Language of document : ECLI:EU:T:2013:295

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

5 giugno 2013 (*)

«Unione doganale – Importazione di concentrati di lattoglobulina provenienti dalla Nuova Zelanda – Recupero di dazi all’importazione – Domanda di sgravio di dazi all’importazione – Articoli 220, paragrafo 2, lettera b), e 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92»

Nella causa T‑65/11,

Recombined Dairy System A/S, con sede in Horsens (Danimarca), rappresentata da T. Kristjánsson e T. Gønge, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A.‑M. Caeiros, L. Keppenne e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti, assistiti da P. Dyrberg, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione C(2010) 7692 def. della Commissione, del 12 novembre 2010, che dichiara che la contabilizzazione a posteriori di taluni dazi all’importazione era giustificata e che lo sgravio di tali dazi non lo era (pratica REC 03/08),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da N.J. Forwood, presidente, F. Dehousse (relatore) e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 dicembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Recombined Dairy System A/S, odierna ricorrente, ha importato nell’Unione europea concentrati di lattoglobulina (in prosieguo: gli «LGC») provenienti dalla Nuova Zelanda. Esistono varie forme di LGC, caratterizzate dal loro tenore di proteine di siero di latte.

2        Nel 1993 e nel 1994 la ricorrente ha depositato presso le autorità doganali danesi alcune domande dirette ad ottenere informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV») per dieci LGC, tra i quali gli LGC 312, 392 e 472. Le ITV per questi tre prodotti sono state rilasciate alla ricorrente sulla base delle informazioni ricevute e senza procedere all’analisi dei prodotti. Le informazioni trasmesse dalla ricorrente e riprese nelle ITV indicavano segnatamente un tasso di proteine di siero di latte, calcolato sulla sostanza secca, superiore all’80%, e una composizione al 75% di beta-lattoglobulina e di immunoglobina e al 25% di altre proteine di siero di latte. Gli LGC in parola sono stati classificati nella voce doganale 3504 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato (in prosieguo: la «nomenclatura»). La voce doganale 3504 della nomenclatura riguarda, in particolare, i «concentrati di proteine del latte». Le ITV per questi tre prodotti erano valide dal 13 aprile 1994 al 12 aprile 2000.

3        Nel 1995 la ricorrente ha depositato presso le autorità doganali danesi una domanda diretta ad ottenere un’ITV per l’LGC 450. Tali autorità hanno comunicato alla ricorrente che una nuova ITV non era necessaria, in quanto l’LGC 450 era in gran parte identico all’LGC 472, per il quale un’ITV era già stata rilasciata. La ricorrente ha ritirato la propria domanda. Di conseguenza, essa non ha ottenuto alcuna ITV per l’LGC 450.

4        Per altri tipi di prodotti, vale a dire gli LGC 131 e 8471, la ricorrente non ha depositato alcuna domanda diretta ad ottenere un’ITV.

5        A seguito di un’analisi condotta su un campione, dalla quale risultava un tenore di proteine di siero di latte inferiore a quello dichiarato inizialmente (vale a dire un tenore di proteine di siero di latte inferiore all’80%), le autorità doganali danesi hanno proceduto ad un’analisi di tutti gli LGC importati dalla ricorrente. Su tale base esse hanno deciso, il 27 novembre 2000, di classificare gli LGC 131, 312, 392, 450 e 8471 nella voce doganale 0404 della nomenclatura e di contabilizzare a posteriori i dazi all’importazione per questi prodotti. Tale voce doganale riguardava, segnatamente, il «siero di latte, anche concentrato». Esse hanno anche indicato in tale decisione che, se il tenore di proteine di siero di latte dichiarato inizialmente dalla ricorrente fosse stato corretto (vale a dire un tenore di proteine di siero di latte superiore a 80%), esse avrebbero classificato i prodotti in parola nella voce doganale 3502 della nomenclatura. Tale voce doganale riguardava, segnatamente, «i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte». Esse hanno, quindi, rinunciato a classificare i prodotti di cui trattasi nella voce doganale 3504 della nomenclatura.

6        Avendo la ricorrente contestato la classificazione doganale e il metodo di analisi utilizzato, le autorità doganali danesi hanno modificato il loro metodo e hanno alla fine concluso che il tenore di proteine degli LGC dichiarato inizialmente dalla ricorrente era corretto (vale a dire un tasso di proteine di siero di latte, calcolato su sostanza secca, superiore all’80%). Esse hanno deciso di riesaminare la classificazione doganale effettuata e hanno modificato la loro decisione classificando gli LGC 131, 312, 392, 450 e 8471 nella voce doganale 3502 della nomenclatura. Tale cambiamento di classificazione doganale non ha inciso sulla loro decisione di contabilizzare a posteriori i dazi all’importazione sui prodotti di cui trattasi.

7        Il 13 giugno 2005 la ricorrente ha depositato presso le autorità doganali danesi una domanda di sgravio dei dazi all’importazione fondata, da una parte, sull’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), e, dall’altra, sull’articolo 239 di tale regolamento. La sua domanda verteva sull’importazione di LGC, durante il periodo dal 1° settembre 1997 al 2 agosto 2000, per i quali o non era mai stata rilasciata un’ITV oppure il periodo di validità delle ITV precedentemente rilasciate era scaduto al momento dell’importazione. Le autorità doganali danesi hanno respinto tale domanda con decisione del 1° agosto 2005.

8        Il 22 settembre 2005 la ricorrente ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Landsskatteretten (Tribunale fiscale nazionale, Danimarca).

9        Il 13 settembre 2007 il Landsskatteretten ha ordinato alle autorità doganali danesi di sottoporre la domanda della ricorrente alla Commissione delle Comunità europee, per una sua decisione. Il Landsskatteretten ha considerato, in particolare, che non poteva escludersi, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, che le condizioni enunciate dall’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), o dall’articolo 239 del codice doganale fossero soddisfatte.

10      Il 6 ottobre 2008 le autorità danesi hanno presentato alla Commissione una domanda affinché essa si pronunciasse, ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, sulla questione se fosse legittimo non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e, in subordine, se, ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale, lo sgravio di detti dazi fosse giustificato.

11      Con decisione C(2010) 7692 def., del 12 novembre 2010, che dichiara che la contabilizzazione a posteriori di taluni dazi all’importazione era giustificata e che lo sgravio di tali dazi non lo era (pratica REC 03/08) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in primo luogo la Commissione ha considerato che era legittimo, ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione per le importazioni di LGC 450 anteriori al 13 aprile 2000. Per le importazioni di altri prodotti, vale a dire gli LGC 131, 312, 392 e 8471, nonché gli LGC 450 importati a partire dal 13 aprile 2000, la Commissione ha considerato che era legittimo procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione. In secondo luogo, essa ha ritenuto, sulla base dell’articolo 239 del codice doganale, che lo sgravio dei dazi all’importazione fosse giustificato per le importazioni di LGC 312 e 392, nonché per le importazioni di LGC 450 effettuate a partire dal 13 aprile 2000. Per contro, essa ha dichiarato che non era giustificato alcuno sgravio dei dazi all’importazione per le importazioni di LGC 131 e 8471. Essa ha indicato, al riguardo, che non sussisteva alcuna situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale, in quanto la ricorrente non aveva mai richiesto un’ITV per tali prodotti.

 Procedimento e conclusioni delle parti

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

13      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

14      Le parti hanno svolto le loro allegazioni e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 6 dicembre 2012.

15      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 1, paragrafi 2 e 4, della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

16      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

17      In via preliminare, occorre rilevare che, come confermato dalla ricorrente nel corso dell’udienza, il presente ricorso è diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafi 2 e 4, della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda le importazioni di LGC 131 e 8471.

18      La ricorrente deduce due motivi a sostegno del ricorso. Il primo motivo, dedotto in via principale, verte sulla violazione degli articoli 220, paragrafo 2, lettera b), e 236 del codice doganale. Il secondo motivo, dedotto in subordine, verte sulla violazione dell’articolo 239 del codice doganale.

19      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, anzitutto, il primo motivo dedotto dalla ricorrente.

20      La ricorrente sostiene, in sostanza, che la classificazione degli LGC in parola nella voce doganale 3504 della nomenclatura costituisce un errore imputabile alle autorità doganali danesi, indipendentemente dal fatto che detti LGC abbiano beneficiato o meno di un’ITV.

21      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. Essa indica, segnatamente, che gli LGC, in generale, non sono tutti identici sotto il profilo tariffario. Essa sostiene anche che nessuna ITV era stata rilasciata per i prodotti di cui trattasi nella presente controversia. Inoltre, il numero delle importazioni di LGC 131 e 8471 non sarebbe elevato. Infine, non sarebbe stata prodotta alcuna documentazione dalla quale risulti che la designazione dei prodotti nelle dichiarazioni in dogana corrisponde alle specifiche della nomenclatura.

22      In limine, occorre ricordare che i procedimenti previsti agli articoli 220 e 239 del codice doganale perseguono lo stesso scopo, vale a dire limitare il pagamento a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione ai casi in cui tale pagamento è giustificato ed è compatibile con un principio fondamentale quale il principio della tutela del legittimo affidamento. Peraltro, il rimborso o lo sgravio di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione – i quali possono essere concessi soltanto a determinate condizioni e in casi specificamente previsti – costituiscono un’eccezione rispetto al normale regime delle importazioni e delle esportazioni e, di conseguenza, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso o sgravio devono essere interpretate restrittivamente (v. ordinanza della Corte del 1° ottobre 2009, Agrar‑Invest‑Tatschl/Commissione, C‑552/08 P, Racc. pag. I‑9265, punti 52 e 53 nonché la giurisprudenza ivi citata).

23      Quanto all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, occorre ricordare che, secondo tale disposizione, le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione soltanto qualora ricorrano cumulativamente tre condizioni. Occorre, anzitutto, che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore commesso proprio dalle autorità competenti; poi, che l’errore commesso da queste ultime sia di natura tale che non poteva essere ragionevolmente scoperto da un debitore in buona fede, e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla sua dichiarazione in dogana. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero a posteriori (v. sentenza della Corte del 18 ottobre 2007, Agrover, C‑173/06, Racc. pag. I‑8783, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

24      Per quanto riguarda la prima delle condizioni menzionate, occorre ricordare che l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale ha l’obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell’insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali. Il legittimo affidamento del debitore merita la tutela prevista in tale articolo solo se sono state proprio le autorità competenti a creare i presupposti su cui si fondava tale affidamento. Pertanto, solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo delle autorità competenti danno diritto al non recupero a posteriori dei dazi doganali (v. sentenza Agrover, cit. supra al punto 23, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

25      Tale condizione non può, in linea di principio, essere considerata soddisfatta qualora le autorità competenti siano indotte in errore da dichiarazioni inesatte dell’esportatore delle quali esse non siano tenute a verificare o valutare la validità. In tal caso è il debitore che sopporta il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo (v. sentenza della Corte del 14 novembre 2002, Ilumitrónica, C‑251/00, Racc. pag. I‑10433, punti 43 e 44 nonché la giurisprudenza ivi citata). Per contro, secondo la giurisprudenza, può ritenersi che le autorità competenti abbiano commesso un errore qualora non abbiano sollevato alcuna obiezione riguardo alla classificazione doganale dei prodotti effettuata dall’operatore economico nelle sue dichiarazioni in dogana e dette dichiarazioni contenessero tutti i dati di fatto necessari per applicare la normativa in questione, di modo che un eventuale controllo successivo da parte delle autorità competenti non potesse evidenziare un elemento nuovo. Ciò vale, in particolare, qualora tutte le dichiarazioni in dogana presentate dall’operatore economico fossero complete, in quanto menzionavano, segnatamente, la designazione dei prodotti secondo le specifiche della nomenclatura a lato della voce doganale dichiarata, e qualora le importazioni in questione siano state di un certo numero e abbiano avuto luogo durante un periodo relativamente lungo, senza che la voce doganale venisse contestata (v. sentenza della Corte del 1° aprile 1993, Hewlett Packard France, C‑250/91, Racc. pag. I‑1819, punti 19 e 20 nonché la giurisprudenza ivi citata).

26      Nella fattispecie, la Commissione ha considerato nella decisione impugnata, riguardo alle importazioni di LGC 131 e 8471, che le autorità doganali danesi non avevano commesso alcun errore, in quanto nessuna ITV era stata rilasciata alla ricorrente per tali prodotti (punto 31 della decisione impugnata). La Commissione ha peraltro dichiarato che la ricorrente aveva agito in buona fede e aveva rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana (punto 39 della decisione impugnata).

27      In primo luogo, occorre respingere subito gli argomenti della Commissione ripresi nella decisione impugnata e ribaditi dinanzi al Tribunale, secondo i quali, in sostanza, in assenza di rilascio di un’ITV, non può ritenersi esistente un errore da parte delle autorità doganali. Infatti, la circostanza che la ricorrente non abbia richiesto un’ITV per i prodotti di cui trattasi non significa, per questo, che le autorità doganali non abbiano commesso alcun errore. Ogni altra interpretazione svuoterebbe di significato l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale. La giurisprudenza ha d’altronde riconosciuto che le autorità doganali potevano aver commesso un errore in situazioni nelle quali la ricorrente non era titolare di un’ITV ovvero non ne aveva fatto richiesta (sentenza della Corte del 22 ottobre 1987, Foto‑Frost, 314/85, Racc. pag. 4199).

28      In secondo luogo, occorre rilevare che, come risulta dalla decisione impugnata, le autorità doganali danesi hanno commesso un errore di classificazione doganale al momento del rilascio delle ITV (punti 24 e 33 della decisione impugnata).

29      In terzo luogo, la Commissione indica, al punto 45 della decisione impugnata, che, a partire dal mese di novembre 1999 – vale a dire prima della fine del periodo d’importazione controverso di LGC 131 e 8471, che va dal 1° settembre 1997 al 2 agosto 2000 –, le autorità doganali danesi erano a conoscenza del fatto che la voce doganale dei prodotti che avevano beneficiato di un’ITV era errata, senza però che esse revocassero tali ITV. Dalla decisione impugnata risulta anche che le analisi svolte dalle autorità doganali danesi vertevano non soltanto su prodotti che avevano beneficiato di un’ITV, ma anche sull’LGC 131, il quale non beneficiava di un’ITV (punti 9 e 10 della decisione impugnata). Di conseguenza, le autorità doganali danesi sapevano, sin dal mese di novembre 1999, che la voce doganale di uno dei due prodotti di cui trattasi nella presente controversia era errata. Ciononostante, esse hanno atteso il 27 novembre 2000 prima di avviare una procedura di recupero (punto 13 della decisione impugnata). Esse non hanno neppure revocato, pur avendone la possibilità, le ITV in corso di validità e che scadevano il 12 aprile 2000. Inoltre, occorre rilevare che, tra il mese di novembre 1999 e il mese di novembre 2000, la ricorrente ha importato sotto la voce doganale 3504 della nomenclatura circa 240 t di LGC 131, in 13 operazioni d’importazione, e 40 t di LGC 8471, in due operazioni d’importazione, malgrado che le autorità doganali danesi sapessero che la classificazione doganale degli LGC, in senso ampio, e dell’LGC 131, in particolare, era errata. Infine, riguardo specificamente all’LGC 131, occorre rilevare che, contrariamente a quanto indica la Commissione nelle sue memorie difensive, le importazioni di tale prodotto da parte della ricorrente erano significative nel corso del periodo d’importazione controverso, dato che esse rappresentavano varie centinaia di tonnellate e 45 operazioni d’importazione. Occorre aggiungere che le parti concordano, come confermato all’udienza, sul fatto che i prodotti in questione, in quanto costituiti da proteine di siero di latte, non potevano essere classificati nella voce doganale 3504 della nomenclatura, come invece avevano fatto le autorità doganali nelle ITV. Le autorità doganali danesi hanno d’altronde riconosciuto tale fatto, posto che, nella loro decisione del 27 novembre 2000 di contabilizzare a posteriori i dazi all’importazione, esse indicavano che «[l]a classificazione nel codice dei prodotti 3504 [era] esclusa, in quanto non si tratta[va] di proteine del latte, bensì di proteine di siero di latte». Ne deriva che, tenuto conto della descrizione dei prodotti in parola nelle dichiarazioni d’importazione, che riguardava nello specifico una proteina del siero di latte, vale a dire la «lattoglobulina», le autorità doganali avrebbero dovuto essere in grado di scoprire l’errore di classificazione doganale.

30      In quarto luogo, occorre rilevare che né le autorità doganali danesi né la Commissione nella decisione impugnata hanno rimesso in discussione il carattere completo di tutte le dichiarazioni in dogana presentate dalla ricorrente. In particolare, la Commissione ha affermato, nella decisione impugnata, che «risulta[va] dalla domanda che [doveva] ritenersi che l’interessato [avesse] agito in buona fede e [avesse] rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana» (punto 39 della decisione impugnata). L’affermazione della Commissione, nelle sue memorie difensive, secondo la quale «la designazione dei prodotti nella dichiarazione non era completa» non trova quindi alcun sostegno nella decisione impugnata. La Commissione non è d’altronde riuscita, all’udienza, a indicare una base giuridica che consenta di affermare che le dichiarazioni in dogana effettuate dalla ricorrente non erano complete. Inoltre, riguardo all’affermazione della Commissione secondo cui la ricorrente non avrebbe prodotto alcuna documentazione tecnica concernente gli LGC 131 e 8471 che consentisse di determinare la loro classificazione doganale, occorre ricordare che l’LGC 131 faceva parte dei prodotti sottoposti ad un’analisi tecnica da parte delle autorità doganali nel 1999 (punto 9 della decisione impugnata). Per di più, è pacifico che gli LGC 131 e 8471 sono stati classificati dalle autorità doganali danesi, in seguito al controllo, nella medesima voce doganale degli altri LGC, compresi gli LGC che avevano beneficiato di un’ITV. Infine, occorre ricordare che le parti concordano sul fatto che i prodotti di cui trattasi, in quanto costituiti da proteine di siero di latte, non potevano essere classificati nella voce doganale 3504 della nomenclatura. Pertanto, occorre considerare che la designazione dei prodotti nelle dichiarazioni d’importazione della ricorrente, ossia «lattoglobulina», vale a dire una proteina del siero di latte, era sufficientemente precisa per consentire alle autorità doganali di stabilire perlomeno che i prodotti in parola non dovevano essere classificati nella predetta voce doganale.

31      In quinto luogo, in occasione di un colloquio telefonico con la ricorrente il 2 novembre 1995, le autorità doganali danesi hanno precisato che non era necessario ottenere un’ITV per un prodotto, nella fattispecie l’LGC 450, che era, secondo la domanda depositata dalla ricorrente, «in larga parte identico» ad un prodotto che beneficiava di un’ITV, nella fattispecie l’LCG 472. Tale colloquio telefonico è stato confermato da una lettera inviata dalla ricorrente alle autorità doganali danesi il 3 novembre 1995, senza che il contenuto di tale lettera venisse successivamente smentito, come rileva la Commissione al punto 35 della decisione impugnata. Le stesse autorità doganali, riprendendo con ciò gli argomenti della ricorrente presentati dinanzi ad esse, menzionavano l’esistenza e il contenuto di tale colloquio telefonico nella loro domanda rivolta alla Commissione. Tale situazione di fatto ha d’altronde portato la Commissione ad affermare, nello stesso punto della decisione impugnata, che le autorità doganali danesi avevano commesso un errore riguardo alle importazioni di LGC 450 anteriori al 13 aprile 2000.

32      Quanto ai prodotti oggetto della presente controversia, la Commissione rileva, al punto 24 della decisione impugnata, che, secondo la domanda rivolta dalle autorità doganali danesi, la mancata contabilizzazione e lo sgravio dei dazi all’importazione sarebbero stati giustificati nei limiti in cui «i prodotti non coperti da un’ITV fossero identici sotto il profilo della classificazione doganale ai prodotti per i quali un’ITV era stata rilasciata». Tale constatazione in punto di fatto non è stata rimessa in discussione dalla Commissione nella decisione impugnata.

33      Inoltre, occorre sottolineare che, indipendentemente dalla voce doganale prescelta dalle autorità doganali danesi nei loro avvisi di riscossione, tutti gli LGC in parola sono sempre stati classificati nella stessa voce doganale. Ne deriva che, per le autorità doganali danesi, gli LGC 131 e 8471 erano prodotti identici, sotto il profilo della tariffa doganale, agli altri LGC importati, compresi quelli che avevano beneficiato di un’ITV. Tale valutazione trova conforto anche nella domanda delle autorità doganali danesi rivolta alla Commissione, nella quale si precisava che «tutti i campioni avevano un tenore globale di proteine di almeno 80% in peso, calcolato su sostanza secca», o che i prodotti in parola erano «costituiti da concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti più di 80% di proteine di siero di latte in peso». Tale constatazione in punto di fatto viene ripresa anche dal Landsskatteretten nella sua decisione del 13 settembre 2007. Orbene, tenuto conto delle spiegazioni fornite dalle parti nelle loro memorie difensive, viene effettuata una distinzione, ai fini della classificazione doganale dei prodotti in parola, unicamente tra i prodotti che hanno un tenore di proteine di siero di latte superiore all’80% e quelli che hanno un tenore di proteine di siero di latte inferiore all’80%. Ne risulta che i prodotti in parola, secondo le spiegazioni fornite dalle autorità doganali danesi, erano effettivamente identici sotto il profilo della classificazione doganale, come riconosciuto dalla Commissione all’udienza. In particolare, la Commissione non è stata in grado di indicare, all’udienza, elementi di differenziazione pertinenti tra gli LGC in esame che permettano di ritenere che detti LGC non costituissero un unico tipo di prodotto ai sensi della normativa doganale (sentenza della Corte del 2 dicembre 2010, Schenker, C‑199/09, Racc. pag. I‑12311, punto 24). La Commissione non ha peraltro mai rimesso in discussione l’affermazione delle autorità doganali danesi riguardo all’identità dei prodotti in parola sotto il profilo doganale, né ha richiesto informazioni complementari. Occorre sottolineare, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 871, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale (GU L 253, pag. 1), quando si constati che gli elementi d’informazione comunicati dallo Stato membro non consentono di deliberare con cognizione di causa sul caso all’esame, la Commissione può chiedere a tale Stato membro o ad un altro Stato membro di comunicarle informazioni complementari. Da quanto precede deriva che, nella fattispecie, la ricorrente poteva ritenere che gli LGC 131 e 8471, pur non beneficiando di un’ITV, dovessero essere classificati nella stessa voce doganale dei prodotti che beneficiavano o avevano beneficiato di un’ITV.

34      Alla luce di tutti questi elementi, occorre dichiarare che le autorità doganali danesi hanno commesso un errore, ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, in relazione alla classificazione doganale degli LGC 131 e 8471. La decisione impugnata è quindi viziata da un’illegittimità al riguardo, nella misura in cui essa si fonda sull’insussistenza di un errore siffatto.

35      Di conseguenza, senza che occorra esaminare il secondo motivo dedotto dalla ricorrente in subordine, deve essere accolto il primo motivo del ricorso e deve essere annullato, di conseguenza, l’articolo 1, paragrafi 2 e 4, della decisione impugnata, nella parte in cui concerne le importazioni di LGC 131 e 8471.

 Sulle spese

36      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 1, paragrafi 2 e 4, della decisione C(2010) 7692 def. della Commissione, del 12 novembre 2010, che dichiara che la contabilizzazione a posteriori di taluni dazi all’importazione era giustificata e che lo sgravio di tali dazi non lo era (pratica REC 03/08), è annullato, nella parte in cui concerne le importazioni di concentrati di lattoglobulina 131 e 8471.

2)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Recombined Dairy System A/S.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 giugno 2013.

Firme


* Lingua processuale: il danese.