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Ricorso proposto il 28 gennaio 2008 - Recombined Dairy System / Commissione

(Causa T-65/11)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Recombined Dairy System A/S (Horsens, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti: T. K. Kristjánsson e T. Gønge)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l'art. 1, nn. 2 e 4, della decisione della Commissione europea 12 novembre 2010 [caso C(2010) 7692 (REC 03/08)], indirizzata all'autorità doganale danese, SKAT, che dichiara che per l'importo di EUR 1.406.486,06 (DKK 10.492.385, 99) è giustificata la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione menzionati nella domanda del Regno di Danimarca in data 6 ottobre 2008, e che per l'importo di EUR 1.234.365,24 (DKK 9.208.364,69) non è giustificato lo sgravio dei dazi all'importazione di cui alla domanda del Regno di Danimarca in data 6 ottobre 2008;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La dichiarazione della Commissione che la contabilizzazione a posteriori è giustificata e che lo sgravio dei dazi all'importazione di cui trattasi non è giustificato, si fonda su una valutazione della questione se ci si trovi in presenza di un errore da parte delle autorità con riferimento all'art. 236 e all'art. 220, n. 2, lett. b), e di casi eccezionali ai sensi dell'art. 239 del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario1.

Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato:

le autorità non hanno commesso un errore per quanto riguarda due prodotti rispetto ai quali la ricorrente aveva ottenuto informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: "ITV"),

le autorità hanno commesso un errore per quanto riguarda un prodotto rispetto al quale le autorità doganali avevano comunicato alla ricorrente che un'ITV non era necessaria, poiché la ricorrente disponeva di un'ITV per un prodotto identico dal punto di vista tariffario e,

le autorità non hanno commesso un errore per quanto riguarda altri due prodotti, per cui la ricorrente non aveva chiesto un'ITV, poiché dal punto di vista tariffario i prodotti erano identici a prodotti per cui la ricorrente aveva ottenuto un'ITV.

La Commissione ha inoltre dichiarato che ricorrono casi eccezionali per due prodotti con ITV e per il prodotto per cui era stato comunicato che un'ITV non era necessaria, ma che non ricorrono casi eccezionali rispetto agli ultimi due prodotti, dal momento che la ricorrente non ha chiesto un'ITV per questi ultimi.

La ricorrente ha dedotto due motivi a sostegno del suo ricorso.

1.    In base al primo motivo le autorità doganali hanno commesso un errore per quanto riguarda i cinque prodotti e per l'intero periodo, in quanto la loro classificazione nella posizione 3504, effettuata dalle autorità doganali nelle ITV, aveva legittimamente indotto la ricorrente a supporre che tale classificazione fosse corretta.

2.    In base al secondo motivo, ricorrono casi eccezionali rispetto ai due prodotti per cui non sono state chieste ITV, perché la circostanza che le autorità doganali abbiano modificato, con effetto retroattivo, l'interpretazione della tariffa doganale2 che hanno applicato per molti anni, va oltre il normale rischio commerciale.

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1 - GU L 302, pag. 1.

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).