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Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 - Truvo Belgium / UAMI - AOL (Truvo)

(Causa T-69/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Truvo Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentante: avv. O.F.A.W. van Haperen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AOL LLC (Dulles, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 ottobre 2010, procedimento R 956/2009-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo a colori "Truvo" per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 38 e 41 - domanda di marchio comunitario n. 6288484.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo "TRUVEO", registrazione comunitaria n. 4756169, per servizi della classe 42.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario per l'intera classe 38.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione contestata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, come pure il fatto che essa non è sufficientemente motivata, poiché la commissione di ricorso ha commesso un errore (i) nel suo confronto dei servizi, (ii) nel suo confronto dei segni, (iii) nella sua valutazione del pubblico di riferimento, e (iv) nella sua valutazione del rischio di confusione.

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