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Ricorso proposto il 4 gennaio 2011 - Portogallo / Commissione

(Causa T-3/11)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 4 novembre 2010 che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui, a causa di "Carenze nel sistema SIPA-SIG, nella realizzazione dei controlli in loco e nel calcolo delle sanzioni", ha applicato rettifiche finanziarie in varie misure, escludendo dal finanziamento dell'Unione europea la somma di EUR 40 690 655,11 relativamente alle spese dichiarate dalla ricorrente, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

Primo motivo, vertente su un manifesto errore della Commissione per non aver tenuto conto degli elementi forniti dalle autorità portoghesi relativamente ai controlli effettuati nell'ambito del SIPA-SIG, sulla base dell'analisi dei rischi, ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione per non aver tenuto conto degli elementi forniti dalle autorità portoghesi relativamente all'intensificazione dei controlli effettuati nell'ambito del SIPA-SIG, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione per non aver tenuto conto degli elementi forniti dalle autorità portoghesi relativamente ai controlli effettuati nell'ambito del SIPA-in osservanza della regola del 75%/90% cui allude la lett. c) del n. 1, dell'art. 24 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione nel valutare i seri e ragionevoli dubbi quanto all'esistenza di controlli inconcludenti e/o carenti, basandosi su un unico caso specifico di inclusione di un'autostrada in una superficie ammissibile.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione nell'applicazione delle "linee-guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG" contenute nel documento VI/5330/1997-PT, con la conseguente inosservanza del principio di uguaglianza tra gli Stati membri.

Sesto motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione nell'applicazione delle rettifiche finanziarie oltre alle spese relative al Regime di Pagamento Unico, esercizio 2006, comprendendo, in tal modo, tutte le misure del primo e del secondo pilastro.

Settimo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione per non aver considerato l'argomento relativo al "Calcolo delle sanzioni" a fronte degli elementi presentati dalle autorità portoghesi, dai quali risulta l'osservanza del disposto del n. 1, dell'art. 49 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004, come anche l'inesistenza di rischi per il Fondo, cosicché la decisione impugnata rappresenta, in questo caso, oltre al resto, una violazione del principio di proporzionalità.

Ottavo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione quanto all'imputazione di intenzionale inosservanza a fronte degli elementi presentati dalle autorità portoghesi che dimostravano il pieno adempimento di quanto disposto dall'art. 53 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004.

Nono motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione per non aver considerato gli elementi presentati dalle autorità portoghesi che dimostravano l'osservanza di quanto disposto dall'art. 21 del regolamento n. 2237/2003, per l'anno 2004, e dell'art. 13, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004, per l'anno 2005, relativamente ai controlli della densità minima degli alberi da frutta a guscio.

Decimo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione quanto alle rettifiche incidenti sugli importi erogati nell'ambito della misura "Aiuti aggiuntivi" - premi per gli animali e fondi RPU erogati per diritti speciali

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