Language of document : ECLI:EU:T:2013:470





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013 – Bank Kargoshaei e altri / Consiglio

(causa T‑8/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Legittimo affidamento – Riesame delle misure restrittive adottate – Errore di valutazione – Parità di trattamento – Base giuridica – Forme sostanziali – Proporzionalità – Diritto di proprietà»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atti che abrogano e sostituiscono in corso di giudizio gli atti impugnati – Richiesta di adeguamento delle conclusioni d’annullamento formulata in corso di giudizio – Termine per la presentazione di tale richiesta – Dies a quo – Data di comunicazione del nuovo atto agli interessati (Art. 263, comma 6, TFUE; decisione del Consiglio 2011/783/PESC; regolamenti del Consiglio n. 1245/2011 e n. 267/2012) (v. punti 38, 40‑42)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione che sostituisce in corso di causa la decisione impugnata e medio tempore revocata – Ammissibilità di nuove conclusioni – Limiti – Atti ipotetici non ancora adottati (v. punto 47)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Diritti fondamentali – Ambito di applicazione ratione personae – Persone giuridiche che costituiscono emanazioni di Stati terzi – Inclusione – Responsabilità dello Stato terzo per il rispetto dei diritti fondamentali sul proprio territorio – Irrilevanza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, 41 e 47) (v. punti 51, 53, 55, 58)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contestualmente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o subito dopo – Limiti – Sicurezza dell’Unione e degli Stati membri o conduzione delle loro relazioni internazionali – Diritto d’accesso ai documenti subordinato a una richiesta in tal senso al Consiglio (Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 15, § 3, n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 62‑64, 67, 68, 82, 83, 89)

5.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran nel contesto della lotta alla proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare elementi a carico contestualmente all’adozione dell’atto che reca pregiudizio o subito dopo (v. punto 69)

6.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran nel contesto della lotta alla proliferazione nucleare – Diritto a una previa audizione formale – Insussistenza (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 15, § 3, n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punto 96)

7.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran nel contesto della lotta alla proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità – Portata – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su informazioni fornite da Stati membri e non comunicabili al giudice dell’Unione – Inammissibilità (Decisioni del Consiglio 2010/644/PESC e 2011/783/PESC; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, n. 961/2010 e n. 267/2012) (v. punti 113, 114, 116, 117)

8.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran nel contesto della lotta alla proliferazione nucleare – Portata – Fondi e risorse di un ente stabilito in uno Stato terzo – Esclusione – Limiti – Fondi impiegati in operazioni commerciali realizzate in tutto o in parte nell’Unione (Regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 18, n. 961/2010, art. 39, e n. 267/2012, art. 49) (v. punti 125‑127)

9.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran nel contesto della lotta alla proliferazione nucleare – Scelta della base giuridica – Fondamento sull’articolo 215 del TFUE piuttosto che sull’articolo 75 del TFUE (Artt. 75 TFUE e 215 TFUE; decisione del Consiglio 2010/644/PESC; regolamento del Consiglio n. 961/2010) (v. punti 154‑157, 160‑168)

10.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran nel contesto della lotta alla proliferazione nucleare – Scelta della base giuridica – Misure che vanno oltre quelle stabilite dal Consiglio delle Nazioni Unite – Irrilevanza – Insussistenza di violazione del principio di proporzionalità (Art. 29 TUE; art. 215 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC) (v. punti 163, 175‑177)

11.                     Politica estera e di sicurezza comune – Decisione adottata nell’ambito del TUE – Obbligo del Consiglio di adottare misure restrittive di attuazione – Insussistenza (Art. 29 TUE; art. 215 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio n. 961/2010) (v. punti 186, 187, 190)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento parziale della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro, domanda di annullamento di qualunque regolamento futuro o di qualunque decisione futura che completi o modifichi uno degli atti impugnati in vigore alla data di chiusura della fase orale del procedimento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bank Kargoshaei, dalla Bank Melli Iran Investment Company, dalla Bank Melli Iran Printing and Publishing Company, dalla Cement Investment & Development Co., dalla Mazandaran Cement Company, dalla Melli Agro-chemical Company e dalla Shomal Cement Co.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.