Language of document : ECLI:EU:T:2013:400





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013 – Export Development Bank of Iran / Consiglio

(cause riunite T‑4/11 e T‑5/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione che sostituisce in corso di causa la decisione impugnata e medio tempore revocata – Ammissibilità di nuove conclusioni – Limiti – Atti ipotetici non ancora adottati (v. punto 32)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamenti del Consiglio adottati nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e che prevedono misure restrittive nei confronti dell’Iran – Atti che comportano misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Insussistenza di incidenza diretta ed individuale – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE e 275 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 961/2010 e n. 267/2012) (v. punti 36, 40-43)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituiscono in corso di causa l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (v. punti 48-51)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Diritti fondamentali – Ambito di applicazione ratione personae – Persone giuridiche che costituiscono emanazioni di Stati terzi – Inclusione – Responsabilità dello Stato terzo per il rispetto dei diritti fondamentali nel proprio territorio – Irrilevanza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, 41 e 47) (v. punti 58, 61-63)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contemporaneamente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o immediatamente dopo – Limiti – Sicurezza dell’Unione e degli Stati membri o gestione delle loro relazioni internazionali (Art. 296, secondo comma, TFUE, decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3, regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 15, § 3, n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 70-72, 75, 76)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di precisare le attività di partecipazione e di sostegno svolte dal destinatario per conto delle entità che partecipano alla proliferazione – Motivi eccessivamente vaghi – Circostanza insufficiente per comportare l’annullamento degli atti impugnati (Art. 296, secondo comma, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 15, § 3, n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 70-72, 93-95, 102, 103)

7.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare gli elementi a carico contemporaneamente all’adozione dell’atto che arreca pregiudizio o immediatamente dopo – Presa di posizione degli interessati a seguito dell’adozione delle misure restrittive – Rispetto del diritto ad essere sentiti, con l’eccezione dei motivi eccessivamente vaghi (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010 e n. 267/2012) (v. punti 73-76, 107, 108, 113)

8.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare gli elementi a carico contemporaneamente all’adozione dell’atto che arreca pregiudizio o immediatamente dopo – Rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva attraverso la comunicazione di motivi precisi, con l’eccezione dei motivi eccessivamente vaghi (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 77, 111-113)

9.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran nell’ambito della lotta alla proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Sindacato giurisdizionale della legittimità – Portata – Valutazione dei fatti e verifica degli elementi probatori – Errore di valutazione del Consiglio quanto all’adozione di misure restrittive (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, allegato VIII, n. 1245/2011 e n. 267/2012, allegato IX) (v. punti 118, 120-122, 124)

10.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione relativi all’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Efficacia dell’annullamento del regolamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o dal rigetto di quest’ultima – Applicazione di tale termine alla produzione dell’effetto di annullamento della decisione (Artt. 264, secondo comma, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, secondo comma; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, allegato II; regolamento del Consiglio n. 267/2012, allegato IX) (v. punti 127, 128)

11.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Annullamento in due momenti diversi di due atti che comportano misure restrittive identiche – Rischio di una lesione grave alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino al momento in cui non produrrà effetti l’annullamento del secondo (Art. 264, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, primo comma, e 60, secondo comma; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, allegato II; regolamento del Consiglio n. 267/2012, allegato IX) (v. punti 129, 130)

Oggetto

In primo luogo, domanda volta alla dichiarazione di inapplicabilità alla ricorrente della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39); in secondo luogo, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1) e del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nonché di tutti i futuri regolamenti diretti a completare o a sostituire tali regolamenti, fino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento, nei limiti in cui detti atti riguardano la ricorrente; in terzo luogo, domanda di annullamento della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC (GU L 281, pag. 81), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11) e della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 356, pag. 71), nonché di tutti gli atti futuri diretti a completare o a sostituire tali atti, fino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento, laddove detti atti riguardino la ricorrente e, in quarto luogo, domanda di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere del 28 ottobre 2010 e del 5 dicembre 2011.

Dispositivo

1)

Sono annullati, nei limiti in cui riguardano l’Export Development Bank of Iran, gli atti seguenti:

–        l’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 e successivamente dalla decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011;

–        la decisione 2010/644;

–        l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010;

–        la decisione 2011/783;

–        il regolamento di esecuzione n. 1245/2011;

–        l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010.

2)

Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644 e successivamente dalla decisione 2011/783, perdurano nei confronti dell’Export Development Bank of Iran fino al momento in cui sia effettivo l’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, nei limiti in cui questa riguarda l’Export Development Bank of Iran.

3)

Non occorre più statuire sulla domanda diretta ad ottenere la dichiarazione che la decisione 2010/413 non è applicabile all’Export Development Bank of Iran.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dall’Export Development Bank of Iran.

6)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.