquistate nel SEE. Le ricorrenti affermano anche di avere tutte preso parte attivamente al procedimento amministrativo.

2.     Giudizio del Tribunale

49      Si deve innanzitutto rilevare che la Commissione non contesta la legittimazione di agire della Sun. Infatti, poiché la Sun ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo, non vi sono dubbi circa la ricevibilità del suo ricorso.

50      Orbene, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, trattandosi di un unico ricorso, non occorre esaminare la legittimazione ad agire degli altri ricorrenti (sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punto 31, e del Tribunale 8 luglio 2003, causa T‑374/00, Verband der freien Rohrwerke e a./Commissione, Racc. pag. II‑2275, punto 57; v. altresì, in tal senso, sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T‑449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II‑1971, punto 82).

51      Nessuno degli elementi forniti dalla Commissione nel caso specifico può far sì che il Tribunale si discosti da tale giurisprudenza. Certamente, in alcuni casi, il Tribunale ha differenziato i ricorrenti riguardo alla ricevibilità del ricorso (sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑131/99, Shaw e Falla/Commissione, Racc. pag. II‑2023, punto 12, e ordinanza del Tribunale 10 marzo 2005, cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./Commissione, Racc. pag. II‑787, punti 38 e 45). Tuttavia tali distinzioni erano fondate, proprio come la giurisprudenza citata al punto precedente, su considerazioni di economia procedurale.

52      Orbene, l’esame che propone la Commissione nel caso di specie contrasta con tali considerazioni, poiché, anche supponendo che un esame separato della ricevibilità del ricorso della Flint e della Siegwerk dimostri che esse non sono legittimate ad agire, il Tribunale dovrebbe nondimeno esaminare il ricorso integralmente. Infatti, in tale ipotesi, non si potrebbero escludere dall’esame del Tribunale le dichiarazioni rese dalla Flint e dalla Siegwerk. Poiché tali dichiarazioni sono state sottoposte alla valutazione della Commissione nel corso del procedimento amministrativo, esse dovrebbero comunque essere prese in considerazione nel presente procedimento e l’esame del Tribunale dovrebbe avere ad oggetto tutti i motivi e gli argomenti sollevati nell’ambito del presente ricorso.

53      Non occorre dunque, per ragioni di economia procedurale, esaminare separatamente la ricevibilità del ricorso formulato dalla Flint e dalla Siegwerk.

B –  Sul merito del ricorso

54      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sollevano due motivi. Il primo è relativo al fatto che la Commissione non avrebbe seguito gli orientamenti e il secondo è relativo agli errori di fatto e di valutazione nei quali sarebbe incorsa la Commissione. Nell’ambito del secondo motivo le ricorrenti fanno altresì valere, in sostanza, un motivo relativo ad asserite carenze di motivazione.

1.     Osservazioni preliminari

55      È opportuno ricordare che la Commissione è vincolata dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo delle concentrazioni nei limiti in cui queste ultime non derogano a norme del Trattato e del regolamento sulle concentrazioni (sentenze del Tribunale 3 aprile 2003, causa T‑114/02, BaByliss/Commissione, Racc. pag. II‑1279, punto 143, e causa T‑119/02, Royal Philips Electronics/Commissione, Racc. pag. II‑1433, punto 242).

56      Orbene, dal punto 5 degli orientamenti risulta che questi descrivono l’approccio analitico che la Commissione intende seguire per valutare le concentrazioni orizzontali e che essa applica i principi ivi descritti adeguandoli ai fatti e alle circostanze particolari di ogni singolo caso. Il punto 13 precisa che non si tratta di un elenco da applicare meccanicamente in tutti i casi, ma che piuttosto l’analisi sotto il profilo della concorrenza di un determinato caso si fonderà su una valutazione d’insieme del prevedibile impatto della concentrazione sulla base dei fattori e delle condizioni pertinenti. Infatti, sempre secondo il punto 13, «[n]on tutti gli elementi saranno sempre necessari per ciascun caso (…) e potrà non essere necessario esaminare tutti gli elementi di un determinato caso in modo altrettanto approfondito».

57      Ne consegue che gli orientamenti non impongono in ogni caso l’esame di tutti gli elementi ivi indicati, in quanto la Commissione dispone di un potere discrezionale che le consente di prendere o non prendere in considerazione taluni elementi (v., per analogia, sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 553).

58      Inoltre, non si può dedurre dall’obbligo di motivazione che la Commissione sia tenuta a motivare la sua valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono eventualmente presentare un collegamento con l’operazione di concentrazione notificata e/o che sono stati sollevati durante il procedimento amministrativo. Il requisito di motivazione deve piuttosto essere adeguato alla natura dell’atto in questione e deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente e individualmente dall’atto possano avere a ricevere spiegazioni. Pertanto, se la motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo, la Commissione non viene meno al suo obbligo di motivazione qualora, nella sua decisione, essa non fornisca una motivazione precisa in merito alla valutazione di un certo numero di aspetti della concentrazione che le sembrino manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari per la valutazione di quest’ultima (sentenza Verband der freien Rohrwerke e a./Commissione, punto 50 supra, punti 84‑186).

59      Si deve altresì ricordare che gli atti delle istituzioni comunitari godono di una presunzione di validità (sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I‑2555, punto 48, e sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/Commissione, Racc. pag. II‑3253, punto 55) e che la legittimità dell’atto impugnato dev’essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. Di conseguenza, la legittimità della decisione impugnata deve essere esaminata in base agli elementi di fatto esistenti il giorno della sua adozione e non alla luce di elementi di fatto successivi a essa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑177/04, easyJet/Commissione, Racc. pag. II‑1931, punti 203 e 204).

60      Infine, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il sindacato esercitato dal giudice comunitario sulle valutazioni complesse di ordine economico effettuate dalla Commissione nell’esercizio del potere discrezionale che le attribuisce il regolamento sulle concentrazioni deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenze del Tribunale 3 aprile 2003, causa T‑342/00, Petrolessence e SG2R/Commissione, Racc. pag. II‑1161, punto 101; 21 settembre 2005, causa T‑87/05, EDP/Commissione, Racc. pag. II‑3745, punto 151, e easyJet/Commissione, punto 59 supra, punto 44). In proposito, si deve ricordare che il giudice comunitario è tenuto a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (sentenza della Corte 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P, Commissione/Tetra Laval, Racc. pag. I‑987, punto 39).

61      Infine, da quanto precede risulta che il controllo giurisdizionale del Tribunale sulla decisione impugnata non può limitarsi ad esaminare semplicemente se la Commissione abbia preso in considerazione o ignorato determinati elementi indicati negli orientamenti come pertinenti ai fini della valutazione dell’impatto di una concentrazione sulla concorrenza. Il Tribunale deve altresì verificare, nell’ambito di tale controllo, se le eventuali omissioni della Commissione possano mettere in discussione la sua conclusione secondo cui la presente concentrazione non solleva seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato comune (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑210/01, General Electric/Commissione, Racc. pag. II‑5575, punti 42‑44 e 48).

2.     Sul primo motivo, relativo alla mancata osservanza degli orientamenti da parte della Commissione

62      Il primo motivo si articola in tre parti riguardanti, rispettivamente, le quote di mercato così come i gradi di concentrazione, gli effetti non coordinati e gli effetti coordinati della concentrazione. Occorre esaminare la seconda e la terza parte del presente motivo antecedentemente alla prima parte dello stesso.

 a) Sulla seconda parte, relativa alla mancata osservanza da parte della Commissione degli orientamenti quanto agli effetti non coordinati della concentrazione

63      Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, relativo agli effetti non coordinati della concentrazione controversa, le ricorrenti sollevano cinque censure riguardanti, in primo luogo, la qualificazione delle concorrenti dirette delle imprese partecipanti alla concentrazione, in secondo luogo, l’attendibilità dei fornitori alternativi individuati dalla Commissione, in terzo luogo, la possibilità per i clienti delle imprese partecipanti alla concentrazione di cambiare fornitore, in quarto luogo, le capacità disponibili sul mercato e, in quinto luogo, la capacità dell’entità nata dalla concentrazione di frenare la crescita dei concorrenti.

64      A tale proposito, è opportuno ricordare gli elementi essenziali del ragionamento svolto dalla Commissione nella decisione impugnata in relazione agli effetti non coordinati. La Commissione ha fondato la sua conclusione secondo cui l’operazione progettata non pone problemi di concorrenza su quattro elementi di valutazione. In primo luogo, essa ha constatato che esistevano capacità in eccesso presso le concorrenti Arizona, Cray Valley, Respol, così come presso altri produttori di dimensioni minori. In secondo luogo, essa ha considerato che gli aumenti di prezzo e i problemi di rifornimento nel periodo di punta che erano stati segnalati da un cliente fossero cagionati, in base alle prove fornite, da un aumento dei prezzi delle materie prime e da difficoltà tecniche momentanee di un produttore. In terzo luogo, la Commissione ha stimato che la Arizona, la Cray Valley, la Respol e altri produttori di più piccole dimensioni avevano capacità e conoscenze tali da permettere loro di contrastare un comportamento anticoncorrenziale del soggetto risultante dalla concentrazione. In quarto luogo, essa ha rilevato che i clienti di quest’ultimo potevano esercitare un potere di contrasto derivante dalla loro importanza, dalla produzione interna di talune resine di colofonia da parte di alcuni tra essi (tra cui la Flint e la Siegwerk), dall’integrazione verticale nella produzione di resine di colofonia di altri (la Huber) e dalla dipendenza dei produttori di resine di colofonia per le loro vendite da due o tre grossi clienti.

 Sulla prima censura, relativa alla mancata osservanza da parte della Commissione degli orientamenti per quanto riguarda la prossimità delle relazioni concorrenziali delle imprese partecipanti alla concentrazione

–       Argomenti delle parti

65      Le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto verificare se i soggetti partecipanti alla concentrazione erano concorrenti diretti, se in passato vi era stata rivalità tra loro e se la concentrazione poteva eliminare un’importante forza concorrenziale. Le ricorrenti rilevano di aver risposto al questionario clienti della Commissione precisando, in primo luogo, che la Hexion e la Akzo erano i loro principali fornitori. In secondo luogo, esse avrebbero sottolineato che queste due imprese erano fornitrici indispensabili di prima e seconda scelta dei grandi produttori d’inchiostri tipografici, poiché erano maggiormente in grado, rispetto ai loro concorrenti, di consegnare grandi quantità. In terzo luogo, per quanto riguarda determinate categorie di resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici, le ricorrenti avrebbero precisato che le imprese partecipanti alla concentrazione disponevano di un know-how ad elevato grado di riservatezza ed erano le uniche ad avere accesso alle materie prime e ai clienti necessari a svilupparle.

66      Le ricorrenti asseriscono che la Commissione non ha tenuto conto di tali precisazioni e non ha verificato se i soggetti partecipanti alla concentrazione fossero concorrenti diretti, ai sensi degli orientamenti, né se la riduzione della concorrenza risultante dalla concentrazione avrebbe portato ad aumenti di prezzo, sebbene le attività delle due parti della concentrazione fossero coincidenti. Le ricorrenti osservano che quanto più è elevato il grado di sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti a un’operazione di concentrazione, considerando anche le loro competenze tecniche e le capacità produttive delle rispettive fabbriche, tanto più è probabile che esse aumenteranno in modo significativo i loro prezzi a concentrazione realizzata. Tenuto conto delle sue dimensioni e delle sue capacità produttive disponibili, l’unione tra la Hexion e la Akzo avrebbe fatto sorgere dalla concentrazione un interlocutore insostituibile per le ricorrenti in termini di approvvigionamento, che avrebbe potuto comportarsi in maniera del tutto indipendente nei confronti di tutti gli altri operatori del mercato, clienti compresi.

67      La Commissione replica che la qualifica delle parti della concentrazione come fornitori principali non dimostra che esse fossero concorrenti dirette ai sensi degli orientamenti. Almeno altri tre fornitori sono ugualmente designati come fornitori principali dalle ricorrenti (senza indicazione di preferenza), da altri clienti, così come dai concorrenti. Poiché la Arizona e la Cray Valley detengono una quota di mercato pari a [riservato]% e poiché sette degli otto produttori hanno affermato di poter facilmente produrre tutta la gamma di resine di colofonia, le ricorrenti non hanno sufficientemente dimostrato le loro asserzioni secondo cui i concorrenti dell’entità risultante dalla concentrazione non potranno investire nello sviluppo di nuovi tipi di resine potenzialmente redditizie. Esse non hanno neppure fornito la prova dell’affinità della loro gamma di prodotti o delle loro strategie concorrenziali.

68      Le intervenienti aggiungono che la constatazione svolta dalla Commissione al ‘considerando’ 68 della decisione impugnata, secondo cui altri produttori sarebbero in grado di impedire qualsiasi tentativo da parte dell’entità risultante dalla concentrazione di aumentare unilateralmente i prezzi, implica che i prodotti fabbricati dalle parti della concentrazione non sono sostituibili tra loro più di quanto non lo siano rispetto a quelli delle loro concorrenti.

–       Giudizio del Tribunale

69      In via preliminare, si deve osservare che la decisione impugnata non ha esaminato espressamente se le imprese partecipanti alla concentrazione fossero concorrenti dirette. In proposito, occorre rilevare che, secondo il punto 28 degli orientamenti, tale prossimità va valutata in base al grado di sostituibilità tra i prodotti delle partecipanti. Al medesimo punto si precisa che indicazioni in merito al grado di sostituibilità possono risultare, in particolare, dal fatto che un numero importante di consumatori consideri le imprese partecipanti alla concentrazione come la loro prima o seconda scelta in quanto fornitori, che la rivalità tra le imprese partecipanti alla concentrazione abbia costituito un importante fattore di concorrenza e che le imprese concorrenti producano sostituti poco affini ai prodotti delle partecipanti alla concentrazione.

70      Bisogna quindi accertare se la Commissione abbia disatteso gli orientamenti omettendo di esaminare se le parti della concentrazione erano concorrenti strette.

71      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserzione delle ricorrenti secondo cui esse avevano segnalato alla Commissione che le imprese partecipanti alla concentrazione erano i loro fornitori principali, emerge dal fascicolo che le ricorrenti hanno anche indicato le imprese Arizona, Cray Valley e Respol come loro fornitori principali e che gli altri clienti hanno aggiunto a questo elenco le imprese Arez, Westvaco, Resinall e DRT (risposte alle domande 35 e 36 del questionario clienti). Inoltre, tra le ricorrenti, solo la Siegwerk ha chiaramente indicato le partecipanti alla concentrazione come i suoi primi fornitori, mentre la Flint e la Sun non hanno effettuato alcuna classificazione dei loro fornitori principali. Tra gli altri clienti, solo due hanno indicato le parti della concentrazione come i loro primi o secondi fornitori (la Ciba Specialty Chemicals indica la Hexion e la Akzo, la Van Son segnala la Hexion), ma nessuno di loro ha specificato se questo valesse per le resine di colofonia. Gli altri clienti non hanno effettuato alcuna classificazione. Inoltre, la Huber segnala che la Hexion ha perso quote di mercato, la Van Son afferma che la Akzo ha perso quote di mercato e la Epple Druckfarben rileva che le due partecipanti alla concentrazione hanno perso quote di mercato.

72      Tenuto conto dell’insieme di queste risposte, si deve concludere che le affermazioni delle ricorrenti e degli altri clienti secondo cui le imprese partecipanti alla concentrazione erano i loro principali fornitori prima della concentrazione non dimostrano che un numero importante di clienti le considerasse come la loro prima o seconda scelta ai sensi del punto 28 degli orientamenti (v. punto 69 supra). Quindi, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, tali rilievi non avvalorano la loro tesi secondo cui le partecipanti alla concentrazione sono concorrenti dirette ai sensi degli orientamenti.

73      In secondo luogo, riguardo all’argomento secondo il quale le imprese partecipanti alla concentrazione sono fornitori indispensabili per i grandi produttori d’inchiostri tipografici, essendo maggiormente in grado, rispetto ai loro concorrenti, di fornire le grandi quantità necessarie, si deve rilevare che la Flint e la Sun, nelle loro risposte alle domande 40 e 45 (Flint), nonché alla domanda 42 (Sun) del questionario clienti, hanno fatto riferimento alla rilevanza delle quantità di resine di colofonia che i produttori possono fornire. Dal fascicolo amministrativo emerge che tre dei concorrenti delle parti della concentrazione dichiarano che le quantità sono rilevanti in considerazione del numero ristretto di clienti che hanno consistenti necessità globali e che acquistano il 90% delle resine destinate agli inchiostri tipografici (risposte della Neville, della Cray Valley e della Respol alla domanda 40 del questionario concorrenti).

74      Orbene, dal fascicolo amministrativo emerge altresì che le ricorrenti si riforniscono anche presso produttori più piccoli come la Megara e la Kraemer (risposte della Megara e della Kraemer alla domanda 48 del questionario concorrenti). Tale circostanza indica che, almeno per alcuni tipi di resine di colofonia, i concorrenti più piccoli delle parti della concentrazione possono soddisfare le richieste delle ricorrenti. A tale proposito, si deve rilevare che dalla decisione impugnata emerge che le imprese più piccole hanno insieme una quota di mercato non trascurabile (circa il 21% secondo la Commissione) e che esse dispongono di capacità in eccedenza. Inoltre, le quote di mercato della Arizona, della Cray Valley, così come della Respol indicano che esse sono in grado di fornire qualsiasi quantitativo richiesto. Peraltro, dal fascicolo emerge che dispongono anche di notevoli capacità in eccedenza. Inoltre, la Arez viene indicata da due clienti che hanno risposto alla domanda 35 del questionario clienti come uno dei loro principali fornitori e la Commissione sottolinea, al ‘considerando’ 60 della decisione impugnata, l’incidenza crescente della Arez sul mercato. Infine, il fatto che altri clienti abbiano indicato la Westvaco, la Resinall e la DRT (fornitori più piccoli) come i loro principali fornitori tende a dimostrare che la necessità di grandi quantità, fatta valere dalle ricorrenti, non riguarda l’insieme della domanda esistente sul mercato.

75      Tenuto conto dell’insieme di queste risposte, si deve concludere che l’affermazione delle ricorrenti e di taluni concorrenti, secondo la quale le ricorrenti hanno necessità di grandi quantità, non dimostra che, per questa ragione, i prodotti dei concorrenti rappresentino, per i clienti, sostituti meno stretti dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, tale affermazione non vale a suffragare la loro tesi secondo la quale le parti della concentrazione sono concorrenti dirette ai sensi degli orientamenti.

76      In terzo luogo, quanto all’argomento secondo cui le imprese partecipanti alla concentrazione sono le sole a disporre di un know-how estremamente segreto, delle materie prime e dei clienti necessari per sviluppare certi tipi di resine, si deve rilevare che quasi tutti i concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione hanno indicato che essi potevano facilmente produrre tutta la gamma di resine di colofonia (risposte alla domanda 25 del questionario concorrenti). Ancorché le ricorrenti contestino tale circostanza, in particolare per quanto concerne la Arizona, si deve tuttavia osservare che esse non hanno fornito alcuna prova al riguardo e che la Arizona aveva altresì affermato, in risposta alla domanda 25 del questionario concorrenti, che essa poteva produrre facilmente tutta la gamma di resine di colofonia. Inoltre, le quote di mercato della Arizona e della Cray Valley dimostrano che esse dispongono di una clientela paragonabile, dal punto di vista quantitativo, a quella della Hexion prima della concentrazione. Per di più, le ricorrenti non hanno precisato in cosa consistessero, nella fattispecie, le presunte difficoltà di accesso alle materie prime necessarie. Pertanto, le ricorrenti non hanno provato a sufficienza le loro asserzioni.

77      Infine, si deve constatare che le ricorrenti non hanno fornito indicazioni, oltre a quelle richiamate ai punti precedenti, a sostegno dell’argomento specifico secondo il quale in passato esisteva una rivalità particolare tra le partecipanti alla concentrazione. Del pari, esse non hanno suffragato la loro affermazione secondo cui la concentrazione eliminerebbe un’importante forza concorrenziale ai sensi dei punti 37 e 38 degli orientamenti.

78      Per tali motivi, si deve concludere nel senso che le ricorrenti non hanno dimostrato che le imprese della concentrazione erano concorrenti dirette ai sensi degli orientamenti. Conseguentemente, anche alla luce degli elementi rilevati dalle parti e sopra considerati, non si può rimproverare alla Commissione il fatto di non aver verificato, nella decisione impugnata, la prossimità dei rapporti di concorrenza tra le imprese partecipanti alla concentrazione. Pertanto, poiché la mancanza di una tale analisi non mette in discussione le conclusioni della Commissione, la presente censura deve essere respinta.

 Sulla seconda censura, relativa alla mancata osservanza degli orientamenti da parte della Commissione per quanto concerne l’attendibilità dei fornitori alternativi

–       Argomenti delle parti

79      Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha esaminato correttamente se i restanti concorrenti sul mercato potevano essere considerati fornitori attendibili per l’industria degli inchiostri tipografici. Affermando, al ‘considerando’ 68 della decisione impugnata, che «sembra probabile che (...) altri operatori meno importanti (...) hanno nel contempo capacità e conoscenze [per essere fornitori attendibili]», la Commissione avrebbe ignorato le osservazioni delle ricorrenti secondo cui, prima della concentrazione, esistevano sul mercato solo quattro o cinque operatori (principali) meritevoli di essere presi in considerazione. La Commissione avrebbe nondimeno stimato in tredici il numero di fornitori attendibili. Contrariamente alla prassi fino ad ora seguita, la Commissione avrebbe ritenuto che fornitori che rappresentavano meno del 5% della quantità totale delle forniture potessero essere considerati come concorrenti attendibili e, quindi, potessero essere considerati in grado di esercitare una sufficiente pressione concorrenziale.

80      Secondo le ricorrenti, dalle precedenti decisioni risulta chiaramente che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto di fattori quali l’attendibilità dei fornitori «marginali» [decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2002/174/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.1693 – Alcoa/Reynolds) (GU 2002, L 58, pag. 25; in prosieguo: la «decisione Alcoa/Reynolds»)], la loro affidabilità come fornitori a lungo termine di quantità sufficienti, mentre la fornitura su base non regolare di ridotti quantitativi frazionati non rappresenta un’alternativa per i clienti (decisione Alcoa/Reynolds), la possibilità per clienti importanti di trasferire i loro acquisti effettuati presso grandi fornitori del mercato su un maggior numero di piccoli fornitori [decisione della Commissione 22 luglio 1992, 92/553/CEE, relativa a una procedura a norma del regolamento sulle concentrazioni (Caso IV/M.190 – Nestlé/Perrier) (GU L 356, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Nestlé/Perrier»)] e la capacità di altri fornitori di dimensioni inferiori di soddisfare a breve termine gli ordini per una parte significativa del mercato [decisione della Commissione 19 luglio 1991, 91/535/CEE, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (Caso IV/M068 – Tetra Pak/Alfa-Laval); in prosieguo: la «decisione Tetra Pak/Alfa-Laval»].

81      Per tali motivi, le ricorrenti rimettono in discussione la definizione del mercato data dalla Commissione, poiché numerosi concorrenti di dimensioni inferiori potrebbero essere in grado di approvvigionare clienti di dimensioni inferiori, ma sarebbero incapaci di soddisfare fabbisogni più importanti come quelli delle ricorrenti. La Commissione avrebbe pertanto dovuto esaminare se vi fosse motivo di suddividere il mercato delle resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici, da una parte, in quello dei grandi clienti e, dall’altra, in quello dei clienti di piccole dimensioni.

82      La Commissione ritiene che, in forza delle loro quote di mercato, la Arizona, la Cray Valley e la Respol siano fornitori alternativi attendibili che dispongono parimenti d’importanti capacità di produzione in eccedenza. Riguardo ai fornitori più piccoli, non rileverebbe sapere se ogni piccolo fornitore possa competere con i fornitori principali, bensì occorrerebbe stabilire se essi possano, insieme, esercitare una pressione concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione. A tale proposito, la Commissione rileva che i fornitori di dimensioni inferiori rappresentano dal 21 al 25% del totale delle capacità di produzione di resine di colofonia, che la maggioranza dei produttori di resine di colofonia hanno confermato di essere in grado di produrre facilmente tutta la gamma di resine di colofonia e che le ricorrenti si rifornivano anche presso concorrenti di dimensioni più piccole, incluse la Megara e la Kraemer. Si rileva altresì nella decisione impugnata che produttori esterni al SEE, in particolare la Arez, possono essere fornitori alternativi attendibili. Infine, secondo la Commissione, le circostanze che hanno dato luogo alle decisioni Alcoa/Reynolds, Nestlé/Perrier e Tetra Pak/Alfa-Laval si differenziano da quelle della presente causa.

83      Le intervenienti sostengono il ragionamento della Commissione, in particolare con riferimento a talune dichiarazioni delle ricorrenti rese in occasione delle riunioni comuni tenutesi dopo l’adozione della decisione impugnata. Tali dichiarazioni dimostrerebbero, infatti, che le ricorrenti acquistano quantità considerevoli di resine di colofonia presso diversi concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione. Le intervenienti affermano altresì che le ricorrenti non hanno dimostrato che i fornitori menzionati nella decisione impugnata non siano alternative attendibili.

–       Giudizio del Tribunale

84      In via preliminare, si deve rammentare che la Commissione ha esaminato, ai À’considerando’ 62‑67 della decisione impugnata, le capacità di produzione e, in particolare, le capacità in eccedenza dei fornitori presenti sul mercato, compresi i concorrenti di più piccole dimensioni, delle imprese partecipanti alla concentrazione. Dal punto 31 degli orientamenti risulta che i clienti delle imprese partecipanti alla concentrazione possono avere difficoltà a passare ad altri fornitori, perché esistono pochi fornitori alternativi o perché dovrebbero sostenere elevati costi di cambiamento e che, pertanto, la concentrazione può pregiudicare la capacità di questi clienti di difendersi dagli aumenti dei prezzi.

85      Bisogna quindi verificare se la Commissione si sia discostata dagli orientamenti nel ritenere che produttori più piccoli fossero fornitori alternativi attendibili.

86      In primo luogo, va rilevato che le ricorrenti hanno affermato, nel corso del procedimento amministrativo, che mancavano fornitori alternativi e che solo un numero ristretto di produttori (Akzo, Hexion, Arizona, Respol e Cray Valley) era in grado di produrre resine idonee ad essere utilizzate per produrre inchiostri tipografici (risposte della Siegwerk alle domande 12 e 15 del questionario clienti), che le stesse cinque imprese erano i principali fornitori di resine di colofonia in Europa (risposta della Flint alla domanda 36 del questionario clienti) e che esisteva un numero molto ridotto di fornitori (Akzo, Hexion, Arizona e Cray Valley) (risposte della Sun alle domande 36 e 40 del questionario clienti).

87      Orbene, come già esposto, dal fascicolo emerge inoltre che altri clienti hanno designato anche altri produttori più piccoli come loro fornitori principali (v. punto 71 supra), che le ricorrenti si riforniscono anche presso concorrenti più piccoli delle imprese partecipanti alla concentrazione (v. punto 74 supra), che le imprese più piccole hanno insieme una quota di mercato importante e dispongono di capacità in eccedenza (v. punto 74 supra) e, infine, che quasi tutti i concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione hanno affermato di poter produrre facilmente tutta la gamma di resine di colofonia (v. punto 76 supra). Pertanto, si deve necessariamente rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione non aveva seguito gli orientamenti nell’includere i concorrenti di dimensioni più piccole delle imprese partecipanti alla concentrazione nel gruppo dei fornitori alternativi attendibili. In particolare, considerata la loro quota di mercato combinata e le loro capacità in eccedenza, non può escludersi, sulla base degli elementi del fascicolo, che i concorrenti di dimensioni ridotte possano, almeno riguardo ai clienti che li hanno indicati come loro fornitori principali, esercitare una pressione concorrenziale sul soggetto risultante dalla concentrazione.

88      In secondo luogo, per quanto riguarda la precedente prassi decisionale della Commissione su cui si basano le ricorrenti, occorre osservare che la valutazione dell’attendibilità dei fornitori alternativi deve essere effettuata in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso. Conseguentemente, le valutazioni della Commissione sulle circostanze di fatto di casi antecedenti non sono trasponibili al caso in questione. Orbene, alla luce delle osservazioni svolte ai punti precedenti, non si può rimproverare alla Commissione di non aver effettuato, quanto ai fatti del caso in esame, le medesime valutazioni svolte con riferimento ai fatti delle cause a cui viene fatto riferimento (v. in tal senso, sentenza General Electric/Commissione, punto 61 supra, punti 118‑120).

89      Occorre infine ricordare che, se le ricorrenti sostengono che numerosi concorrenti di dimensioni minori potrebbero essere in grado di approvvigionare clienti di dimensioni minori, ma sono incapaci di soddisfare fabbisogni più importanti, come quelli delle ricorrenti, esse hanno tuttavia confermato, in occasione della riunione informale dell’8 novembre 2006, che non contestavano la definizione del mercato di cui alla decisione impugnata. Conseguentemente, la valutazione dell’attendibilità dei fornitori alternativi non deve essere effettuata solo con riferimento ai pretesi fabbisogni di importanti clienti quali le ricorrenti, ma deve riguardare i fabbisogni della domanda complessiva esistente sul mercato. Del resto, quest’argomento è analogo a quello esaminato ai precedenti punti 86 e 87 e deve quindi essere respinto per i medesimi motivi.

90      Considerato quanto precede, le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione abbia disatteso gli orientamenti nel ritenere che i concorrenti più piccoli delle imprese partecipanti alla concentrazione fossero fornitori alternativi attendibili. Pertanto, tale censura deve essere respinta.

 Sulla terza censura, relativa alla mancata osservanza da parte della Commissione degli orientamenti per quanto concerne la possibilità per i clienti delle imprese partecipanti alla concentrazione di cambiare fornitore

–       Argomenti delle parti

91      Le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le possibilità per i clienti dell’entità risultante dalla concentrazione di cambiare fornitore. Per le imprese produttrici d’inchiostri, rivolgersi a fornitori alternativi di resine di colofonia sarebbe un procedimento complesso avente tempi eccezionalmente lunghi, come evidenziato dalle risposte delle ricorrenti al questionario clienti e dagli elementi aggiuntivi prodotti. Le ricorrenti hanno osservato che, in ragione delle prove di laboratorio e degli ulteriori collaudi di produzione necessari per poter qualificare un nuovo fornitore, occorreva di norma un periodo di [riservato] per introdurre una nuova resina, ma che, per determinati tipi di inchiostri, il processo poteva richiedere più di [riservato]. Pertanto, anche ammettendo di poter disporre di fornitori alternativi attendibili, i clienti non sarebbero in grado di «minacciare in modo credibile il ricorso, in tempi ragionevoli, a fonti di approvvigionamento alternative, qualora il fornitore decida di aumentare i prezzi», così come indicato al punto 65 degli orientamenti. Orbene, la Commissione avrebbe ignorato le osservazioni formulate dalle ricorrenti circa le difficoltà e la fattibilità di un cambiamento di fornitore.

92      La Commissione ribatte che le ricorrenti non hanno adeguatamente suffragato le loro asserzioni, poiché, se talune resine sembrano effettivamente richiedere tempi notevoli per la qualificazione, altre sembrano consentire un cambiamento di fornitore in tempi brevi. In particolare, alcuni tipi di resine prodotte da differenti fornitori possono essere pre-qualificate, il che permetterebbe una rapida sostituzione. Inoltre, poiché i contratti sono conclusi per una durata media che va da uno a tre anni, con rinegoziazioni annuali, e poiché i periodi di qualificazione, secondo certi clienti, durano [riservato], un periodo di qualificazione, ad esempio, di sei mesi consentirebbe di cambiare fornitore senza difficoltà. Infine, la Commissione afferma di aver tenuto conto delle dichiarazioni delle ricorrenti ai ‘considerando’ 21 e 60 della decisione impugnata.

93      Le intervenienti rilevano che i grandi acquirenti di resine, segnatamente le ricorrenti, perseguono molteplici strategie di approvvigionamento e che, pertanto, esse si avvalgono normalmente di vari fornitori quando qualificano resine importanti. Quindi, esse potrebbero cambiare rapidamente i fornitori di tali resine.

–       Giudizio del Tribunale

94      In via preliminare, occorre osservare che dai ‘considerando’ 21 e 60 della decisione impugnata emerge che, nell’ambito della definizione del mercato rilevante dei prodotti e dell’esame dei possibili effetti anticoncorrenziali coordinati derivanti dalla concentrazione, la Commissione ha preso in considerazione i periodi, le verifiche e gli adattamenti necessari alla sostituzione, dal punto di vista dei clienti, di alcuni tipi di resine di colofonia con altre, così come la fabbricazione su ordinazione di taluni tipi di resine di colofonia.

95      Occorre quindi verificare se la Commissione abbia disatteso gli orientamenti omettendo, nell’ambito della sua valutazione degli effetti non coordinati della concentrazione, l’analisi, richiesta dalle ricorrenti, relativa alle difficoltà dei clienti delle imprese partecipanti alla concentrazione a cambiare fornitore dovute alla necessità di qualificare le resine di colofonia.

96      In primo luogo, le risposte delle ricorrenti al questionario clienti dimostrano che non è possibile cambiare fornitore in tempi brevi (risposta della Sun alla domanda 7 del questionario clienti), che può essere necessario un periodo di [riservato] (risposta della Flint alla domanda 13 del questionario clienti), [riservato] (risposta della Sun alla domanda 13 del questionario clienti) e [riservato] (risposte della Siegwerk alle domande 7 e 13 del questionario clienti). Nel contempo, le ricorrenti e la Commissione osservano che la durata dei contratti di approvvigionamento varia in genere da tre mesi a tre anni, con rinegoziazioni annuali in caso di contratti pluriennali. Pertanto, essendo così variabili i periodi di qualificazione e la durata dei contratti, le pretese difficoltà gravanti sul trasferimento di ordinativi ad altri fornitori, sempre che esistano, possono riguardare solo una parte degli ordinativi, cioè, in genere, le resine di colofonia di cui non esistano equivalenti presso i fornitori concorrenti (v. il punto successivo) e per le quali siano necessari periodi di qualificazione più lunghi. Pertanto, l’argomento delle ricorrenti riguarda, in ogni caso, solo un settore del mercato rilevante.

97      In secondo luogo occorre rilevare che da una corrispondenza per posta elettronica prodotta dalla Sun nel procedimento amministrativo, emerge che, [riservato]. Pertanto, anche se la Sun ha sostenuto in udienza che si trattava di una situazione urgente, risulta che, in caso di necessità, la qualificazione di alcuni tipi di resine di colofonia equivalenti a quelli utilizzati dalle ricorrenti può essere effettuata in tempi brevi, il che consente un rapido trasferimento di ordini verso altri fornitori. A tale proposito, occorre anche ricordare che quasi tutti i produttori hanno affermato nelle loro risposte alla domanda 25 del questionario concorrenti di essere in grado di produrre tutta la gamma di resine di colofonia.

98      In terzo luogo, occorre rilevare che, in risposta alla domanda 42 del questionario clienti, la Sun ha spiegato che, per i suoi prodotti più importanti, essa tendeva ad avvalersi di due o tre fornitori pre-qualificati. A tale riguardo, si deve rilevare che una pre-qualificazione delle resine di colofonia di numerosi fornitori per una stessa applicazione consente un rifornimento presso diversi fornitori per una stessa resina, perfino per tipi di resine equivalenti, e un cambiamento più rapido di fornitore in caso di necessità. Di conseguenza, dal fascicolo amministrativo risulta che, in forza della pre-qualificazione di diversi fornitori, le ricorrenti possono trasferire i loro ordinativi importanti di resine di colofonia ad altri fornitori in tempi più brevi.

99      Alla luce di quanto precede, si deve rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato le notevoli difficoltà nel cambiare fornitore da esse addotte riguardo alla necessità di qualificare resine di colofonia, difficoltà che impedirebbero ai clienti di minacciare in modo credibile il ricorso in tempi ragionevoli ad altre fonti di approvvigionamento qualora il soggetto risultante dalla concentrazione decidesse di aumentare i suoi prezzi in maniera anticoncorrenziale. Di conseguenza, e tenuto conto degli elementi rilevati dalle parti e sopra esaminati, non si può rimproverare alla Commissione di non aver approfondito la sua analisi oltre quanto rilevato ai ‘considerando’ 21 e 60 della decisione impugnata in ordine ai limiti di sostituzione delle resine di colofonia. Pertanto, poiché la mancanza dell’analisi richiesta dalle ricorrenti non mette in discussione la conclusione cui è giunta la Commissione, tale censura deve essere respinta.

 Sulla quarta censura, relativa ad errori riguardanti le capacità disponibili sul mercato

100    Le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto verificare l’esistenza di capacità disponibili o eccedenti sul mercato. Le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia analizzato gli ostacoli alle capacità di produzione e la possibilità per i concorrenti di aumentare le proprie capacità produttive, ma che essa sia pervenuta a una conclusione errata.

101    A tale proposito, è sufficiente rilevare che con tale censura le ricorrenti non rimproverano alla Commissione di aver ignorato gli orientamenti per il fatto di non aver effettuato un’analisi delle capacità disponibili sul mercato, ma le rimproverano di aver commesso degli errori nell’effettuare tale analisi. Orbene, tale questione riguarda la prima parte del secondo motivo e sarà presa in esame in tale ambito (v. infra punti 162 e seguenti).

 Sulla quinta censura, relativa alla mancata osservanza da parte della Commissione degli orientamenti per quanto concerne la capacità dell’entità risultante dalla concentrazione di ostacolare la crescita dei concorrenti

–       Argomenti delle parti

102    Le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto analizzare se l’entità risultante dalla concentrazione poteva ostacolare la crescita dei concorrenti. Esse contestano l’affermazione della Commissione secondo cui la maggior parte dei concorrenti, vale a dire undici su tredici, ritengono che l’operazione non avrà effetti anticoncorrenziali. Esse sostengono che la Commissione era tenuta a esporre i motivi per cui essa riteneva che i condizionamenti subiti dalle imprese partecipanti alla concentrazione fossero tali da impedire loro di aumentare i prezzi o di assumere altre misure pregiudizievoli per la concorrenza.

103    La Commissione ribatte che tale argomentazione non è assolutamente motivata e che la questione sollevata dalle ricorrenti è stata a lungo dibattuta ai ‘considerando’ 62‑74 della decisione impugnata.

–       Giudizio del Tribunale

104    In via preliminare, si deve rilevare che la decisione impugnata non contiene l’esame specifico della capacità dell’entità risultante dalla concentrazione di frenare la crescita dei concorrenti.

105    Occorre quindi verificare se la Commissione abbia disatteso gli orientamenti omettendo un’analisi della capacità dell’entità risultante dalla concentrazione di frenare la crescita dei concorrenti.

106    In proposito, occorre rilevare che il punto 36 degli orientamenti sottolinea che alcune concentrazioni possono ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva permettendo all’impresa risultante dalla concentrazione di acquisire una posizione che le consente di frenare la crescita dei concorrenti e che, in tal caso, i concorrenti possono trovarsi in una situazione tale da non riuscire a condizionare il comportamento dell’impresa risultante dalla concentrazione in misura tale che essa non possa assumere iniziative che pregiudichino la concorrenza. Una tale posizione può risultare, ad esempio, da un controllo sull’offerta dei fattori di produzione, sui possibili canali di distribuzione o sui brevetti, così come dalla forza finanziaria dell’impresa in questione.

107    Nella fattispecie, occorre necessariamente constatare che le ricorrenti non forniscono elementi ai sensi del punto 36 degli orientamenti a sostegno della loro specifica asserzione secondo cui l’impresa nata dalla concentrazione godrà di una posizione che le permetterà di frenare l’espansione dei concorrenti. Esse sostengono, in un altro contesto, che l’impresa nata dalla concentrazione può, considerate le sue dimensioni, le sue infrastrutture e la sua esperienza, acquisire un elevato grado di controllo o di condizionamento sull’approvvigionamento di gemma di colofonia e che godrà di una forza negoziale ampiamente superiore a quella dei suoi concorrenti (v. punto 148 infra). La Commissione ha tuttavia rilevato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che l’entità risultante dalla concentrazione acquisterà soltanto dal 5 al 10% della produzione mondiale di gemma di colofonia, il che non rappresenta un forte potere d’acquisto (v. punto 154 infra). Pertanto, le ricorrenti non hanno dimostrato che, nel caso specifico, la Commissione fosse tenuta ad accertare se l’entità risultante dalla concentrazione avesse la capacità di frenare l’espansione dei concorrenti.

108    D’altra parte, la Commissione rileva giustamente, in risposta all’asserzione secondo la quale essa era tenuta ad esporre i motivi per cui riteneva che le partecipanti alla concentrazione non avrebbero aumentato i loro prezzi, che la decisione impugnata espone, ai ‘considerando’ 63‑74, le ragioni per cui essa ha ritenuto che l’impresa risultante dalla concentrazione subirà pressioni concorrenziali tali da impedirle di assumere misure pregiudizievoli per la concorrenza.

109    In tali circostanze, non si può rimproverare alla Commissione di non aver proceduto a un’analisi della capacità dell’impresa risultante dalla concentrazione di frenare l’espansione dei concorrenti. Poiché l’assenza dell’analisi richiesta dalle ricorrenti non mette in discussione la conclusione della Commissione, tale censura deve essere respinta.

 b) Sulla terza parte relativa alla mancata osservanza da parte della Commissione degli orientamenti per quanto concerne gli effetti coordinati della concentrazione contestata

 Argomenti delle parti

110    Le ricorrenti sostengono che la Commissione non abbia analizzato correttamente i possibili effetti coordinati derivanti dalla concentrazione. A loro parere, l’analisi della Commissione, che si fonda in gran parte sugli stessi fatti considerati al fine di stabilire che la concentrazione non dava origine a una posizione dominante, è insufficiente. Se la Commissione avesse esaminato in maniera oggettiva e critica le prove di cui disponeva e avesse seguito le disposizioni degli orientamenti relative alla valutazione degli effetti coordinati, avrebbe concluso che l’importanza delle quote di mercato combinate delle imprese partecipanti alla concentrazione, il numero limitato di fornitori alternativi attendibili disponibili, i limiti di capacità e l’assenza di potere d’acquisto erano altrettanti indizi di una posizione dominante collettiva e di un mercato avente determinate caratteristiche suscettibili di dar luogo ad effetti coordinati.

111    Un esame del caso in conformità agli orientamenti avrebbe condotto a una valutazione, in primo luogo, della capacità degli operatori del mercato di monitorare in maniera sufficiente il rispetto delle modalità di coordinamento, in secondo luogo, della sussistenza di meccanismi deterrenti attendibili e, in terzo luogo, delle reazioni dei terzi e delle loro capacità di mettere in discussione i risultati attesi dal coordinamento. Anche considerando tutti gli operatori designati dalla Commissione nella decisione impugnata come validi concorrenti, il mercato delle resine di colofonia sarebbe estremamente concentrato, poiché i primi quattro operatori ne detengono una quota che va dal 60 al 90%. Orbene, dalle precedenti decisioni della Commissione emergerebbe che quando tre o più grandi fornitori rappresentano il 60% o più del mercato, può sussistere un rischio di posizione dominante collettiva.

112    La Commissione ritiene di avere potuto limitare il suo ragionamento a determinate questioni chiave, poiché la concretizzazione degli effetti coordinati era poco probabile nel caso in questione. Infatti, il ‘considerando’ 60 della decisione impugnata sottolineerebbe che il mercato non era omogeneo, poiché la maggior parte dei consumatori acquistavano specifiche qualità di colofonia, a volte prodotte su ordinazione, che esistevano parecchi produttori sul mercato, che non vi era alcuna simmetria nelle quote di mercato e che l’impatto crescente dei produttori al di fuori del SEE, quali la Arez (Cina), suscitava preoccupazioni nei produttori. La Commissione conferma quest’analisi e ritiene che l’assenza di omogeneità e di trasparenza implichi l’esistenza di difficoltà nel giungere a un coordinamento e nel controllare il comportamento dei concorrenti. Il semplice fatto che vi sia un numero limitato di operatori che rappresentano insieme un’importante quota di mercato non è un indizio sufficiente per affermare l’esistenza di una posizione dominante collettiva.

113    Le intervenienti ritengono che gli stessi fatti siano rilevanti ai fini dell’analisi degli effetti coordinati e di quella degli effetti non coordinati di una concentrazione. Esse fanno poi notare che la concentrazione accrescerà l’asimmetria delle quote di mercato, rendendo meno probabile, secondo gli orientamenti e la giurisprudenza (sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T‑102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II‑753, punto 134), la possibilità che le imprese riescano a coordinarsi. Inoltre, le affermazioni delle ricorrenti in merito alle difficoltà per i clienti nel cambiare fornitore e l’incapacità dei concorrenti di aumentare la loro produzione, sono, qualora si dimostrassero esatte, un indizio, secondo gli orientamenti, della mancanza di incentivi e capacità a sanzionare comportamenti devianti rispetto ai termini del coordinamento. Pertanto, non ci si potrebbe attendere dalla Commissione un’analisi approfondita degli effetti coordinati.

 Giudizio del Tribunale

114    In via preliminare, si deve ricordare che la Commissione ha basato la sua conclusione, secondo cui vi erano poche probabilità che la concentrazione desse luogo a un comportamento anticoncorrenziale, su quattro elementi di valutazione. Essa ha considerato, in primo luogo, che il mercato rilevante non era caratterizzato dall’omogeneità dei prodotti venduti, a volte realizzati su ordinazione, in secondo luogo, che il mercato contava numerosi produttori, in terzo luogo, che le quote di mercato erano molto differenti e, in quarto luogo, che circa il 30% dei produttori partecipanti all’indagine di mercato avevano espresso preoccupazioni riguardo all’impatto crescente dei produttori localizzati al di fuori del SEE, come la Arez (Cina).

115    Occorre quindi verificare se la Commissione abbia disatteso gli orientamenti omettendo un’analisi più approfondita dei possibili effetti coordinati della concentrazione.

116    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo cui gli orientamenti prevedono un esame della capacità dei partecipanti al mercato di monitorare i comportamenti devianti che si dissociano dai termini di un eventuale coordinamento, della sussistenza di meccanismi deterrenti credibili, così come delle possibili reazioni dei terzi, si deve necessariamente rilevare che gli orientamenti prevedono l’esame di tali elementi, rispettivamente, ai punti da 49 a 51, da 52 a 55, nonché ai punti 56 e 57. Orbene, si deve osservare che questa parte degli orientamenti mette altresì in risalto, ai punti da 44 a 48, la necessità di un’interpretazione comune dei termini del coordinamento.

117    In primo luogo, i punti 45 e 48 degli orientamenti sottolineano che può essere più agevole per le imprese raggiungere un’interpretazione comune circa i termini del coordinamento se le stesse imprese sono relativamente simmetriche, specie in termini di struttura dei costi, quote di mercato, livelli di capacità produttiva e grado di integrazione verticale. Ne consegue altresì che quanto meno complesso e più stabile è il contesto economico, tanto più facile risulta per le imprese raggiungere un’interpretazione comune circa i termini del coordinamento. Così, ad esempio, è più facile coordinarsi tra pochi operatori che tra molti. È altresì più facile coordinarsi in merito al prezzo di un prodotto unico ed omogeneo che mettersi d’accordo su centinaia di prezzi in un mercato con molti prodotti differenziati.

118    Ne consegue che una mancanza di omogeneità dei prodotti venduti, un numero elevato d’imprese sul mercato e l’asimmetria delle quote di mercato indicano che non è agevole per le imprese raggiungere un’interpretazione comune circa i termini di un eventuale coordinamento. A tale proposito, occorre ricordare che, al ‘considerando’ 60 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che il mercato in questione non era caratterizzato dall’omogeneità dei prodotti venduti, che contava numerosi produttori e che le quote di mercato di questi ultimi erano molto differenti. Ne consegue che la Commissione ha focalizzato la sua analisi sulle possibilità per le imprese di pervenire a un’interpretazione comune dei termini di un coordinamento e che essa ha ritenuto, pur senza averlo esplicitamente rilevato, che per dette ragioni fosse poco probabile che le imprese addivenissero a una tale interpretazione comune.

119    In secondo luogo, gli orientamenti sottolineano al punto 49 che solo la minaccia credibile di ritorsioni tempestive e sufficienti dissuade le imprese che partecipano ad un coordinamento dall’adottare comportamenti devianti. I mercati devono perciò essere sufficientemente trasparenti da permettere alle imprese partecipanti al coordinamento di controllare, con sufficiente certezza, se le altre imprese non si stiano discostando dai termini del coordinamento e, quindi, di sapere quando devono adottare misure di ritorsione. La Commissione ritiene, al punto 50 degli orientamenti, che la trasparenza del mercato è solitamente tanto più alta quanto minore è il numero di partecipanti attivi sul mercato e che il grado di trasparenza dipende spesso dalle modalità secondo le quali avvengono le transazioni in un determinato mercato.

120    Ne consegue che un numero elevato di produttori e un’assenza di omogeneità dei prodotti venduti, in particolare quando essi sono fabbricati per i clienti su ordinazione, indicano una scarsa trasparenza del mercato e che, pertanto, risulta difficile il controllo dei comportamenti devianti. A tale proposito, si deve ricordare che, al ‘considerando’ 60 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che il mercato interessato non era caratterizzato dall’omogeneità dei prodotti venduti, precisando che a volte erano fabbricati per i clienti su ordinazione, e che il mercato contava numerosi produttori. Conseguentemente, la Commissione ha altresì valutato la capacità degli operatori del mercato di controllare se le modalità del coordinamento fossero rispettate ed ha ritenuto, senza tuttavia averlo rilevato esplicitamente, che per tali ragioni il controllo dei comportamenti devianti fosse difficile nella fattispecie.

121    Inoltre, la Commissione ha rilevato, al ‘considerando’ 60 della decisione impugnata, che circa il 30% dei produttori partecipanti all’indagine di mercato avevano espresso preoccupazioni in merito all’impatto crescente dei produttori esterni al SEE, come la Arez. A tale proposito, si deve osservare che il loro impatto sul mercato può rendere ancora più difficile l’interpretazione comune delle modalità di un coordinamento, così come il controllo dei comportamenti devianti.

122    In tali circostanze, non si può rimproverare alla Commissione di aver disatteso gli orientamenti nel considerare, da un lato, che vi erano poche probabilità che venisse adottato un comportamento anticoncorrenziale coordinato a seguito dell’operazione di concentrazione e, dall’altro, che non era necessario un esame dei meccanismi deterrenti, come neppure delle reazioni di imprese terze.

123    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo cui la combinazione delle quote di mercato delle imprese partecipanti alla concentrazione, la scarsità di fornitori alternativi attendibili, i limiti di capacità e la mancanza di potere di acquisto rivelavano una posizione dominante collettiva, si deve osservare anzitutto che tali elementi non figurano tra quelli che gli orientamenti indicano come pertinenti per la valutazione di eventuali effetti coordinati di una concentrazione.

124    In particolare, secondo gli orientamenti, il potere d’acquisto è un elemento da prendere in considerazione nel valutare la sussistenza di un eventuale potere di contrasto dei clienti delle imprese partecipanti ad una concentrazione e la presenza di limiti di capacità gioca un ruolo significativo solo nell’ambito dell’esame degli effetti non coordinati. Ad ogni buon conto, la Commissione ha constatato, ai ‘considerando’ 62‑67 della decisione impugnata, che esistevano capacità eccedenti e, al ‘considerando’ 69, che i clienti disponevano di un potere d’acquisto importante. Poiché le ricorrenti rimproverano alla Commissione di aver commesso un errore di valutazione a tale riguardo, tali elementi saranno esaminati nell’ambito del secondo motivo (v. infra punti 162 e seguenti, nonché 206 e seguenti).

125    D’altra parte, né la quota di mercato combinata delle parti della concentrazione, pari al [40-50]%, né l’addotta scarsità di fornitori alternativi attendibili rivelano una probabilità di coordinamento tra imprese sul mercato in questione. Per di più, è già stato constatato che le ricorrenti non hanno dimostrato che i fornitori più piccoli non rappresentassero alternative credibili (v. supra punti 84 e seguenti). Le indicazioni che possono emergere, con riferimento al punto 17 degli orientamenti, dalla quota di mercato dell’impresa risultante dalla concentrazione saranno esaminate ai successivi punti 135 e seguenti.

126    Per quanto attiene, in terzo luogo, all’argomento secondo cui il fatto che i quattro primi operatori detengano tra il 60 e il 90% del mercato indica che può sussistere un rischio di posizione dominante collettiva, la versione riservata della decisione impugnata rivela che le parti della concentrazione, la Cray Valley e la Arizona detengono insieme il [riservato]% del mercato e il [riservato]% con la Respol. A tale proposito, si deve osservare che, per dimostrare un rischio di posizione dominante collettiva, è certamente necessario provare l’esistenza di un’importante quota di mercato collettiva. Tuttavia, un’importante quota di mercato collettiva non è da sola sufficiente a dimostrare l’esistenza di una posizione dominante collettiva. Come precisato negli orientamenti, occorre inoltre che le condizioni del mercato siano favorevoli alla sua attuazione. Orbene, nella fattispecie si è già osservato che non si può rimproverare alla Commissione di non aver seguito gli orientamenti laddove ha ritenuto che, a causa delle difficoltà di pervenire a un coordinamento e della difficoltà del suo controllo, vi fossero poche probabilità che venisse adottato un comportamento anticoncorrenziale coordinato a seguito dell’operazione di concentrazione (v. supra punti 115‑122).

127    Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento secondo cui da decisioni precedenti della Commissione emerge che, quando tre o più grandi fornitori rappresentano il 60% o più delle vendite, può sussistere un rischio di posizione dominante collettiva, si deve rilevare, in primo luogo, che le ricorrenti non si riferiscono ad alcuna decisione precedente precisa, in secondo luogo, che da quanto precede risulta che un’importante quota di mercato collettiva non è da sola sufficiente a dimostrare l’esistenza di una posizione dominante collettiva, ma che è inoltre necessario che le condizioni del mercato siano favorevoli alla sua realizzazione e, in terzo luogo, che, nella fattispecie, non si può rimproverare alla Commissione di non aver seguito gli orientamenti nel ritenere che vi fossero poche probabilità che venisse adottato un comportamento anticoncorrenziale coordinato a seguito dell’operazione di concentrazione (v. supra punti 115‑122).

128    Per quanto riguarda, infine, l’addebito mosso dalle ricorrenti alla Commissione secondo il quale la sua analisi degli eventuali effetti coordinati della concentrazione si fonda in larga misura sugli stessi fatti da essa considerati per negare la creazione di una posizione dominante a seguito della concentrazione, si deve osservare che gli stessi fatti possono essere pertinenti riguardo a vari aspetti distinti della valutazione operata dalla Commissione in ordine ai possibili effetti di una concentrazione e che, pertanto, il fatto di considerare a più riprese tali fatti non relativizza in alcun modo la loro pertinenza nei rispettivi contesti. Nella fattispecie, è sufficiente rilevare al riguardo che dalle considerazioni esposte ai precedenti punti 115‑122 emerge che la Commissione ha fondato la sua analisi dei possibili effetti coordinati della concentrazione su elementi fattuali pertinenti ai fini di tale analisi.

129    Di conseguenza, si deve rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione abbia disatteso gli orientamenti omettendo un’analisi più approfondita dei possibili effetti coordinati della concentrazione. Conseguentemente, tale parte del motivo deve essere respinta.

 c) Sulla prima parte, relativa alla mancata osservanza degli orientamenti da parte della Commissione per quanto concerne le quote di mercato e i gradi di concentrazione

 Argomenti delle parti

130    Le ricorrenti affermano che, sebbene la Commissione abbia giustamente rilevato che l’operazione di concentrazione darà vita a un’impresa costituita dal primo e dal secondo operatore del mercato delle resine di colofonia, con una quota di mercato combinata molto importante, che va dal 40 al 50%, rivelatrice di una posizione dominante (sentenza BaByliss/Commissione, punto 55 supra, punto 329), mentre il terzo e il quarto operatore del mercato detengono ciascuno soltanto una quota che va dal 10 al 20% del mercato, essa non ne avrebbe tratto le conclusioni appropriate conformemente ai propri orientamenti (punti 16‑21). La Commissione non avrebbe neppure tenuto conto del grado di concentrazione del mercato in questione, malgrado il fatto che ciò costituisca un dato prezioso circa le condizioni della concorrenza in un mercato. Nella fattispecie, un’adeguata valutazione di tale fattore avrebbe rivelato che il cambiamento del grado di concentrazione cagionato dall’operazione di concentrazione sollevava realmente un problema.

131    La Commissione ribatte che, conformemente al punto 17 degli orientamenti, solo una quota di mercato uguale o superiore al 50% è di per sé indicativa di una posizione dominante. Inoltre, il punto 21 degli orientamenti non implicherebbe che i gradi di concentrazione oltre tali soglie indicative diano luogo a problemi di concorrenza. Pertanto, non sarebbe necessario esaminare i gradi di concentrazione quando esistono altri motivi specifici che permettono di escludere l’esistenza di seri dubbi.

132    Le intervenienti sottolineano che le quote di mercato e i gradi di concentrazione costituiscono soltanto il punto di partenza dell’analisi della Commissione. D’altra parte, la questione sollevata nella sentenza BaByliss/Commissione, punto 55 supra, non sarebbe quella di sapere se la Commissione avrebbe dovuto presumere che una quota di mercato superiore al 40% potesse creare una posizione dominante. Inoltre, il Tribunale avrebbe stabilito, nella sua sentenza 27 novembre 1997, causa T‑290/94, Kaysersberg/Commissione (Racc. pag. II‑2137, punto 179), che una quota di mercato del 43,2% non era sufficiente a creare una posizione dominante allorché gli altri due concorrenti principali detenevano una quota di mercato del 24,5% e del 13,4%.

 Giudizio del Tribunale

133    In via preliminare, si deve necessariamente rilevare che la Commissione ha indicato le quote di mercato dei diversi fornitori del mercato ai ‘considerando’ 51‑53 della decisione impugnata, ma non ha valutato tali quote di mercato in relazione ai criteri di cui al punto 17 degli orientamenti, né ha proceduto a un calcolo dell’indice di Herfindahl-Hirschmann (in prosieguo: lo «HHI») in vista di un confronto con le soglie previste ai punti 19‑21 degli orientamenti.

134    Occorre quindi verificare se la Commissione abbia disatteso gli orientamenti non avendo proceduto, nella decisione impugnata, a un’analisi, da un lato, delle quote di mercato in relazione ai criteri indicati al punto 17 degli orientamenti e, dall’altro, dei gradi di concentrazione.

135    Per quanto riguarda, in primo luogo, le quote di mercato, si deve osservare che, conformemente al punto 17 degli orientamenti, solo quote di mercato particolarmente elevate, pari al 50% o superiori, possono costituire di per sé la prova dell’esistenza di una posizione di mercato dominante. Nel caso di una quota di mercato inferiore, secondo il medesimo punto degli orientamenti, l’operazione può dare adito a preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza a causa di altri fattori, quali la forza e il numero dei concorrenti, la presenza di limiti di capacità o nel caso in cui i prodotti delle parti della concentrazione siano stretti sostituti. Ne consegue, nella fattispecie, che l’analisi delle quote di mercato da sola non avrebbe dimostrato l’esistenza di una posizione dominante, giacché l’entità risultante dalla concentrazione detiene solo il [40-50]% del mercato. Pertanto, l’analisi degli altri fattori di cui al punto 17 degli orientamenti è necessaria al fine di stabilire, in una visione globale, se esistano indicazioni di una posizione dominante. Orbene, dall’esame della seconda e della terza parte del motivo risulta che neppure gli altri fattori indicati al punto 17 degli orientamenti e sottolineati dalle ricorrenti nel presente caso indicano l’esistenza di una posizione dominante dell’entità risultante dalla concentrazione.

136    Per quanto riguarda il riferimento alla sentenza BaByliss/Commissione, di cui al punto 55 supra (punto 329), si deve puntualizzare, come osservano le intervenienti, che la questione sollevata nella presente causa non era tanto di sapere se una quota di mercato superiore al 40% potesse creare una posizione dominante, quanto se, avendo fissato tale soglia nella fattispecie, la Commissione avesse valutato adeguatamente altri fattori. D’altra parte, le intervenienti rilevano, giustamente, che da un’altra causa emerge che una quota di mercato del 43,2% può non bastare a creare una posizione dominante (sentenza Kaysersberg/Commissione, punto 132 supra, punto 179). Ne deriva che l’esistenza di una posizione dominante deve essere stabilita individualmente, caso per caso, in funzione delle circostanze specifiche e che le valutazioni della Commissione sulle circostanze di fatto della concentrazione che hanno dato origine alla sentenza BaByliss/Commissione, punto 55 supra (punto 329), non sono trasponibili al caso in questione.

137    Per quanto riguarda, in secondo luogo, i gradi di concentrazione, si deve osservare che i punti 19‑21 degli orientamenti definiscono, essenzialmente, le soglie dello HHI al di sotto delle quali non si pongono, con ogni probabilità, problemi concorrenziali. Così, la Commissione ritiene, in particolare, che sia poco probabile che un’operazione sollevi dei problemi sotto il profilo della concorrenza orizzontale in un mercato se, dopo la concentrazione, lo HHI è compreso tra 1 000 e 2 000 e il delta è inferiore a 250, ovvero se, dopo la concentrazione, lo HHI è superiore a 2 000 ed il delta è inferiore a 150, a meno che siano presenti particolari circostanze. Secondo il punto 16 degli orientamenti, lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato.

138    Nel caso specifico, si deve rilevare, innanzitutto, che le ricorrenti non hanno sviluppato il loro argomento basato su valori dello HHI compresi entro determinati parametri, nonostante esse fossero al corrente, sin dal deposito del controricorso della Commissione, delle quote di mercato esatte indicate nella decisione impugnata. Tuttavia, il calcolo dello HHI in base a tali dati prova che esso passa da [riservato] prima della concentrazione a [riservato] dopo la concentrazione, il che rappresenta un delta di [riservato]. Tali valori indicano, certamente, che gli effetti della concentrazione sul mercato superano le soglie dello HHI al di sotto delle quali, in linea di principio, è escluso che la concentrazione ponga problemi di concorrenza. Tuttavia, la seconda frase del punto 21 degli orientamenti precisa che un superamento di tali soglie non da luogo ad una presunzione di sussistenza di problemi concorrenziali. Si deve tuttavia considerare che quanto più il superamento di tali soglie è pronunciato, tanto più i valori sono indicativi di problemi di concorrenza.

139    Di conseguenza il valore dello HHI dopo la concentrazione non fornisce un chiaro indizio dell’esistenza di problemi concorrenziali nel caso in questione, poiché esso non supera in maniera significativa la soglia HHI di 2000. Infatti, soltanto il delta oltrepassa chiaramente la soglia HHI corrispondente. Tuttavia, tale valore è il solo atto a indicare problemi concorrenziali, mentre né le quote di mercato, né i fattori esaminati nell’ambito della prima e della seconda parte del motivo rivelano problemi concorrenziali. In tali circostanze, non si può contestare alla Commissione di aver disatteso gli orientamenti nel ritenere che non fosse richiesta una valutazione dei gradi di concentrazione nella decisione impugnata.

140    Infine, occorre rilevare che il punto 14 degli orientamenti indica che le quote di mercato e il grado di concentrazione offrono una prima utile indicazione sulla struttura del mercato e sull’importanza dei partecipanti alla concentrazione, ma che esso non impone alla Commissione di esaminare tali elementi in tutte le proprie decisioni.

141    Da quanto precede, risulta che non si può contestare alla Commissione di non aver analizzato, nella decisione impugnata, i gradi di concentrazione e le quote di mercato in relazione ai criteri indicati al punto 17 degli orientamenti. Tale parte deve essere respinta, poiché l’assenza di tale analisi non mette in discussione la conclusione cui è giunta la Commissione.

142    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto.

3.     Sul secondo motivo, relativo ad errori di fatto e di valutazione

143    Il secondo motivo consta di quattro parti, con cui le ricorrenti sostengono che l’analisi degli effetti non coordinati della concentrazione svolta dalla Commissione è viziata da errori riguardanti, in primo luogo, le capacità disponibili sul mercato delle resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri, in secondo luogo, la natura e la portata dell’integrazione verticale dei clienti, in terzo luogo, l’impatto di rilevanti aumenti del prezzo delle materie prime e, in quarto luogo, il preteso contropotere d’acquisto dei clienti. Nell’ambito degli argomenti sostenuti nella prima e nella quarta parte del presente motivo, le ricorrenti denunciano anche carenze di motivazione riguardo alle conclusioni della Commissione, che saranno prese in esame ai successivi punti 218 e seguenti.

 a) Sulla prima parte, relativa ad errori nella valutazione delle capacità disponibili sul mercato

 Argomenti delle parti

144    Le ricorrenti ritengono che la valutazione effettuata dalla Commissione in merito alle capacità eccedenti dei concorrenti delle partecipanti alla concentrazione non sia sufficientemente motivata e sia viziata da evidenti errori di valutazione, poiché la Commissione non ha esaminato la disponibilità delle materie prime necessarie alla produzione delle resine di colofonia. Orbene, l’importanza di tale disponibilità emergerebbe dal punto 71, lett. b), degli orientamenti e dalla prassi decisionale della Commissione. La scarsità di materie prime non consentirebbe ai concorrenti di accrescere la produzione e costituirebbe una barriera all’entrata e all’espansione nel mercato.

145    Nella sua prassi decisionale precedente, la Commissione avrebbe ritenuto che si potevano porre seri problemi sotto il profilo della concorrenza a causa dell’assenza di capacità disponibili o di un numero insufficiente di concorrenti qualificati e avrebbe esaminato se i concorrenti disponevano di capacità residue sufficienti a soddisfare gran parte delle vendite, se potevano rendere disponibile una simile capacità e se potenziali concorrenti potevano contribuire a rendere disponibili capacità residue [decisione della Commissione 3 maggio 2005, 2006/171/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo sul SEE (Causa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (GU 2006, L 61, pag. 17; in prosieguo: la «decisione Bertelsmann/Springer/JV»)]. La Commissione avrebbe condotto indagini avanzate sull’accesso alle materie prime da parte dei fornitori alternativi al fine di poter competere con l’entità risultante dalla concentrazione, sottolineando ed esaminando da vicino la necessità di accesso alle risorse necessarie (decisione Bertelsman/Springer/JV), l’accesso agevolato alle materie prime [decisione della Commissione 29 marzo 2006, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell’accordo sul SEE (Causa COMP/M.3975 – Cargill/Degussa Food Ingedients); in prosieguo: la «decisione Cargill/DFI»], l’accesso ai componenti essenziali [decisione della Commissione 19 luglio 1995, 96/177/CE, che dichiara l’incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo sul SEE (Causa IV/M.490 – Nordic Satellite Distribution) (GU 1996, L 53, pag. 20; in prosieguo: la «decisione Nordic Satellite Distribution»)], la disponibilità di maggiori forniture [decisione della Commissione 9 marzo 1999, 2000/42/CE, relativa ad un procedimento a norma del regolamento sulle concentrazioni (Causa IV/M.1313 – Danish Crown/Vestjyske Slagterier) (GU 2000, L 20, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Danish Crown/Vestjyske Slagterier»)] e altri aspetti quali la localizzazione geografica, le infrastrutture disponibili, i costi di trasporto, i costi operativi, la stabilità politica, i terreni disponibili per ampliare gli impianti e un accesso limitato agli approvvigionamenti (decisione Alcoa/Reynolds, punto 80 supra).

146    Nella decisione impugnata, la Commissione non avrebbe seguito la sua prassi decisionale precedente e avrebbe ignorato, disatteso o respinto le prove fornite dalle ricorrenti senza darne motivazione. Le ricorrenti hanno segnalato alla Commissione che sul mercato delle resine di colofonia esistevano limiti di capacità, che esse ogni anno compivano grandi sforzi per assicurare gli approvvigionamenti di cui avevano bisogno per gli inchiostri destinati alla carta stampata e che era difficile ottenere dai fornitori impegni sulle quantità necessarie in presenza di una capacità produttiva dei fornitori in regresso. Esse avrebbero inoltre precisato che la capacità è l’unico criterio pertinente per concludere un contratto di approvvigionamento, che esse erano costrette ad includere l’entità risultante dalla concentrazione nel loro portafoglio fornitori, poiché gli altri fornitori non erano in grado di fornire loro le quantità di cui avevano bisogno, che l’indisponibilità di materie prime era un importante ostacolo all’ingresso nel mercato, che esse avevano avuto nel recente passato gravi problemi di approvvigionamento a causa dell’indisponibilità di materie prime e che un fornitore concorrente aveva dovuto interrompere la produzione di certe resine di colofonia a causa di una carenza di materie prime.

147    La Commissione avrebbe certamente tenuto conto, nella decisione impugnata, delle ulteriori osservazioni della Sun che fornivano esempi concreti di carenze di approvvigionamento. Tuttavia, essa non ne avrebbe tratto le dovute conclusioni, avendo attribuito tali carenze ad operazioni tecniche di manutenzione e non ad una mancanza generale di capacità di produzione sull’insieme del mercato. La Commissione non avrebbe neppure riesaminato tale informazione dopo averne discusso con le imprese partecipanti alla concentrazione, né avrebbe spiegato come un problema tecnico isolato di un fornitore potesse indurlo a rifiutare di approvvigionare del tutto un cliente, dal momento che, secondo la stessa Commissione, tutti i fornitori disponevano di capacità eccedenti. Sarebbe altresì inspiegabile come la Commissione abbia potuto concludere che «[r]isulta[va] inoltre che il cliente in questione [aveva] potuto ricorrere ad una fonte alternativa di approvvigionamento, ciò che [aveva] mitigato l’impatto di tale carenza inattesa». Nessuna precisazione in tal senso sarebbe stata fornita alla Commissione e questa non avrebbe preso contatto con la Sun per verificare tale affermazione.

148    Le ricorrenti insistono anche sui messaggi di posta elettronica prodotti nel procedimento amministrativo, che dimostrano che la stessa Hexion ha dovuto far fronte a problemi di capacità di produzione, poiché, non essendo in grado di produrre i quantitativi richiesti, aveva sorteggiato i propri clienti. Esse osservano anche che, riguardo alla carenza di materie prime disponibili, l’entità risultante dalla concentrazione può, considerate le sue dimensioni, le sue infrastrutture e la sua esperienza, acquisire un elevato grado di controllo o di influenza sull’approvvigionamento di gemma di colofonia e che ciò sfavorirà ancor più i piccoli fornitori che non possono eguagliare la dimensione e la potenza della Hexion o della Akzo. Inevitabilmente qualsiasi eventuale espansione delle imprese concorrenti sarebbe ancora più difficile, se non impossibile. Orbene, la Commissione non avrebbe tentato di stabilire se il potere negoziale combinato della Hexion e della Akzo nei confronti dei fornitori di gemma di colofonia potesse essere ampiamente superiore rispetto a quello dei loro concorrenti, né quale sarebbe stato il suo effetto sul mercato.

149    Le ricorrenti sostengono che tre documenti disponibili su Internet confermano la carenza di materie prime nel corso degli ultimi mesi dell’anno, così come la valutazione da parte delle ricorrenti della dinamica industriale. Secondo la loro opinione, in un recente rapporto sulle resine, pubblicato da Ink World Magazine, un responsabile dei prodotti «Resine» della Hexion ha dichiarato che il problema più importante cui l’industria delle resine doveva attualmente far fronte era la disponibilità irregolare di materiali chiave e il corrispondente aumento dei loro costi e che, dal punto di vista della Hexion, i problemi cruciali erano l’aumento dei costi e la carenza di resine di tall oil e di gemma di colofonia. Secondo le ricorrenti, una dichiarazione congiunta della Megara e della Resinall in data 2 agosto 2006 conferma parimenti che la situazione degli approvvigionamenti era molto difficile, poiché queste ultime hanno dichiarato che in quell’anno l’industria aveva affrontato sfide senza precedenti, incluse carenze di materie prime e aumenti di costi, che, con l’approssimarsi del periodo più attivo dell’anno, evoluzioni recenti rendevano probabili altre interruzioni nell’approvvigionamento e che, di conseguenza, fino a nuovo ordine, la Resinall non avrebbe accettato nuovi clienti o nuovi ordini e avrebbe fatto tutti gli sforzi possibili al fine di evitare di dover fare ricorso a quote. Infine, secondo le ricorrenti, il sito Internet dell’impresa DRT rivela che le notizie più recenti pervenute dalla Cina concernenti le materie prime dimostrano che la situazione rimane molto difficile.

150    Le ricorrenti sottolineano inoltre che, sebbene il rapporto sulle resine e la dichiarazione della Megara e della Resinall non fossero disponibili il 29 maggio 2006, sarebbe sorprendente che la Commissione non abbia percepito, prima di adottare la decisione impugnata, il minimo indizio dell’esistenza di una carenza di materie prime. Mentre nella decisione impugnata si afferma che la Megara e la DRT dispongono di capacità di riserva, rispettivamente, di 5 000 t (corrispondenti al 50% della sua capacità produttiva) e di 1 000 t (corrispondenti a circa il 6% della sua capacità produttiva), la Megara avrebbe annunciato di temere di non essere in grado di adempiere ai propri impegni in essere. Secondo le ricorrenti, d’altra parte, anche la DRT avrebbe dovuto affrontare seri problemi di approvvigionamento.

151    Le ricorrenti s’interrogano anche sul metodo applicato dalla Commissione per valutare le capacità. Pur avendo compreso il carattere stagionale della domanda, che crea problemi di approvvigionamento legati ai limiti di capacità, la Commissione non avrebbe riconosciuto il fatto che un’industria che si caratterizza per le sue capacità eccedenti deve essere in grado di utilizzare questa capacità per soddisfare gli ordini dei suoi clienti nei periodi di forte domanda.

152    Le ricorrenti concludono che le informazioni di cui la Commissione disponeva non suffragavano le sue conclusioni secondo le quali «la maggior parte dei clienti ha ammesso che il mercato presentava capacità eccedenti». Esse ritengono che l’affermazione della Commissione secondo cui «cinque clienti su sette hanno indicato che il mercato non [era] soggetto a limiti di capacità e [aveva] capacità di produzione eccedenti» e «altri due clienti non hanno preso posizione» sia errata, poiché le ricorrenti hanno tutte dichiarato che il mercato era soggetto a limiti di capacità.

153    In primo luogo, la Commissione fa notare che le ricorrenti non contestano il fatto che i concorrenti delle partecipanti alla concentrazione avessero capacità eccedenti pari ad almeno il 19,5% della produzione totale del mercato, e del 41% tenendo conto delle stime delle parti relative ai produttori che non hanno risposto a tale domanda.

154    In secondo luogo, la Commissione ritiene che l’argomento delle ricorrenti sia concettualmente errato, poiché una carenza di materie prime su un mercato rischia di ledere tutti i fornitori nella stessa maniera. Effetti anticoncorrenziali si verificherebbero soltanto se l’entità risultante dalla concentrazione ottenesse un accesso preferenziale alle materie prime, consentendole così di limitarne l’accesso a concorrenti. Orbene, le ricorrenti non sosterrebbero tale circostanza e non vi sarebbe alcuna indicazione in tal senso. Infatti, da un documento tratto da Internet dalla Commissione risulterebbe che soltanto il 25% della colofonia serve alla produzione delle resine destinate agli inchiostri tipografici. Di conseguenza, in forza della sua quota mondiale di mercato del [20-30]% per le resine di colofonia (‘considerando’ 53 della decisione impugnata), l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe in grado di acquistare soltanto dal 5 al 10% della produzione mondiale di colofonia, il che non riflette un forte potere di acquisto.

155    In terzo luogo, l’indagine di mercato non consentirebbe di presumere che una carenza di materie prime abbia costituito un ostacolo all’aumento della produzione. Sebbene la Commissione non abbia chiesto specificamente ai concorrenti delle partecipanti alla concentrazione se avessero riscontrato carenze di alcune colofonie, la Commissione ritiene che tale informazione sarebbe stata fornita nelle loro risposte alle domande 39 e 40 del questionario concorrenti qualora avessero ritenuto che tali carenze fossero un ostacolo importante alla produzione di resine. Orbene, ciò non sarebbe avvenuto. La Commissione sottolinea altresì che l’unico cliente che ha sollevato il problema di carenze di materie prime nel procedimento amministrativo è la Siegwerk. Né la Flint, né la Sun avrebbero menzionato, nel corso del procedimento amministrativo, un problema da esse considerato ora come elemento chiave al fine di valutare la concentrazione. Inoltre, le informazioni sottoposte alla Commissione riguardanti [riservato] rivelerebbero sia difficoltà di natura tecnica, sia misure di manutenzione dei reattori. Esse non contengono alcun riferimento a carenze di materie prime.

156    In quarto luogo, riguardo alle pubblicazioni alle quali fanno riferimento le ricorrenti, la Commissione ricorda che la legalità degli atti impugnati deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato. Essa ritiene altresì che un attento esame di tali documenti dimostri che nessuno di essi riveli una carenza di materie prime che avrebbe impedito l’aumento della produzione di resine di colofonia.

157    In quinto luogo, riguardo alla sua prassi decisionale precedente, la Commissione precisa che quei casi si riferivano a fatti molto diversi da quelli della fattispecie e che, di conseguenza, essa non è pertinente nel presente caso.

158    Infine, la Commissione osserva che la Siegwerk ha risposto alle domande 35 e 39 del questionario clienti indicando che riteneva «che vi [fosse] una certa capacità eccedente sul mercato».

159    Le intervenienti precisano che il prezzo della colofonia era aumentato notevolmente all’epoca della concentrazione a causa di una diminuzione momentanea dell’offerta rispetto alla domanda, che risultava dalla combinazione di scorte ridotte all’origine, dal cattivo tempo che ha ritardato il raccolto della colofonia e da speculazione, ma che era possibile procurarsene al prezzo di mercato e che da allora i prezzi erano nuovamente scesi. Facendo riferimento a una riunione con la Sun, tenutasi dopo l’adozione della decisione impugnata, le intervenienti sostengono che le ricorrenti erano al corrente di tale circostanza al momento della presentazione del ricorso.

160    Per quanto riguarda due delle pubblicazioni cui fanno riferimento le ricorrenti, le intervenienti spiegano che le dichiarazioni ivi contenute non sono pertinenti, dato che esse non presentano alcun nesso con la produzione di resine di colofonia in Europa. Dalla terza pubblicazione emergerebbe che la Arez ha avviato in Cina lavori di costruzione nell’ambito di un progetto inteso a raddoppiare le sue capacità produttive, il che significherebbe che tale impresa era convinta di avere l’accesso necessario alle materie prime. Inoltre, tali pubblicazioni, così come un accordo di produzione e vendita tra la Megara e la Resinall, sarebbero esempi di nuovi ingressi sul mercato che dimostrano che gli ostacoli all’ingresso e all’espansione erano scarsi.

161    Infine, nessun fatto consentirebbe di concludere che l’entità risultante dalla concentrazione potrebbe ottenere un accesso privilegiato alle materie prime. Al contrario, in occasione di una riunione del 7 aprile 2006, la Sun avrebbe espresso le proprie preoccupazioni riguardo al fatto che la Hexion non fosse integrata a monte nel settore della colofonia, contrariamente ad alcuni suoi concorrenti.

 Giudizio del Tribunale

162    Con questa prima parte del presente motivo, le ricorrenti sollevano in realtà due censure, relative, la prima, agli errori in cui sarebbe incorsa la Commissione nel concludere che sussistevano capacità in eccesso sul mercato e, la seconda, agli errori che avrebbe commesso nel non analizzare, nella decisione impugnata, né la disponibilità delle materie prime necessarie alla produzione di resine di colofonia, né gli effetti di una presunta scarsità di tali materie prime sull’utilizzo delle capacità.

–       Sulla prima censura, relativa ad errori concernenti le capacità sussistenti sul mercato

163    In via preliminare, occorre ricordare che la Commissione ha ritenuto, ai ‘considerando’ 63‑67 della decisione impugnata, che il mercato fosse caratterizzato da capacità in eccedenza.

164    Occorre dunque verificare se la Commissione abbia commesso un errore palese di valutazione considerando che sussistevano capacità in eccedenza sul mercato.

165    Per quanto riguarda, in primo luogo, le asserite restrizioni generali e stagionali, dal fascicolo amministrativo emerge che le ricorrenti hanno precisato che esistevano sul mercato restrizioni di ostacolo alle capacità di produzione, che la capacità dei fornitori era potenzialmente in diminuzione e che la Sun ogni anno compiva grandi sforzi per assicurare l’approvvigionamento di cui aveva bisogno, in particolare nel periodo tra settembre e dicembre, quando la domanda, di carattere stagionale, era rilevante e che le capacità dei produttori esistenti erano insufficienti (risposte della Flint alla domanda 40 e della Sun alla domanda 39 del questionario clienti). Inoltre, la Sun ha indicato, nelle sue osservazioni integrative, l’esistenza di [riservato].

166    In proposito, si deve ricordare che la decisione impugnata si basa, ai ‘considerando’ 62‑65, principalmente sui dati forniti dai concorrenti delle partecipanti alla concentrazione, secondo i quali sussistevano capacità produttive di riserva pari almeno al 19,5% della produzione complessiva del mercato e che potevano giungere, secondo le stime, fino al 41% (v. punto 25 supra). Inoltre, secondo il ‘considerando’ 65 della decisione impugnata, cinque dei sette clienti che hanno risposto al questionario hanno riconosciuto che sul mercato sussistevano capacità in eccedenza. Poiché le ricorrenti contestano tale circostanza, la Commissione rinvia, a ragione, alle risposte della Siegwerk alle domande 35 e 39 del questionario clienti, in cui essa riconosce la sussistenza di capacità in eccedenza. Pertanto, dal fascicolo si rileva che soltanto la Flint e la Sun hanno chiaramente indicato, nel corso del procedimento amministrativo, che sussistevano restrizioni di capacità. Inoltre, dalle osservazioni integrative della Sun e dalla risposta di [riservato] emerge che [riservato]. Infatti, esse rilevano che [riservato].

167    D’altra parte, dalla corrispondenza per posta elettronica prodotta dalla Sun emerge altresì che [riservato]. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta a spiegare ulteriormente come [riservato], né a verificare presso la Sun le sue affermazioni a tale riguardo. Inoltre, poiché le informazioni fornite da [riservato] su [riservato] spiegano a sufficienza [riservato], il Tribunale ritiene che la Commissione non fosse tenuta a verificare tale elemento presso la Sun.

168    In tali circostanze, il Tribunale ritiene che la Commissione non fosse tenuta ad avvalorare ulteriormente le affermazioni esposte al ‘considerando’ 67 della decisione impugnata e che non abbia commesso un palese errore di valutazione ritenendo che sussistessero capacità in eccedenza sul mercato.

169    Per quanto riguarda, in secondo luogo, i pretesi limiti di capacità presso i concorrenti delle ricorrenti, si deve rilevare che la Flint ha precisato che non sussistevano presso gli altri fornitori sufficienti capacità disponibili, che era molto difficile ottenere dai fornitori impegni sulle quantità rilevanti di cui essa aveva bisogno, che la capacità era il criterio principale da prendere in considerazione nella conclusione di un contratto di approvvigionamento e che essa era costretta a includere nel suo portafoglio fornitori l’entità risultante dalla concentrazione, poiché gli altri fornitori non erano in grado di fornirle i quantitativi di cui aveva bisogno (risposte alle domande 12, 40, 43 e 45 del questionario clienti). Inoltre, la Sun ha sottolineato che tutti i produttori di resine di colofonia fornivano attualmente l’industria degli inchiostri e che, di conseguenza, non esisteva alcun fornitore alternativo disponibile per l’industria degli inchiostri, che la quantità richiesta era uno dei criteri considerati per la conclusione di contratti di approvvigionamento, che non vi erano attualmente fornitori capaci di rispondere alle sue richieste e che tutti i grandi acquirenti di resine avevano molteplici strategie di rifornimento (risposte alle domande 12, 42 e 44 del questionario clienti). Infine, la Siegwerk ha rilevato che non esistevano fornitori alternativi oltre quelli esistenti in Europa (risposta alla domanda 12 del questionario clienti).

170    A tale riguardo si deve osservare che, nel caso specifico, l’unica questione pertinente è quella di sapere se le capacità disponibili consentano ai clienti delle partecipanti alla concentrazione di trasferire gli ordinativi, finora garantiti da queste ultime, ad altri fornitori esistenti o ad altri potenziali nuovi operatori. Dalle risposte ai questionari clienti richiamate al punto precedente risulta che soltanto la Flint ha indicato chiaramente, nel procedimento amministrativo, la sussistenza di difficoltà legate ai quantitativi disponibili presso i concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione. Orbene, la Flint ha altresì precisato, riguardo alle difficoltà di ottenere dai fornitori impegni di approvvigionare «quantitativi rilevanti», che era possibile ottenere tali impegni se il cliente era pronto a pagare il prezzo richiesto («If we pay, we get!», risposta alla domanda 40 del questionario clienti). Quindi, le pretese difficoltà rilevate sembrano essere legate più al livello dei prezzi richiesti dai fornitori in funzione della domanda che a carenze di capacità.

171    Si deve poi considerare che non è necessario, al fine di scoraggiare eventuali comportamenti anticoncorrenziali dell’entità risultante dalla concentrazione, che tutti i suoi clienti possano trasferire tutti i loro ordini ad altri fornitori. Infatti, la possibilità per le ricorrenti di trasferire una parte consistente della loro domanda ad altri fornitori può essere considerata come una minaccia di perdite abbastanza importanti per l’entità risultante dalla concentrazione, tale da dissuaderla dal perseguire una simile strategia. Nel caso specifico, dalla strategia diversificata di approvvigionamento descritta dalla Sun nel procedimento amministrativo risulta che i clienti cercano di includere diversi produttori nel loro portafoglio fornitori. Orbene, dalle quote di mercato della Arizona, della Cray Valley e della Respol, così come dalle loro capacità di produzione e dalle importanti capacità in eccedenza di cui dispongono, rilevate ai ‘considerando’ 51 e 62‑64 della decisione impugnata e non contestate dalle ricorrenti, risulta che questi fornitori sono in grado di fornire le grandi quantità che possono essere richieste dalle ricorrenti. Si deve altresì ricordare che i fornitori di minori dimensioni dispongono, insieme, di una quota di mercato pari a circa il 21% e di capacità in eccedenza importanti. Pertanto, il Tribunale giudica che la Commissione non abbia commesso un errore palese di valutazione nel ritenere, ai ‘considerando’ 68 e 71 della decisione impugnata, che gli altri produttori del mercato abbiano la capacità di contrastare un comportamento anticoncorrenziale e di approvvigionare i grandi clienti delle partecipanti alla concentrazione.

172    Si deve infine ricordare che soltanto la Flint e la Sun hanno rilevato nel procedimento amministrativo restrizioni di capacità, mentre gli altri clienti, compresa la Siegwerk, e i concorrenti delle partecipanti alla concentrazione hanno tutte riconosciuto la sussistenza di capacità in eccedenza. Per tali motivi, il Tribunale reputa che la Commissione non abbia commesso un errore palese di valutazione nel ritenere che non esistessero presso i concorrenti della ricorrente limiti di capacità tali da impedire a questi clienti di trasferire una parte sufficientemente rilevante dei loro ordini ad altri fornitori.

173    Alla luce di quando precede, il Tribunale reputa che la Commissione a ragione abbia potuto ritenere che sul mercato sussistessero capacità in eccedenza. Di conseguenza, tale censura deve essere respinta.

–       Sulla seconda censura, relativa ad errori concernenti la disponibilità di materie prime

174    In via preliminare, si deve ricordare che, al punto 67 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato, nel corso degli ultimi anni antecedenti la concentrazione, un aumento dei prezzi delle materie prime che costituiscono elementi essenziali della produzione di resine di colofonia, come il petrolio greggio, la gemma di colofonia e la resina di tall oil, poiché il prezzo a tonnellata della gemma di colofonia è passato da USD 500 nel gennaio 2004 a circa USD 1 200 alla data della decisione impugnata.

175    Bisogna quindi verificare se la Commissione abbia commesso un errore palese di valutazione nell’omettere di analizzare, nella decisione impugnata, la disponibilità di materie prime necessarie alla produzione di resine di colofonia e gli effetti di una pretesa carenza di tali materie sull’utilizzazione delle capacità.

176    Per quanto riguarda, in primo luogo, le indicazioni della sussistenza di carenze di materie prime, occorre rilevare che la Siegwerk ha affermato, in risposta alle domande 36 e 39 del questionario clienti, che i prezzi elevati e la disponibilità di materie prime costituivano un notevole ostacolo per entrare attualmente in questo mercato e che gravi problemi di rifornimento erano intervenuti di recente a causa dell’indisponibilità di materie prime. In risposta alla domanda 15 del questionario clienti, la Siegwerk ha inoltre affermato che, nel febbraio 2006, la Arizona aveva cessato di fornirle la maggior parte delle resine fenoliche modificate poiché quest’ultima aveva interrotto la sua produzione a causa di una persistente ridotta disponibilità di due materie prime indispensabili, vale a dire la resina greggia di tall oil e la gemma di colofonia. Inoltre, è già stato ricordato che la decisione impugnata riferiva, al ‘considerando’ 67, di un aumento notevole del prezzo delle materie prime nel corso degli ultimi anni e fino all’adozione della decisione impugnata. Infine, le intervenienti riconoscono che vi è stata una flessione temporanea dell’offerta rispetto alla domanda, risultante dalla combinazione di diversi fattori.

177    Tuttavia, la Commissione sottolinea, a ragione, che la Siegwerk è l’unico dei dieci clienti che hanno risposto al questionario clienti ad aver indicato problemi connessi con la disponibilità di materie prime. Nessun altro cliente, neppure la Flint e la Sun, ha esposto, nel corso del procedimento amministrativo, tale genere di difficoltà. Parimenti, nessuno dei tredici concorrenti delle partecipanti alla concentrazione che hanno risposto al questionario concorrenti ha indicato tali problemi in relazione alla resina greggia di tall oil o alla gemma di colofonia, sebbene la Commissione abbia posto domande in merito all’utilizzazione delle capacità per la produzione delle resine ibride (che si compongono di resine idrocarburiche e di resine a base di tall oil o di gemma di colofonia) e in merito alle difficoltà di ingresso, in particolare, sul mercato delle resine di colofonia (domande 39 e 40 del questionario concorrenti). Infatti, l’unica indicazione in tal senso proviene dalla Cray Valley, che sostiene che «l’accesso limitato a materie prime poco costose (in particolare agli idrocarburi)» era un ostacolo per i nuovi operatori. In particolare, la Arizona non ha fatto menzione di alcuna difficoltà a tale riguardo. Orbene, i produttori di resine di colofonia si trovano nella posizione migliore per individuare problemi di approvvigionamento concernenti le loro materie prime. Inoltre, le intervenienti sottolineano altresì che, malgrado la flessione momentanea dell’offerta rispetto alla domanda, era sempre possibile procurarsi la gemma di colofonia al prezzo di mercato.

178    Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che, a fronte delle sole allegazioni della Siegwerk, allorquando tutti i produttori dovrebbero incontrare le stesse difficoltà, la Commissione non abbia commesso un errore palese di valutazione trascurando di esaminare la disponibilità delle materie prime nella decisione impugnata.

179    Per quanto riguarda, in secondo luogo, i documenti disponibili su Internet ai quali fanno riferimento le ricorrenti, da un lato si deve rilevare che essi non possono essere tenuti in considerazione quali prove dell’esistenza delle pretese carenze di materie prime, poiché nessuno di tali documenti è stato presentato alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Inoltre, l’annuncio dell’accordo tra la Megara e la Resinall, così come il rapporto sulle resine, sono stati pubblicati dopo l’adozione della decisione impugnata, mentre la dichiarazione della DRT è priva di data.

180    D’altra parte, laddove le ricorrenti intendono basarsi su tali documenti per dimostrare che le carenze di resina greggia di tall oil e di gemma di colofonia erano risapute al momento dell’adozione della decisione impugnata, si deve osservare che l’annuncio della Resinall non precisa a quali materie prime si riferisca la carenza addotta, né il motivo di tale carenza, e che le intervenienti hanno rilevato, senza essere smentite dalle ricorrenti, che la Resinall non vendeva resine di colofonia in Europa al momento dell’adozione della decisione impugnata e dell’annuncio. Inoltre, la dichiarazione della DRT si riferisce ai derivati terpenici e le intervenienti hanno affermato, senza essere contraddette dalle ricorrenti, che ciò che è valido per i derivati terpenici non lo è necessariamente per le resine di colofonia. D’altra parte, laddove tale dichiarazione si riferisce alla gemma di colofonia, si deve osservare che non risulta chiaramente dalla stessa se si tratti di un aumento della produzione o del prezzo e che anche una indicazione di aumento dei prezzi non dimostra necessariamente la sussistenza di una carenza. Infine, dal rapporto sulle resine emerge che esso non verte specificamente sulla resina greggia di tall oil e sulla gemma di colofonia, bensì su tutte le materie prime e segnatamente sugli idrocarburi, che esso rileva genericamente l’esistenza di difficoltà nel 2005 ma di una stabilità nell’approvvigionamento nel 2006 e che le difficoltà nel 2005 erano più legate agli aumenti dei prezzi e alla loro volatilità che all’indisponibilità delle due materie prime in questione. Infatti, l’unico riferimento a una carenza di queste due materie prime concerne specificamente l’anno 2005 e spiega tale carenza, così come i maggiori costi, in particolare con i maggiori costi dell’energia. Pertanto, si deve ritenere che tali documenti non dimostrino che una carenza di resina greggia di tall oil e di gemma di colofonia fosse notoria al momento dell’adozione della decisione impugnata e che la Commissione fosse tenuta, per questo, ad indagare su tale questione.

181    Per tali motivi, il Tribunale ritiene che i documenti disponibili in Internet ai quali si riferiscono le ricorrenti non dimostrano che la Commissione abbia commesso un errore palese di valutazione nell’omettere di prendere in esame la disponibilità delle materie prime nella decisione impugnata.

182    Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’affermazione secondo la quale pretese carenze di materie prime impedirebbero ai concorrenti di aumentare la loro produzione e sarebbero un ostacolo all’ingresso e all’espansione nel mercato, la Commissione giustamente osserva che le ricorrenti non hanno spiegato come potessero derivare effetti anticoncorrenziali da una carenza di materie prime che sembrava colpire tutti i fornitori allo stesso modo. A tale proposito, si deve ricordare che la Siegwerk ha dichiarato, in risposta alla domanda 12 del questionario clienti, che la quantità più rilevante di colofonia era prodotta in Cina e che se la colofonia cinese fosse divenuta più costosa, tutti i fornitori a livello mondiale avrebbero dovuto far fronte allo stesso problema. Infatti, se la gemma di colofonia non è disponibile, nessun produttore, neppure l’entità risultante dalla concentrazione, potrebbe produrre resine di colofonia partendo dalla gemma di colofonia. Al contrario, se essa è disponibile, ogni produttore può procurarsene laddove sia disposto a pagare il prezzo richiesto (v. punto 170 supra).

183    Pertanto, come sostiene la Commissione, solo un accesso preferenziale delle parti della concentrazione rispetto ai loro concorrenti potrebbe avere effetti sulla concorrenza. Orbene, le ricorrenti non sostengono che le parti della concentrazione dispongano di tale accesso. Esse si limitano a sostenere che l’entità risultante dalla concentrazione può, tenuto conto delle sue dimensioni, della sua infrastruttura e della sua esperienza, acquisire un elevato grado di controllo o d’influenza sull’approvvigionamento di gemma di colofonia. Tuttavia, la Commissione ha rilevato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che l’entità risultante dalla concentrazione acquisterà soltanto dal 5% al 10% della produzione mondiale di gemma di colofonia (v. punto 154 supra).

184    Per tali motivi, il Tribunale ritiene che non siano sufficientemente provati gli argomenti delle ricorrenti secondo cui, da un lato, talune carenze di materie prime impedirebbero ai concorrenti di aumentare la loro produzione e costituirebbero un ostacolo all’ingresso e all’espansione sul mercato e, dall’altro, l’entità risultante dalla concentrazione deterrebbe un forte potere d’acquisto.

185    Per quanto riguarda, in quarto luogo, i riferimenti agli orientamenti e alla prassi decisionale precedente della Commissione, basta ricordare che si deve valutare ogni caso in funzione delle sue specifiche circostanze di fatto e che risulta da quanto precede che gli elementi addotti dalle ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione fosse tenuta, nel caso specifico, a prendere in esame nella decisione impugnata la disponibilità delle materie prime e l’effetto della loro asserita carenza sulla utilizzazione delle capacità.

186    Alla luce di quanto precede, il Tribunale rileva che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore palese di valutazione nell’omettere di prendere in esame, nella decisione impugnata, la disponibilità delle materie prime e gli effetti di una pretesa carenza di tali materie prime sull’utilizzazione delle capacità. Di conseguenza, tale censura deve essere respinta.

187    Ne consegue che questa parte deve essere respinta.

 b) Sulla seconda parte, relativa alla natura e alla portata dell’integrazione verticale dei clienti dell’entità risultante dalla concentrazione

 Argomenti delle parti

188    Le ricorrenti sostengono che la Commissione non abbia esaminato la natura e la portata dell’integrazione verticale dei clienti. Nell’osservare, al ‘considerando’ 69 della decisione impugnata, che imprese come la Siegwerk e la Flint, che dispongono «di una produzione interna di resine di colofonia [,...] disciplinano con successo i loro fornitori», la Commissione si è basata su dati riguardanti le capacità di produzione risultanti dalle stime effettuate dalle partecipanti alla concentrazione senza consultare le ricorrenti circa la natura della loro produzione. La produzione interna in questione riguarderebbe solo un tipo particolare di resina di colofonia che può essere utilizzato unicamente per produrre una gamma limitata d’inchiostri tipografici. Inoltre, in luogo di 25 000 t e 12 000 t, la Flint e la Siegwerk produrrebbero in realtà, rispettivamente, soltanto [riservato] t. Un’indagine seria, intesa a confermare dette cifre, avrebbe rivelato che tale produzione non può rappresentare una pressione sulle partecipanti alla concentrazione, poiché le ricorrenti rimangono dipendenti dai rifornimenti esterni. La Commissione avrebbe omesso di verificare se le informazioni a sua disposizione erano affidabili, pertinenti o obiettive. Dal momento che due ricorrenti avevano espresso nelle loro osservazioni seri dubbi sull’operazione di concentrazione, sottolineando le pressioni concorrenziali derivanti dalla concentrazione, sarebbe sorprendente il fatto che la Commissione non abbia riesaminato i dati forniti dalle partecipanti alla concentrazione.

189    La Commissione rileva che le ricorrenti non negano che la Flint e la Siegwerk abbiano importanti produzioni interne e ritiene che vi sia poca differenza tra le stime citate nella decisione impugnata e i dati forniti dalle ricorrenti. L’argomento esposto dalle ricorrenti, secondo cui la produzione interna può essere utilizzata soltanto per una gamma limitata d’inchiostri tipografici, dovrebbe essere respinto in quanto non sufficientemente suffragato, poiché i produttori di resine di colofonia destinate agli inchiostri tipografici sono generalmente in grado di produrre una gamma completa. Ad ogni modo, gli argomenti addotti dalle ricorrenti non metterebbero in discussione la valutazione, esposta al ‘considerando’ 69 della decisione impugnata, secondo cui sussisterebbe una minaccia di integrazione verticale da parte dei clienti.

190    Le intervenienti segnalano che la capacità combinata della Flint e della Siegwerk, secondo i dati forniti dalle stesse, è di [riservato] t, quantitativo significativo se paragonato a quello di 35 000 t, corrispondente alla capacità di Hexion prima della concentrazione. Inoltre, la Commissione avrebbe appreso, tramite l’avviso di notifica della concentrazione, che la Flint e la Siegwerk producevano soltanto resinati. Tenuto conto della facilità di sostituzione degli approvvigionamenti, la Flint e la Siegwerk potrebbero utilizzare le loro capacità di produzione interna per disciplinare i loro fornitori, da una parte, con la minaccia di non effettuare più ordini di resine destinate all’eliotipia e agli inchiostri offset, così come, dall’altra parte, liberando le capacità di produzione di cui dispongono altri fornitori al fine di permettere loro di produrre altri tipi di resine destinate al mercato degli inchiostri tipografici. Infine, le ricorrenti sarebbero perfettamente consapevoli del loro potere di minacciare d’integrarsi verticalmente, poiché la Sun avrebbe espresso tale minaccia in una riunione con la Hexion in data 5 maggio 2006.

 Giudizio del Tribunale

191    In via preliminare, si deve ricordare che, nell’ambito della sua analisi di un potere di contrasto dei clienti delle partecipanti alla concentrazione, la Commissione ha osservato, al ‘considerando’ 69 della decisione impugnata, che secondo le valutazioni delle parti, tre importanti clienti disponevano di una capacità di produzione interna significativa: la Flint e la Siegwerk, che hanno una capacità di produzione stimata, rispettivamente, in circa 25 000 t e 12 000 t, e la Huber, che ha recentemente acquisito la Micro Inks e ha informato i suoi fornitori che intendeva cominciare a trasferire i propri acquisti alla sua filiale.

192    Si deve quindi verificare se la Commissione abbia commesso errori riguardo all’integrazione verticale della Flint e della Siegwerk che potrebbero incidere sulla sua conclusione in merito alla sussistenza di un potere di contrasto dei clienti delle partecipanti alla concentrazione.

193    Per quanto riguarda, in primo luogo, la differenza tra le quantità di produzione menzionate nella decisione impugnata e i dati forniti dalle ricorrenti, si deve constatare che tale differenza è minima. Anche in base ai dati forniti dalle ricorrenti, la produzione combinata della Flint e della Siegwerk corrisponde a più del [riservato]% della capacità di produzione della Hexion prima della concentrazione. Per tali motivi, si deve ritenere che la differenza rilevata dalle ricorrenti non influisca sulla valutazione del potere di contrasto effettuata dalla Commissione al ‘considerando’ 69 della decisione impugnata.

194    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo cui la produzione della Flint e della Siegwerk sarebbe limitata a certe resine e che, pertanto, esse dipendono dai fornitori del mercato, le intervenienti rilevano che una produzione interna, ancorché limitata a certe resine di colofonia, consentirebbe loro di esercitare una pressione sui fornitori. Ad ogni modo, la Commissione giustamente sostiene che le eventuali limitazioni della produzione interna della Flint e della Siegwerk non incidono sulla sostanza del suo ragionamento esposto al ‘considerando’ 69 della decisione impugnata. Infatti, essa si avvale degli esempi della Flint, della Siegwerk e della Huber per dimostrare che il potere di contrasto dei clienti delle partecipanti alla concentrazione è rafforzato dalla concretezza della minaccia di un’integrazione verticale. Per tali motivi, si deve ritenere che il fatto che la Commissione non abbia menzionato, al ‘considerando’ 69 della decisione impugnata, le eventuali limitazioni della produzione della Flint e della Siegwerk non incida sulla valutazione del potere di contrasto effettuata dalla Commissione.

195    Infine, da quanto precede risulta che la Commissione non ha commesso alcun errore palese di valutazione nel ritenere che, nelle specifiche circostanze, non fosse richiesta una verifica dei dati relativi alla produzione presso la Siegwerk e la Flint.

196    Alla luce di quanto precede, le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore palese di valutazione nel ritenere sussistente un potere di contrasto in capo ai clienti delle partecipanti alla concentrazione ovvero, riguardo alla minaccia d’integrazione verticale della Flint e della Siegwerk, un errore di fatto idoneo ad influire su tale conclusione.

197    Di conseguenza, questa parte del motivo deve essere respinta.

 c) Sulla terza parte, relativa ad errori riguardanti l’effetto degli aumenti significativi del prezzo delle materie prime

 Argomenti delle parti

198    Le ricorrenti ritengono che la Commissione non abbia effettuato un’indagine appropriata degli effetti sulla concorrenza dell’aumento del prezzo della gemma di colofonia da USD 500 a 1 250 per tonnellata nel corso dei 29 mesi antecedenti l’operazione di concentrazione. La Sun avrebbe informato la Commissione di aumenti significativi dei prezzi delle resine di colofonia, e in particolare degli aumenti dei prezzi imposti dalle parti della concentrazione dal mese di febbraio 2005 al 15 maggio 2006. Orbene, la Commissione non avrebbe esaminato gli effetti sui produttori e sugli acquirenti di resine di colofonia di tali aumenti di prezzo, associati a una domanda crescente, mentre, in altre cause, essa ha ritenuto che la «capacità di aumentare (…) i prezzi (…) [era] la prova del fatto che la concorrenza (…) non [era] stata sufficiente in passato né pot[eva] esserlo dopo la concentrazione, per arginare in misura rilevante il potere di mercato» dell’entità risultante dalla concentrazione (v. decisione Nestlé/Perrier) e che l’aumento dei prezzi «contraddiceva l’affermazione che l’eccesso di capacità avrebbe l’effetto di contenere i prezzi» [decisione della Commissione 14 marzo 2000, 2002/244/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.1663 – Alcan/Alusuisse) (GU 2002, L 90, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Alcan/Alusuisse»)].

199    La Commissione rileva che le ricorrenti non spiegano perché sarebbe necessaria un’indagine dettagliata sugli aumenti di prezzo delle materie prime, che colpisce tutti i fabbricanti dei prodotti in questione. Essa sostiene che tali aumenti di prezzo non hanno alcun legame con la presente concentrazione e che questa non è la causa di tali aumenti. Infatti, poiché i prezzi delle materie prime necessarie per produrre resine di colofonia sono notevolmente aumentati nel corso degli ultimi anni, quelli delle resine di colofonia sarebbero aumentati di conseguenza.

200    Le intervenienti sottolineano altresì che nel ricorso non è stato chiarito quale rapporto vi possa essere tra gli aumenti di prezzo delle materie prime e la concentrazione notificata. Inoltre, esse ritengono che i fatti delle cause che hanno dato luogo alle decisioni Alcan/Alusuisse e Nestlé/Perrier non siano paragonabili a quelli della presente causa. Infine, essi rilevano che le prove concernenti gli aumenti di prezzo fornite dalla Sun sono state esaminate ai ‘considerando’ 66 e 67 della decisione impugnata.

 Giudizio del Tribunale

201    In via preliminare, si deve ricordare che la Commissione ha rilevato, al ‘considerando’ 66 della decisione impugnata, che la Akzo e la Hexion hanno aumentato, in passato, i prezzi delle resine di colofonia. Essa ha rilevato, al ‘considerando’ 67 della decisione impugnata, che tali aumenti, intervenuti nel corso degli ultimi anni antecedenti la concentrazione, erano dovuti ad un aumento dei prezzi delle materie prime, che costituiscono elementi essenziali della produzione di resine di colofonia, come il petrolio greggio, la gemma di colofonia e la resina di tall oil, poiché il prezzo a tonnellata della gemma di colofonia è passato da USD 500 nel gennaio 2004 a circa USD 1 200 alla data della decisione impugnata.

202    Si deve quindi verificare se la Commissione abbia commesso un errore palese di valutazione non procedendo nella decisione impugnata, come affermato dalle ricorrenti, ad un’analisi degli effetti sui produttori e sugli acquirenti di resine di colofonia degli aumenti dei prezzi, da un lato, delle resine di colofonia, in particolare di quelli imposti dalle parti della concentrazione, e, dall’altro lato, delle materie prime.

203    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’aumento dei prezzi delle resine di colofonia, è già stato ricordato al precedente punto 201 che la decisione impugnata spiega al ‘considerando’ 67 che il loro aumento è dovuto all’aumento del prezzo delle materie prime. Le ricorrenti non contestano tale spiegazione. Di conseguenza, sulla base di tali elementi, non si può rimproverare alla Commissione di aver ritenuto nella fattispecie, contrariamente alla propria valutazione delle circostanze nelle cause che avevano dato luogo alle decisioni Alcan/Alusuisse e Nestlé/Perrier, che gli aumenti di prezzo non fossero indicativi di una concorrenza insufficiente e di un dominio di mercato. Poiché le ricorrenti non hanno fornito alcuna spiegazione ulteriore a sostegno dell’asserita rilevanza di tali generali aumenti di prezzo, che colpiscono, a priori, tutti i clienti allo stesso modo, ai fini della valutazione degli effetti anticoncorrenziali della concentrazione, esse non hanno dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore palese di valutazione nel non esaminare l’impatto di tali aumenti di prezzo sugli acquirenti di resine di colofonia.

204    Per quanto riguarda, in secondo luogo, i prezzi delle materie prime, si precisa al ‘considerando’ 67 della decisione impugnata che il loro aumento è dovuto in parte all’aumento del prezzo del petrolio greggio. D’altronde, si deve ricordare che la Siegwerk ha precisato, senza essere smentita, che tali aumenti colpivano tutti i fabbricanti dei prodotti interessati nello stesso modo (v. punto 181 supra). Pertanto, non può ritenersi che tali aumenti generali dei prezzi delle materie prime sollevino problemi di concorrenza (v. punti 181‑183 supra). Orbene, le ricorrenti non hanno addotto ragioni specifiche che spieghino perché la Commissione avrebbe dovuto indagare sugli effetti dell’aumento dei prezzi delle materie prime sui produttori e sugli acquirenti di resine di colofonia.

205    Da quanto precede risulta che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore palese di valutazione non procedendo ad un’analisi dell’impatto degli aumenti dei prezzi sui produttori e sugli acquirenti di resine di colofonia. Pertanto, questa parte del motivo deve essere respinta.

 d) Sulla quarta parte, relativa ad errori concernenti il potere di contrasto degli acquirenti

 Argomenti delle parti

206    Le ricorrenti sostengono che la Commissione non abbia esaminato correttamente gli argomenti relativi alla questione del potere di contrasto degli acquirenti. Non basterebbe dimostrare che la domanda sul mercato è concentrata o che i clienti si riforniscono presso diversi fornitori. La Commissione avrebbe dovuto concentrarsi sulla capacità degli acquirenti di adottare misure volte a impedire qualsiasi tentativo da parte dei fornitori di aumentare i prezzi. Alla luce degli elementi di prova risultanti nel suo fascicolo, che contraddicevano l’argomento della Commissione basato sul potere di contrasto degli acquirenti, sarebbe spettato alla Commissione svolgere una analisi più approfondita, allargata alla struttura dell’industria e ad altri fattori della dinamica industriale, nonché alle strategie precise che gli acquirenti del settore potevano adottare per reprimere qualsiasi aumento di prezzo a seguito della concentrazione [decisione della Commissione 25 novembre 1998, 1999/641/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune ed il funzionamento dell’accordo SEE (Causa IV/M.1225 – Enso/Stora) (GU 1999, L 254, pag. 9; in prosieguo: la «decisione Enso/Stora»)]. La decisione impugnata, tuttavia, nulla direbbe a proposito di tutte dette questioni, poiché la Commissione si limiterebbe a sostenere che la forte dipendenza delle parti della concentrazione da qualche grosso cliente contrasterà qualsiasi comportamento anticoncorrenziale, anche se le ricorrenti hanno sottolineato che il mercato non si caratterizzerebbe per l’esistenza di un potere d’acquisto e hanno precisato che, dovendosi rifornire presso le due imprese della concentrazione, esse erano particolarmente vulnerabili alle loro imposizioni. Le ricorrenti hanno indicato nelle loro osservazioni presentate alla Commissione che si trattava di un mercato di venditori e che esse non potevano esercitare sui fornitori del settore un potere di negoziazione rilevante a causa dell’assenza di fornitori alternativi e di vincoli di natura tecnica. Alla luce di tali osservazioni, la Commissione sarebbe stata tenuta a motivare le sue conclusioni, il che non è avvenuto, come del resto non sarebbero stati presi in considerazione, nella decisione impugnata, gli argomenti sviluppati dalle ricorrenti.

207    La Commissione sottolinea che le ricorrenti non contestano che la domanda sul mercato sia molto concentrata e ricorda che i primi cinque produttori di inchiostri rappresentano circa l’[80-90]% delle entrate della Hexion e il [90-100]% di quelle della Akzo. Essa ha altresì osservato che l’offerta è meno concentrata, dato che le vendite dell’entità risultante dalla concentrazione alle ricorrenti rappresentano [riservato]% delle vendite complessive della Hexion e [riservato]% di quelle della Akzo, ma soltanto [riservato]% del fabbisogno complessivo della Sun. Ne conseguirebbe che le partecipanti alla concentrazione sono molto più dipendenti dalle ricorrenti che viceversa. Gli acquirenti disporrebbero inoltre di un consistente numero di fornitori alternativi attendibili, di una produzione propria nonché della possibilità di integrarsi verticalmente. In tali circostanze, la Commissione ritiene giustificata l’asserzione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui la forte dipendenza delle partecipanti alla concentrazione da importanti clienti costituisce un limite a un eventuale comportamento anticoncorrenziale dell’entità risultante dalla concentrazione.

208    Le intervenienti ritengono che la Commissione abbia analizzato attentamente la questione del potere d’acquisto nella decisione impugnata. La decisione Enso/Stora non introdurrebbe una politica vincolante per la Commissione e i fatti di tale causa non sarebbero sufficientemente simili da imporre nella presente causa un’equivalente analisi dettagliata. Le risposte alle domande cui si riferirebbero le ricorrenti non sono prive di ambiguità, non smentiscono i fatti rilevati e analizzati dalla Commissione e non risultano sufficientemente avvalorate.

 Giudizio del Tribunale

209    Si deve verificare se la Commissione abbia commesso un palese errore di valutazione nel limitare la propria analisi del potere di contrasto degli acquirenti agli elementi rilevati nella decisione impugnata.

210    Innanzitutto, si deve rilevare che i punti 64 e 65 degli orientamenti indicano che anche le imprese con elevatissime quote di mercato possono non essere in grado, dopo una concentrazione, di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva se i loro clienti sono in grado di opporsi in quanto detengono un potere di contrasto quali acquirenti. Quest’ultimo va inteso come il potere contrattuale di cui l’acquirente dispone nei confronti del venditore nelle trattative commerciali grazie alle sue dimensioni, all’importanza commerciale che esso riveste per il venditore e alla sua capacità di minacciare in modo credibile il ricorso, in tempi ragionevoli, a fonti di approvvigionamento alternative, o di ridurre la qualità o le condizioni di consegna, qualora il fornitore decida di aumentare i prezzi. Ciò può verificarsi anche nel caso in cui il cliente sia in grado di minacciare, in modo attendibile, di integrarsi verticalmente nel mercato a monte o di promuovere l’espansione o l’ingresso di concorrenti a monte. Infine, è più probabile che questo tipo di potere degli acquirenti sia detenuto da clienti grandi e informati piuttosto che da imprese piccole in un settore frammentato.

211    Con riferimento poi alle indicazioni date dalle stesse ricorrenti, la Flint ha dichiarato che, per quanto a sua conoscenza, non sussisteva alcun potere di negoziazione in capo agli acquirenti di resine di colofonia (risposta alla domanda 40 del questionario clienti). La Siegwerk ha ritenuto che si trattava di un mercato di venditori e non di un mercato di acquirenti (risposta alla domanda 40 del questionario clienti). La Sun ha osservato che, a suo parere, gli acquirenti non potevano esercitare un elevato potere di negoziazione sui fornitori del settore dato il numero molto limitato di fornitori esistente, associato alla difficoltà per gli acquirenti di cambiare rapidamente fonte di approvvigionamento o di utilizzare prodotti chimici alternativi (risposta alla domanda 40 del questionario clienti).

212    Pertanto, soltanto la Sun ha addotto ragioni che giustificano l’assenza di un potere di contrasto degli acquirenti, cioè il numero molto limitato di fornitori e le difficoltà incontrate nel trasferimento di ordini ad altri fornitori. Orbene, è già stato precisato che le ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato tali asserzioni (v. supra, punti 84 e seguenti, e 94 e seguenti). La stessa considerazione vale anche per gli argomenti relativi a una carenza delle quantità necessarie e ad una riduzione di capacità presso i fornitori, che secondo le ricorrenti sono stati addotti dalla Flint in questo contesto (v. supra, punti 73 e seguenti).

213    Con riferimento all’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto esaminare la capacità dei clienti di adottare misure per contrastare qualsiasi tentativo dei fornitori di aumentare i prezzi e secondo il quale essa era tenuta a svolgere un’analisi più approfondita, estesa alla struttura dell’industria e ad altri fattori della dinamica industriale, nonché alle precise strategie che gli acquirenti del settore potevano adottare per impedire qualsiasi aumento di prezzi a seguito della concentrazione, si deve ricordare, in primo luogo, che la decisione impugnata si fonda a tale proposito sulla sussistenza di una produzione interna di taluni clienti, che permette loro di disciplinare in una certa misura i loro fornitori. In secondo luogo, essa sottolinea la possibilità per i clienti di approvvigionarsi presso altri fornitori di grandi e piccole dimensioni, che dispongono di consistenti capacità in eccedenza e sono in grado di produrre tutta la gamma di resine di colofonia. In terzo luogo, essa rileva che la domanda si concentra su un numero assai limitato di grandi clienti, il che conferisce a tali clienti, con particolare riferimento agli elementi già esposti, un importante potere negoziale. In quarto luogo, essa sottolinea la sussistenza della minaccia attendibile di un’integrazione verticale, che permette altresì a tali clienti di disciplinare i loro fornitori (v. punto 28 supra).

214    Inoltre, tali considerazioni della decisione impugnata corrispondono, in sostanza, agli elementi rilevanti ai fini della valutazione del potere di contrasto degli acquirenti, esposti ai punti 64 e 65 degli orientamenti (v. punto 210 supra). Infatti, la decisione impugnata pone in risalto l’elevato grado di dipendenza dei fornitori nei confronti di alcuni grossi clienti. Il Tribunale ritiene, a tale riguardo, che non sia necessario che detti clienti, al fine di contrastare un comportamento anticoncorrenziale dell’entità risultante dalla concentrazione, abbandonino completamente il fornitore in questione. Infatti, la possibilità per le ricorrenti di trasferire una parte sostanziale della loro domanda a fornitori alternativi può essere considerata come una minaccia di perdite abbastanza consistenti per l’entità risultante dalla concentrazione, tale da dissuaderla dal perseguire una simile strategia (v. punto 171 supra).

215    Nella fattispecie, si deve ricordare che le ricorrenti risultano, per quanto riguarda le resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici, tra i più importanti clienti delle partecipanti alla concentrazione. Di conseguenza, il trasferimento anche solo parziale dei loro ordini ad altri fornitori rappresenterà una quota significativa della produzione dell’entità risultante dalla concentrazione. Si deve inoltre ricordare che il Tribunale ha già giudicato che la Commissione non ha commesso un errore palese di valutazione nel ritenere, ai ‘considerando’ 68 e 71 della decisione impugnata, che gli altri produttori del mercato abbiano la capacità di contrastare un comportamento anticoncorrenziale e di approvvigionare i grossi clienti delle partecipanti alla concentrazione (v. supra punti 170‑172) e che le ricorrenti non abbiano dimostrato le notevoli difficoltà nel cambiare fornitore che esse adducono relativamente alla necessità di qualificare le resine di colofonia e che metterebbero i clienti nell’impossibilità di minacciare, in maniera attendibile, di ricorrere in tempi ragionevoli ad altre fonti di approvvigionamento qualora l’entità risultante dalla concentrazione decidesse di aumentare i suoi prezzi (v. supra punti 96‑99).

216    D’altra parte, se le circostanze di fatto nella causa che ha dato luogo alla decisione Enso/Stora possono aver richiesto, a causa di una struttura di mercato eccezionale, analisi approfondite della struttura dell’industria e delle strategie che gli acquirenti potevano adottare al fine di contrastare qualsiasi aumento di prezzo a seguito della concentrazione, da quanto precede risulta che nella presente causa le circostanze sono diverse. Infatti, alla luce dei rilievi sopra esposti, il Tribunale ritiene che non si possa pretendere dalla Commissione, nelle circostanze in questione, un esame più approfondito in merito al potere di contrasto dei clienti delle parti della concentrazione.

217    Alla luce di quanto precede, questa parte dev’essere respinta.

 e) Sulle pretese carenze di motivazione

218    Poiché le ricorrenti ritengono che la valutazione da parte della Commissione delle capacità in eccedenza disponibili presso i concorrenti delle partecipanti alla concentrazione non sia sufficientemente motivata, in particolare perché la Commissione non ha esaminato, nella decisione impugnata, la disponibilità delle materie prime necessarie alla produzione di resine di colofonia, né gli effetti di una pretesa carenza di tali materie prime sull’utilizzazione delle capacità, e che essa avrebbe ignorato o respinto le prove fornite dalle ricorrenti senza motivare tale rigetto, si deve rilevare che dalle considerazioni svolte ai precedenti punti 165‑185 risulta che la Commissione ha sufficientemente motivato la sua conclusione secondo cui sussistevano nel mercato capacità in eccedenza. Infatti, i ‘considerando’ 62‑67 della decisione impugnata evidenziano, in maniera chiara e inequivocabile, il ragionamento della Commissione a tale proposito e hanno consentito al Tribunale di esercitare il proprio controllo, così come agli interessati di difendere i loro diritti.

219    Infine, risulta altresì dai rilievi svolti ai precedenti punti 213 e 214 che la Commissione ha motivato a sufficienza la sua conclusione riguardo al potere di contrasto dei clienti delle partecipanti alla concentrazione. Infatti, i ‘considerando’ 69‑71 della decisione impugnata evidenziano, in maniera chiara ed inequivocabile, il ragionamento svolto dalla Commissione a tale proposito e hanno consentito al Tribunale di esercitare il proprio controllo, così come agli interessati di difendere i loro diritti.

220    Ne consegue che gli argomenti relativi a pretese insufficienze di motivazione devono essere respinti.

221    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il secondo motivo deve essere respinto.

222    In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

223    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione e le intervenienti ne hanno fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Sun Chemical Group BV, la Siegwerk Druckfarben AG e la Flint Group Germany GmbH sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

Indice


Contesto normativo

Fatti

A –  Parti del procedimento e dell’operazione di concentrazione

B –  Mercato dei prodotti

C –  Procedimento amministrativo

D –  Decisione impugnata

Procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

A –  Sulla ricevibilità del ricorso

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

B –  Sul merito del ricorso

1.  Osservazioni preliminari

2.  Sul primo motivo, relativo alla mancata osservanza degli orientamenti da parte della Commissione

a) Sulla seconda parte, relativa alla mancata osservanza da parte della Commissione degli orientamenti quanto agli effetti non coordinati della concentrazione

Sulla prima censura, relativa alla mancata osservanza da parte della Commissione degli orientamenti per quanto riguarda la prossimità delle relazioni concorrenziali delle imprese partecipanti alla concentrazione

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulla seconda censura, relativa alla mancata osservanza degli orientamenti da parte della Commissione per quanto concerne l’attendibilità dei fornitori alternativi

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulla terza censura, relativa alla mancata osservanza da parte della Commissione degli orientamenti per quanto concerne la possibilità per i clienti delle imprese partecipanti alla concentrazione di cambiare fornitore

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulla quarta censura, relativa ad errori riguardanti le capacità disponibili sul mercato

Sulla quinta censura, relativa alla mancata osservanza da parte della Commissione degli orientamenti per quanto concerne la capacità dell’entità risultante dalla concentrazione di ostacolare la crescita dei concorrenti

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

b) Sulla terza parte relativa alla mancata osservanza da parte della Commissione degli orientamenti per quanto concerne gli effetti coordinati della concentrazione contestata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

c) Sulla prima parte, relativa alla mancata osservanza degli orientamenti da parte della Commissione per quanto concerne le quote di mercato e i gradi di concentrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3.  Sul secondo motivo, relativo ad errori di fatto e di valutazione

a) Sulla prima parte, relativa ad errori nella valutazione delle capacità disponibili sul mercato

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  Sulla prima censura, relativa ad errori concernenti le capacità sussistenti sul mercato

–  Sulla seconda censura, relativa ad errori concernenti la disponibilità di materie prime

b) Sulla seconda parte, relativa alla natura e alla portata dell’integrazione verticale dei clienti dell’entità risultante dalla concentrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

c) Sulla terza parte, relativa ad errori riguardanti l’effetto degli aumenti significativi del prezzo delle materie prime

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

d) Sulla quarta parte, relativa ad errori concernenti il potere di contrasto degli acquirenti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

e) Sulle pretese carenze di motivazione

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.


1 Dati riservati occultati.