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Ricorso proposto il 5 novembre 2021 – Cellnex Telecom e Retevisión I/Commissione

(Causa T-715/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Cellnex Telecom, SA (Madrid, Spagna) e Retevisión I, SA (Madrid) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo e N. Bayón Fernández, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nel ricorso;

annullare la decisione della Commissione, del 10 giugno 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [C 23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) 1 ;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione manifesta del procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e sulla violazione dei diritti procedurali che il diritto dell’Unione conferisce alle parti interessate.

A tal riguardo, le ricorrenti affermano che detta violazione è dovuta al fatto che la Commissione ha adottato la decisione impugnata senza aver adottato una nuova decisione di avvio del procedimento né aver modificato la decisione di avvio del procedimento che ha preceduto la decisione del 2013, e senza averle informate preventivamente riguardo alla sua analisi preliminare in materia di selettività.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per quanto riguarda la nozione di selettività, sulla violazione dell’onere della prova e su un difetto di motivazione.

A tal riguardo, le ricorrenti affermano che nella sua analisi «principale» della selettività la Commissione erra nel sostenere che il sistema di riferimento sarebbe costituito «dalle normali condizioni di mercato in cui le imprese devono operare», includendo tutte le imprese e i settori dell’economia. Nella sua analisi «sussidiaria» della selettività la Commissione errerebbe nel sostenere che la tecnologia terrestre e la tecnologia satellitare si troverebbero in situazioni analoghe ai fini della trasmissione del segnale televisivo digitale in quella che la decisione impugnata denomina zona II.

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1 GU 2021, L 417, pag. 1.