Language of document : ECLI:EU:T:2010:389

Causa T‑193/06

Télévision française 1 SA (TF1)

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Regimi di aiuto alla produzione cinematografica e audiovisiva — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Mancanza di pregiudizio sostanziale alla posizione concorrenziale — Irricevibilità»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 88, n.2, CE — Ricevibilità — Presupposti

(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso di un’impresa concorrente che non dimostri di aver subito una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato — Irricevibilità

(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE)

1.      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato previsto all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista al n. 2 del medesimo articolo. È solo nell’ambito di tale fase, la quale è diretta a consentire alla Commissione di disporre di un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni.

Qualora, senza promuovere il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, la Commissione rilevi, con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione.

Siffatti interessati, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria.

(v. punti 64, 69‑71)

2.      I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari.

Nell’ambito degli aiuti di Stato, qualora un ricorrente metta in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, il semplice fatto che egli possa essere considerato come interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Egli deve quindi provare di beneficiare di uno status particolare, segnatamente che la sua posizione sul mercato sarebbe sostanzialmente pregiudicata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in questione. Al riguardo un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria della misura in questione, ma deve anche provare l’entità del pregiudizio alla sua posizione sul mercato.

(v. punti 66, 72, 76‑78)