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Ricorso presentato il 15 dicembre 2006 - Tomkins / Commissione

(Causa T-382/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tomkins plc (Londra, Regno Unito) (Rappresentanti: T. Soames e S. Jordan, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006 (caso COMP/F-1/38.121 - Raccordi - C(2006) 4180 def.), relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE, nella parte in cui riguarda la ricorrente; o, in subordine

modificare l'art. 2, lett. h), della decisione impugnata, riducendo l'ammenda inflitta alla ricorrente e alla Pegler; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., caso COMP/F-1/38.121 - raccordi, nella quale la Commissione ha considerato la ricorrente responsabile, in solido con la Pegler Ltd, di una violazione dell'art. 81 CE nell'ambito dell'industria dei raccordi in rame dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001 e le ha inflitto un'ammenda pari a 5,25 milioni di euro. In subordine, la ricorrente chiede che sia modificato l'art. 2, lett. h), della decisione impugnata.

La ricorrente afferma che la Commissione ha violato l'art. 230 CE per i motivi di seguito elencati.

In primo luogo, ad avviso della ricorrente, la Commissione non ha rispettato le norme che disciplinano la responsabilità delle società madre per gli atti compiuti dalle loro società controllate, considerando la ricorrente responsabile in solido per la condotta della Pegler, una delle ex società controllate della ricorrente. A tale proposito, la ricorrente lamenta che la Commissione ha commesso un manifesto errore di diritto individuando erroneamente il fondamento giuridico della responsabilità della società madre ed applicando in modo inesatto la verifica della responsabilità degli azionisti in un contesto di fatto dove tale verifica non doveva essere applicata. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha commesso un errore considerando rilevante la presunta area di attività della ricorrente nel settore edile per decidere se la ricorrente fosse un mero investitore finanziario che delega la responsabilità operativa alla Pegler a livello di unità aziendale locale. Per di più, secondo la ricorrente, il fatto che la Commissione si sia esentata dall'onere di dimostrare la responsabilità degli azionisti e lo abbia attribuito agli azionisti viola, in questa causa, il principio della presunzione di innocenza.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un manifesto errore di fatto e non ha dimostrato adeguatamente, sotto il profilo giuridico, che la ricorrente influisse in modo determinante sul comportamento della Pegler nella sua attività commerciale. Stando alle affermazioni della ricorrente, i fatti non dimostrano la sua responsabilità né (a) ai sensi della normativa corretta, che la Commissione non avrebbe applicato, o avrebbe applicato in modo errato, né (b) ai sensi della normativa errata, come dichiarato dalla Commissione.

In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha spiegato adeguatamente per quale motivo la prova prodotta dalla ricorrente è inidonea a confutare la presunzione di influenza determinante.

In quarto luogo, la ricorrente asserisce che la Commissione ha commesso un errore infliggendo una maggiorazione a scopo dissuasivo, e non ha valutato correttamente gli elementi di prova per il calcolo della durata della partecipazione della Pegler all'intesa, determinando quindi la durata dell'infrazione in maniera inesatta ed infondata.

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