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Sentenza del Tribunale 16 giugno 2011 - FMC Foret / Commissione

(Causa T-191/06) 1

("Concorrenza - Intese - Perossido d'idrogeno e perborato di sodio - Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE - Durata dell'infrazione - Presunzione d'innocenza - Diritti della difesa - Ammende - Circostanze attenuanti")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FMC Foret, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Seimetz, avvocato, e C. Stanbrook, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault, successivamente V. Di Bucci e V. Bottka, agenti, assistiti da M. Gray, barrister)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 - Perossido d'idrogeno e perborato), e, in via subordinata, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La FMC Foret, SA è condannata alle spese.

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1 - GU C 212 del 2.9.2006.