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Ricorso presentato il 18 luglio 2006 - Caffaro/Commissione

(causa T-192/06)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Caffaro S.r.l. (Rappresentanti: Alberto Santa Maria e Claudi Biscaretti di Rufia, Avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

-    annullare la decisione della Commissione del 3 maggio 2006 C(2006)1766 def., nel caso COMP/F/38.620 - Perossido di idrogeno e perborato di sodio nella parte in cui infligge a Caffaro S.r.l., in solido con SNIA S.p.A., un'ammenda pari a 1,078 milioni di euro.

-    in via subordinata, ridurre l'ammenda comminata dalla Commissione a Caffaro S.r.l. ad un valore simbolico.

-    in via di ulteriore subordine, ridurre in modo sostanziale l'ammontare dell'ammenda inflitta a Caffaro S.r.l., tenendo conto della minor durata dell"infrazione ascrivibile a quest'ultima e riscontrando la sussistenza delle circostanze attenuanti.

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisone impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-185/06 L'air Liquide/Commissione.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere:

-    Che essa sarebbe da considerare piuttosto come "vittima" che come partecipe al cartello del perossido di idrogeno. Viene affermato a questo riguardo che la Convenuta, nella sua valutazione della posizione di Caffaro nel procedimento in questione , ha del tutto omesso di considerare che la medesima società, ben lungi dell'aver tratto giovamento del cartello in questione, è uscita dal mercato del perborato di sodio (PBS) esattamente inconseguenza degli accordi illeciti intervenuti nel mercato del perossido di idrogeno (HP). La ricorrente ha sottolineato di fronte alla Commissione che fabbricava unicamente PBS, che solo era un cliente di HP, e che quindi non poteva essere un membro del cartello relativo all'HP dove sarebbe stata vittima della collusione stessa.

-    Che la Convenuta sarebbe incorsa in un altro errore manifesto laddove ha utilizzato per tutti i partecipanti alla infrazione, tranne la ricorrente, le quote di mercato globale nel 1999, l'ultimo anno intero dell'infrazione concernente entrambi prodotti (HP e PBS). Sorprendentemente, con riguardo a Caffaro, la Commissione ha invece utilizzato i dati di mercato del 1998, allorquando, per consolidata giurisprudenza, la Commissione, ai fini della valutazione del peso specifico di un'impresa, deve prendere in considerazione il fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento. Si rammenta al riguardo che la giurisprudenza ha interpretato tale principio nel senso che soltanto l'utilizzazione di un anno di riferimento comune per tutte le imprese partecipanti alla medesima violazione garantisce la parità di trattamento.

La ricorrente fa anche valere:

-    La violazione dei diritti della difesa, per quanto riguarda il fatto che, contrariamente a quanto affermato dalla Convenuta, alla riunione di Bruxelles, del 26 novembre 1998, non hanno partecipato rappresentanti di Caffaro.

-    L'errata applicazione dell'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 1/2003, e della causa di prescrizione ivi prevista, nella misura in cui Caffaro avrebbe interrotto la partecipazione alla presunta intesa più di cinque anni prima dell'avvio dell'indagine della Commissione nei propri confronti.

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