Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 - TF1 / Commissione
("Aiuti di Stato - Regimi di aiuto alla produzione cinematografica e audiovisiva - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Mancanza di pregiudizio sostanziale alla posizione concorrenziale - Irricevibilità")
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, T. Scharf e B. Stromsky, agenti)
Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e L. Butel, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 marzo 2006, C (2006) 832 def., relativa alle misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva in Francia (aiuti NN 84/2004 e N 95/2004 - Francia, Regimi di aiuti alla produzione cinematografica e audiovisiva).
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 224 del 16.9.2006.