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Ricorso presentato il 12 luglio 2006 - Télévision Française 1 / Commissione

(Causa T-193/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Télévision Française 1 (Boulogne, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione della Commissione 22 marzo 2006, relativa ai regimi di aiuto per l'industria cinematografica e audiovisiva;

pronunciarsi sulle spese come di legge.

Motivi e principali argomenti

Il 3 ottobre 2001 la ricorrente aveva proposto alla Commissione due denunce, con le quali aveva chiesto di dichiarare che le modifiche apportate ai regimi di aiuto nell'ambito del sostegno all'industria cinematografica e audiovisiva in Francia costituivano aiuti di Stato illegittimi, in quanto concessi in violazione dell'art. 88, n. 3, CE, e in ogni caso aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

Con decisione 22 marzo 2006, C(2006)832 def. (Aiuto di Stato NN 84/2004 e N 95/2004 - Francia, regimi di aiuto all'industria cinematografica e audiovisiva), la Commissione ha dichiarato compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE, i regimi di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva posti in essere dalla Francia. Questa decisione è impugnata con il presente ricorso.

A sostegno delle proprie richieste la ricorrente fa valere tre motivi.

Con il primo motivo essa sostiene che la Commissione sarebbe incorsa in una violazione delle forme sostanziali, poiché la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata circa la natura delle imposte parafiscali, la natura degli obblighi di investimento imposti agli operatori televisivi e la compatibilità con il mercato comune di altri provvedimenti statali di sostegno contestati dalla ricorrente.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe altresì compiuto manifesti errori di valutazione circa il concetto di risorse statali, ritenendo che il sistema degli ordini obbligatori non implichi un trasferimento di risorse statali ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

Il terzo motivo fatto valere dalla ricorrente lamenta una presunta violazione, da parte della Commissione, dell'art. 87, n. 3, lett. d), CE, in quanto la decisione impugnata conterrebbe un manifesto errore di valutazione circa il concetto di aiuto destinato a promuovere la cultura.

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