Language of document : ECLI:EU:T:2015:984

Causa T‑67/11

Martinair Holland NV

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo del trasporto aereo di merci – Accordi e pratiche concordate su elementi dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare commissioni sui supplementi) – Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2015

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda – Esigenze derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva – Chiarezza e precisione del dispositivo della decisione

(Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2 e 23, § 5)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Identificazione delle infrazioni sanzionate – Identificazione dei destinatari di una decisione – Prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione

(Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

3.      Intese – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Modalità d’esercizio – Infrazioni oggetto di una decisione della Commissione – Vincolatività della decisione per i giudici nazionali – Portata – Importanza della chiarezza e della precisione del dispositivo della decisione

(Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2 e 16, § 1)

4.      Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale – Criteri – Obiettivo unico e piano globale

(Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

5.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda – Contraddizioni interne alla decisione – Conseguenze – Annullamento – Presupposti – Lesione dei diritti della difesa dell’impresa sanzionata – Impossibilità per il giudice dell’Unione di esercitare il proprio sindacato

(Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

6.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità

(Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

1.      Ai fini della motivazione delle decisioni che adotta per provvedere all’applicazione delle norme sulla concorrenza dell’Unione, la Commissione è tenuta, ai sensi dell’articolo 296 TFUE, a menzionare quantomeno i fatti e le considerazioni che rivestono importanza essenziale nell’economia della sua decisione, consentendo così al giudice competente ed alle parti interessate di conoscere le condizioni nelle quali essa ha applicato il diritto dell’Unione. Inoltre, la motivazione deve essere logica e, in particolare, non presentare contraddizioni interne che impediscano la buona comprensione dei motivi che sottendono detto atto.

Peraltro, nonostante le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, dalle quali risulta che le decisioni che infliggono ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno carattere penale, la violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo implica un comportamento che viene generalmente considerato sleale e dannoso per il pubblico in genere, che implica uno stigma evidente e che può comportare, per le imprese responsabili, ammende fino al 10% del loro fatturato annuo, dunque indubbiamente gravi. Tenuto conto della natura di dette infrazioni nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, esse ricadono nella materia penale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). A tale proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricordato che, se viene inflitta «una pena» con decisione di un’autorità amministrativa, l’interessato deve poter impugnare ogni decisione così adottata nei suoi confronti davanti ad un tribunale che offra le garanzie di cui all’articolo 6 della CEDU.

Orbene, il principio di tutela giurisdizionale effettiva, principio generale del diritto dell’Unione, sancito oggi dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che, nel diritto dell’Unione, corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, implica che il dispositivo di una decisione adottata dalla Commissione, che accerti violazioni delle norme sulla concorrenza, sia particolarmente chiaro e preciso, e che le imprese considerate responsabili e sanzionate siano in grado di comprendere e di contestare l’attribuzione di tale responsabilità e l’imposizione di dette sanzioni, quali risultano dai termini del dispositivo stesso.

(v. punti 27‑31)

2.      In diritto della concorrenza dell’Unione è con il dispositivo delle decisioni che la Commissione indica la natura e la portata delle infrazioni che sanziona. In tal senso, proprio per quanto riguarda la portata e la natura delle infrazioni sanzionate, rileva il dispositivo e non la motivazione. Solo nell’ipotesi di mancanza di chiarezza dei termini utilizzati nel dispositivo occorre interpretare quest’ultimo alla luce della motivazione della decisione. Al fine di individuare i soggetti destinatari di una decisione che accerti un’infrazione, qualora il dispositivo di detta decisione non dia adito a dubbi, è ad esso che ci si deve attenere.

(v. punto 32)

3.      In diritto della concorrenza dell’Unione, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli e crea diritti in capo a questi, imponendo che chiunque possa chiedere il risarcimento del danno asseritamente causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza. Spetta pertanto ai giudici nazionali aditi, nel contesto delle loro competenze, applicare tale disposizione, e garantire non soltanto la sua piena efficacia, ma anche tutelare tali diritti. Pertanto, chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto quando esiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o pratica vietata dall’articolo 101 TFUE.

Orbene, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche di cui all’articolo 101 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono farlo in un senso che sia in contrasto con detta decisione, anche per quanto concerne la portata temporale o geografica dei comportamenti esaminati o la responsabilità delle persone sottoposte all’indagine. Ne consegue che i giudici nazionali sono vincolati dalla decisione adottata dalla Commissione, in quanto essa non sia annullata o resa invalida, il che impone che il suo dispositivo possa essere compreso in modo univoco.

In particolare, i giudici nazionali devono essere in grado, a partire dai termini chiari del dispositivo di una decisione che accerta l’esistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza, di comprendere la portata di tale infrazione, nonché di identificare le persone che ne sono responsabili, per poter trarre le conseguenze necessarie per quanto riguarda le domande di risarcimento del danno causato dall’infrazione introdotte dalle persone che sono state lese dall’infrazione medesima.

A tale proposito non può escludersi che una persona considerata responsabile di una violazione delle norme sulla concorrenza accertata dalla Commissione sia tenuta a risarcire il danno causato a clienti di altre persone considerate responsabili della medesima infrazione. Il tenore del dispositivo di una decisione che accerta la violazione delle norme sulla concorrenza risulta, sotto questo profilo, determinante, in quanto è idoneo a far sorgere diritti e obblighi reciproci tra gli interessati. Il giudice nazionale può anche, se questo è previsto dalla legge nazionale, essere tenuto a considerare che tutte le persone giudicate responsabili della violazione delle norme sulla concorrenza accertata dalla Commissione sono tenute a risarcire in solido il danno causato. In questo caso, il dispositivo di una decisione che accerta un’infrazione alle norme sulla concorrenza può, con riguardo alle persone interessate, essere parimenti determinante.

(v. punti 33‑39)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 55, 60)

5.      In materia di concorrenza, quando la motivazione della decisione della Commissione che accerta un’infrazione e infligge un’ammenda descrive una sola infrazione unica e continuata alla quale avrebbero partecipato tutte le imprese accusate, mentre il dispositivo di detta decisione, costituito da vari articoli, accerta più infrazioni uniche e continuate distinte o una sola infrazione unica e continuata la cui responsabilità sarebbe imputata solo alle imprese che avrebbero direttamente partecipato alle infrazioni previste da ciascuno di detti articoli, esiste una contraddizione tra la motivazione e il dispositivo della decisione.

A tal riguardo, la semplice esistenza di una tale contraddittorietà non è sufficiente per considerare che detta decisione sia inficiata da un vizio di motivazione, ove, in primo luogo, l’insieme della decisione consenta agli interessati di identificare e di invocare tale incoerenza, in secondo luogo, il tenore del dispositivo sia sufficientemente chiaro e preciso per consentire loro di comprendere la portata esatta della decisione e, in terzo luogo, le prove considerate per dimostrare la partecipazione delle imprese accusate alle infrazioni che sono state loro attribuite nel dispositivo siano chiaramente identificate e esaminate nella motivazione.

Per contro, se le contraddizioni interne alla decisione sono tali da ledere i diritti della difesa delle imprese sanzionate e impediscono al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo, la decisione è inficiata da un vizio di motivazione che giustifica il suo annullamento. Ciò si verifica in particolare quando la decisione non consente, da un lato, di valutare la sufficienza degli elementi di prova esposti nella motivazione, né, dall’altro, di comprendere la logica che ha condotto la Commissione a considerare responsabili i destinatari della decisione.

(v. punti 58, 74‑76, 78, 84)

6.      Per quanto riguarda una decisione della Commissione che accerta un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione e che infligge un’ammenda, la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza della motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione.

In caso contrario, l’obbligo di motivare una decisione individuale rischia di non realizzare il suo scopo, che è quello di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata oppure sia, eventualmente, inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità e di permettere al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo in merito alla legittimità della decisione.

(v. punti 80, 81)