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Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 – Export Development Bank of Iran / Consiglio

(Cause riuniteT-4/11 e T-5/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di valutazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e A. Bordes, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda volta alla dichiarazione dell’inapplicabilità alla ricorrente della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); in secondo luogo, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010 , concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 , concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1) e del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nonché di tutti i futuri regolamenti diretti a completare o a sostituire tali regolamenti, fino alla pronuncia della sentenza di chiusura dell’istanza, laddove detti atti riguardino la ricorrente; in terzo luogo, domanda di annullamento della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 , recante modifica della decisione 2010/413/PESC (GU L 281, pag. 81), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 °dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1°dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11) e della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 356, pag. 71, nonché di tutti gli atti futuri diretti a completare o a sostituire tali regolamenti, fino alla pronuncia della sentenza di chiusura dell’istanza, laddove detti atti riguardino la ricorrente, e, in quarto luogo, domanda di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere del 28 ottobre 2010 e del 5 dicembre 2011.

Dispositivo

Si dispone l’annullamento, laddove riguardino l’Export Development Bank of Iran , degli atti seguenti:

–    l’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 e successivamente dalla decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 dicembre 2011;

–    la decisione 2010/644 ;

–    l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1°dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010;

–     la decisione 2011/783 ;

–     il regolamento di esecuzione n. 1245/2011 ;

–    l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

2)    Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644 e successivamente dalla decisione 2011/783, perdurano nei confronti dell’Export Development Bank of Iran fino al momento in cui sia effettivo l’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, laddove questa riguardi l’Export Development Bank of Iran.

3)    Non occorre più statuire sulla domanda diretta ad ottenere la dichiarazione che la decisione 2010/413 non è applicabile all’Export Development Bank of Iran.

4)    Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)    Il Consiglio dell'Unione europea, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dall’Export Development Bank of Iran.

6)    La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 72del 5.3.2011.