Language of document : ECLI:EU:T:2007:212

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

11 luglio 2007 (*)

«Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Danno subìto da un’impresa a causa di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario che vizia il procedimento di controllo della compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune»

Nella causa T‑351/03,

Schneider Electric SA, con sede in Rueil-Malmaison (Francia), rappresentata dagli avv.ti A. Winckler e M. Pittie,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. P. Oliver, É. Gippini Fournier e dalla sig.ra C. Ingen-Housz, successivamente dal sig. Oliver, dalla sig.ra O. Beyne e dal sig. R. Lyal, infine dai sigg. Oliver, Lyal e F. Arbault, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.‑D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto un ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente in ragione di illegittimità inficianti il procedimento di controllo della compatibilità con il mercato comune dell’operazione di concentrazione tra la Schneider Electric SA e la Legrand SA,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dal sig. H. Legal, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, dai sigg. V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi e N. Wahl, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 aprile 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Nella versione applicabile alla controversia, il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [(GU L 395, pag. 1), come rettificato (GU 1990, L 257, pag. 13) e come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento»)], dispone, al suo art. 2, n. 3, che le operazioni di concentrazione notificate che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

2        L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento dispone che si ha un’operazione di concentrazione quando una società acquisisce direttamente o indirettamente il controllo di un’altra impresa, in particolare tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio.

3        L’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento precisa che la Commissione dichiara compatibili con il mercato comune le concentrazioni che le vengono notificate in forza del regolamento e che, pur ricadendo sotto quest’ultimo, non suscitano gravi perplessità per quanto riguarda la loro compatibilità.

4        In caso contrario, la Commissione decide di avviare la procedura di controllo approfondito (decisione detta di «apertura della fase II»), conformemente all’art. 6, n. 1, lett. c).

5        L’art. 10, n. 1, precisa che tali atti devono intervenire nel termine di un mese che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica dell’operazione di concentrazione o a quello della ricezione delle informazioni complete.

6        L’art. 8 conferisce alla Commissione, rispettivamente ai suoi paragrafi 2 e 3, il potere di adottare nell’ambito della fase II del controllo una decisione di compatibilità, se del caso, dopo che le imprese interessate abbiano apportato modifiche al loro progetto di fusione notificato, oppure una decisione di incompatibilità.

7        L’art. 10, n. 3, specifica che le decisioni che dichiarano un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune devono intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data di apertura della fase II.

8        Ai termini dell’art. 8, n. 4, se un’operazione dichiarata incompatibile è già stata realizzata la Commissione può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese od ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.

9        Ai sensi dell’art. 10, n. 6, l’operazione notificata è ritenuta compatibile con il mercato comune, qualora la Commissione non abbia adottato una decisione di apertura della fase II entro il termine massimo di un mese che inizia a decorrere dalla notifica o dalla ricezione delle informazioni complete, oppure una decisione che decide sulla compatibilità dell’operazione nei quattro mesi successivi all’apertura della fase II.

10      Ai sensi dell’art. 10, n. 5, qualora il giudice comunitario annulli una decisione della Commissione, i termini fissati nel regolamento si applicano nuovamente a decorrere della data in cui è stata emessa la sentenza.

11      L’art. 7, n. 1, precisa che una concentrazione non può essere realizzata né anteriormente alla sua notifica né entro le prime tre settimane successive a tale notifica.

12      Al paragrafo 3, l’art. 7 precisa che il detto paragrafo 1 non osta alla realizzazione di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio che sia stata notificata alla Commissione, sempreché l’acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore del suo investimento e in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4.

13      Ai sensi di quest’ultima disposizione, la Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3 dell’art. 7, per evitare un pregiudizio grave ad una o più imprese partecipanti all’operazione di concentrazione. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della notifica sia dopo l’operazione.

14      Infine, l’art. 18 del regolamento dispone, al paragrafo 1, che prima di adottare le decisioni contemplate, in particolare, all’art. 8, n. 3, la Commissione dà modo alle imprese interessate di manifestare in ogni fase della procedura sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.

15      Tale stesso articolo precisa, al paragrafo 3, che la Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni e che nello svolgimento della procedura i diritti della difesa sono pienamente garantiti.

 Fatti all’origine della controversia

16      La Schneider Electric SA (in prosieguo: la «Schneider») e la Legrand SA sono due società francesi, attive nella produzione e nella vendita, la prima, di prodotti e di sistemi nei settori della distribuzione elettrica, del controllo industriale e dell’automazione, la seconda, di apparecchiature elettriche per impianti a bassa tensione.

17      Il settore dei prodotti di distribuzione elettrica è segmentato nei seguenti mercati di prodotti:

Segmento

Denominazione

Prodotti

Segmento 1

Quadri generali a bassa tensione

Elementi di armadi, disgiuntori, fusibili, ecc.

Segmento 2

Quadri di piano

Elementi di armadi, disgiuntori, fusibili, ecc.

Segmento 3

Supporti di cavi e canalizzazioni prefabbricate

Supporti di cavi e canalizzazioni prefabbricate

Segmento 4

Quadri terminali

Elementi di armadi, disgiuntori, fusibili, interruttori e disgiuntori differenziali, ecc.

Segmento 5A

Attrezzature elettriche a valle del quadro terminale

Sistemi di apparecchiature ultraterminali

Sistemi di controllo

Sistemi di sicurezza e di protezione

Componenti per sistemi di reti di comunicazione

Segmento 5 B

Accessori per l’installazione ripartita

Scatole di derivazione, materiale di fissaggio e materiale di cablaggio a valle del quadro terminale ed a monte delle apparecchiature di impianto

Segmento 5 C

Alloggiamenti per la posa in ambiente

Scatole da incasso, canalette murali, colonnine, ecc.

Componenti industriali

Prodotti di trasformazione e di alimentazione



Ausiliari di controllo e di segnalazione

Attrezzature destinate a garantire l’alimentazione elettrica in corrente alternata o in corrente continua di impianti industriali


Apparecchiature di connessione destinate a garantire il comando di un impianto industriale


18      I grossisti, distributori di zona, acquistano dai gruppi industriali produttori la gamma dei materiali utilizzati dai professionisti del settore, installatori e quadristi. Questi ultimi assemblano i diversi elementi dei quadri di distribuzione elettrica.

19      La Schneider e la Legrand informavano la Commissione di un progetto di acquisizione, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento, del controllo da parte della Schneider della totalità dell’impresa Legrand mediante un’offerta pubblica di scambio (in prosieguo: l’«OPSC»).

20      Una lettera del 12 gennaio 2001 scambiata dai presidenti delle due società prevedeva che il presidente del consiglio di amministrazione della Legrand avrebbe partecipato personalmente all’elaborazione di qualsiasi soluzione proposta alla Commissione, e che ogni impegno concernente la Legrand non avrebbe potuto essere proposto o approvato da nessuna delle società senza il previo accordo dei presidenti del consiglio di amministrazione della Schneider e della Legrand.

21      Il 15 gennaio 2001 le due società annunciavano il loro accordo sulla prevista operazione di concentrazione (in prosieguo: l’«operazione») e la Schneider depositava un progetto di OPSC sui titoli della Legrand presso il Conseil des marchés financiers (Consiglio dei mercati finanziari) di Parigi.

22      L’OPSC rimaneva aperta dal 1° febbraio al 7 marzo 2001 e veniva notificata formalmente alla Commissione il 16 febbraio 2001.

23      Nel loro formulario CO per la notificazione, le parti notificanti facevano specificamente osservare che, riguardo agli effetti dell’operazione sull’offerta tra i segmenti 4 e 5 dei mercati settoriali in questione, non vi erano molte ragioni per credere che a seguito dell’operazione venisse in essere un effetto di conglomerato.

24      Ritenendo che l’operazione suscitasse gravi perplessità quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, la Commissione apriva, il 30 marzo 2001, la fase II del controllo, a norma dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento.

25      Con lettera del 6 aprile 2001, la Commissione inviava una domanda di informazioni alla Schneider e alla Legrand, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento.

26      Tale domanda veniva seguita, in data 27 aprile 2001, da una decisione formale, ai sensi dell’art. 11, n. 5, del regolamento, la quale aveva per effetto, ai sensi dell’art. 10, n. 4, la sospensione del termine di quattro mesi dall’inizio della fase II, concesso alla Commissione per decidere sulla compatibilità dell’operazione.

27      A seguito dell’annullamento da parte della Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), adita dagli azionisti di minoranza della Legrand con un’azione di contestazione dell’ammissibilità dell’OPSC, la Schneider depositava, il 7 giugno 2001, i termini di un’OPSC modificata, che veniva dichiarata ammissibile, lanciata il 21 giugno seguente e chiusa il 25 luglio 2001.

28      La Commissione inviava alla Schneider, il 3 agosto 2001, una comunicazione degli addebiti che contestava la creazione od il rafforzamento di una posizione dominante, per effetto dell’operazione, su un certo numero di mercati settoriali nazionali.

29      Il 6 agosto 2001 la Commission des opérations de bourse (Commissione per le operazioni di borsa) emetteva il parere sul risultato definitivo della OPSC della Schneider, che raccoglieva così il 98,7% dei titoli della Legrand.

30      Nella loro risposta del 16 agosto 2001 alla comunicazione degli addebiti, le parti dell’operazione contestavano la definizione dei mercati adottata dalla Commissione, nonché la sua analisi dell’impatto dell’operazione su tali mercati.

31      Il 29 agosto 2001 aveva luogo una riunione comune delle imprese notificanti e dei servizi della Commissione, finalizzata a definire eventuali modifiche all’operazione che potessero risolvere i problemi concorrenziali rilevati dalla Commissione.

32      A tale effetto, la Schneider proponeva a più riprese misure correttive alla Commissione.

33      In una nota del 25 settembre 2001 indirizzata al Commissario incaricato delle questioni in materia di concorrenza, la Schneider e la Legrand manifestavano la loro totale sorpresa dinanzi alla reazione negativa della Commissione nei confronti delle loro ultime proposte, malgrado queste prevedessero il ritiro della Legrand dai mercati dei componenti per quadri elettrici nell’insieme dello Spazio Economico Europeo (in prosieguo: il «SEE»).

34      Il 10 ottobre 2001 la Commissione adottava, ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento, la decisione 2004/275/CE (caso COMP/M.2283 – Schneider‑Legrand), dichiarando l’operazione incompatibile con il mercato comune (GU 2004, L 101, pag. 1; in prosieguo: la «decisione di incompatibilità»).

35      Al ‘considerando’ 782 della decisione di incompatibilità, la Commissione giungeva alla conclusione che l’operazione di concentrazione notificata avrebbe creato una posizione dominante che avrebbe avuto l’effetto di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva sui seguenti mercati settoriali nazionali:

–        mercati degli interruttori scatolati, interruttori miniaturizzati e armadi per sottoquadri di distribuzione elettrica in Italia;

–        mercato degli interruttori miniaturizzati, interruttori differenziali e cassette per quadri terminali di distribuzione elettrica in Danimarca, Spagna, Italia e Portogallo;

–        mercato degli interruttori di collegamento in Francia e in Portogallo;

–        mercato dei supporti per cavi nel Regno Unito;

–        mercato delle prese e degli interruttori in Grecia;

–        mercato delle apparecchiature stagne in Spagna;

–        mercato dei materiali di fissaggio e di derivazione in Francia;

–        mercato dei prodotti di trasformazione dell’energia elettrica in Francia;

–        mercato degli ausiliari di comando e segnalazione in Francia.

36      Al ‘considerando’ 783 della decisione di incompatibilità, la Commissione altresì concludeva che l’operazione avrebbe rafforzato una posizione dominante, la quale avrebbe avuto l’effetto di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva sui seguenti mercati settoriali in Francia:

–        mercato degli interruttori scatolati, interruttori miniaturizzati e armadi per sottoquadri di distribuzione elettrica;

–        mercato degli interruttori miniaturizzati, interruttori differenziali e cassette per quadri terminali di distribuzione elettrica;

–        mercato delle prese e degli interruttori;

–        mercato delle apparecchiature stagne;

–        mercato dei sistemi di illuminazione di sicurezza o dei blocchi autonomi d’illuminazione di sicurezza.

37      La Commissione riteneva anche che le misure correttive proposte dalla Schneider non avrebbero permesso di risolvere i problemi concorrenziali identificati nella decisione di incompatibilità.

38      Avendo la Schneider realizzato, per effetto del suo possesso del 98,1% del capitale della Legrand, una concentrazione successivamente dichiarata incompatibile con il mercato comune, la Commissione adottava, il 24 ottobre 2001, una seconda comunicazione degli addebiti ai fini della separazione della Schneider e della Legrand.

39      In tale documento, la Commissione prospettava di ordinare alla Schneider, in forza dell’art. 8, n. 4, del regolamento, di cedere le sue attività nella Legrand oltre una posizione significativa, al fine di ripristinare una concorrenza effettiva con un grado di certezza sufficiente e in un termine sufficientemente breve. La Commissione riteneva anche necessario affidare immediatamente ad un mandatario esperto ed indipendente la gestione della partecipazione della Schneider nella Legrand.

40      Il 4 dicembre 2001 la Commissione, su domanda della Schneider, autorizzava quest’ultima, sulla base dell’art. 7, n. 4, del regolamento, ad esercitare i diritti di voto inerenti alla sua partecipazione nella Legrand, tramite un mandatario nominato dalla Schneider alle condizioni previste in un contratto di mandato approvato dalla Commissione.

41      Il 10 dicembre 2001 la Schneider e la Salustro Reydel Management, il mandatario, firmavano il contratto di mandato.

42      Il 13 dicembre 2001 la Schneider proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento contro la decisione di incompatibilità (causa T‑310/01) e, con atto separato, un’istanza diretta ad ottenere che il Tribunale statuisse sul ricorso mediante procedimento accelerato ai sensi dell’art. 76 bis del suo regolamento di procedura.

43      Il 23 gennaio 2002 il Tribunale respingeva tale istanza in considerazione della natura del fascicolo e, in particolare, della voluminosità del ricorso introduttivo e dei documenti a questo allegati.

44      Il 30 gennaio 2002 la Commissione adottava, sul fondamento dell’art. 8, n. 4, del regolamento, una decisione (in prosieguo: la «decisione di separazione») in cui ordinava alla Schneider di separarsi dalla Legrand entro un termine di nove mesi, con scadenza il 5 novembre 2002.

45      La decisione di separazione vietava alla Schneider di procedere ad una separazione distinta di determinate attività della Legrand, sottoponeva al preliminare gradimento della Commissione l’acquirente o gli acquirenti della Legrand e vietava ogni ulteriore rivendita alla Schneider di determinate attività della Legrand.

46      Con atti depositati il 18 marzo 2002 la Schneider proponeva un ricorso di annullamento avverso la decisione di separazione (causa T‑77/02), un’istanza diretta a far statuire su tale ricorso mediante procedimento accelerato, nonché una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di separazione (causa T‑77/02 R).

47      L’istanza di procedimento accelerato veniva accolta nella causa T‑77/02 con decisione del Tribunale notificata alle parti il 25 marzo 2002.

48      Il 5 aprile 2002 veniva organizzata con i rappresentanti delle parti una riunione informale dinanzi al presidente della Prima Sezione ed al giudice relatore nella causa T‑310/01.

49      A seguito dell’udienza in sede cautelare del 23 aprile 2002 nella causa T‑77/02, la Commissione, con lettera dell’8 maggio 2002, prorogava fino al 5 febbraio 2003 il termine impartito alla Schneider per separarsi dalla Legrand, salva la realizzazione delle tappe del processo di separazione nel corso del periodo di proroga.

50      Il 3 maggio 2002 il Tribunale (Prima Sezione) decideva, sentita la Commissione, di accogliere l’istanza della Schneider diretta a far statuire nella causa T‑310/01 mediante procedimento accelerato, tenuto conto della conferma da parte della Schneider, trasmessa il 12 aprile 2002, del mantenimento della versione abbreviata del proprio ricorso introduttivo.

51      Considerata la proroga del termine di separazione accordata dalla Commissione nella sua lettera dell’8 maggio 2002, la Schneider ritirava la domanda di sospensione dell’esecuzione nella causa T‑77/02 R, mediante lettera ricevuta il 14 maggio 2002.

52      Con ordinanza 28 maggio 2002 il presidente del Tribunale disponeva la cancellazione dal ruolo della causa T‑77/02 R e sospendeva la decisione sulle spese afferenti al procedimento sommario fino alla pronuncia sul ricorso principale nella causa T‑77/02.

53      Con ordinanze del presidente della Prima sezione del Tribunale 6 giugno 2002 veniva autorizzato l’intervento della Legrand, del Comité central d’entreprise della Legrand SA e del Comité européen du groupe Legrand nelle cause T‑310/01 e T‑77/02 a sostegno delle conclusioni della Commissione, a causa dell’interesse alla soluzione delle controversie detenuto dalla Legrand, la cui situazione era direttamente interessata dalla conferma o dall’annullamento delle decisioni adottate.

54      La Schneider preparava la cessione della Legrand, da realizzarsi in caso di rigetto dei suoi due ricorsi di annullamento e, il 26 luglio 2002, concludeva a tale scopo con il consorzio Wendel-KKR un contratto di cessione della Legrand, il quale doveva avere esecuzione entro e non oltre il 10 dicembre 2002 e conteneva una clausola che consentiva alla Schneider, in caso di annullamento della decisione di incompatibilità, di risolvere il contratto entro il 5 dicembre 2002, in cambio della corresponsione di un’indennità di risoluzione.

55      Con la sentenza 22 ottobre 2002, causa T‑310/01, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑4071; in prosieguo: la «sentenza Schneider I»), il Tribunale annullava la decisione di incompatibilità, a motivo della presenza di errori di analisi e di valutazione dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali fuori dalla Francia, nonché della violazione dei diritti della difesa inficiante l’analisi dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali francesi e delle misure correttive proposte dalla Schneider.

56      Riguardo al primo punto la sentenza Schneider I constatava quanto segue:

«256      (…) la Commissione (…) ha sovrastimato la potenza economica della nuova entità sui mercati settoriali nazionali esaminati ai considerando 782° e 783°, inserendo nella propria analisi dell’impatto dell’operazione in questione su tali mercati tutta una gamma di prodotti che non riflette la reale situazione della concorrenza che si manifesterà sugli stessi mercati in seguito all’operazione (…).

257      Lo stesso ragionamento dev’essere svolto in relazione all’estesa gamma di marchi dell’entità risultante dalla fusione, il cui carattere ineguagliabile discende anch’esso dall’aggregazione astratta dei marchi detenuti dalle parti notificanti sull’insieme del territorio del SEE.

(…)

296      (…) la Commissione, rifiutando di includere nel calcolo delle quote di mercato dell’ABB e della Siemens le vendite integrate di componenti per quadri elettrici realizzate da tali due gruppi societari, ha sottostimato la potenza economica di (…) due importanti concorrenti dell’entità risultante dalla fusione e, corrispondentemente, ha sopravvalutato la forza di tale entità sui mercati francese ed italiano di componenti per quadri elettrici di piano, nonché sui mercati danese, spagnolo, francese, italiano e portoghese di componenti per quadri elettrici terminali.

(…)

404      Il Tribunale giudica che gli errori, le omissioni e le contraddizioni sopra constatati nell’analisi della Commissione relativa all’impatto dell’operazione (…) rivestono un carattere di sicura gravità.

405      Fondandosi sull’estensione delle attività dell’entità risultante dalla fusione all’insieme del SEE, la Commissione ha fatto ricorso ad indicatori di potenza economica estranei ai mercati settoriali nazionali interessati dall’operazione, i quali hanno come effetto un’indebita amplificazione dell’impatto di quest’ultima su tali mercati.

406      Occorre ricordare, a questo proposito, che nessuno degli elementi di fatto su cui si fonda la Decisione consente di ritenere che l’operazione proposta possa sollevare problemi di concorrenza su mercati diversi dai mercati settoriali in Francia e in altri sei paesi, mercati che la Decisione, ai considerando 782° e 783°, afferma colpiti dagli effetti dell’operazione in questione.

407      La Decisione non contiene, in particolare, alcuna analisi della struttura concorrenziale dei mercati settoriali nazionali non interessati dall’operazione di concentrazione controversa (…).

408      Allo stesso modo, a motivo delle lacune e delle contraddizioni inficianti l’analisi delle strutture della distribuzione, la Commissione non poteva considerare come vantaggi di concorrenza sostanziali per l’entità risultante dalla fusione né il preteso accesso privilegiato di quest’ultima alla distribuzione, derivante dalle sue posizioni sull’insieme dei mercati dei materiali elettrici a bassa tensione a livello della distribuzione stessa, né l’incapacità dei grossisti di esercitare una pressione concorrenziale sulla nuova entità.

409      Per il loro carattere astratto ed avulso dai mercati settoriali nazionali da prendere in considerazione, gli indizi di potenza economica ricavati dalla gamma senza eguali di prodotti e dall’incomparabile disponibilità di marchi del gruppo Schneider‑Legrand hanno portato la Commissione a sovrastimare ancora di più l’impatto dell’operazione (…) sui mercati settoriali nazionali interessati da quest’ultima.

410      Lo stesso vale, da un lato, per il rifiuto della Commissione di prendere in considerazione le vendite integrate realizzate dall’ABB e dalla Siemens sui mercati nazionali di componenti per quadri elettrici interessati dall’operazione e, dall’altro, per le lacune che inficiano, in particolare, l’analisi dell’impatto di tale operazione sui mercati danesi di componenti per quadri terminali e sui mercati italiani di componenti per quadri di piano e terminali.

411      Gli errori di analisi e di valutazione constatati qui sopra sono dunque tali da privare di valore probante la valutazione economica dell’impatto dell’operazione (…) sulla quale si fonda la contestata dichiarazione di incompatibilità.

412      Tuttavia, quale che sia l’ampiezza delle lacune che può presentare una decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune, tali lacune non possono determinare l’annullamento della decisione stessa se, e nei limiti in cui, l’insieme degli altri elementi contenuti in quest’ultima consente al Tribunale di ritenere dimostrato che in ogni caso la realizzazione dell’operazione comunque porterà alla creazione od al rafforzamento di una posizione dominante comportante un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento (…).

413      A questo proposito, gli errori constatati non possono di per sé essere sufficienti a rimettere in discussione gli addebiti formulati dalla Commissione in relazione a ciascuno dei mercati settoriali francesi elencati ai considerando 782° e 783°.

414      A questo proposito, il Tribunale rileva come la Schneider non abbia seriamente contestato l’analisi dell’impatto dell’operazione (…) su tali mercati. Al contrario, essa si è adoperata per contestare alla Commissione l’indebita trasposizione agli altri mercati settoriali nazionali interessati della situazione della concorrenza sui mercati francesi conseguente all’operazione (…).

415      In effetti, considerati gli elementi di fatto contenuti nella Decisione, non è possibile non condividere la conclusione della Commissione secondo cui l’operazione proposta creerà o rafforzerà sui mercati francesi – dove ciascuna delle due parti notificanti era già molto potente – una posizione dominante comportante, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento (…), un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di quest’ultimo (…).

416      Risulta, infatti, dalla Decisione che il gruppo Schneider-Legrand detiene su ciascuno dei mercati francesi interessati quote di mercato indicative di una posizione di predominio ovvero di una posizione dominante rafforzata, tenuto conto della scarsa presenza e della dispersione delle quote di mercato dei principali concorrenti dell’entità risultante dalla fusione (…).

417      Inoltre, la Commissione ha ritenuto (…), senza che la Schneider la censurasse sul punto, e come risulta d’altronde dall[a] (…) Decisione, che i prezzi del materiale elettrico a bassa tensione pagati dai grossisti fossero in media sensibilmente più elevati in Francia che sugli altri mercati nazionali interessati, prima della realizzazione dell’operazione di concentrazione.

418      (…) non si può contestare che la rivalità tra le parti notificanti si è manifestata in maniera preponderante sui mercati settoriali francesi considerati negli addebiti e che l’operazione (…) avrà come effetto di sopprimere su tali mercati un fattore essenziale di concorrenza.

(…)

419      L’analisi economica sottesa alla Decisione può dunque essere ritenuta insufficiente soltanto per quel che riguarda tutti i mercati settoriali nazionali interessati diversi dai mercati francesi, costituendo questi ultimi senza dubbio una parte sostanziale del mercato comune ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento (…)».

57      Riguardo alla violazione dei diritti della difesa della Schneider che avevano viziato l’analisi dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali francesi e dei rimedi proposti dalla ricorrente, la sentenza Schneider I statuiva quanto segue:

«444      La Commissione era (…) tenuta a precisare tanto più chiaramente i problemi di concorrenza sollevati dall’operazione proposta, in modo da consentire alle parti notificanti di presentare utilmente ed a tempo debito proposte di cessioni di attività in grado, se del caso, di rendere l’operazione compatibile con il mercato comune.

445      (…) dalla lettura della comunicazione degli addebiti [del 3 agosto 2001] non risulta che tale atto abbia affrontato con sufficiente chiarezza e precisione la questione del rafforzamento della posizione della Schneider rispetto ai distributori francesi di materiali elettrici a bassa tensione, derivante non soltanto dal sommarsi delle vendite della Legrand sui mercati di componenti di quadri elettrici, ma anche dalla posizione di predominio della Legrand sui segmenti delle attrezzature elettriche ultraterminali. Occorre osservare, in particolare, come la conclusione generale della comunicazione degli addebiti elenchi i diversi mercati settoriali nazionali interessati dall’operazione (…), senza evidenziare alcun addossamento di una posizione detenuta da una delle due parti notificanti su un dato mercato di prodotti alla posizione dell’altra parte su un altro mercato settoriale.

(…)

453      (…) la comunicazione degli addebiti non ha consentito alla Schneider di valutare in tutta la loro ampiezza i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione a motivo dell’operazione (…) notificata sul mercato francese del materiale elettrico a bassa tensione considerato a livello di distribuzione.

454      Ne deriva che i diritti della difesa della Schneider sono stati violati sotto molteplici profili.

455      Anzitutto, la Schneider è stata privata della possibilità di contestare utilmente nel merito la tesi della Commissione consistente nel ritenere sussistente, a livello di distribuzione, il rafforzamento in Francia della posizione dominante della Schneider nel settore dei componenti per quadri di piano e terminali a motivo della posizione di predominio della Legrand nel settore delle apparecchiature ultraterminali.

456      La Schneider non ha quindi avuto modo di presentare utilmente le proprie osservazioni a questo proposito né nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, né nel corso dell’audizione del 21 agosto 2001.

457      Se ciò non fosse accaduto, la Commissione avrebbe potuto ritornare sulla propria posizione o, al contrario, rafforzare la dimostrazione della propria tesi mediante nuovi elementi, sicché la decisione avrebbe potuto essere in ogni caso differente.

458      Si deve riconoscere, inoltre, che la Schneider non ha beneficiato dell’opportunità di presentare utilmente e tempestivamente proposte di cessioni di attività di ampiezza sufficiente per consentire di risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione sui mercati settoriali francesi in questione.

459      Il Tribunale rileva, a questo proposito, come la Schneider abbia sottolineato all’udienza di non avere in effetti potuto proporre in tempo utile rimedi ai problemi di concorrenza per i quali essa non ha contestato la Decisione.

460      In tal modo, la Schneider è stata indirettamente privata della possibilità di ottenere un’autorizzazione che la Commissione avrebbe potuto concedere quanto ai rimedi proposti, ove le parti notificanti fossero state messe in condizione di presentare in tempo utile proposte di cessione di attività di ampiezza sufficiente per risolvere l’insieme dei problemi di concorrenza individuati dalla Commissione a livello di distribuzione in Francia.

461      Le conseguenze di tali irregolarità sono tanto più gravi per il fatto che – come più volte osservato dalla Commissione all’udienza – i rimedi costituiscono il solo modo di scongiurare una dichiarazione di incompatibilità di un’operazione di concentrazione ricadente sotto le previsioni dell’art. 2, n. 3, del regolamento (…).

462      Di conseguenza, posto che la Decisione è viziata da una violazione dei diritti della difesa, occorre accogliere il motivo proposto.

463      Alla luce di tali fatti, la Decisione deve essere annullata, senza che occorra statuire sugli altri motivi ed argomenti presentati dalla Schneider a sostegno del proprio ricorso e diretti, in particolare, contro la valutazione operata dalla Commissione in ordine alle proposte di cessioni di attività presentate dalla Schneider allo scopo di rendere l’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune.

464      Infatti, a norma dell’art. 233 CE, spetta alla Commissione adottare i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza di annullamento comporta.

465      Tali provvedimenti di esecuzione debbono rispettare la motivazione che costituisce il sostegno necessario del dispositivo della sentenza (v. sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 27). La pertinente parte della motivazione della presente sentenza comporta, in particolare, nell’ipotesi in cui venisse rinnovato l’esame della compatibilità dell’operazione notificata, che la Schneider venga messa in condizione – quanto ai mercati settoriali nazionali interessati per i quali l’analisi economica contenuta nella Decisione non è stata censurata dalla presente sentenza, ossia i mercati settoriali francesi – di far valere utilmente le proprie difese e, se del caso, di proporre misure correttive congrue rispetto agli addebiti fatti propri dalla Commissione e da questa previamente precisati».

58      Con sentenza 22 ottobre 2002, causa T‑77/02, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑4201; in prosieguo: la «sentenza Schneider II»), il Tribunale annullava di conseguenza la decisione di separazione, giacché questa costituiva una misura di applicazione della decisione di incompatibilità annullata, senza che vi fosse bisogno di esaminare gli altri motivi di illegittimità sollevati a titolo autonomo nei confronti della decisione di separazione.

59      La Commissione non ha impugnato le sentenze Schneider I e Schneider II, le quali sono pertanto passate in giudicato.

60      Con lettera 29 ottobre 2002 la Schneider evidenziava l’importanza e le conseguenze finanziarie molto gravi dei ritardi procedurali e confermava che le sue misure correttive per la Francia del 24 settembre 2001 potevano servire come base provvisoria per il riesame della compatibilità dell’operazione in attesa della precisazione di eventuali addebiti.

61      La Commissione pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 15 novembre 2002 (GU 2002, C 279, pag. 22) un avviso relativo alla riapertura del controllo dell’operazione, in cui precisava che, ai sensi dell’art. 10, n. 5, del regolamento, i termini per l’esame si sarebbero applicati a decorrere dal 23 ottobre 2002, giorno successivo alla pronuncia della sentenza Schneider I. La Commissione aggiungeva che, a seguito di un’analisi preliminare nella fase I e senza pregiudizio per una decisione finale, l’operazione poteva rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento e invitava i terzi a presentarle le loro eventuali osservazioni.

62      Con comunicazione degli addebiti 13 novembre 2002, la Commissione informava la Schneider che l’operazione era idonea a pregiudicare la concorrenza sui mercati settoriali francesi, a motivo della sovrapposizione di considerevoli quote di mercato della Schneider e della Legrand, del fatto che veniva meno la loro rivalità tradizionale, dell’importanza dei marchi detenuti dall’entità Schneider‑Legrand, del suo potere sui rivenditori all’ingrosso e dell’impossibilità per qualsiasi concorrente di sostituirsi alla pressione concorrenziale che la Legrand esercitava prima dell’operazione.

63      La Commissione rilevava in particolare:

«Pertanto, su ciascuno dei mercati interessati su cui l’una o l’altra delle parti era in posizione dominante prima dell’operazione, questa comporta l’eliminazione di un concorrente immediato, che era l’unico in grado di esercitare un vincolo concorrenziale sull’impresa dominante grazie al suo addossamento sulle posizioni molto forti dello stesso gruppo in altri segmenti dello stesso settore, segnatamente per quanto riguarda la notorietà dei suoi marchi e le relazioni commerciali con i rivenditori all’ingrosso».

64      Il 14 novembre 2002 la Schneider presentava alla Commissione misure correttive aventi per oggetto l’eliminazione delle sovrapposizioni di attività tra la Schneider e la Legrand sui mercati settoriali francesi interessati.

65      Con lettera del 25 novembre 2002, la Schneider faceva presente alla Commissione che, in mancanza di un’analisi mercato per mercato degli effetti dell’operazione, le censure mosse dalla Commissione nella sua comunicazione degli addebiti 13 novembre 2002 rimanevano di natura e di portata imprecisa e non dimostravano l’esistenza di un effetto anticoncorrenziale sui mercati interessati e che le considerazioni di ordine generale svolte dalla Commissione erano smentite dalla realtà.

66      Con lettera 29 novembre 2002 la Commissione comunicava alla Schneider che le misure correttive che essa aveva successivamente proposto non erano sufficienti ad eliminare tutti i problemi di restrizione della concorrenza sollevati dall’operazione, a causa dei persistenti dubbi in merito alla redditività e all’autonomia delle attività cedute, nonché dell’inidoneità delle misure correttive a creare un contrappeso alla potenza dell’entità Schneider‑Legrand.

67      Con sentenza 29 novembre 2002, decidendo in sede di procedimento sommario, la Cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia) constatava che alcune proposte di misure correttive della Schneider non erano state sottoposte al previo accordo del presidente della Legrand, in violazione della citata lettera del 12 gennaio 2001, e ordinava quindi alla Schneider di ritirare «le proposte di cessione concernenti gli elementi del patrimonio della Legrand che non avevano avuto l’accordo di questa».

68      Con lettera del 2 dicembre 2002, la Schneider addebitava alla Commissione di mettere in dubbio la praticabilità e la capacità delle misure correttive da essa proposte di garantire il mantenimento di una situazione concorrenziale sui mercati francesi interessati, e dichiarava che, allo stato assai avanzato cui era giunta la procedura, la presa di posizione della Commissione non rendeva più realistica la prosecuzione delle discussioni. Di conseguenza, per porre fine all’incertezza durata oltre un anno, la Schneider annunciava alla Commissione di aver deciso di vendere la Legrand al consorzio Wendel-KKR.

69      Con fax del 3 dicembre 2002 la Schneider confermava la sua decisione alla Commissione, precisando che, conformemente alle disposizioni del contratto di cessione del 26 luglio 2002, la realizzazione della vendita della Legrand al consorzio Wendel-KKR non implicava più alcuna iniziativa da parte sua e doveva aver luogo il 10 dicembre 2002.

70      Con decisione 4 dicembre 2002, la Commissione iniziava la fase II del controllo dell’operazione, concludendo che le misure correttive proposte dalla Schneider non consentivano, allo stato in cui si trovava la procedura, di eliminare le gravi perplessità residue riguardo alla compatibilità dell’operazione con il mercato comune, considerati i suoi effetti sui vari mercati settoriali francesi identificati ai ‘considerando’ 782 e 783 della decisione di incompatibilità.

71      La Commissione in particolare riteneva che le attività di cui si proponeva la cessione concernessero elementi del patrimonio della Legrand e risultassero in contrasto con la sentenza della Cour d’appel de Versailles, e respingeva in via subordinata le misure proposte per ragioni di capacità economica e di autonomia delle entità interessate.

72      Il 10 dicembre 2002 la Schneider cedeva la sua partecipazione nella Legrand al consorzio Wendel-KKR e, il giorno successivo, informava di ciò i servizi della Commissione.

73      Con lettera 13 dicembre 2002 la Commissione informava la Schneider della chiusura, per mancanza d’oggetto, della procedura d’esame, in quanto la Schneider non controllava più la Legrand.

74      Il 10 febbraio 2003 la Schneider proponeva un ricorso di annullamento nei confronti della decisione 4 dicembre 2002 di apertura della fase II e della decisione 13 dicembre 2002 di chiusura del procedimento (causa T‑48/03).

75      Con ordinanze 29 ottobre 2004, cause T‑310/01 DEP e T‑77/02 DEP, Schneider Electric/Commissione (non pubblicate nella Raccolta), il Tribunale liquidava l’importo delle spese recuperabili dalla Schneider a carico della Commissione in EUR 419 595,32 nella causa T‑310/01 e in EUR 426 275,06 nelle cause T‑77/02 e T‑77/02 R.

76      Con ordinanza 31 gennaio 2006, causa T‑48/03, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑111), il Tribunale respingeva in quanto irricevibile il ricorso di annullamento nella causa T‑48/03, per il motivo che la decisione di apertura della fase II e la decisione di chiusura censurate non costituivano atti arrecanti pregiudizio alla Schneider.

77      Contro tale ordinanza, la Schneider proponeva impugnazione, con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 12 aprile 2006.

78      Tale impugnazione veniva respinta con ordinanza della Corte 9 marzo 2007, causa C‑188/06 P, Schneider Electric/Commissione (non pubblicata nella Raccolta). Al punto 48 di tale ordinanza, la Corte ha ritenuto che la Commissione, optando per una ripresa nella fase I del procedimento di controllo dell’operazione, avesse inteso trarre le conseguenze dalla sentenza Schneider I, prendendo quindi tutte le precauzioni necessarie per garantire l’assenza di un’eventuale violazione dei diritti della difesa della Schneider.

 Procedimento e conclusioni delle parti

79      Con atto introduttivo depositato il 10 ottobre 2003, la Schneider ha proposto il presente ricorso per risarcimento danni.

80      Con decisione 2 dicembre 2003, il presidente del Tribunale ha attribuito la causa alla Quarta Sezione.

81      L’11 dicembre 2003, il Tribunale (Quarta Sezione) ha adottato una misura di organizzazione del procedimento limitando il dibattimento al principio dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e alla metodologia di valutazione del danno.

82      Con ordinanze in data 20 aprile 2004 e 6 dicembre 2004, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono state rispettivamente ammesse ad intervenire nella controversia, la prima a sostegno delle conclusioni della Commissione, la seconda a sostegno di quelle della Schneider.

83      Su richiesta della Commissione, il Tribunale ha deciso, il 13 ottobre 2004, di rinviare la causa dinanzi alla Quarta Sezione ampliata.

84      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e di porre quesiti per iscritto alle parti principali, che hanno risposto nei termini impartiti.

85      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 25 aprile 2007.

86      La Schneider, sostenuta dalla Repubblica francese, conclude che il Tribunale voglia:

–        in via principale:

–        condannare la Comunità a versarle la somma di EUR 1 663 734 716,76, salva riduzione fino a concorrenza dell’importo delle spese recuperabili stabilito dalle ordinanze di liquidazione delle spese adottate nelle cause T‑310/01 DEP e T‑77/02 DEP, e salva maggiorazione in ragione, da un lato, degli interessi maturati a partire dal 4 dicembre 2002, fino al saldo integrale, al tasso annuale del 4% e, dall’altro, dell’importo dell’imposta che la Schneider dovrà pagare, al momento della sua percezione, sull’importo del risarcimento riconosciuto;

–        in via subordinata:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità;

–        determinare la procedura da seguire al fine di determinare l’importo del danno risarcibile effettivamente subìto dalla Schneider;

–        condannare in ogni caso la Commissione a tutte le spese del giudizio.

87      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile e totalmente infondato;

–        condannare la Schneider alle spese.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

88      Senza sollevare un’eccezione di irricevibilità sul fondamento dell’art. 114 del regolamento di procedura, la Commissione sostiene nel suo controricorso che la presentazione di talune richieste da parte della Schneider comporta rinvii generali a motivi presentati a sostegno dei suoi tre ricorsi di annullamento nelle cause T‑310/01, T‑77/02 e T‑48/03, motivi che si discosterebbero per il loro oggetto o per la loro intestazione dagli argomenti addotti nella presente azione risarcitoria. Rinvii così generali non soddisfarebbero i requisiti di cui all’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale.

89      La Commissione si limita, quindi, a contestare la fondatezza dei soli argomenti proposti nel ricorso e non si ritiene pertanto tenuta a rispondere alle argomentazioni sviluppate a sostegno dei motivi di annullamento presentati nei tre ricorsi di annullamento, dal momento che esse non vengono riprese nel presente ricorso, bensì solo richiamate mediante rinvio.

90      Inoltre la Commissione evidenzia che nell’atto introduttivo non è stato effettuato alcun tentativo di identificare, giustificare e qualificare la natura della pretesa connessione tra il comportamento che le viene contestato e ciascuna delle voci di danno fatte valere.

91      La Schneider risponde in sostanza che la presentazione di tutti gli argomenti che essa ha sviluppato nell’atto introduttivo del ricorso soddisfa i requisiti di ricevibilità previsti dalle disposizioni processuali applicabili come interpretate dalla giurisprudenza.

 Giudizio del Tribunale

92      Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

93      Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanza del Tribunale 11 luglio 2005, causa T‑294/04, Internationaler Hilfsfond/Commissione, Racc. pag. II‑2719, punto 23).

94      Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subìto, nonché la natura e l’entità di tale danno (sentenza del Tribunale 11 gennaio 2002, causa T‑210/00, Biret et Cie/Consiglio, Racc. pag. II‑47, punto 34, confermata su impugnazione dalla sentenza della Corte 30 settembre 2003, causa C‑94/02 P, Biret et Cie/Consiglio, Racc. pag. I‑10565).

95      Nella presente fattispecie, malgrado la loro importanza e il loro numero, i rinvii del ricorso alle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di annullamento dei ricorsi nelle cause T‑310/01, T‑77/02 e T‑48/03 sono da considerare come un semplice ampliamento dell’esposizione operata nel ricorso degli illeciti che vizierebbero il comportamento addebitato alla Commissione, esposizione di cui la Commissione non contesta la ricevibilità di forma.

96      Considerata l’identità delle parti e del fondamento giuridico, ovvero gli illeciti che si sostiene vizino l’azione della Commissione, esistente tra i tre ricorsi di annullamento e la presente azione risarcitoria, occorre ammettere la ricevibilità dei rinvii operati mediante le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, anch’esse ricevibili, all’esposizione dei motivi sviluppati a sostegno dei tre ricorsi di annullamento.

97      Occorre rigettare anche l’argomento della Commissione relativo all’irricevibilità del ricorso in quanto esso non illustrerebbe validamente il preteso nesso di causalità tra il danno subìto e il comportamento addebitato alla Commissione.

98      Il Tribunale ritiene infatti che l’esposizione del nesso di causalità contenuta nell’atto introduttivo risponda ai requisiti minimi di ricevibilità formale richiesti per i ricorsi dalle disposizioni normative e dalla giurisprudenza. Infatti, è con chiarezza e precisione sufficienti – tali da consentire alla Commissione di preparare la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi utilmente sulle pretese risarcitorie formulate – che la Schneider sostiene che le due illegittimità inficianti la decisione di incompatibilità le hanno direttamente causato un danno e che il comportamento complessivo adottato dalla Commissione nel corso del procedimento di controllo dell’operazione le ha impedito di ridurre tale danno al di sotto dell’importo del risarcimento richiesto.

99      Occorre quindi rigettare le osservazioni della Commissione a tale riguardo e dichiarare ricevibili tanto la presente azione risarcitoria, quanto l’insieme degli argomenti sviluppati a suo sostegno.

 Nel merito

 Argomenti generali delle parti

100    La Schneider afferma l’esistenza di due violazioni sufficientemente qualificate di norme di diritto intese a conferire diritti ai singoli, consistenti nelle due illegittimità constatate dalla sentenza Schneider I nella decisione di incompatibilità, ossia, da un lato, i vizi dell’analisi effettuata dalla Commissione riguardo all’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali al di fuori della Francia e, dall’altro, la violazione dei diritti della difesa della ricorrente attinente all’insufficiente precisazione nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 della censura relativa all’addossamento, sui mercati francesi del materiale elettrico a bassa tensione considerati a livello della distribuzione all’ingrosso, della posizione dominante della Schneider nel settore dei componenti per quadri di piano e terminali sulla posizione di predominio della Legrand nel settore delle apparecchiature ultraterminali.

101    L’operazione non avrebbe potuto essere realizzata solamente a causa del comportamento illecito della Commissione. Ne conseguirebbe che i due illeciti qualificati che viziano la decisione di incompatibilità hanno, anzitutto, avuto per conseguenza diretta la diminuzione di valore degli attivi patrimoniali della ricorrente, concretizzatasi, in primo luogo, nella perdita contabile registrata sugli elementi del patrimonio della Legrand, in secondo luogo, in un mancato guadagno dovuto all’impossibilità di realizzare le sinergie attese dall’operazione con conseguente annientamento della strategia industriale del gruppo e, infine, in terzo luogo, in un impatto assai negativo sulla reputazione della ricorrente.

102    La decisione di incompatibilità avrebbe inoltre direttamente obbligato la Schneider a sopportare, da un lato, i costi connessi agli onorari del mandatario ad hoc, intervenuto nell’ambito del procedimento amministrativo di separazione della Schneider e della Legrand e del riesame dell’operazione intrapreso all’indomani della pronuncia delle sentenze Schneider I e Schneider II, e, dall’altro, le spese sostenute per i ricorsi nelle cause T‑310/01, T‑77/02 e T‑77/02 R proposti dinanzi al Tribunale, deduzione fatta delle spese recuperabili già riconosciute alla Schneider dalle due citate ordinanze di liquidazione delle spese 29 ottobre 2004, cause T‑310/01 DEP e T‑77/02 DEP, Schneider Electric/Commissione.

103    Il comportamento ostile manifestato dalla Commissione nei confronti della Schneider durante il procedimento di controllo dell’operazione sarebbe proseguito e si sarebbe aggravato successivamente all’adozione della decisione di incompatibilità, ciò che, senza essere la causa del danno iniziale, avrebbe nondimeno contribuito a determinarne la portata finale.

104    Infatti, con il suo operato, la Commissione, da un lato, avrebbe aggravato il danno inizialmente subìto per effetto della decisione di incompatibilità e, dall’altro, avrebbe causato alla ricorrente ulteriori danni sotto forma di talune spese che essa ha dovuto sostenere a partire dal 10 ottobre 2001.

105    In primo luogo, sin dall’inizio del procedimento di controllo, la Commissione avrebbe mancato di lealtà nei confronti della Schneider, e poi, successivamente alla decisione di incompatibilità, essa avrebbe leso il diritto della ricorrente ad essere sentita da un’autorità imparziale e avrebbe gravemente violato la competenza esclusiva di controllo che il regolamento riserva all’istituzione. Durante il riesame dell’operazione, la Commissione non avrebbe eseguito in buona fede la sentenza Schneider I, avrebbe nuovamente violato i diritti della difesa della ricorrente e, infine, avrebbe proceduto ad un’analisi erronea, sleale e discriminatoria delle misure correttive da questa proposte.

106    In secondo luogo, l’intransigenza che la Commissione ha manifestato nella determinazione delle condizioni e del termine per la separazione della Schneider e della Legrand avrebbe condotto la Schneider a sostenere varie spese a titolo di onorari per consulenze giuridiche, bancarie e fiscali finalizzate all’esplorazione delle diverse possibili modalità di separazione. Infine, strumentalizzando le tensioni sopravvenute tra la Schneider e la Legrand successivamente alla decisione di incompatibilità, la Commissione avrebbe portato la Legrand ad intentare, nel novembre 2002, un’azione giudiziaria nei confronti della Schneider in Francia e avrebbe poi opposto la decisione del giudice nazionale ai tentativi della ricorrente di ottenere la constatazione della compatibilità dell’operazione con il mercato comune. Ne sarebbero risultate nuove spese che la Schneider non avrebbe mai dovuto sostenere.

107    La Commissione risponde, in sostanza, che nessuna delle due illegittimità constatate dalla sentenza Schneider I nella decisione di incompatibilità presenta una gravità sufficiente per poter costituire un illecito di natura tale da comportare la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti della Schneider.

108    Gli altri pretesi comportamenti illegittimi non sarebbero assolutamente provati e, in ogni caso, non si tradurrebbero in violazioni sufficientemente qualificate del diritto comunitario tali da costituire un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità.

109    Quanto all’importo del danno da essa subìto, la Schneider sostiene che la perdita di valore registrata nel suo patrimonio sarebbe stata pari, alla data della decisione illegittima di incompatibilità, il 10 ottobre 2001, ad un importo compreso tra EUR 2,483 miliardi e EUR 3,326 miliardi. Tale danno sarebbe variato successivamente fino ad attestarsi in definitiva ad EUR 1,663 734 716,76, comprese le spese causate alla ricorrente dall’insieme degli atti illegittimi della Commissione.

110    La decisione di incompatibilità avrebbe causato alla Schneider una perdita di valore degli elementi del patrimonio nel periodo compreso tra la data dell’annuncio dell’OPSC sui titoli della Legrand, nel gennaio 2001, e la data di esecuzione del contratto di cessione, nel dicembre 2002. Tale perdita includerebbe la perdita contabile constatata nelle attività della Legrand, un mancato guadagno dovuto all’impossibilità di realizzare le sinergie attese dall’operazione, il conseguente pregiudizio alla strategia industriale della Schneider e un danno d’immagine.

111    La Commissione ribatte che non è stato provato alcun danno. A tale riguardo, essa contesta tanto il carattere effettivo e certo del preteso deprezzamento patrimoniale quanto il metodo proposto dalla Schneider per valutare tale danno. Sarebbe, inoltre, spettato alla ricorrente non sostenere spese eccessive per onorari successivamente alla decisione di incompatibilità. La Commissione si riserva il diritto di analizzare nel dettaglio le fatture prodotte a sostegno di tali domande e la possibilità di completare e di adattare la metodologia di valutazione del danno.

112    In ogni caso, la Commissione nega l’esistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti che le vengono addebitati e le varie voci di danno fatte valere. A tale riguardo, la Commissione evidenzia il carattere assai ipotetico del postulato della Schneider secondo cui, in assenza degli illeciti addebitati alla Commissione, l’operazione sarebbe stata autorizzata e portata a termine.

 Considerazioni preliminari del Tribunale

113    Occorre preliminarmente ricordare che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento contestato e il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16; sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑383/00, Beamglow/Parlamento e a., Racc. pag. II‑5459, punto 95).

114    Qualora, come nella presente fattispecie, venga dedotta a fondamento dell’azione risarcitoria l’illegittimità di un atto giuridico, questa, per poter essere idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, deve costituire una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.

115    Il criterio decisivo a tale riguardo è quello della violazione grave e manifesta da parte di un’istituzione comunitaria dei limiti del suo potere discrezionale [sentenza della Corte 19 aprile 2007, causa C‑282/05 P, Holcim (Deutschland)/Commissione, Racc.  pag. I-2941, punto 47].

116    Il regime sviluppato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità tiene segnatamente conto della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi normativi e, più in particolare, del margine di valutazione discrezionale rimesso all’autore dell’atto controverso [sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, punto 50].

117    Qualora l’istituzione in questione disponga solo di un potere discrezionale considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per affermare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario [sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, punto 47].

118    Lo stesso vale qualora l’istituzione convenuta sia venuta meno ad un obbligo generale di diligenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 27 marzo 1990, causa C‑308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I‑1203, punti 13 e 14) o abbia proceduto ad un’applicazione distorta delle pertinenti norme sostanziali o procedurali (sentenza della Corte 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e 13/66-24/66, Kampffmeyer e a./Commissione, Racc. pagg. 288, 307 e 308).

119    Inoltre, è alla parte che invoca la responsabilità della Comunità che spetta fornire prove concludenti in ordine all’esistenza o alla portata del danno lamentato e dimostrare un nesso di causalità sufficientemente diretto di causa a effetto tra tale danno e il comportamento censurato dell’istituzione in questione (sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier Frères e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21; sentenza del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T‑178/98, Fresh Marine/Commissione, Racc. pag. II‑3331, punto 118, confermata a seguito di impugnazione dalla sentenza della Corte 10 luglio 2003, causa C‑472/00 P, Commissione/Fresh Marine, Racc. pag. I‑7541).

120    Quando non è soddisfatta una di queste tre condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità extracontrattuale a carico della Comunità, le pretese risarcitorie devono essere respinte, senza che sia necessario esaminare gli altri due presupposti (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑4199, punto 81, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑170/00, Förde-Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑515, punto 37), e senza peraltro che il giudice comunitario sia tenuto a seguire un preciso ordine di esame (sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I‑5251, punto 13).

121    In tale contesto, la Commissione sostiene che, se in circostanze quali quelle dal caso in questione dovesse sorgere la sua responsabilità finanziaria, verrebbe compromessa la sua capacità di esercitare pienamente la funzione di regolatore della concorrenza affidatale dal Trattato CE, a causa dell’effetto inibitorio che il rischio di dover risarcire i danni fatti valere dalle imprese interessate potrebbe generare sul controllo delle concentrazioni.

122    Occorre ammettere che un effetto di tal genere, contrario all’interesse generale comunitario, potrebbe prodursi se la nozione di violazione qualificata del diritto comunitario fosse intesa come comprensiva di qualunque errore o vizio che, pur presentando un grado di gravità certo, non sia estraneo per la sua natura o per la sua entità al normale comportamento di un’istituzione incaricata di vigilare sull’applicazione delle regole di concorrenza, le quali sono complesse, delicate e soggette ad un importante margine interpretativo.

123    Non può dunque considerarsi costitutiva di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, ai fini del sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, la violazione di un obbligo di legge che, per quanto deplorevole, possa essere spiegata con i vincoli oggettivi a carico delle istituzioni e dei suoi agenti per effetto delle disposizioni che disciplinano il controllo delle concentrazioni.

124    Per contro, sussiste il diritto al risarcimento dei danni derivanti da un comportamento dell’istituzione qualora questo si traduca in un atto manifestamente contrario alla norma di diritto e gravemente pregiudizievole per gli interessi di soggetti terzi rispetto all’istituzione e non possa trovare né giustificazione né spiegazione nei particolari vincoli che si impongono oggettivamente all’istituzione nel suo normale funzionamento.

125    Una tale definizione della soglia di riconoscimento della responsabilità extracontrattuale in capo alla Comunità è idonea a tutelare il margine di discrezionalità e la libertà di valutazione di cui deve beneficiare, nell’interesse generale, il regolatore comunitario della concorrenza, tanto nelle sue decisioni di opportunità, quanto nella sua interpretazione ed applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario primario e derivato, senza per questo addossare ai terzi le conseguenze di violazioni flagranti e inescusabili.

126    È alla luce di tali principi che occorre verificare se la Commissione abbia commesso violazioni sufficientemente qualificate di norme di diritto intese a conferire diritti ai singoli, per il fatto di aver adottato la decisione di incompatibilità annullata dalla sentenza Schneider I, per poi prendere in esame gli elementi di aggravamento del danno derivanti dalla condotta complessiva tenuta dall’istituzione nel corso del procedimento di controllo dell’operazione.

 Sulle illegittimità inficianti la decisione di incompatibilità

 Sui vizi constatati nell’analisi dell’impatto dell’operazione

–       Argomenti delle parti

127    La Schneider sostiene che gli errori, le omissioni e le contraddizioni constatate dalla sentenza Schneider I nella decisione di incompatibilità, a livello della valutazione dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali al di fuori della Francia, costituiscono illeciti sufficientemente qualificati, che non possono essere giustificati né dalla complessità del controllo dell’operazione né da eventuali vincoli temporali, tenuto conto dell’intervenuta sospensione del termine di quattro mesi attribuito alla Commissione per decidere sulla compatibilità dell’operazione.

128    La Commissione risponde che, in mancanza di prove di un manifesto e grave superamento dei limiti che si impongono al suo ampio potere discrezionale, tali illeciti non sono sufficientemente qualificati, considerando la complessità delle situazioni esaminate, il carattere prospettico delle analisi dei mercati e l’imperativo di celerità della procedura di controllo. In ogni caso, il Tribunale avrebbe precisato, al punto 412 della sentenza Schneider I, che gli errori commessi non erano di natura tale da comportare l’annullamento della decisione di incompatibilità.

–       Giudizio del Tribunale

129    In linea di principio non si può escludere che vizi manifesti e gravi che incidono sull’analisi economica sottesa a decisioni adottate a titolo della politica della concorrenza possano costituire violazioni di norme di diritto sufficientemente qualificate da comportare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

130    Tuttavia, una determinazione di tal genere impone anzitutto di verificare che la norma violata dall’analisi viziata sia preordinata a conferire diritti ai singoli. Orbene, se taluni principi e talune norme cui l’analisi concorrenziale deve conformarsi hanno proprio la natura di norme preordinate a conferire diritti ai singoli, non può ritenersi che tutte le norme di diritto primario o secondario ovvero di origine giurisprudenziale, che la Commissione deve rispettare nelle sue valutazioni economiche, siano automaticamente dotate di un tale carattere.

131    Occorre inoltre considerare che le analisi economiche necessarie alla qualificazione di una situazione o di un’operazione sotto il profilo della normativa sulla concorrenza costituiscono in genere, tanto sul piano fattuale, quanto su quello del ragionamento elaborato a partire dalla descrizione dei fatti stessi, enunciati intellettuali complessi e difficili, nei quali possono insinuarsi alcune carenze, quali approssimazioni, incoerenze, o persino talune omissioni, tenuto conto dei vincoli temporali che si impongono all’istituzione. Ciò vale ancor di più quando, come accade nel controllo delle concentrazioni, l’analisi comporti una valutazione in prospettiva futura. In tali circostanze, non sempre la gravità di una carenza documentale o logica può costituire una circostanza sufficiente per comportare il sorgere della responsabilità comunitaria.

132    È infine necessario ricordare che la Commissione dispone di un potere discrezionale al fine di conservare il controllo della politica comunitaria della concorrenza, ciò che implica che non ci si può aspettare da essa una prassi rigorosamente costante e invariabile nell’attuazione delle norme pertinenti e, correlativamente, che essa gode di una certa libertà nella scelta degli strumenti econometrici a sua disposizione, nonché in quella delle prospettive idonee per lo studio di un fenomeno (v., ad esempio, per la definizione del mercato rilevante, sentenza del Tribunale 17 dicembre 2003, causa T‑219/99, British Airways/Commissione, Racc. pag. II‑5917, punti 89 e segg., confermata a seguito di impugnazione dalla sentenza della Corte 15 marzo 2007, causa C‑95/04 P, British Airways/Commissione, Racc. pag. I‑2331), purché tali scelte non siano manifestamente contrarie alle regole della disciplina economica comunemente accettate e vengano attuate in modo coerente.

133    Non è tuttavia necessario, nella fattispecie, decidere sulla questione se le tre considerazioni che precedono permettano di considerare che i vizi inficianti l’analisi economica degli effetti attesi dall’operazione sui mercati settoriali rilevanti al di fuori della Francia oltrepassano la soglia oltre la quale la responsabilità extracontrattuale della Comunità deve essere riconosciuta come sussistente.

134    Infatti, le mancanze constatate dalla sentenza Schneider I nell’analisi dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali al di fuori della Francia non hanno potuto influire sulla constatazione dell’incompatibilità dell’operazione con il mercato comune a cui la Commissione è infine pervenuta nella decisione di incompatibilità.

135    Anche in assenza di tale violazione del diritto comunitario, la Commissione non sarebbe stata in grado di autorizzare l’operazione così come prospettata, dal momento che, ai sensi del punto 413 della sentenza Schneider I, gli errori constatati non potevano di per sé stessi essere sufficienti a rimettere in discussione gli addebiti formulati dalla Commissione riguardo a ciascuno dei mercati settoriali francesi elencati ai ‘considerando’ 782 e 783 della decisione di incompatibilità. Considerati gli elementi di fatto contenuti nella decisione di incompatibilità, non era possibile, secondo il punto 415 della detta sentenza, non approvare la conclusione della Commissione secondo cui l’operazione avrebbe creato o rafforzato sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione – dove ciascuna delle due parti era già molto potente – una posizione dominante comportante, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento, un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di quest’ultimo.

136    Benché sia priva di effetti sulla definizione dell’operazione in rapporto ai mercati settoriali francesi, la censura dell’analisi economica compiuta nella decisione di incompatibilità non è tuttavia superflua nella sentenza Schneider I, poiché ha la conseguenza di invalidare la valutazione di compatibilità relativa agli altri mercati e, di conseguenza, di restringere l’esame del rispetto dei diritti della difesa alla sola parte della decisione di incompatibilità che resta valida, ossia quella concernente i mercati settoriali francesi.

137    Per pervenire a tale risultato, era sufficiente che l’analisi economica dell’impatto dell’operazione fosse dichiarata priva di valore probante, come ha fatto il punto 411 della sentenza Schneider I, essendo indifferente a tale riguardo la questione se tale vizio configurasse altresì una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario.

138    Di conseguenza, la censura relativa all’analisi economica viziata contenuta nella decisione di incompatibilità era strutturalmente inidonea, di per sé sola, a comportare qualunque conseguenza sul seguito del procedimento e, di conseguenza, a causare alla Schneider un danno diverso da quello eventualmente generato dalla violazione dei suoi diritti della difesa.

139    Il solo vizio della decisione di incompatibilità che, secondo la sentenza Schneider I, può aver privato la ricorrente della possibilità di ottenere una decisione favorevole alla realizzazione dell’operazione concerne dunque la discordanza constatata tra la comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 e la decisione di incompatibilità stessa, a proposito della censura relativa all’addossamento delle posizioni delle parti dell’operazione. Occorre, pertanto, valutare la natura e la gravità soltanto di questo vizio della decisione di incompatibilità al fine di stabilire se quest’ultima abbia ecceduto i limiti oltre i quali sorge la responsabilità comunitaria.

 Sulla violazione dei diritti della difesa della Schneider

–       Argomenti delle parti

140    La Schneider ricorda che la Commissione non ha esposto in modo sufficientemente chiaro e preciso nella sua comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 l’obiezione contro la compatibilità dell’operazione relativa all’addossamento, sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione considerati a livello della distribuzione all’ingrosso, della posizione dominante della Schneider nel settore dei componenti per quadri di piano e terminali sulla posizione di predominio della Legrand sui segmenti delle apparecchiature ultraterminali, privando così la ricorrente della possibilità di contestare la fondatezza di tale addebito nel corso del procedimento amministrativo di controllo e di presentare utilmente misure correttive.

141    Eppure, fin dalla notifica dell’operazione, la Schneider avrebbe fornito alla Commissione le informazioni sui legami che si riteneva esistere tra i segmenti di mercato 4 e 5 in questione e le rispettive posizioni delle parti dell’operazione su tali segmenti in Francia, evidenziando subito l’assenza di effetti portafoglio. La Commissione avrebbe tuttavia menzionato tale addebito solo il 24 settembre 2001, una volta scaduto il termine normale di presentazione delle misure correttive e a qualche giorno solamente dalla fine del procedimento di controllo dell’operazione.

142    La Commissione risponde che la discordanza tra la comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 e la decisione di incompatibilità risulta non da un’assenza totale, ma solamente dalla mancanza di chiarezza e di precisione della censura dell’addossamento, poiché la comunicazione degli addebiti avrebbe ben menzionato tale problema in diversi suoi punti.

143    La violazione dei diritti della difesa della Schneider non sarebbe sufficientemente qualificata, tenuto conto dell’elaborazione a breve termine della comunicazione degli addebiti e della complessa valutazione tanto di tutti gli argomenti sostanziali, di cui l’addebito dell’addossamento costituiva solo uno dei numerosi elementi pertinenti, quanto delle misure correttive proposte dalla Schneider.

144    La circostanza che la ricorrente abbia fornito alla Commissione informazioni che dimostravano che l’operazione non presentava alcun problema di addossamento tenderebbe a ridurre ancora di più la gravità dell’errore procedurale commesso.

–       Giudizio del Tribunale

145    Occorre ricordare che, prima di adottare una decisione che constata l’incompatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune, la Commissione è tenuta, ai sensi dell’art. 18, n. 1, del regolamento, a dar modo alle imprese notificanti di manifestare, in ogni fase della procedura sino alla consultazione del comitato consultivo, il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni mosse a loro carico.

146    Risulta inoltre dall’art. 18, n. 3, del regolamento che la Commissione può fondare le proprie decisioni di incompatibilità soltanto sulle obiezioni in merito alle quali le imprese interessate hanno potuto formulare le loro osservazioni.

147    Nella loro qualità di destinatarie di una decisione di un’autorità pubblica che incide in maniera sensibile sui loro interessi, le imprese parti di un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria devono essere, infatti, messe in grado di manifestare utilmente il proprio punto di vista e, a tali fini, essere chiaramente informate, in tempo utile, della sostanza delle obiezioni che la Commissione solleva nei confronti della loro operazione notificata (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15, e sentenza del Tribunale 4 marzo 1999, causa T‑87/96, Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione, Racc. pag. II‑203, punto 88).

148    La comunicazione degli addebiti riveste a tale riguardo un’importanza particolare, dato che essa è specificamente destinata a permettere alle imprese interessate di reagire alle preoccupazioni espresse dall’istituzione regolatrice, da un lato, esprimendo il loro punto di vista su di esse e, dall’altro, prevedendo di sottoporre alla Commissione misure destinate a correggere l’impatto negativo dell’operazione notificata.

149    Questa garanzia, che rientra tra le garanzie fondamentali con cui l’ordinamento giuridico comunitario integra lo svolgimento delle procedure amministrative, riveste un’importanza particolare per il controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, punto 14).

150    Occorre, infatti, prendere in considerazione a tale riguardo tanto l’importanza degli interessi finanziari e degli obiettivi industriali inerenti ad un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria, quanto la portata considerevole dei poteri di controllo di cui la Commissione dispone per regolare la concorrenza nel mercato comune.

151    Ne consegue che la Schneider deduce la violazione di una norma intesa a conferire diritti ai singoli.

152    Costituisce, nel caso di specie, una violazione manifesta e grave dell’art. 18, nn. 1 e 3, del regolamento il fatto che la Commissione abbia redatto – come ha fatto nel presente caso – una comunicazione degli addebiti in maniera tale che, come risulta dalla sentenza Schneider I, la ricorrente non potesse sapere che, in mancanza di presentazione di misure correttive idonee a ridurre o a far cessare le situazioni di addossamento tra le sue posizioni e quelle della Legrand sui mercati settoriali francesi, essa non aveva alcuna possibilità di ottenere che l’operazione fosse dichiarata compatibile con il mercato comune.

153    Infatti, le misure correttive offerte dalla Schneider nel settembre 2001, incluso il ritiro della Legrand dai mercati dei componenti per quadri elettrici in tutto il SEE, non erano oggettivamente di natura tale da risolvere il problema specifico dell’addossamento, sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione considerati a livello della distribuzione all’ingrosso, della posizione dominante della Schneider nel settore dei componenti per quadri di piano e terminali sulla posizione di predominio della Legrand sui segmenti delle apparecchiature ultraterminali.

154    Tale violazione dei diritti della difesa non trova giustificazione né spiegazione nei vincoli particolari oggettivamente gravanti sui servizi della Commissione. La violazione in questione, di cui né l’esistenza né la consistenza sono contestate dall’istituzione, comporta quindi un dovere di risarcimento delle sue conseguenze dannose gravante sulla Comunità.

155    Infatti, l’argomento fatto valere dalla convenuta riguardo alla difficoltà inerente alla realizzazione di un’analisi complessa dei mercati sottoposta ad un vincolo temporale assai rigido è privo di pertinenza, dal momento che il fatto che ha generato il danno qui considerato non è l’analisi dei mercati rilevanti effettuata nella comunicazione degli addebiti o nella decisione di incompatibilità, bensì l’omissione nella comunicazione degli addebiti di una menzione essenziale per le sue conseguenze e per il dispositivo della decisione di incompatibilità, la quale non comportava nessuna difficoltà tecnica particolare, non esigendo alcun esame specifico supplementare che non avrebbe potuto essere realizzato per ragioni di tempo, e la cui assenza non può essere attribuita a un problema fortuito o accidentale di redazione che una lettura complessiva della comunicazione degli addebiti avrebbe permesso di compensare.

156    Ne consegue che la violazione dei diritti della difesa della Schneider è da considerarsi nella fattispecie come una violazione grave e manifesta da parte della Commissione dei limiti che ad essa si impongono e costituisce, in quanto tale, una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli.

157    La violazione dei diritti della difesa della Schneider costituisce quindi, da parte della Commissione, un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, a condizione che siano altresì provati l’esistenza di un danno reale e certo e un nesso sufficientemente diretto di causa ad effetto tra tale danno e la violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario costitutiva dell’illecito.

158    Prima di esaminare se tali due ultimi requisiti siano soddisfatti, incombe ancora al Tribunale esaminare se la Commissione non abbia adottato nei confronti della ricorrente nel corso del procedimento di controllo dell’operazione un comportamento complessivamente illecito da cui sia risultato, come sostiene la Schneider, un aggravamento del danno causato dalla decisione di incompatibilità illegittima o un danno distinto costituito da nuove spese causate in capo alla ricorrente.

159    Posto che gli addebiti che la ricorrente solleva nei confronti della Commissione in aggiunta a quelli che sono stati constatati dalla sentenza Schneider I si presentano come complementari rispetto a questi ultimi e costituiscono quindi circostanze che hanno eventualmente generato danni aggiuntivi rispetto agli illeciti principali, essi devono essere esaminati alla luce dei criteri generali per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, i quali presuppongono, come chiarito ai precedenti punti 113-126, una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto da parte dell’istituzione comunitaria.

 Sugli altri comportamenti illeciti della Commissione che avrebbero aggravato il preteso pregiudizio subìto per effetto della decisione di incompatibilità o che avrebbero cagionato un danno distinto

 Sulla mancanza di lealtà

–       Argomenti delle parti

160    La Schneider ritiene che la Commissione non sia stata leale nei suoi confronti, assecondandola illegittimamente nell’idea che una decisione di compatibilità dell’operazione fosse possibile, non avvertendola sufficientemente in tempo che essa intendeva proibire l’operazione e non segnalandole l’esistenza di ostacoli insuperabili all’autorizzazione dell’operazione.

161    Infatti, la Commissione non avrebbe mai informato la Schneider dell’addebito dell’addossamento prima del 24 settembre 2001, benché essa disponesse degli elementi per decidere su tale punto già molto prima della redazione della sua comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001. Le posizioni di predominio delle parti dell’operazione sui mercati settoriali in questione e l’importanza dei vettori di distribuzione sarebbero state lungamente trattate nel formulario CO e sarebbero state identificate molto velocemente dalla Commissione.

162    Dal mese di maggio 2001, la Commissione avrebbe disposto degli elementi che l’avrebbero portata ad affermare, nell’ottobre 2001, che l’addossamento delle rispettive posizioni delle parti notificanti costituiva un ostacolo alla concentrazione.

163    Tale mancanza di lealtà sarebbe corroborata dalla dichiarazione del Commissario incaricato delle questioni di concorrenza pubblicata sul quotidiano «Le Monde» dell’8 novembre 2001 e secondo cui, «(…) quando la potenza delle imprese prima ancora della loro fusione è tale che nessuna “misura correttiva” può essere trovata, la Commissione non ha altra scelta che proibire la fusione (…)».

164    La Commissione risponde che essa non disponeva nel maggio 2001 di tutti gli elementi necessari per la conclusione di un’analisi concorrenziale e per l’identificazione di eventuali problemi di concorrenza. Sarebbe stato perlomeno prematuro che la Commissione esprimesse, sin da tale momento, un’opposizione di principio all’operazione, a pena di violare il suo dovere di riservatezza ed il principio di buona amministrazione.

165    La dichiarazione del Commissario sarebbe priva di rilevanza poiché sarebbe successiva alla decisione di incompatibilità e si limiterebbe a presentare a posteriori le conclusioni della Commissione.

166    In ogni caso, la Schneider avrebbe potuto, nella sua qualità di operatore normalmente avveduto, apprezzare i differenti rischi che presentava l’operazione nel diritto francese e nel diritto comunitario della concorrenza a causa del grande potere delle parti in Francia.

–       Giudizio del Tribunale

167    È giocoforza constatare che le affermazioni della Schneider non permettono di ritenere sufficientemente provata la censura di una mancanza di lealtà.

168    In particolare, la Schneider non è stata in grado di menzionare indizi gravi, precisi e concordanti atti a dimostrare che, come la ricorrente aveva sostenuto nel suo ricorso nella causa T‑310/01, la Commissione intendeva, molto prima della discussione delle misure correttive proposte dalla Schneider, proibire subito l’operazione per ragioni di principio che escludevano a priori qualsiasi rimedio per l’incompatibilità dell’operazione con il mercato comune.

169    L’esposizione dei fatti all’origine della controversia non permette di escludere che la Commissione sia stata in grado di valutare oggettivamente e con piena cognizione di causa l’impatto dell’operazione sui differenti mercati settoriali nazionali interessati solo nella fase della redazione della comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, dopo aver esaminato ed utilizzato una quantità di informazioni fornite dalla Schneider e dalla Legrand alla scadenza di un termine di risposta di diverse settimane e di cui la ricorrente stessa aveva rilevato l’ampiezza e la complessità nel suo ricorso nella causa T‑310/01.

170    Occorre ricordare a tale riguardo che la comunicazione degli addebiti ha precisamente lo scopo di fornire tutti gli elementi necessari che consentano alle imprese di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito alle obiezioni sollevate dalla Commissione, successivamente all’uso delle informazioni preliminarmente fornite dagli interessati, riguardo alla compatibilità dell’operazione di concentrazione notificata, per permettere poi alla Commissione di pronunciarsi mediante una decisione definitiva con piena cognizione di causa.

171    Se invero la mancata esposizione della censura dell’addossamento nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 costituisce una violazione qualificata dei diritti della difesa della Schneider, non risulta invece dal fascicolo in modo evidente che si debba necessariamente considerare tale illiceità come derivante da una mancanza di lealtà da parte della Commissione.

172    La contestata dichiarazione del Commissario incaricato delle questioni di concorrenza, riprodotta al precedente punto 163, non conforta necessariamente l’analisi proposta dalla Schneider. Non è escluso che il Commissario abbia inteso, mediante l’utilizzazione del verbo all’indicativo presente, enunciare una regola generale che non si applicava solamente all’operazione, non essendo questa peraltro l’unico caso citato nella dichiarazione contestata.

173    La dichiarazione in questione non può dunque, nella fattispecie, essere interpretata in modo certo come la manifestazione a posteriori di una volontà deliberata della Commissione di opporre sin dall’inizio un ostacolo di principio all’operazione.

174    Alla luce di ciò, non si può ritenere provata la mancanza di lealtà rimproverata alla Commissione.

175    Occorre dunque respingere le pretese della Schneider.

 Sulla violazione del diritto della Schneider ad essere sentita da un’autorità imparziale

–       Argomenti delle parti

176    La Schneider sostiene che le decisioni di un organo amministrativo non impugnabili, come le decisioni della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni, con un ricorso giurisdizionale anche di merito conforme alle garanzie offerte dall’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «Convenzione»), il quale garantisce agli amministrati il diritto ad un equo processo, sono sottoposte al rispetto di tale disposizione sin dalla fase del procedimento amministrativo di controllo.

177    Orbene, l’attribuzione allo stesso gruppo di funzionari della Commissione della preparazione della decisione di incompatibilità e di quella di separazione sarebbe contraria al principio di imparzialità sancito dalla detta disposizione.

178    Inoltre, sarebbe lecito dubitare dell’obiettività e della neutralità del riesame dell’operazione intrapreso a seguito della pronuncia delle sentenze Schneider I e Schneider II, a causa dell’identica composizione, almeno in parte, delle squadre di funzionari della Commissione che hanno successivamente seguito l’istruzione dell’operazione durante tutto il procedimento di controllo.

179    La Commissione obietta che una violazione del suo dovere di imparzialità non è stata provata e che essa non è un «tribunale» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della Convenzione. In ogni caso, il rispetto di tale disposizione sarebbe pienamente assicurato, tenuto conto del diritto delle imprese di chiedere al giudice comunitario l’annullamento delle decisioni adottate in virtù delle disposizioni del regolamento.

180    Inoltre, nessuna norma giuridica o deontologica avrebbe impedito che il riesame dell’operazione venisse affidato alla squadra di funzionari della Commissione che aveva assicurato il controllo iniziale.

–       Giudizio del Tribunale

181    Il rispetto del diritto degli amministrati a che la loro causa sia esaminata da un tribunale indipendente e imparziale è garantito dall’art. 6, n. 1, della Convenzione, cui rinvia l’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione europea, ed è stato riaffermato dall’art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

182    In quanto parte integrante dei diritti fondamentali protetti nell’ordinamento giuridico comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto da parte della Commissione nella gestione dei suoi procedimenti di controllo delle concentrazioni, il diritto ad un equo processo costituisce manifestamente una norma di diritto intesa a conferire diritti agli amministrati (sentenza del Tribunale 6 aprile 2006, causa T‑309/03, Camós Grau/Commissione, Racc. pag. II‑1173, punti 102 e 103).

183    Tuttavia, l’art. 6, n. 1, della Convenzione non vieta, purché venga garantito il diritto ad un tribunale imparziale, l’intervento preliminare di organi amministrativi che non soddisfano sotto tutti gli aspetti le prescrizioni che si applicano al procedimento giurisdizionale (v. Corte eur. D.U., sentenza 23 giugno 1981, Le Compte c. Belgio, serie A n. 43, § 51).

184    Nella fattispecie, il ricorso di annullamento previsto dall’art. 230 CE contro le decisioni adottate dalla Commissione in forza dell’art. 8, nn. 3 e 4, del regolamento costituisce un rimedio giurisdizionale che presenta le garanzie richieste dall’art. 6, n. 1, della Convenzione.

185    Inoltre, nessuna norma di diritto, né alcun principio s’oppone al fatto che la Commissione affidi agli stessi funzionari il riesame di un’operazione di concentrazione intrapreso in esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione che aveva dichiarato tale operazione incompatibile con il mercato comune.

186    Non si può enunciare come principio generale derivante dal dovere di imparzialità che un organo amministrativo o giudiziario abbia l’obbligo di rinviare il caso ad un’altra autorità o ad un organo di tale autorità diversamente costituito (v. Corte eur. D.U., sentenza 16 luglio 1971, Ringeisen c. Austria, serie A n. 13, § 97).

187    Riguardo alla sezione disciplinare del consiglio di un ordine professionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di affermare che non si poteva rilevare un motivo di legittimo sospetto nella circostanza che tre dei sette membri di tale sezione prendessero parte ad una decisione adottata su rinvio a seguito di cassazione di una precedente decisione all’elaborazione della quale essi avevano partecipato (Corte eur. D.U., sentenza 26 settembre 1995, Diennet c. Francia, serie A n. 325‑A, § 38).

188    Ne consegue che l’identità totale o parziale delle équipes di funzionari della Commissione incaricate delle diverse fasi di controllo dell’operazione non costituisce, da parte della Commissione, una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli.

189    Alla luce di ciò, l’argomento della Schneider non può essere accolto.

 Sull’intransigenza manifestata dalla Commissione nella determinazione delle modalità di separazione della Schneider e della Legrand

–       Argomenti delle parti

190    La Schneider rimprovera alla Commissione di essersi mostrata indebitamente intransigente riguardo alle modalità di separazione dalla Legrand. Il rifiuto della Commissione di autorizzare la Schneider ad esaminare una cessione delle sue attività nella Legrand diversa da una pura e semplice separazione avrebbe dissuaso tutti gli operatori industriali, per i quali la valorizzazione delle attività della Legrand derivante dalle sinergie industriali e commerciali sarebbe stata incontestabilmente più elevata rispetto a quella di investitori finanziari unicamente in grado di partecipare al processo di vendita alle condizioni di separazione imposte dalla Commissione.

191    Il divieto di principio opposto alla Schneider di conservare o di acquistare talune attività della Legrand avrebbe impedito alla ricorrente di mantenere partecipazioni che potessero permetterle di realizzare una parte delle sinergie previste e avrebbe ostacolato il suo potere di negoziazione con potenziali acquirenti.

192    La scelta tra scissione, cessione o quotazione in borsa e la possibilità di conservare una parte del capitale della Legrand e di mantenere temporaneamente un credito sulla Legrand o sul suo acquirente avrebbe dovuto essere ponderata con riferimento a tutte le altre esigenze della Commissione.

193    Malgrado la proroga del termine di separazione, le costanti pressioni e l’atteggiamento sistematicamente negativo della Commissione avrebbero obbligato la Schneider a non interrompere o rallentare l’attuazione della separazione. Tale proroga sarebbe stata infatti solo apparente, poiché essa non avrebbe pregiudicato «la realizzazione delle tappe necessarie al processo di separazione entro il termine così prorogato».

194    La Commissione ritiene, al contrario, di aver fatto prova di una grande flessibilità. Mentre la comunicazione degli addebiti del 24 ottobre 2001 prevedeva una separazione mediante distribuzione di azioni della Legrand ai titolari di azioni della Schneider in proporzione alla loro partecipazione, la decisione di separazione avrebbe permesso all’interessata, su sua domanda, di scegliere tra la scissione, la cessione o la quotazione in borsa, di conservare una partecipazione nel capitale della Legrand, o anche di chiedere l’approvazione preliminare della Commissione per mantenere temporaneamente un credito sulla Legrand o sul suo acquirente.

195    Essendo la decisione di separazione solo una modalità di applicazione della decisione di incompatibilità, una separazione della Schneider e della Legrand che preservasse le dimensioni di quest’ultima non può essere considerata come un indizio di intransigenza.

196    La soluzione degli acquirenti finanziari sarebbe stata privilegiata dalla Schneider stessa. Inoltre, gli acquirenti industriali non avrebbero accettato il sovrapprezzo richiesto loro dalla Schneider, rispetto agli acquirenti finanziari.

197    Su proposta della banca consulente della Schneider, la Commissione avrebbe acconsentito ad estendere da sei a nove mesi il termine per la separazione. La Commissione avrebbe accordato una proroga supplementare di tre mesi, vale a dire fino al 5 febbraio 2003, riservandosi l’eventualità di una nuova proroga. Inoltre, la decisione di separazione avrebbe permesso di prorogare tale termine, su domanda della Schneider, in caso di circostanze eccezionali.

–       Giudizio del Tribunale

198    Contestando le modalità della separazione, la Schneider mette in discussione la legittimità intrinseca, in rapporto all’art. 8, n. 4, del regolamento, della decisione di separazione, che è stata annullata dal Tribunale in conseguenza dell’illegittimità della decisione di incompatibilità di cui essa costituiva una misura d’applicazione (v. supra, punti 44 e 58), e quindi senza che dovesse essere esaminata nel merito.

199    Qualora un’operazione di concentrazione, come nella fattispecie, sia già stata eseguita al momento in cui la Commissione constata la sua incompatibilità con il mercato comune, l’art. 8, n. 4, del regolamento autorizza l’istituzione ad ordinare ogni azione appropriata per ristabilire una concorrenza effettiva.

200    Senza che occorra decidere se tale disposizione costituisca una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli, non si può ritenere provato che la Commissione l’abbia violata in modo manifesto e grave esigendo una separazione delle due parti dell’operazione che salvaguardasse l’intangibilità dell’area di attività della Legrand e vietando ogni riacquisto successivo di attività della Legrand da parte della Schneider.

201    Occorre infatti tener conto, in particolare, delle posizioni di predominio delle imprese notificanti sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione interessati dall’operazione, della notevole differenza esistente tra le loro quote di mercato e quelle dei loro immediati concorrenti, della notorietà dei loro marchi in Francia, nonché del venir meno della tradizionale rivalità tra le due interessate.

202    Inoltre, la scelta delle modalità giuridiche della separazione, come risulta dal ‘considerando’ 105 della decisione di separazione, è stata lasciata alla Schneider, purché esse escludessero una partecipazione significativa della ricorrente nel capitale della Legrand e garantissero la vendita del gruppo Legrand senza separazione distinta di talune attività della Legrand.

203    La Schneider, inoltre, non ha dimostrato che il termine per l’esecuzione della decisione di separazione sia stato di una brevità manifestamente eccessiva. Nella decisione impugnata, la Commissione ha prorogato di tre mesi il termine inizialmente stabilito in sei mesi nella comunicazione degli addebiti del 21 ottobre 2001.

204    Al ‘considerando’ 122 della decisione, la Commissione si è inoltre dichiarata disposta, da un lato, a concedere un periodo supplementare di tre mesi, durante il quale il mandatario si sarebbe visto accordare un mandato irrevocabile ed esclusivo di vendita per dare alla Schneider il margine di manovra necessario nelle sue negoziazioni con i potenziali acquirenti o investitori, e, dall’altro, a prolungare tali termini, in caso di richiesta in tal senso, purché la Schneider o il mandatario fossero in grado di dimostrare di aver tentato al meglio di rispettare il termine.

205    A seguito dell’udienza tenutasi il 23 aprile 2002 dinanzi al giudice del procedimento sommario nella causa T‑77/02 R, la Commissione ha concesso alla Schneider, il 26 aprile 2002, una proroga di tre mesi, rinviando quindi il termine finale per la separazione al 5 febbraio 2003, ossia ad un termine di scadenza di un anno a partire dalla notifica della decisione di separazione, salva la facoltà riservata alla Schneider di domandare, in caso di circostanze eccezionali, una proroga supplementare.

206    Anche ammettendo che la cessione di un’impresa delle dimensioni della Legrand venga generalmente effettuata in tempi che possono essere superiori ad un anno, così come suggeriscono le affermazioni attribuite alla Schneider al ‘considerando’ 110 della decisione di incompatibilità, sarebbe spettato in tal caso alla ricorrente sollecitare una nuova proroga. Orbene, non risulta dal fascicolo che ciò sia avvenuto.

207    Del resto, come si deduce dalla sua risposta del 7 novembre 2001 alla comunicazione degli addebiti della Commissione del 24 ottobre 2001, la Schneider aveva già preso contatto con potenziali acquirenti addirittura prima della decisione di separazione.

208    Infine, come risulta dal punto 5 dell’allegato II della decisione di separazione, questa imponeva soltanto l’adozione, secondo le modalità scelte, di un atto giuridico irreversibile, la cui esecuzione materiale doveva intervenire nei tre mesi seguenti all’adozione di tale atto.

209    Non può dunque ritenersi dimostrato che la Commissione abbia imposto alla Schneider, per separarsi dalla Legrand, delle modalità e un termine di separazione costituenti una violazione manifesta e grave dei limiti che si impongono al potere di valutazione dell’istituzione.

210    Non può dunque accogliersi l’argomentazione fatta valere dalla Schneider.

 Sulla strumentalizzazione delle tensioni intervenute tra le parti dell’operazione

–       Argomenti delle parti

211    La Schneider sostiene che la Commissione ha alimentato le tensioni intervenute tra le parti dell’operazione successivamente alla decisione di incompatibilità, in particolare non permettendole di prendere conoscenza in tempo utile degli elementi forniti dalla Legrand durante le discussioni che hanno condotto all’adozione della decisione di separazione.

212    La Commissione avrebbe manifestato lo stesso atteggiamento all’indomani della decisione di separazione. La Commissione avrebbe indotto la Legrand a proporre contro la Schneider un’azione giudiziaria in Francia nel novembre 2002, e avrebbe poi subordinato il proprio ragionamento riguardo all’adeguatezza delle nuove misure correttive della Schneider alla citata sentenza della Cour d’appel de Versailles.

213    La Commissione risponde che il cambiamento di atteggiamento della Legrand deriva piuttosto da un eventuale conflitto di interessi tra le parti dell’operazione.

214    In particolare, la Schneider non proporrebbe nessun elemento concreto che dimostri il suo mancato accesso ad elementi del fascicolo forniti dalla Legrand. Dopo aver ricevuto le versioni non confidenziali dei documenti in questione nel gennaio 2002, la Schneider non avrebbe neanche presentato una domanda specifica di accesso alla loro versione confidenziale.

–       Giudizio del Tribunale

215    Le affermazioni della Schneider non permettono di ritenere sufficientemente provata la censura relativa alla strumentalizzazione da parte della Commissione delle tensioni che sarebbero intervenute tra le parti dell’operazione.

216    Occorre rilevare in particolare che, al punto 88 del suo controricorso, la Commissione ha menzionato, senza essere contraddetta dalla Schneider, di aver comunicato alla ricorrente nel gennaio 2002 versioni non confidenziali di documenti concernenti la Legrand e un elenco comprendente un riassunto non confidenziale di informazioni rese inaccessibili. Orbene, non risulta dal fascicolo che la Schneider abbia proposto una specifica domanda di accesso alla versione confidenziale di uno di tali documenti.

217    Per di più, né la preoccupazione della Commissione di preservare l’area di attività della Legrand nella decisione di separazione, né la presa in considerazione delle decisioni di giudici nazionali nella valutazione dei rimedi proposti dalla Schneider, né alcun altro atto compiuto dalla Commissione nell’ambito del procedimento di controllo dell’operazione possono essere oggettivamente definiti, in modo certo, come ispirati da un intento di contribuire al degrado dei rapporti tra le parti dell’operazione.

218    Le pretese della Schneider devono dunque essere respinte.

 Sulla violazione da parte della Commissione della sua competenza esclusiva

–       Argomenti delle parti

219    La Schneider ritiene che la Commissione abbia violato gravemente e manifestamente la competenza esclusiva che il regolamento le riconosce, subordinando la sua valutazione della validità delle misure correttive proposte dalla ricorrente in sede di riesame dell’operazione al dispositivo della sentenza della Cour d’appel de Versailles 29 novembre 2002 che aveva statuito in via provvisoria su una pura questione di diritto contrattuale nazionale.

220    La Commissione ritiene di non aver rinunciato in nessun momento alla propria competenza esclusiva e, a maggior ragione, di non aver commesso un’illegittimità sufficientemente qualificata.

–       Giudizio del Tribunale

221    Nell’esercizio dei poteri di controllo che essa detiene per statuire sulla compatibilità con il mercato comune delle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, la Commissione non può tenere in non cale gli accordi che vincolano le parti notificanti, purché le pattuizioni in essi contenute siano lecite secondo il diritto nazionale applicabile.

222    La Schneider erra quando sostiene che la Commissione ha subordinato l’esercizio della sua competenza a valutare la validità delle sue misure correttive al dispositivo della citata sentenza della Cour d’appel de Versailles. A tale riguardo, non è infatti in questione il primato delle norme del diritto comunitario della concorrenza su quelle del diritto nazionale, bensì la determinazione degli effetti attribuiti ad un accordo di diritto privato dal diritto nazionale, che disciplina l’accordo stesso in conformità al diritto comunitario.

223    Non risulta quindi che la Commissione abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, laddove ha dedotto il carattere aleatorio e, pertanto, inaccettabile delle proposte di cessione delle attività della Legrand, presentate dalla Schneider, dalla loro contrarietà ad un accordo di diritto privato, che ricadeva regolarmente nell’ambito del diritto nazionale e che, secondo le constatazioni del giudice nazionale competente, vincolava le parti dell’operazione in conformità alle disposizioni di tale diritto.

224    Alla luce di ciò, gli argomenti della Schneider non possono essere accolti.

 Sulla mancanza di buona fede nell’esecuzione della sentenza Schneider I

–       Argomenti delle parti

225    La ricorrente evidenzia che la sentenza Schneider I ha respinto l’analisi della Commissione su tutti i mercati diversi dai mercati settoriali francesi. La Commissione non avrebbe dunque avuto alcuna ragione di riprendere il proprio riesame dell’operazione in fase I, allorquando essa era peraltro a conoscenza del fatto che, passata la data limite del 5 dicembre 2002 – data di scadenza del termine concesso alla Schneider dal contratto di cessione per far valere la clausola risolutiva della vendita della Legrand –, la ricorrente avrebbe perso il beneficio derivante dagli sforzi che aveva profuso per ridurre il danno a suo carico.

226    Anche la Schneider avrebbe logicamente insistito affinché il procedimento di controllo riprendesse all’indomani della sentenza Schneider I sulla base del termine di sei settimane della fase I. Tale termine avrebbe dovuto permettere alla Commissione di eseguire in buona fede la sentenza Schneider I dando alla ricorrente la possibilità di presentare, se del caso, le adeguate misure correttive.

227    La decisione 4 dicembre 2002 di apertura della fase II sarebbe inoltre stata viziata da un gran numero di manifesti errori di valutazione e si sarebbe discostata dallo schema analitico tracciato dalla sentenza Schneider I. L’analisi concorrenziale dei mercati in questione infine adottata dalla Commissione presenterebbe omissioni, errori e gravi contraddizioni dello stesso tipo di quelli che hanno condotto all’annullamento della decisione di incompatibilità.

228    La Commissione esclude che la ripresa del procedimento di controllo in fase I possa essere considerata come un indizio di mala fede. La soluzione adottata, su domanda della Schneider, sarebbe stata l’unica che permetteva l’adozione di una decisione definitiva positiva in merito all’operazione prima del 5 dicembre 2002.

229    L’analisi economica effettuata dalla Commissione sulla base dei dati attualizzati della Schneider sarebbe conforme in ogni punto a quella convalidata nel merito dalla sentenza Schneider I, a seguito della precisazione da parte della Commissione della censura dell’addossamento.

–       Giudizio del Tribunale

230    Risulta dal punto 48 della citata ordinanza 9 marzo 2007, causa C‑188/06 P, Schneider Electric/Commissione, che, contrariamente a quanto sostiene la Schneider, la Commissione ha potuto legittimamente optare per una ripresa del procedimento di controllo dell’operazione in fase I, al fine di trarre le conseguenze della citata sentenza Schneider I, prendendo quindi ogni precauzione necessaria al fine di garantire l’assenza di un’eventuale violazione dei diritti della difesa della Schneider.

231    Peraltro, le affermazioni della ricorrente non sono sufficienti a dimostrare che l’analisi concorrenziale dei mercati settoriali francesi rilevanti contenuta nella decisione di apertura della fase II presenti le stesse mancanze che hanno viziato la valutazione dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali nazionali fuori dalla Francia contenuta nella decisione di incompatibilità e censurata dalla sentenza Schneider I.

232    Gli errori di analisi sanzionati dalla sentenza Schneider I non hanno influito sulla valutazione dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali francesi, a causa della specificità di questi ultimi.

233    Da una lettura congiunta dei punti 413 e 415 della sentenza Schneider I risulta che non è possibile invalidare la conclusione secondo cui l’operazione proposta avrebbe creato o rinforzato sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione, in cui ciascuna delle due parti notificanti era già molto potente, una posizione dominante comportante, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento, un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato comune o, almeno, in una parte sostanziale di quest’ultimo.

234    A tale riguardo, sono state ritenute rilevanti le quote in tali mercati che indicavano una posizione di predominio ovvero una posizione dominante rafforzata dell’entità creatasi con la fusione, il livello più elevato dei prezzi del materiale elettrico a bassa tensione rilevato presso i distributori all’ingrosso, il venir meno della tradizionale rivalità tra i due originari attori principali, nonché la notorietà dei marchi dei due contraenti.

235    È inoltre importante notare che sono sufficienti gravi perplessità in merito alla compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune per adottare la decisione di apertura della fase II ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento, mentre la prova della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante è richiesta alla Commissione dall’art. 2, n. 3, di tale regolamento allorquando essa constata l’incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune sul fondamento dell’art. 8, n. 3.

236    Non consta quindi che, valutando ai fini dell’esecuzione della sentenza Schneider I i residui problemi di concorrenza derivanti dall’operazione sui soli mercati settoriali francesi ancora considerati come rilevanti, la Commissione abbia agito in violazione manifesta e grave dei limiti che si impongono al suo potere discrezionale.

237    Alla luce di ciò, il Tribunale non può accogliere l’argomentazione della ricorrente.

 Sulla violazione dei diritti della difesa

–       Argomenti delle parti

238    La Schneider sostiene che la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa durante il riesame dell’operazione, in quanto essa si è trovata nell’impossibilità di avere conoscenza dei risultati delle inchieste di mercato effettuate dalla Commissione e di rispondere in modo corretto alle difficoltà che questi avrebbero potuto far apparire.

239    La Commissione risponde che l’accesso dei soggetti partecipanti ad un’operazione di concentrazione ai risultati di inchieste di mercato come quelle intraprese nel novembre del 2002 non è previsto durante la fase del controllo conclusa da una decisione di apertura della fase II e che un accesso di tal genere non può derivare dal principio del rispetto dei diritti della difesa degli interessati.

–       Giudizio del Tribunale

240    Sebbene il rispetto dei diritti della difesa si imponga prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa arrecare pregiudizio alle imprese interessate, la decisione di apertura della fase II adottata successivamente alle inchieste di mercato in questione non costituisce un atto che arreca pregiudizio alla Schneider (ordinanza 31 gennaio 2006, causa T‑48/03, Schneider Electric/Commissione, cit., punto 76, confermata dall’ordinanza 9 marzo 2007, causa C‑188/06 P, Schneider Electric/Commissione, cit., punto 72), la cui legittimità dipenda dal rispetto di tali diritti.

241    La Commissione non può quindi aver commesso una violazione sufficientemente qualificata di una regola di diritto intesa a conferire diritti ai singoli, non comunicando alla Schneider i risultati delle inchieste di mercato sin dalla fase I del procedimento di controllo dell’operazione ripreso in seguito alla pronuncia delle sentenze Schneider I e Schneider II.

242    Le pretese della Schneider devono dunque essere respinte.

 Sull’analisi erronea, sleale e discriminatoria delle misure correttive proposte dalla Schneider nel novembre 2002

–       Argomenti delle parti

243    La Schneider rimprovera alla Commissione di aver affermato l’esistenza di gravi perplessità sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento, invece di applicare il criterio di cui all’art. 2, n. 3, della creazione o rafforzamento di una posizione dominante su cui deve fondarsi una decisione di incompatibilità in forza dell’art. 8, n. 3.

244    La Schneider addebita anche alla Commissione di aver ritenuto insufficienti le sue misure correttive del novembre 2002, malgrado che esse avrebbero eliminato tutte le sovrapposizioni tra le attività della Schneider e quelle della Legrand sui mercati interessati mediante una cessione ad un acquirente unico di imprese autonome ed economicamente valide, avrebbero offerto un’importante gamma di prodotti e di marchi e un accesso facilitato alla distribuzione per effetto degli impegni comportamentali della Schneider, avrebbero eliminato qualsiasi rischio di addossamento da parte della Schneider e avrebbero limitato il numero dei potenziali acquirenti ai soli operatori industriali capaci di sviluppare l’entità ceduta.

245    Gli impegni strutturali della Schneider sarebbero stati accompagnati da impegni comportamentali, accettati dalla Commissione in altri casi di concentrazione, facilitando l’accesso alla distribuzione e sopprimendo ogni rischio di addossamento.

246    La Commissione afferma in sostanza di aver ritenuto che le misure correttive della Schneider non permettessero di eliminare tutti i problemi concorrenziali identificati sui mercati francesi del materiale elettrico a bassa tensione e che esse sollevassero, al di là dell’incertezza giuridica risultante dalla sentenza della Cour d’appel de Versailles, numerosi problemi di capacità economica, di autonomia e di idoneità delle entità cedute a ristabilire una concorrenza effettiva. La Commissione avrebbe valutato l’impatto di tali misure correttive sui mercati interessati in termini di quote di mercato, di eliminazione delle sovrapposizioni, di forza dei marchi da cedere e di potere di negoziazione della Schneider/Legrand con i grossisti.

247    Oltre al fatto che ciascun caso di concentrazione solleva problemi di concorrenza specifici, le misure comportamentali proposte avrebbero avuto solo un impatto molto limitato e il controllo della loro applicazione avrebbe sollevato difficoltà considerevoli, tenuto conto del numero assai elevato di prodotti e di distributori cui tali impegni avrebbero dovuto applicarsi.

–       Giudizio del Tribunale

248    Il Tribunale ricorda che, come risulta dal punto 48 della citata ordinanza della Corte 9 marzo 2007, causa C‑188/06 P, Schneider Electric/Commissione, la Commissione ha legittimamente ripreso in fase I il riesame dell’operazione a seguito della pronuncia della sentenza Schneider I.

249    Dal momento che essa aveva deciso di riprendere il controllo dell’operazione in tale fase, la Commissione poteva solo applicare, in vista dell’apertura della fase II del controllo dell’operazione mediante la decisione 4 dicembre 2002, il criterio di cui all’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento relativo all’esistenza di gravi perplessità quanto alla compatibilità dell’operazione con il mercato comune.

250    Erra dunque la Schneider quando rimprovera alla Commissione di non aver usato il criterio della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento, su cui la Commissione deve fondarsi allorché adotta una decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato ai sensi dell’art. 8, n. 3.

251    Quanto alla capacità delle misure correttive della Schneider di risolvere i residui problemi di concorrenza identificati dalla Commissione sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione, è certo che le cessioni di attività della Legrand proposte dalla Schneider costituivano un elemento centrale del dispositivo delle misure correttive suggerite.

252    Ne consegue che il ritiro, ordinato alla Schneider dalla Cour d’appel de Versailles, delle sue proposte di cessione concernenti elementi del patrimonio della Legrand presentate senza l’accordo di quest’ultima concorreva a giustificare le perplessità che la Commissione dichiara di aver continuato a nutrire sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune.

253    In più, considerata specificamente la potenza che possedeva in Francia il gruppo Schneider/Legrand a causa della sua forte presenza su tutti i diversi segmenti dei prodotti complementari della distribuzione elettrica a bassa tensione, del venir meno della rivalità tradizionale tra le due parti dell’operazione e della detenzione di marchi notori da parte delle imprese interessate, non risulta che la Commissione abbia contravvenuto gravemente e manifestamente al margine di discrezionalità di cui dispone laddove ha ritenuto che le misure correttive della Schneider non fossero sufficienti ad eliminare qualsiasi grave perplessità quanto alla compatibilità dell’operazione con il mercato comune.

254    Non è quindi dimostrato che il rifiuto della Commissione di riconoscere l’idoneità di tali misure a dissipare le gravi perplessità che essa continuava a nutrire sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune derivi, come sostiene la Schneider, da un’analisi erronea, sleale e discriminatoria delle misure stesse.

255    Le pretese della Schneider a tale riguardo devono di conseguenza essere respinte.

256    Risulta dalle considerazioni sopra esposte che nessuna delle censure relative al comportamento complessivo adottato dalla Commissione nel corso del procedimento di controllo dell’operazione rivela una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto intesa a conferire diritti ai singoli.

257    Alla luce di ciò, deve escludersi che possa essere imputato alla Commissione, a causa di tale comportamento generale, un aggravamento del danno che la Schneider sostiene di aver subìto per effetto delle violazioni sufficientemente qualificate del diritto comunitario inficianti la decisione di incompatibilità o che le possano essere imputate le spese che la ricorrente avrebbe sostenuto nel procedimento di separazione o dinanzi ai giudici francesi.

258    Di conseguenza solo la circostanza che la Schneider sia stata privata, per effetto della discrepanza tra la comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001 e la decisione di incompatibilità, della possibilità di presentare misure correttive idonee a risolvere il problema dell’addossamento delle sue posizioni a quelle della Legrand sui mercati settoriali francesi rilevanti crea un diritto in capo alla ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni che essa ha subìto in conseguenza di tale illecito comportamento.

259    Incombe pertanto al Tribunale esaminare se il vizio contenuto nella decisione di incompatibilità, il quale costituisce un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, possa essere considerato connesso in un rapporto di causa a effetto sufficientemente diretto con i danni lamentati a tale titolo.

 Sul preteso nesso di causalità tra la violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario inficiante la decisione di incompatibilità e le voci di danno fatte valere a tale titolo

 Sulla perdita di valore delle attività della Legrand detenute dalla Schneider

260    La Schneider lamenta in via principale il danno derivante dalla perdita finanziaria cagionatale dall’obbligo di rivendere le attività della Legrand ad un prezzo inferiore a quello cui essa le aveva acquisite.

261    La decisione di separazione, illegittima in quanto costituente una misura di applicazione di una decisione di incompatibilità a sua volta illegittima, ha infatti fissato un termine alla Schneider per la cessione delle attività della Legrand vietandole di cedere separatamente taluni elementi di tali attività.

262    Di conseguenza, se nel termine fissato dalla Commissione mediante una decisione priva di base giuridica la Schneider non poteva cedere le attività da cui aveva l’obbligo di separarsi senza subire perdite, a causa della diminuzione del valore di tali attività tra la data della loro acquisizione e la data della loro cessione forzosa, è giocoforza constatare che tali perdite sono direttamente causate dall’obbligo di eseguire una decisione illegittima, qualunque siano peraltro le ragioni per cui le attività in questione hanno perso valore durante l’intervallo di tempo considerato.

263    Tuttavia, per determinare il danno imputabile ad un’azione illecita di un’istituzione comunitaria, occorre prendere in considerazione gli effetti della violazione che ha fatto sorgere la responsabilità e non quelli dell’atto in cui questa si iscrive, purché l’istituzione potesse o dovesse adottare un atto di uguale effetto senza violare la norma di diritto.

264    In altri termini, l’analisi del nesso di causalità non può partire dall’errato presupposto secondo cui, in assenza dell’atto illegittimo, l’istituzione si sarebbe astenuta dall’agire o avrebbe adottato un atto di senso contrario, ciò che pure potrebbe costituire da parte sua un comportamento illegittimo, ma deve procedere ad un confronto tra la situazione generata, per il terzo interessato, dall’azione illecita e la situazione che si sarebbe creata per quest’ultimo a seguito di un comportamento dell’istituzione rispettoso della norma di diritto.

265    Nel caso in cui il fatto illecito che sta a fondamento della domanda di risarcimento si inserisca in una decisione che ha per effetto di negare ad un richiedente un’autorizzazione od un’altra misura favorevole, non può presumersi, ai fini dell’analisi degli effetti dell’illecito e della comparazione tra la situazione reale e la situazione legittima astrattamente ricostruita, che, in mancanza del vizio identificato, il richiedente avrebbe necessariamente beneficiato dell’autorizzazione o della diversa misura favorevole che richiedeva.

266    Allo stesso modo, in presenza di una violazione dei diritti della difesa che vizia una decisione che dichiara una fusione tra imprese incompatibile con il mercato comune, non si può ritenere che, in assenza di tale violazione, l’operazione notificata sarebbe stata dichiarata compatibile in modo esplicito o implicito, bensì si devono apprezzare gli effetti che il vizio identificato può aver avuto sul senso della decisione.

267    Quindi, nella fattispecie, il danno imputabile alla Comunità non può dedursi dal confronto tra la situazione generata dalla decisione di incompatibilità e una situazione caratterizzata dall’autorizzazione espressa o tacita dell’operazione, salvo nel caso in cui il giudice comunitario sia in grado di constatare che l’incompatibilità è stata dichiarata dalla Commissione in conseguenza, diretta e certa, della violazione riconosciuta dei suoi obblighi di legge.

268    Pertanto, per decidere se esista o meno un sufficiente nesso di causalità tra la violazione identificata e il danno lamentato, occorre valutare l’impatto del vizio riconosciuto nella sentenza Schneider I sul seguito del procedimento di controllo dell’operazione.

269    A tale riguardo, benché risulti dalla sentenza Schneider I che la violazione sufficientemente qualificata dei diritti della difesa della Schneider ha avuto come effetto di rendere illegittima la decisione di incompatibilità, non se ne deduce per questo che in assenza di una violazione di tal genere l’operazione avrebbe dovuto essere dichiarata compatibile con il mercato comune.

270    Infatti, la sentenza Schneider I ha stabilito, al punto 465, che, a titolo dei provvedimenti di esecuzione che si imponevano ai sensi dell’art. 233 CE per effetto dell’annullamento della decisione di incompatibilità disposto in ragione della detta illegittimità (v. sentenza Schneider I, punti 462 e 463), la Commissione doveva mettere la Schneider in condizione di far valere utilmente le proprie difese nei confronti degli addebiti che la Commissione aveva deciso di formulare a proposito di ciascuno dei mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione interessati dall’operazione e, se del caso, di proporre misure correttive atte a rispondere agli addebiti stessi in modo da ottenere, eventualmente alla fine del riesame dell’operazione, una decisione che constatasse la compatibilità dell’operazione.

271    Come ammesso dalla Schneider stessa nella sua replica, l’analisi economica dell’impatto dell’operazione sui mercati settoriali francesi adottata nella decisione di incompatibilità non è stata invalidata dalla sentenza Schneider I.

272    A titolo dei provvedimenti di esecuzione della sentenza Schneider I, la Commissione era quindi tenuta a riprendere il controllo dell’operazione senza escludere che essa potesse essere dichiarata compatibile con il mercato comune e, a tale effetto, essa era tenuta a sentire la ricorrente sulla censura dell’addossamento e a prendere in considerazione le eventuali misure correttive che potevano essere proposte dalla Schneider e dalla Legrand per risolvere i problemi di compatibilità posti dall’addossamento delle loro rispettive posizioni sui mercati settoriali francesi interessati.

273    Pertanto, sulla Commissione non gravava, nell’esecuzione della sentenza Schneider I, alcun obbligo procedurale di dichiarare l’operazione compatibile con il mercato comune.

274    Inoltre, deve essere respinta la tesi sviluppata dalla ricorrente all’udienza secondo cui esisterebbe una presunzione di compatibilità con il mercato comune di un’operazione di concentrazione notificata.

275    Secondo la giurisprudenza comunitaria, il regolamento non crea alcuna presunzione quanto alla compatibilità con il mercato comune di un’operazione di concentrazione notificata e spetta in ogni caso alla Commissione formarsi un’opinione chiara su tale compatibilità e decidere di conseguenza (sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑210/01, General Electric/Commissione, Racc. pag. II‑5575, punto 61).

276    Un’operazione di concentrazione è, certo, tacitamente considerata compatibile con il mercato comune qualora, segnatamente, la Commissione non abbia adottato una decisione di apertura della fase II nel termine di un mese stabilito dall’art. 10, n. 1, del regolamento, né abbia statuito sulla compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune nel termine di quattro mesi previsto dall’art. 10, n. 3.

277    Tuttavia, è pacifico che nessuna di tali due ipotesi si è verificata nella fattispecie, in quanto la Commissione ha debitamente concluso nei termini le due fasi del controllo della compatibilità dell’operazione adottando gli atti previsti dalle pertinenti disposizioni del regolamento.

278    Pertanto, il vizio identificato nella decisione di incompatibilità non ha privato la Schneider di un qualche diritto ad una decisione di compatibilità dell’operazione, esplicita o implicita, tale da giustificare che tutte le conseguenze finanziarie del mancato riconoscimento di tale diritto, e in particolare quelle derivanti dall’obbligo di cedere le attività della Legrand, vengano considerate come un danno imputabile alla Comunità.

279    Ne consegue che la Schneider non può validamente sostenere di aver subìto, per effetto del vizio che ha invalidato la decisione di incompatibilità, un danno pari alla totalità della perdita di valore delle attività della Legrand da essa detenute al 10 ottobre 2001, ossia una somma compresa tra EUR 2,483 miliardi e EUR 3,326 miliardi, in mancanza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra tale danno e la violazione che ha generato la responsabilità comunitaria.

280    Pur non essendo titolare di un diritto al riconoscimento della compatibilità dell’operazione, la ricorrente avrebbe certamente potuto avere una possibilità seria di ottenere una decisione favorevole, possibilità la cui perdita sarebbe costitutiva di un danno certo e risarcibile.

281    Infatti, non si può escludere che, attraverso le sue osservazioni sulla censura dell’addossamento e mediante proposte di cessione idonee a ridurre o compensare, con riferimento a tale censura, l’impatto anticoncorrenziale della prevista operazione di concentrazione, la ricorrente fosse in grado di imporre alla Commissione di constatare, a pena di un errore di valutazione, la compatibilità dell’operazione con il mercato comune.

282    Tuttavia, come peraltro rilevato dalla perizia prodotta dalla Schneider sulla determinazione del danno lamentato, è difficile determinare la natura e l’importo delle cessioni che sarebbero state necessarie per rendere l’operazione compatibile con il mercato comune e per ottenere l’assenso della Commissione sulla sua realizzazione. Ancora più difficile è poi determinare l’impatto che avrebbero avuto sul valore totale delle attività detenute dall’impresa ricorrente le cessioni e le operazioni che tali misure correttive avrebbero implicato.

283    Ne risulta che la valutazione delle modifiche dei parametri economici che avrebbero necessariamente accompagnato un’eventuale decisione di compatibilità è troppo incerta per poter essere oggetto di una comparazione utile con la situazione risultante dalla decisione di incompatibilità. Pur supponendo che la Schneider abbia perso una possibilità effettiva di ottenere una decisione di compatibilità, il realizzarsi di tale possibilità è connesso a parametri troppo aleatori per poter essere oggetto di una quantificazione convincente.

284    A tale riguardo occorre notare che, da un lato, la cessione di attività della Legrand avrebbe potuto rivelarsi irrealizzabile per ragioni di diritto interno e che, dall’altro, è impossibile decidere se la cessione di elementi del patrimonio della Schneider in misura sufficiente per compensare l’effetto d’addossamento delle sue posizioni a quelle della Legrand non avrebbe potuto far venir meno qualsiasi interesse dell’impresa ricorrente alla concentrazione.

285    Di conseguenza, non è ipotizzabile un risarcimento del danno subìto dalla Schneider a causa della perdita di una seria possibilità di conservare le attività della Legrand.

286    È giocoforza quindi considerare che non esiste un nesso di causalità sufficientemente stretto tra l’illecito commesso e il mancato ottenimento di un’eventuale decisione di compatibilità dell’operazione tale da far sorgere la responsabilità della Comunità a causa dell’obbligo imposto alla Schneider di cedere le sue attività nella Legrand e, di conseguenza, tale da far riconoscere come imputabile alla Comunità un danno uguale alla perdita totale di valore che tali attività hanno subìto nel periodo compreso tra la loro acquisizione da parte della Schneider e la loro successiva cessione.

287    Per gli stessi motivi, la Schneider non può neanche sostenere in modo fondato che la decisione di incompatibilità illegittima l’abbia posta nell’impossibilità di realizzare le sinergie attese dall’operazione e abbia conseguentemente annientato la sua strategia industriale, né che la detta decisione le abbia cagionato un danno di immagine in virtù dell’impatto negativo che essa avrebbe avuto sulla sua reputazione.

288    Per contro, sussiste un nesso di causalità sufficientemente stretto ai fini del riconoscimento di un diritto al risarcimento tra l’illecito commesso e due tipi di danno subiti dalla ricorrente. Il primo corrisponde alle spese sostenute dall’impresa per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione a seguito degli annullamenti pronunciati dal Tribunale il 22 ottobre 2002. Il secondo corrisponde alla riduzione del prezzo di cessione che la Schneider ha dovuto concedere all’acquirente delle attività della Legrand per ottenere un rinvio dell’esecuzione di tale cessione ad una data idonea a far sì che i procedimenti giurisdizionali allora in corso dinanzi al giudice comunitario non fossero privati del loro oggetto prima di essere giunti a conclusione.

 Sulle spese per onorari, spese amministrative e spese giudiziarie sostenute dalla Schneider

289    Riguardo alle spese sostenute dalla Schneider a titolo degli onorari del mandatario ad hoc, occorre notare che la designazione di un mandatario trova la sua base giuridica nelle disposizioni dell’art. 7 del regolamento, che obbligano l’impresa divenuta proprietaria, come nella fattispecie, degli elementi del patrimonio di un’altra società mediante OPSC, prima che la Commissione decida sulla compatibilità dell’operazione di concentrazione notificata, ad esercitare, conformemente alla disposizione derogatoria dell’art. 7, n. 3, i propri diritti di voto inerenti alle partecipazioni derivanti da tale OPSC solo mediante un’autorizzazione concessa dalla Commissione a norma dell’art. 7, n. 4.

290    È pertanto proprio in forza di tale disposizione che la Commissione, il 4 dicembre 2001, ha concesso alla Schneider, su domanda di quest’ultima, l’autorizzazione ad esercitare i diritti di voto inerenti alla sua partecipazione nella Legrand per il tramite di un mandatario nominato dalla Schneider alle condizioni previste da un contratto di mandato approvato dalla Commissione.

291    Non è pertanto fondata l’affermazione della Schneider, formulata al punto 149 del ricorso, secondo cui l’intervento del mandatario sarebbe stato reso necessario dall’adozione della decisione di incompatibilità, né quella, contenuta al punto 252 della replica, secondo cui, se l’operazione non fosse stata vietata erroneamente il 10 ottobre 2001, la Schneider non avrebbe mai avuto bisogno di far ricorso ad un mandatario per esercitare i propri diritti all’assemblea generale della Legrand nel dicembre del 2001, posto che a tale data essa ne avrebbe esercitato direttamente il controllo esclusivo.

292    Infatti, come già constatato, l’annullamento della decisione di incompatibilità non comportava automaticamente una constatazione della compatibilità dell’operazione con il mercato comune, dato che sussistevano sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione residui problemi di concorrenza derivanti dall’operazione.

293    Riguardo alle spese per consultazione di consulenti giuridici, fiscali e bancari ed alle altre spese amministrative sostenute ai fini dell’attuazione della separazione secondo le modalità imposte dalla Commissione, neanche esse possono essere riconosciute come una conseguenza di un illecito commesso dalla Commissione mediante l’adozione della decisione di incompatibilità.

294    Infatti, da un lato, l’illegittimità della decisione di incompatibilità e, di conseguenza, della decisione di separazione non implica, come si è già rilevato, che l’operazione dovesse essere riconosciuta compatibile, né che le imprese potessero continuare a costituire un’entità unica. Non può dunque presumersi che le spese amministrative normalmente sostenute dalla Schneider al fine di realizzare la separazione delle attività non avrebbero dovuto essere sostenute dalla ricorrente se l’istituzione avesse adottato una decisione legittima.

295    D’altra parte, nei limiti in cui la Schneider afferma di aver dovuto sostenere spese anormali a causa delle illecite modalità di separazione che le sono state imposte dalla decisione di separazione e a causa dell’intransigenza manifestata dalla Commissione a tale riguardo, tale elemento del danno lamentato è connesso non alla violazione dei diritti della difesa constatata nella sentenza Schneider I, bensì a censure autonome che non sono state ritenute, nella presente sentenza, come violazioni sufficientemente qualificate per fondare un diritto al risarcimento.

296    Riguardo alle spese sostenute ai fini del procedimento giudiziario nazionale intentato dalla Legrand, è sufficiente constatare che la ricorrente stessa ritiene che esse siano state causate non dalla decisione di incompatibilità illegittima, bensì dall’atteggiamento attribuito alla Commissione e consistente nello strumentalizzare le tensioni tra le parti dell’operazione, il quale non è stato ritenuto nella presente sentenza come legittimante un addebito sulla cui base dovesse sorgere la responsabilità della Comunità.

297    La questione degli esborsi sostenuti per i procedimenti di controllo giurisdizionale di competenza del giudice comunitario deve ritenersi già esaminata e risolta dalle decisioni adottate sulle spese, ai sensi delle specifiche norme di procedura applicabili a tale tipo di costi, nell’ambito delle decisioni che concludono il giudizio e al termine dei procedimenti speciali previsti in caso di contestazione dell’importo delle spese (v., nella fattispecie, ordinanze 29 ottobre 2004, cause T‑310/01 DEP e T‑77/02 DEP, Schneider Electric/Commissione, cit.). Tali procedimenti escludono la rivendicazione delle stesse somme, o di somme sostenute agli stessi fini, nell’ambito di un’azione che mette in causa la responsabilità extracontrattuale della Comunità, compreso il caso di soggetti che, risultati soccombenti nell’azione proposta, abbiano dovuto sostenere l’onere delle spese, come è avvenuto alla Schneider nelle cause T‑48/03 e C‑188/06 P.

298    Riguardo, infine, alle spese per consulenze ed onorari e alle spese amministrative di varia natura sostenute dalla Schneider per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione resa necessaria dalle sentenze Schneider I e Schneider II, occorre ammettere, per contro, che esse sono legate al comportamento illecito dell’istituzione da un nesso di causalità diretto e certo.

299    È, infatti, proprio perché la Commissione ha omesso di formulare, nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, un problema concorrenziale su cui si fondava la decisione di incompatibilità che la ricorrente è stata privata della possibilità di esprimersi in merito e di offrire appropriate contromisure, circostanza che ha motivato l’annullamento della decisione in questione. Tale annullamento ha reso obbligatoria una ripresa del procedimento, destinata appunto a permettere alla ricorrente di essere sentita in merito all’addebito controverso e di presentare, se del caso, proposte di misure destinate a correggere gli effetti dell’operazione su tale punto, quando invece essa avrebbe dovuto essere messa in grado di farlo prima che la Commissione si pronunciasse sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune.

300    Il costo che ha rappresentato per la ricorrente la sua partecipazione al procedimento amministrativo di controllo ripreso a seguito delle sentenze Schneider I e Schneider II non avrebbe dovuto essere sostenuto se la Commissione avesse immediatamente adottato una decisione rispettosa dei diritti della difesa, non suscettibile di essere annullata per tale motivo e idonea a porre termine definitivamente al procedimento di controllo, dichiarando l’operazione compatibile o dichiarandola incompatibile.

301    Certamente, se la censura dell’addossamento fosse stata precisata nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, la Schneider avrebbe dovuto pronunciarsi in merito e preparare, se del caso, misure correttive appropriate prima dell’adozione della decisione della Commissione sulla compatibilità dell’operazione, come essa ha dovuto fare dopo l’annullamento di tale decisione e la conseguente ripresa del procedimento di controllo dell’operazione. Tuttavia, è difficile contestare che il fatto di riprendere, su basi giuridiche nuove, un procedimento amministrativo interrotto da dodici mesi abbia necessariamente rappresentato, per l’interlocutore dell’istituzione di vigilanza, un onere incomparabilmente superiore a quello che avrebbe rappresentato una risposta alla stessa censura, nel corso del procedimento iniziale di controllo, da parte dell’impresa e dei suoi consulenti già pienamente coinvolti in riunioni e consultazioni con i competenti servizi della Commissione.

302    Ne consegue che le spese cagionate alla Schneider dalla sua partecipazione al procedimento di controllo dell’operazione ripreso a seguito delle sentenze Schneider I e Schneider II sono legate al comportamento illecito dell’istituzione da un nesso di causalità sufficiente per dar luogo ad un diritto al risarcimento.

 Sulla riduzione del prezzo di cessione della Legrand accordata al consorzio Wendel-KKR per permettere un rinvio della data di esecuzione della cessione

303    Spetta al Tribunale esaminare se l’illegittimità che vizia la decisione di incompatibilità abbia o meno avuto per conseguenza una riduzione del valore cui gli elementi del patrimonio detenuti dalla Schneider nel capitale della Legrand sono stati valutati nel contratto di cessione concluso con il consorzio Wendel-KKR.

304    È certo che l’avvio di negoziati in vista della cessione della Legrand e la conclusione del contratto di cessione tra la Schneider e il consorzio Wendel-KKR intervenuta il 26 luglio 2002 sono direttamente derivati dalla decisione di incompatibilità del 10 ottobre 2001, la quale, sebbene illegittima, ha nondimeno prodotto tutti i suoi effetti giuridici fino al suo annullamento da parte della sentenza Schneider I, pronunciata il 22 ottobre 2002.

305    La Schneider si è vista obbligata a causa di tale decisione ad avviare e a concludere con il consorzio Wendel-KKR negoziati finalizzati alla cessione delle sue attività nella Legrand, addirittura prima della pronuncia della sentenza che avrebbe statuito sul suo ricorso di annullamento contro tale decisione, salvo esporsi ulteriormente all’obbligo, nell’ipotesi di una sentenza di rigetto, di avviare e di concludere negoziati per la cessione a condizioni immediatamente sfavorevoli alla difesa dei suoi interessi, dal momento che tali negoziati avrebbero dovuto allora concludersi a scadenza molto breve, tenuto conto della scadenza del termine di separazione fissato al 5 febbraio 2003 e dell’incertezza sulla concessione da parte della Commissione di una nuova proroga di tale termine.

306    Ne consegue che la Schneider è stata allo stesso tempo obbligata dall’esistenza della decisione di incompatibilità a fissare nel contratto di cessione concluso il 26 luglio 2002 un prezzo di cessione della Legrand e, inoltre, a garantirsi la possibilità di soprassedere all’esecuzione effettiva di tale cessione fino al 10 dicembre 2002.

307    Tale data era infatti sufficientemente successiva alla data prevedibile di pronuncia della sentenza Schneider I – la quale doveva intervenire al termine di un procedimento accelerato – per permettere alla Schneider allo stesso tempo di ottenere la conferma, in caso di rigetto del suo ricorso di annullamento, della legittimità della decisione controversa o, nell’ipotesi inversa di un annullamento – successivamente verificatasi –, di assicurarsi la possibilità di ottenere ancora il riesame dell’operazione da parte della Commissione, mediante la presentazione di nuove misure correttive, nella prospettiva dell’adozione di una decisione definitiva che statuisse legittimamente sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune.

308    È quindi a causa dell’esistenza, nella decisione di incompatibilità, di due illeciti che potevano apparire alla Schneider come manifesti, nonché nella legittima ricerca di una decisione giuridicamente corretta che statuisse sulla compatibilità dell’operazione, che la Schneider si è trovata obbligata allo stesso tempo a negoziare e a concludere, il 26 luglio 2002, il contratto di cessione della Legrand e a rinviare la data della realizzazione effettiva di tale cessione fino al 10 dicembre 2002.

309    Peraltro, non risulta dal fascicolo che il contratto di cessione avrebbe potuto essere firmato ad una data anteriore al 26 luglio 2002, anche se la decisione controversa non fosse sembrata alla Schneider come viziata dalle illegittimità manifeste che la ricorrente intendeva far sanzionare dal Tribunale.

310    Occorre infatti tenere conto, a partire dal 10 ottobre 2001, del termine incomprimibile necessario all’elaborazione e all’attuazione dei complessi meccanismi finanziari sottesi ad una vendita di attività della portata di quelle della Legrand, come mostrano gli sforzi effettuati dalla Schneider per ottenere dalla Commissione la proroga del termine iniziale di separazione di sei mesi.

311    Tale obbligo di ritardare la realizzazione effettiva della vendita della Legrand indotto dalla legittima ricerca da parte della Schneider di una decisione che statuisse in forma giuridicamente corretta sulla compatibilità dell’operazione con il mercato comune ha necessariamente condotto la ricorrente a concedere al consorzio Wendel-KKR una riduzione del prezzo di cessione della Legrand rispetto al prezzo che l’interessata avrebbe ottenuto nell’ipotesi di una vendita definitiva e immediata intervenuta in assenza di una decisione di incompatibilità che appariva sin dall’inizio viziata da due illegittimità manifeste.

312    Si deve infatti riconoscere che il rinvio al 10 dicembre 2002 della vendita effettiva delle attività della Legrand implicava il riconoscimento al consorzio Wendel-KKR della remunerazione del rischio di deprezzamento delle attività della Legrand cui si esponeva il detto consorzio acconsentendo ad un tale rinvio, anche solo a causa dell’eventualità di una variazione sfavorevole del corso dei titoli industriali durante il periodo compreso tra la data della firma del contratto di cessione e il termine ultimo convenuto tra i contraenti per la realizzazione effettiva della vendita.

313    Occorre rilevare, a tale riguardo, che la perizia prodotta come allegato 29 del ricorso menziona precisamente una perdita di opportunità subita dalla Schneider per non aver potuto scegliere la data di rivendita della Legrand.

314    Tale contropartita sotto forma di riduzione del prezzo di cessione risulta indipendente dall’indennità di risoluzione contenuta nel contratto di cessione, la quale corrispondeva al prezzo dovuto dalla Schneider nell’ipotesi di una sua rinuncia alla cessione.

315    Alla luce di ciò, la violazione dei diritti della difesa inficiante la decisione di incompatibilità deve essere considerata come collegata mediante un nesso sufficientemente diretto al rinvio al 10 dicembre 2002, nel contratto di cessione, della data limite per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand, in quanto tale rinvio era indispensabile per permettere alla Schneider di esercitare utilmente il diritto di ogni amministrato ad ottenere una decisione legittima in merito alla compatibilità con il mercato comune di un’operazione di concentrazione regolarmente notificata e, eventualmente, a poter essere sentito in un procedimento che gli offra le necessarie garanzie.

316    Di conseguenza, la violazione qualificata del diritto comunitario riconosciuta dal Tribunale deve essere anch’essa considerata come collegata mediante un nesso di causalità sufficientemente diretto al danno subìto dalla Schneider per effetto della riduzione del prezzo di cessione della Legrand inerente al rinvio della realizzazione effettiva della cessione al consorzio Wendel-KKR.

317    Da tutto quanto precede risulta che la violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario che vizia la decisione di incompatibilità deve essere considerata collegata mediante un nesso di causalità sufficientemente diretto, da un lato, alle spese causate alla Schneider dalla sua partecipazione al procedimento amministrativo di controllo dell’operazione ripreso a seguito delle sentenze Schneider I e Schneider II e, dall’altro, alla riduzione del prezzo di cessione delle attività della Legrand concessa al consorzio Wendel-KKR per ottenere un rinvio della data limite per la cessione.

 Sulle due voci di danno e sulla loro quantificazione

318    Occorre ricordare che, con ordinanza 11 dicembre 2003, il Tribunale ha adottato una misura di organizzazione del procedimento limitando il dibattimento al principio dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e alla metodologia di valutazione del danno.

319    Riguardo alle spese che la Schneider ha sostenuto a causa della sua partecipazione alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione, occorre rilevare che la ricorrente ha sostenuto, per il procedimento amministrativo di separazione, per i ricorsi nelle cause T‑310/01, T‑77/02 e T‑77/02 R e, infine, per la ripresa del procedimento di controllo dell’operazione, spese di cui ha fornito una stima complessiva al punto 150 del suo ricorso.

320    Per determinare l’importo che la Commissione dovrà risarcire alla Schneider a titolo delle spese per la ripresa del procedimento di controllo, occorrerà quindi defalcare dall’insieme delle spese considerate al punto precedente il totale delle spese sostenute dalla Schneider nelle cause T‑310/01, T‑77/02 e T‑77/02 R, le spese menzionate al precedente punto 293 e, infine, le spese che la Schneider avrebbe necessariamente sostenuto a titolo delle misure correttive dell’addossamento che essa avrebbe comunque dovuto proporre prima dell’adozione della decisione di incompatibilità, se questa fosse stata adottata nel rispetto dei suoi diritti della difesa.

321    Spetterà alle parti trasmettere al Tribunale, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza, l’importo di tale voce di danno determinato di comune accordo secondo le modalità di calcolo indicate al punto precedente, oppure, in alternativa, presentare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.

322    Il danno costituito dalla riduzione del prezzo di cessione della Legrand al consorzio Wendel-KKR determinata dal rinvio fino al 10 dicembre 2002 della realizzazione effettiva della vendita della Legrand al cessionario è pari alla differenza esistente tra il prezzo di cessione della Legrand convenuto nel caso di specie tra le parti del contratto e quello che la Schneider avrebbe potuto ottenere dal cessionario se, al termine del primo procedimento di controllo dell’operazione, ossia al 10 ottobre 2001, vi fosse stata una decisione legittima sulla compatibilità dell’operazione.

323    Occorre pertanto condannare la Comunità a risarcire il danno certo e valutabile, subìto a tale titolo dalla ricorrente.

324    Ai fini della valutazione dell’importo del danno subìto dalla ricorrente a causa della riduzione del prezzo di cessione della Legrand che la ricorrente ha dovuto concedere al consorzio Wendel-KKR come contropartita del rinvio fino al 10 dicembre 2002 del termine per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand al cessionario, occorre ordinare una perizia, conformemente agli artt. 65, lett. d), 66, n. 1, e 70 del regolamento di procedura, sentite previamente le osservazioni delle parti e invitate queste a pronunciarsi sulla scelta di un perito.

325    A tal fine, al perito verrà consegnata una copia conforme del contratto di cessione del 26 luglio 2002 e della perizia del 1° ottobre 2003 relativa alla determinazione del danno lamentato dalla Schneider, che figurano, rispettivamente, all’allegato 8 e all’allegato 29 del ricorso.

 Sul contributo della Schneider al verificarsi del danno da essa subìto

 Argomenti delle parti

326    La Commissione ritiene che la Schneider abbia intrapreso una via giuridicamente ad alto rischio sotto il profilo del controllo comunitario delle concentrazioni, quando invece il diritto francese le offriva possibilità di avvicinamento alla Legrand suscettibili di notificazione presso la Commissione, senza per questo far scattare l’obbligo di lanciare una OPSC.

327    La Schneider risponde che la via scelta era l’unica possibile, a pena di arrecare pregiudizio agli effetti economici e alla sicurezza dell’operazione, e che niente avrebbe potuto far presagire l’opposizione di principio poi manifestata dalla Commissione e la successiva violazione dei suoi diritti della difesa.

 Giudizio del Tribunale

328    È certo che la Schneider si è presentata come acquirente dei titoli della Legrand mediante una OPSC avvalendosi della deroga concessa dall’art. 7, n. 3, del regolamento al principio dell’effetto sospensivo delle operazioni di concentrazione derivante dalle disposizioni del regolamento.

329    Pur acquisendo in tal modo il controllo della Legrand, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento, in maniera totalmente legittima sia rispetto al diritto francese sia rispetto a quello comunitario della concorrenza, la Schneider si è nondimeno assunta il rischio che il controllo dell’operazione si concludesse alla scadenza dei termini stabiliti dal regolamento con una decisione che constatava l’incompatibilità con il mercato comune di un’operazione di concentrazione giuridicamente perfetta e con la conseguente imposizione di un obbligo di procedere ad una separazione delle attività delle imprese che già avevano proceduto a fondersi.

330    Orbene, tenuto conto dell’ampiezza dell’operazione di fusione realizzata e del rafforzamento sensibile della potenza economica che essa avrebbe comportato a beneficio dei due unici attori predominanti presenti sui mercati settoriali francesi del materiale elettrico a bassa tensione, la Schneider non poteva ignorare che la fusione realizzata rischiava quanto meno di creare o di rafforzare una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune e che, a tale titolo, essa sarebbe stata proibita dalla Commissione, sulla base dell’art. 2, n. 3, del regolamento.

331    Infatti, il potere detenuto dalle parti dell’operazione sui mercati settoriali francesi e il rafforzamento delle posizioni dei due partner conseguente alla fusione risultava dagli allegati 7-17 al progetto di formulario CO del 12 dicembre 2000, che non presentano più carattere confidenziale (ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 21 febbraio 2006, pronunciata nella presente causa, non pubblicata nella Raccolta, punto 25), e nei quali le parti notificanti avevano riprodotto come segue le quote di mercato espresse in percentuale dei mercati settoriali francesi occupati dai principali operatori del settore durante l’esercizio 1999:

Segmenti

Schneider

Società da acquisire

Hager

Siemens

ABB

Segmento1

Quadri generali


32


-


-


2


2

Segmento 2

Quadri di piano


30


7


2


0


1

Segmento 3

Canali di cavi


-


-


4


-


-

Segmento 4

Quadri terminali


32


15


15


0,1


1

Segmento 5

Ultraterminali


9


67


3


-


-

Segmento 5.A.1

Prese e interruttori


6


87


-


-


-

Segmento 5.A.2

Sistemi di controllo


-


-


-


-


-

Segmento 5.A.3

Sistemi di sicurezza


-


-


-


-


-

Segmento 5.A.4

Reti di comunicazione


-


-


-


-


-

Segmento 5.B

Sistemi d’installazione


31


66


-


-


-

Segmento 5.C

Alloggiamenti


-


38


10


-


-


332    Da ciò si deduce che la Schneider stessa ha contribuito al verificarsi del danno da essa subìto assumendosi il rischio concreto di una dichiarazione di incompatibilità a posteriori di una concentrazione giuridicamente perfetta e, di conseguenza, dell’eventualità di una rivendita forzosa delle attività acquisite (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione, Racc. pag. 3539, punto 54).

333    Tale considerazione non si applica tuttavia al danno cagionato alla Schneider dalla sua partecipazione alla ripresa del procedimento amministrativo di controllo dell’operazione, essendo tale partecipazione indipendente dalla data di realizzazione della concentrazione.

334    Alla luce di ciò, verrà effettuata una giusta valutazione dei dati di causa riconoscendo la ricorrente come responsabile in ragione di un terzo del danno risarcibile che essa ha subìto per effetto della riduzione del prezzo di cessione praticato al consorzio Wendel-KKR.

335    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre condannare la Commissione a risarcire, nei termini definiti qui sopra, da un lato, le spese cagionate alla Schneider dalla sua partecipazione al procedimento di controllo dell’operazione ripreso a seguito delle sentenze Schneider I e Schneider II e, dall’altro, i due terzi del danno subìto dalla Schneider per effetto della riduzione del prezzo di cessione della Legrand concessa al consorzio Wendel-KKR.

 Sugli interessi

 Argomenti delle parti

336    La Schneider chiede che le vengano attribuiti, in ragione di un tasso di interesse annuale del 4%, gli interessi compensativi che l’importo del risarcimento concesso avrà prodotto a partire dal giorno della sua debenza, ossia dal 4 dicembre 2002, data della decisione di apertura della fase II, fino alla pronuncia della sentenza che mette fine al presente giudizio.

337    Il tasso del 4% dovrebbe essere applicato anche al calcolo degli interessi moratori prodotti dall’importo del risarcimento attribuito a far data dalla pronuncia della sentenza.

338    La Commissione sostiene che la Schneider non dimostra di essere stata vittima di una situazione eccezionale che dia diritto all’attribuzione di interessi compensativi. L’importo del risarcimento potrebbe tutt’al più comportare interessi moratori a partire dalla data di pronuncia della sentenza.

339    La Commissione si riserva peraltro di contestare l’eccessività del tasso del 4% rivendicato dalla ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

340    Il Tribunale considera che, come risulta dai principi comuni ai diritti degli Stati membri cui rinvia l’art. 288, secondo comma, CE, una domanda di interessi è in generale ammissibile nell’ambito di un ricorso per il risarcimento del danno (sentenza Dumortier Frères e a./Consiglio, cit., punto 25).

341    Il risarcimento del danno subìto da un amministrato a causa del comportamento illegittimo degli organi della Comunità mira a ricostituire per quanto possibile il patrimonio della vittima.

342    Di conseguenza, una volta che siano soddisfatti, come nella fattispecie, i presupposti per la responsabilità extracontrattuale della Comunità, il giudice comunitario non può ignorare le conseguenze sfavorevoli risultanti dall’intervallo di tempo passato tra la data di materializzazione del danno, ossia il 10 dicembre 2002, data dell’esecuzione effettiva della cessione della Legrand al consorzio Wendel-KKR, e quella del pagamento del risarcimento, in quanto occorre tener conto in termini effettivi della svalutazione monetaria rilevata (sentenza della Corte 3 febbraio 1994, causa C‑308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I‑341, punto 40, e sentenza del Tribunale 13 luglio 2005, causa T‑260/97, Camar/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2741, punto 138).

343    Il termine finale del periodo che dà diritto a tale rivalutazione monetaria deve, in linea di principio, coincidere con la data della pronuncia della sentenza che constata l’obbligo di risarcire il danno subìto dalla ricorrente (sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑3061, punto 35, e sentenza Camar/Consiglio e Commissione, cit., punti 142 e 143).

344    Nondimeno, nei casi in cui il credito risarcitorio non sia, alla data della pronuncia di tale sentenza, né certo quanto al suo importo né determinabile sulla base di elementi oggettivi provati, gli interessi moratori non possono decorrere a cominciare da tale data, ma solamente in caso di ritardo e fino a completo pagamento, a partire dalla data della pronuncia della sentenza che disporrà la liquidazione del danno subìto.

345    Ne consegue che l’importo del risarcimento dovuto alla ricorrente a partire dal 10 dicembre 2002 dovrà essere rivalutato fino alla data della pronuncia della sentenza recante la liquidazione del danno, e poi maggiorato degli interessi moratori a partire da tale ultima data fino al completo pagamento.

346    Il tasso di interesse da applicare è calcolato sulla base dei tassi fissati dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabili in ordine successivo in ciascuno dei due periodi in questione, maggiorati di due punti, purché esso non superi quello del 4% domandato dalla ricorrente nelle sue conclusioni (sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione, punto 342 supra, punto 35).

 Sulla domanda di maggiorazione del risarcimento in ragione dell’importo dell’imposta nazionale

 Argomenti delle parti

347    La Schneider domanda una maggiorazione del risarcimento attribuito fino a concorrenza dell’imposta che essa dovrà pagare sull’importo di tale risarcimento.

348    La Commissione risponde che, in assenza di base imponibile, non si può concepire un risarcimento per spese di natura fiscale, le quali non rientrerebbero più nella metodologia dei criteri di calcolo del danno, bensì nel loro esame sotto il profilo di merito.

 Giudizio del Tribunale

349    Il Tribunale considera che il risarcimento attribuito non può essere maggiorato in ragione di un’imposizione fiscale nazionale eventualmente applicabile in futuro sull’importo del risarcimento stesso.

350    Occorre rilevare che, secondo la perizia prodotta dalla Schneider nell’allegato 29 al suo ricorso, non è certo che il risarcimento concesso dal Tribunale dia luogo ad un prelievo fiscale.

351    In ogni caso, la domanda di maggiorazione sarebbe da qualificare come prematura, in mancanza di indicazioni relative sia all’importo del risarcimento attribuito, sia al tasso di imposizione che verrà eventualmente applicato in sede di imposizione dall’amministrazione fiscale nazionale.

352    Occorre dunque respingere in ogni caso la domanda di maggiorazione del risarcimento in ragione dell’importo dell’imposta nazionale di cui esso potrebbe essere gravato.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La Comunità europea è condannata a risarcire, da un lato, le spese sostenute dalla Schneider Electric SA per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione intervenuta a seguito della pronuncia delle sentenze del Tribunale 22 ottobre 2002, cause T‑310/01 e T‑77/02, Schneider Electric/Commissione, e, dall’altro, i due terzi del danno subìto dalla Schneider Electric corrispondente all’importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che la Schneider Electric ha dovuto concedere al cessionario in cambio del rinvio del termine per la realizzazione effettiva della vendita della Legrand fino al 10 dicembre 2002.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      Le parti comunicheranno al Tribunale, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza, l’importo relativo alla prima voce di danno, determinato di comune accordo secondo le modalità indicate al punto 320 della presente sentenza.

4)      In mancanza di tale accordo, le parti presenteranno al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.

5)      Si dispone una perizia al fine di valutare l’importo relativo alla seconda voce del danno subìto dalla Schneider Electric considerata al precedente punto 1.

6)      La Schneider Electric e la Commissione sono invitate a pronunciarsi sulla scelta di un perito o a proporre una lista di periti al fine della designazione di uno di essi da parte del Tribunale.

7)      Ai fini della sua perizia, verrà trasmessa al perito, a cura della cancelleria del Tribunale, una copia conforme degli allegati 8 e 29 del ricorso.

8)      Il perito sarà invitato a presentare la propria relazione entro un termine da stabilirsi.

9)      La relazione peritale verrà notificata alle parti a cura della cancelleria del Tribunale.

10)    L’indennità risarcitoria sarà rivalutata e maggiorata degli interessi moratori conformemente ai criteri definiti ai punti 345 e 346 della presente sentenza.

11)    Le spese sono riservate.

Legal

Wiszniewska-Białecka

Vadapalas

Moavero Milanesi

 

      Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      H. Legal

Indice


Contesto normativo

Fatti all’origine della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Nel merito

Argomenti generali delle parti

Considerazioni preliminari del Tribunale

Sulle illegittimità inficianti la decisione di incompatibilità

Sui vizi constatati nell’analisi dell’impatto dell’operazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione dei diritti della difesa della Schneider

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sugli altri comportamenti illeciti della Commissione che avrebbero aggravato il preteso pregiudizio subìto per effetto della decisione di incompatibilità o che avrebbero cagionato un danno distinto

Sulla mancanza di lealtà

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione del diritto della Schneider ad essere sentita da un’autorità imparziale

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’intransigenza manifestata dalla Commissione nella determinazione delle modalità di separazione della Schneider e della Legrand

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla strumentalizzazione delle tensioni intervenute tra le parti dell’operazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione da parte della Commissione della sua competenza esclusiva

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla mancanza di buona fede nell’esecuzione della sentenza Schneider I

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione dei diritti della difesa

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’analisi erronea, sleale e discriminatoria delle misure correttive proposte dalla Schneider nel novembre 2002

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul preteso nesso di causalità tra la violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario inficiante la decisione di incompatibilità e le voci di danno fatte valere a tale titolo

Sulla perdita di valore delle attività della Legrand detenute dalla Schneider

Sulle spese per onorari, spese amministrative e spese giudiziarie sostenute dalla Schneider

Sulla riduzione del prezzo di cessione della Legrand accordata al consorzio Wendel-KKR per permettere un rinvio della data di esecuzione della cessione

Sulle due voci di danno e sulla loro quantificazione

Sul contributo della Schneider al verificarsi del danno da essa subìto

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sugli interessi

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla domanda di maggiorazione del risarcimento in ragione dell’importo dell’imposta nazionale

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale


* Lingua processuale: il francese.