Language of document : ECLI:EU:T:2015:388





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 giugno 2015 –
Portogallo / Commissione

(causa T‑3/11)

«FEOGA – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Carenze nel sistema di identificazione delle particelle agricole e nel sistema di informazione geografica (SIPA-SIG), nell’esecuzione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni (esercizi 2005‑2007)»

1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Procedura – Oggetto – Rettifica finanziaria che non costituisce una sanzione (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e n. 1290/2005, art. 31, § 2) (v. punto 25)

2.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 26‑29, 39, 40)

3.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Controlli inaffidabili – Diniego di imputazione al Fondo – Rispetto del principio di proporzionalità – Giustificazione della mancata istituzione di controlli fondata sull’ordinamento interno – Inammissibilità [Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 20; regolamento della Commissione n. 796/2004, artt. 6, § 2, 24, § 1, c), e 27] (v. punti 43‑48, 53, 55, 56, 77, 82)

4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Presupposto – Errore imputabile a un’istituzione dell’Unione (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003; regolamento della Commissione n. 796/2004, art. 49, § 1, comma 2) (v. punto 99)

5.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regime di pagamento unico e altri regimi di aiuto per superficie – Errore intenzionale nella dichiarazione di superficie – Normativa nazionale che subordina l’applicazione di sanzioni alla previa esistenza di una decisione giurisdizionale che conferma l’inosservanza intenzionale – Inammissibilità (Regolamento della Commissione n. 796/2004, art. 53) (v. punti 108, 110, 111, 113, 114)

6.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 86; regolamento della Commissione n. 2419/2001, art. 16) (v. punti 124, 126)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/668/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 288, pag. 24), nella parte in cui tale decisione applica rettifiche finanziarie alla Repubblica portoghese per un importo di EUR 40 690 655,11 a motivo di «[c]arenze nel sistema SIPA‑SIG [sistema di identificazione delle parcelle agricole-sistema di informazione geografica], nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni» nel corso degli esercizi 2005‑2007.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.