Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2013 – Recombined Dairy System / Commissione
(Causa T-65/11) 1
[«Unione doganale – Importazione di concentrati di lattoglobulina provenienti dalla Nuova Zelanda – Recupero di dazi all’importazione – Domanda di sgravio di dazi all’importazione – Articoli 220, paragrafo 2, lettera b), e 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92»]
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Recombined Dairy System A/S (Horsens, Danimarca) (rappresentanti: T. Kristjánsson e T. Gønge, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A.-M. Caeiros, L. Keppenne e B. R. Killmann, agenti, assistiti da P. Dyrberg, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C(2010) 7692 def. della Commissione, del 12 novembre 2010, che dichiara che la contabilizzazione a posteriori di taluni dazi all’importazione era giustificata e che lo sgravio di tali dazi non lo era (pratica REC 03/08).
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafi 2 e 4, della decisione C(2010) 7692 def. della Commissione, del 12 novembre 2010, che dichiara che la contabilizzazione a posteriori di taluni dazi all’importazione era giustificata e che lo sgravio di tali dazi non lo era (pratica REC 03/08), è annullato, nella parte in cui concerne le importazioni di concentrati di lattoglobulina 131 e 8471.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Recombined Dairy System A/S.
____________1 GU C 103 del 2.4.2011.