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Ricorso presentato il 15 dicembre 2006 - Vischim / Commissione

(Causa T-380/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vischim Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare parzialmente la direttiva della Commissione 2006/76/CE, in particolare l'art. 2, n. 2;

ordinare alla convenuta di conformarsi ai suoi obblighi ai sensi del diritto comunitario e di prevedere futuri termini precisi, ragionevoli e legalmente accettabili;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della direttiva della Commissione 22 settembre 2006, 2006/76/CE1, in particolare il suo art. 2, n. 2, in quanto la specificazione modificata della sostanza attiva Clorotalonil, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE2, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, non ha previsto termini ragionevoli rispetto a quelli dati ad altre sostanze attive in corso di revisione e per contro prevede un'applicazione retroattiva delle sue disposizioni.

La ricorrente afferma che la Commissione ha violato i suoi diritti e il suo legittimo affidamento, come notificatore e fornitore di dati del Clorotalonil ai sensi della direttiva relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei suoi regolamenti attuativi, dal momento che, prima che la specificazione modificata della sostanza attiva fosse inclusa nell'allegato I, non è stato accordato alcun termine ragionevole durante il quale gli Stati membri e la ricorrente avrebbero potuto prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti. In considerazione di ciò, la ricorrente sottolinea che, invece di prevedere un termine adeguato per valutare correttamente le registrazioni di prodotto a base di clorothslonil ai fini di una nuova registrazione negli Stati membri, la disposizione impugnata è entrata in vigore il 23 settembre 2006 e prevedeva soltanto un'applicazione retroattiva delle sue disposizione con decorso dal 1° settembre 2006, in relazione agli eventi che avevano già prodotto effetti giuridici fino al 31 agosto 2006. Inoltre, la ricorrente afferma che la disposizione contestata non è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e non è sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 253 CE. Infine, la ricorrente afferma che la disposizione impugnata opera altresì, senza giustificazione oggettiva, una discriminazione tra la situazione della ricorrente rispetto ad altri notificatori della procedura di revisione di sostanze attive esistenti.

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1 - Direttiva della Commissione 22 settembre 2006, 2006/76/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil, GU L 263, pag. 9.

2 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; GU 1991 L 230, pag. 1.