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Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 – Martinair Holland / Commissione

(Causa T-67/11)1

[«Concorrenza – Intese – Mercato europeo del trasporto aereo di merci – Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Paesi Bassi) (rappresentante: R. Wesseling, avvocato)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: inizialmente S. Noë, N. von Lingen e C. Giolito, successivamente S. Noë, C. Giolito e A. Dawes, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente o, almeno, di annullamento dell’articolo 5, lettera b), di tale decisione, nella parte in cui infligge a quest’ultima un’ammenda, o di riduzione di quest’ultima

Dispositivo

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci), è annullata nella parte in cui riguarda Martinair Holland NV.

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da Martinair Holland.

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1 GU C 95 del 26.3.2011.