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Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 - Export Development Bank of Iran / Consiglio

(Causa T-4/11)

Lingua processuale: il francese.

Parti

Ricorrente: Export Development Bank of Iran (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) del Consiglio n. 961/2010, nei limiti in cui esso la riguarda;

dichiarare inapplicabile alla ricorrente la decisione 2010/413/PESC;

annullare gli artt. 16, n. 2, lett. a) e b) del regolamento (UE) del Consiglio n. 961/2010, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

annullare la decisione assunta dal Consiglio di inserire la ricorrente nell'elenco contenuto all'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio n. 961/2010;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente invoca sette motivi.

Primo motivo, basato sulla mancanza di fondamento normativo del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 1 e/o del suo art. 16, n. 2, lett. a) e b).

In base alla prima parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che l'art. 215 TFUE non può valere quale fondamento normativo del regolamento n. 961/2010 dal momento che la decisione 2010/413/PESC non lo prevede;

-    in base alla seconda parte, la ricorrente deduce che l'art. 215 TFUE non può valere quale fondamento normativo del regolamento n. 961/2010 dal momento che la decisione 2010/413/PESC non è stata adottata in conformità al capitolo 2 del titolo V TUE. Tale decisione dovrebbe pertanto essere dichiarata inapplicabile al caso di specie.

Secondo motivo, basato sulla violazione del diritto internazionale ad opera dell'art. 16, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 961/2010, dal momento che tali disposizioni non rappresenterebbero l'attuazione di una decisione del Consiglio di Sicurezza e violerebbero il principio di non ingerenza consacrato dal diritto internazionale.

Terzo motivo, basato sulla violazione dell'art. 215 TFUE, dal momento che la procedura d'iscrizione nell'elenco dell'allegato VIII è contraddittoria rispetto a quella prescritta dall'art. 215 TFUE.

Quarto motivo, basato sulla violazione dei diritti della difesa, del diritto ad una buona amministrazione e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, dal momento che il Consiglio non avrebbe rispettato il diritto della ricorrente di essere sentita, non avrebbe motivato in maniera adeguata le proprie decisioni e non avrebbe fornito alla ricorrente alcun accesso al fascicolo.

Quinto motivo, basato sulla violazione del principio di proporzionalità

La ricorrente sostiene anzitutto che le decisioni contestate sono inadeguate dal momento che il congelamento dei capitali e delle altre risorse gestite dalla ricorrente equivarrebbe a congelare i capitali e le risorse economiche di cui essa non avrebbe la libera disponibilità e che apparterrebbero ai suoi clienti.

La ricorrente sostiene inoltre che la sanzione inflittale è sproporzionata con riferimento ai fatti che le sono contestati e che essa si basa su circostanze non recenti e non dimostrate.

Sesto motivo, basato sulla violazione del diritto al rispetto della proprietà, dal momento che la limitazione del suo diritto di proprietà risulta sproporzionata, non essendo stati rispettati i suoi diritti alla difesa nell'ambito della procedura.

Settimo motivo, basato sulla violazione del principio di non discriminazione, dal momento che la ricorrente sarebbe stata sanzionata senza che sia stata dimostrata la sua partecipazione conscia e volontaria ad attività aventi ad oggetto o per effetto l'aggiramento delle misure restrittive.

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1 - GU L 281, pag. 1.