Ricorso proposto il 28 gennaio 2011 - Present Service Ullrich / UAMI - Punt-Nou (babilu)
(Causa T-66/11)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Present Service Ullrich Verwaltungs-GmbH (Erlangen, Germania) (rappresentante: avv. A. Graf von Kalckreuth)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Punt-Nou, SL (Ontynient, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2010, procedimento R 773/2010-2;
respingere l'opposizione contro il marchio della ricorrente "babilu" e dichiarare che il marchio "babilu" deve essere registrato per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "babilu" per prodotti e servizi delle classi 16, 18, 35, 36, 38 e 41 - domanda di marchio comunitario n. 7205305.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "BABIDU", registrazione comunitaria n. 3363645, per, tra gli altri, servizi delle classe 35.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento totale dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha affermato erroneamente che esisteva un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento.
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